RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 2008 , n. 9
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  febbraio  2008  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 12 del 12-3-2008) 

  
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica,
rapp.to  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici e' per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  Regione  Basilicata,  in  persona del Presidente della
Giunta   provinciale  pro  tempore,  con  sede  in  Potenza,  per  la
declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento, della
legge regionale 26 novembre 2007, n. 21 (pubbl. in B.U.R. n. 55 del 1
dicembre  2007),  recante integrazioni alla l.r. n. 17 del 22 ottobre
2007,  con specifico riguardo all'art. 1 di tale legge, per contrasto
con gli artt. 9, comma 2, 117, comma 2, lett. s), statuto speciale di
autonomia  e 117, primo comma, nonche' secondo comma, lett. e) e 118,
terzo  comma,  120  Cost.,  e  a  cio'  a  seguito  ed in forza della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale assunta nella seduta del 25 gennaio 2008.
   Nel  B.U.R.  n. 55  del  1  dicembre  2007  risulta  pubblicata la
epigrafata   legge   della  Regione  Basilicata  n. 21/2007,  recante
integrazione  alla precedente l.r. n. 17/2007, a sua volta modificata
e integrativa di una precedente l.r. 12 febbraio 1990, n. 3, dettante
norme in materia di Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.
   Con  il  presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, a
cio'  autorizzato  in  forza della delibera del C.d.m. sopraindicata,
ricorre  ai  sensi dell'art. 127, primo comma Cost., a codesta ecc.ma
Corte  costituzionale,  ritenendo la l.r. de qua, al pari della legge
precedente  modificata, gia' impugnata con ricorso notificato in data
20  dicembre  2007,  in  contrasto col vigente riparto costituzionale
(art.  117,  secondo  comma,  lett. s) delle competenze in materia di
legislazione  esclusiva  nonche'  di  altri principi desumibili dalla
vigente  Costituzione  quali  la  tutela  del  paesaggio  e  la leale
collaborazione.  E  cio'  sulla  base  delle  seguenti  motivazioni e
considerazioni.
   La legge della Regione Basilicata, in sostanza composta da un solo
articolo, modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, che
prevedeva   l'ammissibilita'  di  interventi  di  trasformazione  del
territorio  in aree paesaggistiche vincolate in forza di disposizioni
statali,   in   variante   allo  strumento  urbanistico  generale,  a
condizione  che  essi  fossero  riferiti  a  «interventi  pubblici di
interesse pubblico».
   La disposizione regionale modificata e' stata impugnata come si e'
accennato,  nella  seduta del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre
2007.  Il Governo ha, in quell'occasione, rilevato diversi profili di
illegittimita'   costituzionale,   che  la  norma  regionale  ora  in
questione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b), ripropone.
   Tale  disposizione,  infatti,  prevedendo procedure autorizzatorie
semplificate  in  aree  vincolate ai sensi della precedente normativa
regionale,  la  l.r. n. 3/1990, e' in contrasto con gli artt. 156 del
d.lgs.  42/2004  --  che stabilisce l'obbligo in capo alla regione di
verificare  la  rispondenza della propria pianificazione preesistente
ai principi dell'art. 143 del suddetto decreto entro il 1 maggio 2008
--  e  143,  commi  4  e  5,  in base al quale solo a seguito di tale
verifica,  e  solo  qualora  sia  stata  effettuata  d'intesa  con il
Ministero  dei  beni  culturali,  e'  possibile per la regione, negli
ambiti  individuati  d'accordo  con  il  Ministero  stesso, prevedere
procedure  autorizzatorie semplificate. Si tratta di misure normative
finalizzate   alla   tutela  del  paesaggio,  materia  di  competenza
legislativa  esclusiva  statale,  in base al combinato disposto degli
artt.  9  e  117,  secondo comma, lettera s) della Costituzione e che
quindi devono essere rispettate dal legislatore regionale.
   La   medesima   disposizione   regionale,  inoltre,  predisponendo
l'ammissibilita'   delle  procedure  autorizzatorie  semplificate  di
interventi   urbanistici   in   aree   vincolate   con  provvedimento
legislativo   senza   la  previsione  del  preventivo  raggiungimento
dell'intesa  con  il  Ministero, come richiesto invece dall'art. 143,
commi  4  e  5  del  d.lgs.  n. 42/2004,  viola il principio di leale
collaborazione  nei rapporti tra Stato e Regioni di cui all'art. 118,
terzo comma, Cost.
   Infine,  la  norma  regionale,  prefigurando  una  equivalenza fra
l'interesse   pubblico   preordinato  alla  tutela  del  paesaggio  e
l'interesse  pubblico  finalizzato al governo del territorio, si pone
in  contrasto  con la gerarchia sussistente tra i valori in questione
stabilita  dalla  Costituzione,  considerato  che,  come affermato da
consolidata  giurisprudenza  costituzionale, confermata nella recente
pronuncia   n. 367/2007,   la   tutela   del  paesaggio  deve  essere
considerata un valore primario, assoluto, sovraordinato, fra l'altro,
anche  al  governo  del  territorio  e  rientrante  nella  competenza
legislativa  esclusiva  statale,  in base agli artt. 9 e 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Chiede  che  la  Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo  e  quindi  annullare  l'art. 1 della legge della Regione
Basilicata del 26 novembre 2007, n. 21.
   Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
     1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 25 gennaio 2008.
     2) Copia della legge regionale impugnata.
      Roma, addi' 28 gennaio 2008
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

        
      

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