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N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 47 del 25-11-2009)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in
Roma via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in persona del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 36, comma 2, 37,
commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n.
13 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del regolamento
(CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico
per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di
valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni di demanio
pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato
internazionale e programmazione comunitaria, di gestione
faunistica-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione
(Legge comunitaria 2008)».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 2 ottobre 2009 (si
depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro
proponente).
La legge regionale in epigrafe indicata presenta profili di
illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune disposizioni
concernenti l'esercizio dell'attivita' venatoria e la disciplina del
demanio marittimo.
Si premette che sebbene la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma
1, punto 3, e dell'art. 6, comma 1, punto 3, della legge
costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963, abbia una potesta'
legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio,
flora e fauna, la stessa e' sottoposta al rispetto degli standard
minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione
nazionale, ex art.117, secondo comma, lett. s) Cost., oltre che al
rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive
79/409/CEE, 85/411 /CEE, 91/244/CE) e delle norme fondamentali delle
riforme economico sociali, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma
1 dello Statuto speciale e dall'art. 117, primo comma della
Costituzione.
Partendo da queste premesse, risultano censurabili, perche'
invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art.117,
secondo comma, lett. s) Cost. ed in violazione dei vincoli posti al
legislatore regionale dal sopracitato art. 4, comma 1, dello Statuto,
le seguenti disposizioni della legge in esame:
1) la disposizione contenuta nell'articolo 37, commi 1 e 2,
disciplinando la cacciabilita' delle specie di cui all'allegato II
dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE, prevede che «In funzione
del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del
tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le
specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, possono essere oggetto di attivita' venatoria nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento».
La norma regionale quindi interviene in un ambito, quale quello
della determinazione delle specie cacciabili, che e' precluso alla
competenza regionale. Infatti l'articolo 18 della legge n. 157/1992
nel dare 1'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale,
stabilisce che le variazioni allo stesso siano disposte con decreto
del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e
sentito l'organismo tecnico scientifico, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.
La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che «le
disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili
hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale»
(cfr. sent. n.. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del
1998) .
Pertanto la norma regionale viola l'articolo 4 dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, legge costituzionale
n.1/1963, secondo cui la potesta' legislativa regionale in materia di
caccia e pesca deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali
delle riforme economico sociali, oltre a risultare in contrasto con
la citata norma statale che costituisce espressione di standard
minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione della
competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s)
Cost.;
2) la norma contenuta nell'articolo 48, comma 6, che
introduce il comma 1-bis nell'articolo 40 della legge regionale n.
6/2008, dispone che fino all'individuazione della Zona faunistica
delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in
attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31
gennaio 2010, il territorio agro-silvopastorale della regione sia
destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al
30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della regione e'
applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al
fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria
2009/2010 in conformita' agli atti e indirizzi gia' adottati dalla
regione.
Tale previsione, sottoponendo, seppure transitoriamente, tutto il
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico
della Zona faunistica delle Alpi, contrasta con la norma dettata
dall'art.10, comma 3, della legge n. 157/1992 che stabilisce che il
territorio agro-silvopastorale di ogni regione e' destinato per una
quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica,
fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che
costituisce una zona faunistica a se stante ed e' destinato a
protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. La disposizione
regionale, dunque, viola il rispetto degli standard minimi e uniformi
di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale (legge n.
157/1992), vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale,
invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117,
comma 2, lettera s) Cost.
Si ricorda in proposito che analoga disposizione contenuta nella
legge regionale dello stesso Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008 e' stata
ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la recente
sentenza n. 165/2009, ove essa ha affermato che «... il legislatore
regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al
regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha,
irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a
protezione della fauna selvatica, con cio' violando gli standard
minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della
legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del
territorio delle Alpi quale zona faunistica a se' stante presuppone
la presenza di peculiari caratteristiche»;
3) l'articolo 36, comma 2, che modifica l'articolo 58, comma
2, della legge regionale n. 16/2008, prevede che «Le concessioni
demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma
1, della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche non in
possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino
all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di
legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della
proroga medesima.».
Tale disposizione, cosi' novellata, presenta due aspetti di
illegittimita' costituzionale.
Si premette che in materia di concessioni demaniali marittime con
finalita' turistico ricreative e' attualmente in corso la procedura
di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La
Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il
diritto comunitario della normativa italiana in materia di
concessioni del demanio marittimo, nonche' delle conseguenti
iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma
2, del codice della navigazione e la legge regionale Friuli-Venezia
Giulia n. 22/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento in
concessione di beni del demanio marittimo con finalita'
turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di
insistenza - al concessionario uscente. Cio' determina disparita' di
trattamento tra gli operatori economici in violazione della liberta'
di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza
dell'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dell'articolo 117,
secondo comma, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva
statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea. Si
fa presente che di recente il Consiglio dei ministri del 18 settembre
2009 ha impugnato, per le medesime motivazioni, la legge della
Regione Emilia-Romagna n. 8/2009.
La norma regionale in esame, quindi, intervenendo in materia di
proroga della concessione demaniale marittima, presenta i medesimi
aspetti di illegittimita' costituzionale suesposti.
A cio' aggiungasi che la disposizione attuale consente tale
proroga a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, aprendo la
possibilita' di una violazione sistematica dei principi dettati in
materia dalla legislazione statale su tal genere di concessioni, in
un contesto di assoluta irragionevolezza ex art. 3 della Cost.
P. Q. M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della
Costituzione, l'illegittimita' costituzionale degli articoli 36,
comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30
luglio 2009, n. 13.
Roma, addi' 2 ottobre 2009
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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