Ricorso n. 90 del 18 dicembre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
Cancelleria il 18 dicembre 2014.
(GU n. 3 del 2015-01-21)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n.
…), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 per il ricevimento degli atti, fax … e PEC
…,
Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Catanzaro, per la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della
Regione Calabria del 7 ottobre 2014 n. 20 recante: «Modifiche ed
integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio
2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio
1996, n. 9» limitatamente all'articolo 3, comma 1, lettera d).
L'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della
Regione Calabria n. 20/2014, sostituendo il comma 10 dell'art. 7
della l. r. n. 45 del 2012, prevede che «nelle aree ricadenti
all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i
piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica
(VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06
per come modificato dall'art. 4-undecies della legge 30 dicembre
2008, n. 205, e dell'art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del 6
novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta n. regionale
n. 748 del 4 novembre 2009».
La disposizione della legge regionale sopra trascritta presenta
profili di illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per
i seguenti
Motivi
1. Va evidenziato, preliminarmente, che il richiamo all'art. 6,
comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, relativamente
all'esclusione dei citati piani dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, VIA, non risulta corretto in quanto la norma
statale in parola riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
non la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Inoltre, l'articolo
in esame non risulta conforme alla disciplina nazionale di
riferimento in materia di VAS in quanto, di fatto, esclude tout court
e a priori la sottoposizione dei piani di gestione forestale ed i
piani poliennali alla valutazione stessa.
Si premette che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della
direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente, i piani di gestione
forestale sono sempre sottoposti a VAS a meno che non riguardino
l'uso di piccole aree a livello locale ritenute dallo Stato membro
non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale.
Tale principio ha trovato attuazione con la disciplina statale
contenuta nel citato art. 6, comma 4, lettera c-bis) del decreto
legislativo n. 152/06 ove si prevede l'esclusione dei piani di
gestione forestale o strumenti equivalenti dalla procedura di VAS
solamente quando questi siano riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione
caso per caso della riconducibilita' dei piani di gestione forestale
e dei piani poliennali a tale tipologia potra' condurre ad una loro
sottrazione alla procedura di VAS. Non risulta infatti coerente con
la citata disciplina statale la previsione aprioristica ed astratta
di un'esclusione sulla base di un dato meramente quantitativo,
occorrendo, invece, un accertamento da parte della Regione, caso per
caso, della significativita' dell'impatto sull'ambiente e sul
patrimonio culturale che detti interventi concretamente hanno
capacita' di produrre, come espressamente previsto dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
Pertanto, la disposizione regionale in questione, opera
un'indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina
statale in materia di valutazione ambientale strategica, di
derivazione comunitaria e quindi, oltre a porsi in contrasto con i
citati principi comunitari, in violazione dell'articolo 117, comma 1
della Costituzione, dettando disposizioni difformi dalla normativa
statale di riferimento in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, viola la potesta' legislativa esclusiva statale di
cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.
2. Piu' in particolare, valgono a dimostrare l'illegittimita'
costituzione della norma regionale denunciata le considerazioni di
seguito esposte.
2.1. In limine si rimarca, come innanzi osservato, l'improprio
richiamo, contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge
regionale della Calabria n. 20/2014, «alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA)» che, come noto, riguarda la valutazione
ambientale dei progetti, non dei piani (ivi inclusi «i piani di
gestione forestale ed i piani poliennali» menzionati dalla norma
denunciata) e si concreta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b)
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel «procedimento
mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti
sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al
titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b».
La norma regionale sospettata, dunque, non puo' che riguardare la
valutazione ambientale di piani e programmi, ovvero la valutazione
ambientale strategica (VAS) concernente proprio «i piani di gestione
forestale ed i piani poliennali» inclusi «nelle aree ricadenti
all'interno della Rete Natura 2000».
Sul punto, del resto, non possono sorgere equivoci o dubbi atteso
che codesta Ecc.ma Corte ha escluso «l'assoluta assimilazione di
oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti
concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del
2011), e' ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito
di verifica di assoggettabilita', anche quando viene in
considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la
seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente»
(sentenza n. 58 del 2013).
2.2. L'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 identifica la valutazione ambientale strategica (VAS) nel
«processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II
della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una
verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano
o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio».
L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152/2006 estende
quindi la valutazione ambientale strategica ai piani e i programmi
che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale (comma 1). La norma in commento individua al
comma 2 i piani e i programmi assoggettati alla VAS. Ai successivi
commi 3 e 3-bis dell'art. 6 e' previsto lo svolgimento della
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS per i piani e
programmi riguardanti l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi sottoponibili a detta
valutazione ai sensi del comma 2 nonche' per i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti.
Al comma 4 del citato art. 6 il legislatore nazionale ha poi
elencato alcune ipotesi di esclusione «dal campo di applicazione del
presente decreto» (e dunque dalla VAS) tra cui viene in rilievo, per
quanto qui interessa, quella contemplata alla lettera c-bis)
riguardante «i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale,
redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».
