Ricorso n. 9 del 7 febbraio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 2008 , n. 9
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 12 del 12-3-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, con sede in Potenza, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento, della legge regionale 26 novembre 2007, n. 21 (pubbl. in B.U.R. n. 55 del 1 dicembre 2007), recante integrazioni alla l.r. n. 17 del 22 ottobre 2007, con specifico riguardo all'art. 1 di tale legge, per contrasto con gli artt. 9, comma 2, 117, comma 2, lett. s), statuto speciale di autonomia e 117, primo comma, nonche' secondo comma, lett. e) e 118, terzo comma, 120 Cost., e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 25 gennaio 2008. Nel B.U.R. n. 55 del 1 dicembre 2007 risulta pubblicata la epigrafata legge della Regione Basilicata n. 21/2007, recante integrazione alla precedente l.r. n. 17/2007, a sua volta modificata e integrativa di una precedente l.r. 12 febbraio 1990, n. 3, dettante norme in materia di Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta. Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio' autorizzato in forza della delibera del C.d.m. sopraindicata, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., a codesta ecc.ma Corte costituzionale, ritenendo la l.r. de qua, al pari della legge precedente modificata, gia' impugnata con ricorso notificato in data 20 dicembre 2007, in contrasto col vigente riparto costituzionale (art. 117, secondo comma, lett. s) delle competenze in materia di legislazione esclusiva nonche' di altri principi desumibili dalla vigente Costituzione quali la tutela del paesaggio e la leale collaborazione. E cio' sulla base delle seguenti motivazioni e considerazioni. La legge della Regione Basilicata, in sostanza composta da un solo articolo, modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, che prevedeva l'ammissibilita' di interventi di trasformazione del territorio in aree paesaggistiche vincolate in forza di disposizioni statali, in variante allo strumento urbanistico generale, a condizione che essi fossero riferiti a «interventi pubblici di interesse pubblico». La disposizione regionale modificata e' stata impugnata come si e' accennato, nella seduta del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2007. Il Governo ha, in quell'occasione, rilevato diversi profili di illegittimita' costituzionale, che la norma regionale ora in questione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b), ripropone. Tale disposizione, infatti, prevedendo procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate ai sensi della precedente normativa regionale, la l.r. n. 3/1990, e' in contrasto con gli artt. 156 del d.lgs. 42/2004 -- che stabilisce l'obbligo in capo alla regione di verificare la rispondenza della propria pianificazione preesistente ai principi dell'art. 143 del suddetto decreto entro il 1 maggio 2008 -- e 143, commi 4 e 5, in base al quale solo a seguito di tale verifica, e solo qualora sia stata effettuata d'intesa con il Ministero dei beni culturali, e' possibile per la regione, negli ambiti individuati d'accordo con il Ministero stesso, prevedere procedure autorizzatorie semplificate. Si tratta di misure normative finalizzate alla tutela del paesaggio, materia di competenza legislativa esclusiva statale, in base al combinato disposto degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e che quindi devono essere rispettate dal legislatore regionale. La medesima disposizione regionale, inoltre, predisponendo l'ammissibilita' delle procedure autorizzatorie semplificate di interventi urbanistici in aree vincolate con provvedimento legislativo senza la previsione del preventivo raggiungimento dell'intesa con il Ministero, come richiesto invece dall'art. 143, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004, viola il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni di cui all'art. 118, terzo comma, Cost. Infine, la norma regionale, prefigurando una equivalenza fra l'interesse pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e l'interesse pubblico finalizzato al governo del territorio, si pone in contrasto con la gerarchia sussistente tra i valori in questione stabilita dalla Costituzione, considerato che, come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 367/2007, la tutela del paesaggio deve essere considerata un valore primario, assoluto, sovraordinato, fra l'altro, anche al governo del territorio e rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale, in base agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 26 novembre 2007, n. 21. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 25 gennaio 2008. 2) Copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 28 gennaio 2008 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino