RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 novembre 2008 , n. 90
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  novembre 2008 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

(GU n. 2 del 14-1-2009) 
 
   L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 23 ottobre 2008,
ha  approvato  il  disegno  di  legge  n. 103  dal  titolo  «Norme di
controllo  del  sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita
in  aree  naturali  protette»,  pervenuto  a questo Commissario dello
Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  28  dello statuto
speciale, il 27 ottobre 2008.
   Il  provvedimento  legislativo  integra  la  vigente  normativa in
materia  di  prelievo  venatorio  introducendo norme di controllo del
sovrappopolamento della fauna nei parchi e nelle aree protette che in
talune  parti  degli  articoli  1,  3  e  4  danno adito a rilievi di
incostituzionalita'  per  le  ragioni  che  di  seguito si espongono,
l'art. 1 recita come segue:
     «Competenza  degli enti parco e degli enti gestori delle riserve
in  materia  di  controllo  e gestione di sovrappopolamento di specie
animali.
   1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997,
n. 33  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  sostituito dal
seguente comma:
     «6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituite dalla regione,
ove  si  verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o
di  specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono
popolazioni   viventi  stabilmente  o  temporaneamente  in  stato  di
naturale liberta', tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli
ecosistemi  esistenti  o  da  costituire  un pericolo per l'uomo o un
danno rilevante alle attivita' agro-silvo-pastorali, gli Enti gestori
delle  aree  naturali  protette  predispongono  piani  selettivi,  di
cattura  e/o  di  abbattimento,  al  fine  di  superare gli squilibri
ecologici accertati''».
   Il comma 1 dell'art. 4 recita:
     «1.  All'art.  16,  comma 2, lettera d), della legge regionale 6
maggio   1981,   n. 98   e   successive  modifiche,  dopo  la  parola
''minerali''   aggiungere   le   parole  ''e  piani  di  abbattimento
controllato   di   specie   selvatiche   o   di   specie   domestiche
inselvatichite  o  di specie delle quali esistono popolazioni viventi
stabilmente  o  temporaneamente in stato di naturale liberta' in area
di parco''».
   Con  le  suddette  previsioni normative, il legislatore regionale,
sostanzialmente, si pone in contrasto con l'art. 9 della Costituzione
ed  esorbita dalla competenza attribuitagli dallo statuto speciale in
materia di caccia laddove, modificando l'art. 4 della legge regionale
1°  settembre  1992, n. 33 e l'art. 16 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 98, introduce una serie diversificata di casi per i quali e'
ammissibile   il   ricorso   ai   piani   selettivi  di  cattura  e/o
abbattimento,  in  palese  dissonanza  con  quanto  prescritto  dalla
normativa statale ed in particolare dall'art. 22, comma 6 della legge
n. 394/1991  che limita la possibilita' dei prelievi e/o abbattimenti
esclusivamente  per la superiore esigenza di ricomporre gli equilibri
ecologici all'interno delle aree protette.
   La  Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato
la  tutela  dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma,
lett.  s) che ricomprende, secondo quanto acclarato da codesta ecc.ma
Corte  con  costante  giurisprudenza,  anche la tutela del patrimonio
faunistico (ex plurimis Corte cost. sent. n. 210/1987).
   Peraltro    la    tutela    dell'ambiente,   secondo   consolidata
giurisprudenza,  antecedente  e  successiva alla riforma del titolo V
della  Costituzione  (Corte  cost.  sent.  n. 222/2003)  e' un valore
trasversale che interseca materie diverse, quali la sanita' ed i beni
ambientali.
   L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito che: «1.
Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi statuti, le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite».
   Lo  Statuto  speciale  siciliano  non  prevede  espressamente  «la
materia  ambiente»  per  cui  necessita  di volta in volta verificare
sotto quale aspetto la tutela ambientale sia considerata, giacche' la
Regione  Siciliana  gode di una competenza esclusiva sotto il profilo
della  caccia  e  della  tutela  del  paesaggio  ed  e'  titolare  di
competenza concorrente sotto quello dell'igiene e della sanita'.
   Orbene,   poiche'   le  disposizioni  in  questione  non  appaiono
riconducibili  direttamente  ad  alcuna  delle  suddette  materie  di
competenza  regionale,  giacche' oggetto delle prescrizioni normative
censurate e' piuttosto la tutela degli ecosistemi presenti nelle aree
protette,   devono   necessariamente   ritenersi  vincolanti  per  il
legislatore siciliano i precetti posti da quello statale a protezione
e conservazione della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello
Stato.
   Codesta  ecc.ma  Corte,  peraltro,  ha  ribadito  con  consolidata
giurisprudenza (sentenze nn. 536/2002, 226, 227
   e  311/2003, 391, 392 e 393/2005) che la materia faunistica, anche
quando  concerne  aspetti  legati alla caccia, deve ricomprendersi in
quella  piu'  ampia  della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che
l'art.  117,  secondo  comma  lett. s) della Costituzione attribuisce