Orbene, la norma censurata, nel disporre che «nelle aree
ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione
forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione
ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo n. 152/06», opera un'ingiustificata e irragionevole
limitazione dell'ambito operativo della citata normativa statale in
materia di valutazione ambientale strategica, dettata per la tutela
dei valori costituzionali coinvolti. Escludere tout court dalla VAS i
piani di gestione forestale ed i piani poliennali ricadenti
all'interno della Rete Natura 2000, infatti, significa restringere lo
spazio di applicazione delle richiamate previsioni normative statali
di tutela e salvaguardia dei valori ambientali protetti; e cio'
appare in chiaro contrasto con i parametri costituzionali sopra
indicati - art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) Cost.
La norma censurata, nel sottrarre - con una previsione
aprioristica ed astratta - alla VAS i predetti piani di gestione
forestale ed i piani poliennali, introduce un'inammissibile
restringimento del campo operativo della normativa statale che, in
conformita' con disciplina comunitaria, prevede la VAS per
salvaguardare i valori ambientali potenzialmente incisi da
determinati strumenti di pianificazione e programmazione,
escludendola nelle sole ipotesi fissate e alle condizioni previste
dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis). La norma da ultima citata,
invero, dispone l'esclusione dei piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti alla procedura di VAS a condizione che questi
siano «riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello
locale» e sempre che i medesimi siano «redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o
dagli organismi dalle stesse individuati».
Ne deriva che la particolare condizione di esonero del piano
dalla VAS, consistente nel suo riferimento ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, deve essere accertata, ai sensi del
comma 4 lettera c-bis), caso per caso, verificando in concreto la
significativita' dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio
culturale che detti interventi possono produrre (art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 152/2006).
La norma regionale, invece, stabilisce l'esonero dalla VAS in
astratto e a priori, escludendo qualsiasi valutazione della
competente autorita' volta a verificare, in concreto, il riferimento
del piano ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale,
oltre che la sussistenza delle altre condizioni dettate dall'art. 6,
comma 4, lettera c-bis) della legge statale.
La compressione della competenza esclusiva statale in materia
am-bientale che la norma sospettata determina, dunque, e' innegabile.
La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e' costante
nell'affermare che la «tutela dell'ambiente rientra nelle competenze
legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni
legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla
disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei
settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto
eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale,
senza pero' compromettere il punto di equilibrio tra esigenze
contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato
(sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009)»
(sentenza n. 300 del 2013).
Altrettanto costantemente questa Corte ha affermato che la
valuta-zione ambientale strategica, disciplinata dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno
2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
pro-grammi sull'ambiente), attiene alla materia «tutela
dell'ambiente» (sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011), di
competenza esclusiva dello Stato. E che interventi specifici del
legislatore re-gionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur
intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una
competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).
E' indubbio, pertanto, «che il significativo spazio aperto alla
legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 (in
particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere
fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in
merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi;
scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli
derivanti dal diritto dell'Unione» (sentenza n. 58 del 2013)»
(sentenza n. 197 del 2014). Per altro verso, l'illegittimita'
costituzionale della norma regionale si apprezza, in tutta evidenza,
sol che si consideri come essa consen-te, al di fuori del casi
tipizzati dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis), l'esclusione dalla
VAS dei piani di gestione forestale ed dei piani poliennali che
ricadono nelle aree incluse all'interno della Rete Natura 2000.
Quest'ultima, come noto, integra uno strumento fondamentale della
politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversita'
istituita, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), per garantire nel
tempo la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora
e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete e'
costituita, infatti, dai siti di interesse comunitario (SIC),
identificati dagli Stati membri e successivamente designate quali
zone speciali di conservazione (ZSC), e comprende anche le zone
protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva
2009/147/CE.
L'esclusione dalla VAS dei piani forestali ricadenti in tali zone
di protezione speciale, prevista dalla norma regionale, integra
pertanto la prova liquida della sua illegittimita' costituzionale
stante il pregiudizio che essa puo' recare ai valori
costituzionalmente protetti, la cui tutela resta affidata al
legislatore nazionale dall'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in
materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali».
In conclusione, l'art. 3, comma 1, lettera d) della legge
regionale della Calabria n. 20 del 2014, nella parte in cui esonera
dalla VAS i piani di gestione forestale ed i piani poliennali
ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, viola l'art. 117, primo
comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione perche'
introduce un'arbitraria limitazione del campo di applicazione della
disciplina statale contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006
[art. 6, comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 3-bis e comma 4
lettera c-bis), e art. 12] attuativo dei principi comunitari
contenuti nella direttiva 2001/42/CE, che stabiliscono il campo di
applicazione della disciplina della VAS e della verifica di
assoggettabilita' a VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo
per particolari tipi di piani e programmi tassativamente elencati -
peraltro non ricadenti in aree naturali protette - e previa verifica,
in concreto, della significativita' dell'impatto sull'ambiente e sul
patrimonio culturale che detti strumenti possono produrre nonche' per
contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001,
n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente).
P. Q. M.
Per i motivi esposti l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge
regionale della Regione Calabria n. 20/2014 merita di essere
dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 127
Cost.
Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte
costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo
l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione
Calabria n. 20/2014.
Con l'originale notificato del presente atto si deposita
l'estratto della determinazione del Consiglio dei ministri del 12
dicembre 2014 e le motivazioni di sintesi per l'impugnativa.
Roma, 15 dicembre 2014
L'avvocato dello Stato: Marrone