Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i cui Uffici domicilia in Roma. Via dei Portoghesi, 12;

    Nei confronti della Regione Veneto,  in  persona  del  Presidente della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di illegittimita' costituzionale della L.R. 6 aprile 2012, n. 13, "Legge regionale finanziaria per l'esercizio  2012,  pubblicata  nel  B.U.R. Veneto 10 aprile 2012. n. 28 quanto alle disposizioni di cui all'art. 40,  comma  1,  che  inserisce  il  comma 1  bis   nell'articolo   14 "Disposizioni  transitorie  in  materia  di  Valutazione   ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno  2008,  n.  4,  per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s della Costituzione.

    La predetta  legge  della  Regione  Veneto  viene  impugnata  con riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del Consiglio dei Ministri in data  25  maggio,  depositata  in  estratto unitamente all'allegata relazione, per il seguente

 

                               Motivo

 

    Illegittimita' dell'art. 40, comma  1,  della  1.r.  n.  13/2012, nella parte in cui inserisce il comma 1 bis  nell'articolo  14  della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con  l'art.  117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

    L'art.  40,  recante  "Modifica  dell'articolo  14  della   legge regionale  26  giugno  2008,  n.  4  "Disposizioni  di   riordino   e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007  in materia di governo del territorio, parchi e protezione della  natura, edilizia  residenziale  pubblica,  mobilita'  e   infrastrutture"   e

disposizioni  transitorie  in  materia  di   valutazione   ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi", nella parte  che si censura, cosi' dispone:

        "l.  Dopo  il  comma   1   dell'articolo   14   "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale  strategica  -  VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 e'  inserito  il  seguente comma:

"1-bis. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1  e in attuazione dell'articolo 16. ultimo comma, della legge  17  agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato  dall'articolo  5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo  - Prime  disposizioni   urgenti   per   l'economia"   convertito,   con modificazioni, in legge 12 luglio 201l, n. 106:

        a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di  piani  urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, volo nel caso in cui prevedano progetti o interventi  sul  territorio  riconducibili  agli elenchi contenuti negli Allegati II,  III e  IV  della  parte II  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

        b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi  (PUA) di  piani  urbanistici  generali  gia'  sottoposti  a  GAS,   qualora prevedano la realizzazione di  progetti  o  interventi  di  cui  agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione  del

piano urbanistico di cui costituiscono attuazione".

    Le   nuove   disposizioni   regionali   recano   la    disciplina dell'applicazione della  VAS  nel  caso  dell'adozione  di  strumenti attuativi dei piani urbanistici e sono dichiaratamente introdotte  in attuazione dell'articolo 16, ultimo  comma,  della  legge  17  agosto

1942, n. 1150 "Legge urbanistica". come modificato  dall'articolo  5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70.

    In particolare, il citato nuovo  comma  (lett.  a)  esenta  dalla procedura  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS).   prevista dall'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006. n. 152 (codice dell'ambiente) i piani urbanistici (PUA) e gli accordi di programma attuativi di piani urbanistici  generali  non  assoggettati  a  valutazione   ambientale strategica nel caso  in  cui  prevedano  progetti  o  interventi  sul territorio non ricompresi negli  elenchi  di  cui  agli  allegati II, III e IV della parte II del d.lgs. n. 152/06 citato (ovvero  soggetti a valutazione di impatto ambientale, VIA).

    Al  contrario  il   medesimo   comma   (lett.   b)   prevede   la sottoposizione  a  VAS  di  piani  urbanistici  attuativi  di   piani urbanistici  generali  gia'  sottoposti  a  VAS  ove   prevedano   la realizzazione di progetti ed  interventi  da  sottoporre  a  VIA  non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.

    L'art. 40, comma 1, della 1.r. n. 13/2012, che inserisce il comma 1 bis nell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, e' illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma  2,  lett.  s)  della Costituzione.

    La disciplina regionale contrasta,  infatti,  con  la  disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell'esercizio della  propria  competenza  legislativa  esclusiva  in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema  (art.  117,  comma  2, lett. s, Cost.), e segnatamente con il disposto  degli  artt.  6  del

d.lgs. n. 152/06 e 5 del d.l. n. 70/2011 (convertito  con  la  1.  n. 106/2011, che ha aggiunto l'ultimo comma  all'art.  16  della  1.  n. 1150/1942).