alla competenza esclusiva dello Stato.
   Da  tale  assunto discende inoltre che la disciplina del controllo
faunistico contenuto nell'art. 19 della legge n. 157/1992, cosi' come
ribadito  nella  sentenza  n. 392/2005  di codesta Corte, costituisce
principio  fondamentale  della  materia  a  norma dell'art. 117 della
Costituzione,   tale   da   condizionare   e  vincolare  la  potesta'
legislativa  regionale, ed a maggior ragione l'art. 22, comma 6 della
legge n. 394/1991 in materia di parchi ed aree protette.
   Con  quest'ultima  disposizione, infatti il legislatore statale si
cura  di garantire al massimo livello, almeno nelle zone protette, la
conservazione  della  fauna  e dell'ecosistema, ritenendo tale valore
preminente  rispetto  a  tutti  gli altri, che al di fuori dei parchi
possono  incidere  sulla  sfera  di  tutela  assicurata  agli animali
selvatici dalla legge n. 157/1992.
   Finalita'  dei  parchi  naturali e' proprio la conservazione della
fauna  selvatica  nel  proprio  habitat,  per  cui esclusivamente per
ricomporre  squilibri  ecologici  possono  essere  ammessi nelle aree
protette prelievi ed abbattimenti di animali.
   Le norme regionali teste' approvate ove ritengono ovvero implicano
come  equivalenti  ed  alternative cause diverse dalla compromissione
dell'equilibrio  ecologico  degli  ecosistemi  esistenti  all'interno
delle  aree  protette,  contraddicono  la  ratio  stessa  della legge
istitutiva  dei  parchi  e  non  assicurano il rispetto del principio
posto dall'art. 9 della Costituzione. Inoltre, in quanto privilegiano
attivita',  quali  quelle  agro-silvo-pastorali,  che  possono essere
regolamentate, limitate ed addirittura vietate all'interno delle aree
protette,  risultano  affette da irragionevolezza, con cio' ponendosi
in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
   Le  disposizioni  in questione, inoltre, nell'estendere i piani di
cattura e/o abbattimento alle specie domestiche inselvatichite e alle
specie viventi delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente  in  stato  di  naturale  liberta',  introducono  una
definizione  non  contemplata nel vigente ordinamento, che si pone in
contrasto  con le norme di tutela degli animali domestici di cui alla
legge  quadro  14 agosto 1991, n. 281, recepita dalla legge regionale
n. 15/2000  e  costituiscono una ingiustificabile deroga alla vigente
disciplina  in  materia  di  polizia  veterinaria  di  cui  al d.P.R.
n. 320/1954  che  regolamenta  puntualmente gli interventi a cura del
sindaco  e  delle  A.U.S.L.  qualora dagli animali sia compromessa la
sicurezza e/o la salute pubblica.
   L'intervento  legislativo  in questione costituisce inoltre palese
interferenza  in materia penale, esclusa dalla competenza legislativa
regionale,  laddove  legittima  comportamenti  sanzionati  penalmente
dalla  legge  20  luglio  2004,  n. 189, poiche' potrebbero rientrare
nella  nuova  definizione teste' introdotta anche gli animali oggetto
di tutela da parte del titolo IX-bis del libro II del codice penale.
   Oggetto  del presente gravame e' anche l'art. 3, primo comma nella
parte   in  cui  prevede  diverse  destinazioni,  fra  cui  anche  la
commercializzazione per la fauna abbattuta o catturata.
   Tale norma recita:
     «1.  I  piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento
controllato - predisposti dall'ente parco
     o  dall'ente  gestore della riserva stabiliscono: la consistenza
tendenziale  della  popolazione  faunistica  in sovrappopolamento; la
quantita'  oggetto  del piano di cattura o abbattimento; le modalita'
di  cattura  o  di  abbattimento;  il  periodo  di  svolgimento delle
operazioni  di  cattura  o  di  abbattimento;  le  finalita' cui sono
destinate  le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale,
di  ricerca  scientifica,  didattica,  ect.);  le risorse finanziarie
necessarie  per  l'attuazione  del  piano da individuare in fondi del
bilancio  dell'ente  o  altre risorse aggiuntive provenienti da altre
Amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano».
   La  norma appare in contrasto con l'art. 1 della legge n. 157/1992
che riconosce la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato
ed esula dalla competenza del legislatore regionale.
   Soltanto  allo  Stato,  invero,  titolare ope legis del diritto di
proprieta'  sulla  fauna  selvatica,  compete regolare l'esercizio di
tale diritto reale e del relativo possesso.
   Orbene  la  legge  n. 157/1992  nel disciplinare l'esercizio della
caccia  consente  a  determinate condizioni l'apprensione da parte di
privati (cacciatori) di alcuni esemplari facenti parte del patrimonio
faunistico  ma  non  contempla  alcun altra ipotesi di utilizzo della
fauna stessa.
   Risulta  pertanto  esclusa  la  possibilita'  per  il  legislatore
regionale  di  prevedere  forme diverse di cessione a terzi, compresa
quella  della commercializzazione di un bene, la fauna selvatica, che
non rientra nella propria disponibilita' giuridica.
   La  suddetta previsione legislativa inoltre nel contemplare tra le
finalita'  cui  destinare gli animali oggetto dei piani di cattura ed
abbattimento anche la commercializzazione costituisce un'interferenza
in   materia  penale  giacche'  rende  lecite  attivita'  (vendita  e
detenzione  di  fauna  selvatica)  vietate  dall'art.  21 della legge
n. 157/1992  e  sanzionate  penalmente  dall'art.  30  della medesima
legge.

