Ricorso n. 90 del 12 giugno 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma. Via dei Portoghesi, 12;
Nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della L.R. 6 aprile 2012, n. 13, "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012, pubblicata nel B.U.R. Veneto 10 aprile 2012. n. 28 quanto alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, che inserisce il comma 1 bis nell'articolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s della Costituzione.
La predetta legge della Regione Veneto viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 maggio, depositata in estratto unitamente all'allegata relazione, per il seguente
Motivo
Illegittimita' dell'art. 40, comma 1, della 1.r. n. 13/2012, nella parte in cui inserisce il comma 1 bis nell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
L'art. 40, recante "Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture" e
disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi", nella parte che si censura, cosi' dispone:
"l. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 e' inserito il seguente comma:
"1-bis. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16. ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 201l, n. 106:
a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, volo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali gia' sottoposti a GAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del
piano urbanistico di cui costituiscono attuazione".
Le nuove disposizioni regionali recano la disciplina dell'applicazione della VAS nel caso dell'adozione di strumenti attuativi dei piani urbanistici e sono dichiaratamente introdotte in attuazione dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150 "Legge urbanistica". come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70.
In particolare, il citato nuovo comma (lett. a) esenta dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). prevista dall'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006. n. 152 (codice dell'ambiente) i piani urbanistici (PUA) e gli accordi di programma attuativi di piani urbanistici generali non assoggettati a valutazione ambientale strategica nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio non ricompresi negli elenchi di cui agli allegati II, III e IV della parte II del d.lgs. n. 152/06 citato (ovvero soggetti a valutazione di impatto ambientale, VIA).
Al contrario il medesimo comma (lett. b) prevede la sottoposizione a VAS di piani urbanistici attuativi di piani urbanistici generali gia' sottoposti a VAS ove prevedano la realizzazione di progetti ed interventi da sottoporre a VIA non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.
L'art. 40, comma 1, della 1.r. n. 13/2012, che inserisce il comma 1 bis nell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, e' illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
La disciplina regionale contrasta, infatti, con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), e segnatamente con il disposto degli artt. 6 del
d.lgs. n. 152/06 e 5 del d.l. n. 70/2011 (convertito con la 1. n. 106/2011, che ha aggiunto l'ultimo comma all'art. 16 della 1. n. 1150/1942).
L'art. 40 in esame, nel collegare l'esenzione dalla procedura della VAS solo ai piani e accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all'art. 6 del d.lgs. 152/06 perche' esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato (lett. a).
Tale disposizione e' in particolare in contrasto con l'art. 6, commi 2 lettere a) e b), (1) che prevede l'applicazione della VAS ad un insieme piu' ampio di casi e, con il comma 12, che dispone l'esclusione della VAS solo nei caso di varianti riguardanti singoli
progetti. (2)
A mente della richiamata disciplina statale l'ambito di applicazione della VAS si riferisce, infatti a tutti i piani ed i programmi nei settori indicati dall'art. 6, comma 2, del codice dell'ambiente, tra cui in genere quelli sulla pianificazione territoriale e sulla destinazione dei suoli, tesi a definire il quadro di interventi anche se diversi da quelli per i quali e' richiesta la VIA, con la conseguenza che, salvo quanto l'eccezione prevista dal comma 12, ogni piano deve e essere sottoposto alla
procedura della VAS (o di assoggettabilita' alla VAS nel caso del comma 3).
Inoltre, a differenza della disposizione regionale che ritiene di esserne attuazione, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 70/2011 prevede l'esenzione dalla VAS solo per lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a VAS se non comportino variante e se lo strumento sovraordinato gia' definisca in sede di VAS determinate
caratteristiche localizzative, gli indici di edificabilita' e le tipologie degli interventi annessi, senza, percio' lire riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA. (3)
In contrasto con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 70/2011, la disposizione regionale fa, invece, riferimento ai fini dell'esenzione dalla VAS al fatto che i progetti non debbano essere sottoposti a VIA.
La censurata disposizione regionale non tiene, dunque, conto che il processo di VAS precede, ma non necessariamente determina, una procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione agiscono, invero, in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalita' diverse e
complementari; mentre la VAS e' una procedura che agisce per valutare gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi (i determinanti, le pressioni e le risposte ambientali soprattutto), la VIA e' una procedura che agisce per valutare gli impatti ambientali (cioe' le variazioni di stato delle componenti ambientali) causati da progetti od opere. Nella VAS le valutazioni sugli effetti ambientali devono poter influire in tutti i passaggi della pianificazione-progettazione, poiche' il principio guida della VAS e' quello di precauzione, che consiste nell'integrazione dell'interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche, mentre il principio guida della VIA e' quello, piu' immediatamente funzionale,
della prevenzione del danno ambientale collegato alla realizzazione di un determinato progetto. (4)
Sotto altro aspetto la normativa regionale censurata sottopone a VAS (lett. b) il PUA o l'accordo attuativi di piani gia' sottoposti a VAS anche qualora il PUA o l'accordo riguardino una singola opera soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, che non precede la VAS nel caso di realizzazione di opera singola anche qualora l'approvazione del progetto comporti variante, con conseguente duplicazione delle valutazioni.
Ne consegue che le citate disposizioni di cui all'art. 40 della 1.r. n. 13/2012 (lett. a e lett. b) per quanto esposto sono in contrasto con la richiamata normativa statale dettata a tutela dell'ambiente e, pertanto, violano l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che riserva la materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" alla competenza statale legislativa esclusiva.
(1) «Fatto salvo quanto disposto al comma 3. viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. e successive modificazioni».(comma 2). «Per i piani ed i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'Autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento». (comma 3).
(2) «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere».
(3) «Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942. n. 1150. e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita' sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».
(4) L'obbligo di sottoporre in linea generale il piano, anche attuativo alla VAS, e', peraltro, di rilievo comunitario, posto che la disciplina nazionale riprende quella comunitaria, e segnatamente l'art. 3, commi 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che dispone la sottoposizione dei piani e programmi alla VAS in vari settori, tra cui quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, in disparte la previsione di interventi assoggettati alla VIA, come anche risulta dalla Relazione della Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento europeo, al Comitato economico sociale ed al Comitato delle regioni del 14 settembre 2009 COM (2009) 469, ove la Commissione ritiene che debbano essere assoggettati perlomeno a verifica di assoggettabilita' alla VAS «anche i piani ed i programmi che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti (non esclusivamente quelli indicati nella direttiva VIA)» (paragrafo 3).