    L'art. 40 in esame, nel  collegare  l'esenzione  dalla  procedura della VAS solo ai piani e accordi contenenti  progetti  o  interventi sottoposti a VIA, riduce arbitrariamente  il  campo  di  applicazione della disciplina in materia di VAS prevista  all'art.  6  del  d.lgs. 152/06 perche' esclude dalla  VAS  tutti  i  PUA  e  gli  accordi  di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un  intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato (lett. a).

    Tale disposizione e' in particolare in contrasto  con  l'art.  6, commi 2 lettere a) e b), (1) che prevede l'applicazione della VAS  ad un insieme piu' ampio  di  casi  e,  con  il comma  12,  che  dispone l'esclusione della VAS solo nei caso di varianti riguardanti  singoli

progetti. (2)

    A  mente  della  richiamata  disciplina   statale   l'ambito   di applicazione della VAS si riferisce, infatti a tutti  i  piani  ed  i programmi nei settori indicati  dall'art.  6,  comma  2,  del  codice dell'ambiente,  tra  cui  in  genere  quelli   sulla   pianificazione territoriale e sulla destinazione  dei  suoli,  tesi  a  definire  il quadro di interventi anche se  diversi  da  quelli  per  i  quali  e' richiesta la VIA, con la conseguenza che,  salvo  quanto  l'eccezione prevista dal comma 12, ogni  piano  deve  e  essere  sottoposto  alla

procedura della VAS (o di assoggettabilita' alla  VAS  nel  caso  del comma 3).

    Inoltre, a differenza della disposizione regionale che ritiene di esserne attuazione, l'art. 5, comma 8, del d.l.  n.  70/2011  prevede l'esenzione dalla VAS  solo  per  lo  strumento  attuativo  di  piani urbanistici gia' sottoposti a VAS se non comportino variante e se  lo strumento sovraordinato gia' definisca in  sede  di  VAS  determinate

caratteristiche localizzative, gli  indici  di  edificabilita'  e  le tipologie degli interventi annessi, senza, percio' lire riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA. (3)

    In contrasto con l'art. 5, comma  8,  del  d.l.  n.  70/2011,  la disposizione regionale fa, invece, riferimento ai fini dell'esenzione dalla VAS al fatto che i progetti non  debbano  essere  sottoposti  a VIA.

    La censurata disposizione regionale non tiene, dunque, conto  che il processo di VAS precede, ma  non  necessariamente  determina,  una procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione  agiscono,  invero, in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalita'  diverse  e

complementari; mentre la VAS e' una procedura che agisce per valutare gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi (i determinanti, le pressioni e le risposte ambientali soprattutto),  la  VIA  e'  una procedura che agisce per valutare gli impatti  ambientali  (cioe'  le variazioni di stato delle componenti ambientali) causati da  progetti od opere. Nella VAS le valutazioni sugli  effetti  ambientali  devono poter     influire      in      tutti      i      passaggi      della pianificazione-progettazione, poiche' il principio guida della VAS e' quello di precauzione, che consiste nell'integrazione  dell'interesse ambientale    rispetto    agli    altri    interessi     (tipicamente socio-economici)  che  determinano  piani  e  politiche,  mentre   il principio guida della VIA e' quello, piu' immediatamente  funzionale,

della prevenzione del danno ambientale collegato  alla  realizzazione di un determinato progetto. (4)

    Sotto altro aspetto la normativa regionale censurata sottopone  a VAS (lett. b) il PUA o l'accordo attuativi di piani gia' sottoposti a VAS anche qualora il PUA o l'accordo  riguardino  una  singola  opera soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto  dall'art.  6,  comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, che  non  precede  la  VAS  nel  caso  di realizzazione di  opera  singola  anche  qualora  l'approvazione  del progetto  comporti  variante,  con  conseguente  duplicazione   delle valutazioni.

    Ne consegue che le citate disposizioni di cui  all'art.  40 della 1.r. n. 13/2012 (lett. a e  lett.  b)  per  quanto  esposto  sono  in contrasto con  la  richiamata  normativa  statale  dettata  a  tutela dell'ambiente e, pertanto, violano l'art.  117,  comma  2,  lett.  s) della Costituzione che riserva la materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" alla competenza statale legislativa esclusiva.