        
      
                              P. Q. M.
   Con  riserva  di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello  Stato  per  la  Regione Siciliana, ai sensi dell'art, 28 dello
statuto  speciale,  con  il  presente  atto  impugna  i sottoelencati
articoli  del  disegno di legge n. 103 dal titolo «Norme di controllo
del  sovrappopolamento  di  fauna  selvatica o inselvatichita in aree
naturali protette» approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 23
ottobre 2008:
     l'art.  1,  limitatamente  agli  incisi  «di  specie  domestiche
inselvatichite  o  di specie delle quali esistono popolazioni viventi
stabilmente  o temporaneamente in stato di naturale liberta'» e «o da
costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attivita'
agro-silvo-pastorali»;
     l'art.  3,  primo  comma limitatamente all'inciso: «le finalita'
cui  sono  destinate  le  specie  catturate o abbattute (beneficenza,
commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.)»;
     l'art.  4,  primo  comma,  limitatamente all'inciso «o di specie
domestiche   inselvatichite   o   di   specie  delle  quali  esistono
popolazioni   viventi  stabilmente  o  temporaneamente  in  stato  di
naturale liberta' in area di parco»;
per violazione degli articoli 9 e 117 secondo comma, lett. s), 3 e 97
della Costituzione, nonche' dell'art. 14 dello statuto speciale e per
interferenza in materia penale.
     Palermo, addi' 30 ottobre 2008
    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Di Pace

Menu

Contenuti