 

(1) «Fatto salvo quanto disposto al comma  3.  viene  effettuata  una     valutazione per  tutti  i  piani  e  i  programmi:  a)  che  sono     elaborati per la valutazione e gestione della qualita'  dell'aria     ambiente,  per  i  settori  agricolo,  forestale,  della   pesca,     energetico,  industriale,  dei  trasporti,  della  gestione   dei     rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,  della     pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che     definiscono  il  quadro  di   riferimento   per   l'approvazione,     l'autorizzazione,  l'area  di  localizzazione   o   comunque   la     realizzazione dei progetti  elencati  negli  allegati II,  III  e     IV del presente decreto; b) per i quali,  in  considerazione  dei     possibili impatti  sulle  finalita'  di  conservazione  dei  siti     designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione     degli uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di     importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e     della flora e della fauna selvatica, si  ritiene  necessaria  una     valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del     Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.   357.   e     successive modificazioni».(comma 2). «Per i piani ed i  programmi     di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello     locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui     al comma 2,  la  valutazione  ambientale  e'  necessaria  qualora     l'Autorita' competente valuti che producano impatti significativi     sull'ambiente, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  12  e     tenuto conto  del  diverso  livello  di  sensibilita'  ambientale     dell'area oggetto di intervento». (comma 3).

 

(2) «Per le modifiche dei piani e  dei  programmi  elaborati  per  la     pianificazione  territoriale  o  della  destinazione  dei   suoli     conseguenti a provvedimenti di autorizzazione  di  opere  singole     che hanno per legge l'effetto di variante  ai  suddetti  piani  e     programmi, ferma  restando  l'applicazione  della  disciplina  in     materia di VIA,  la  valutazione  ambientale  strategica  non  e'     necessaria per la localizzazione delle singole opere».

 

(3) «Per  semplificare  le  procedure   di   attuazione   dei   piani     urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16  della  legge  17  agosto  1942.   n.   1150.   e   successive     modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Lo     strumento  attuativo  di  piani  urbanistici  gia'  sottoposti  a     valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione     ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora     non comporti variante e lo strumento  sovraordinato  in  sede  di     valutazione    ambientale    strategica    definisca    l'assetto     localizzativo  delle   nuove   previsioni   e   delle   dotazioni     territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi  e  i     contenuti  piani  volumetrici,  tipologici  e  costruttivi  degli     interventi, dettando i limiti e le condizioni  di  sostenibilita'     ambientale delle trasformazioni previste.  Nei  casi  in  cui  lo     strumento attuativo di piani urbanistici comporti  variante  allo     strumento sovraordinato, la valutazione ambientale  strategica  e     la verifica di  assoggettabilita'  sono  comunque  limitate  agli     aspetti che non sono  stati  oggetto  di  valutazione  sui  piani     sovraordinati.  I  procedimenti  amministrativi  di   valutazione     ambientale strategica e di  verifica  di  assoggettabilita'  sono     ricompresi nel procedimento di adozione  e  di  approvazione  del     piano  urbanistico  o  di  loro  varianti  non  rientranti  nelle     fattispecie di cui al presente comma».

 

(4) L'obbligo  di  sottoporre  in  linea  generale  il  piano,  anche     attuativo alla VAS, e', peraltro, di rilievo  comunitario,  posto     che  la  disciplina  nazionale  riprende  quella  comunitaria,  e     segnatamente l'art. 3, commi 1 e 2,  della  direttiva  2001/42/CE     del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno  2001,  che     dispone la sottoposizione dei piani e programmi alla VAS in  vari     settori, tra cui quello della pianificazione territoriale o della     destinazione dei suoli, in disparte la previsione  di  interventi     assoggettati alla VIA, come anche risulta dalla  Relazione  della     Commissione europea al Consiglio ed  al  Parlamento  europeo,  al     Comitato economico sociale ed al Comitato delle  regioni  del  14     settembre 2009 COM (2009) 469, ove  la  Commissione  ritiene  che     debbano   essere   assoggettati   perlomeno   a    verifica    di     assoggettabilita' alla VAS «anche i  piani  ed  i  programmi  che     definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente     a progetti (non esclusivamente quelli  indicati  nella  direttiva     VIA)» (paragrafo 3).  

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