Ricorso n. 90 del 7 novembre 2008 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 novembre 2008 , n. 90
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 novembre 2008 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
(GU n. 2 del 14-1-2009)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 23 ottobre 2008, ha approvato il disegno di legge n. 103 dal titolo «Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette», pervenuto a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 ottobre 2008. Il provvedimento legislativo integra la vigente normativa in materia di prelievo venatorio introducendo norme di controllo del sovrappopolamento della fauna nei parchi e nelle aree protette che in talune parti degli articoli 1, 3 e 4 danno adito a rilievi di incostituzionalita' per le ragioni che di seguito si espongono, l'art. 1 recita come segue: «Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali. 1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituite dalla regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta', tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attivita' agro-silvo-pastorali, gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati''». Il comma 1 dell'art. 4 recita: «1. All'art. 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, dopo la parola ''minerali'' aggiungere le parole ''e piani di abbattimento controllato di specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' in area di parco''». Con le suddette previsioni normative, il legislatore regionale, sostanzialmente, si pone in contrasto con l'art. 9 della Costituzione ed esorbita dalla competenza attribuitagli dallo statuto speciale in materia di caccia laddove, modificando l'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1992, n. 33 e l'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, introduce una serie diversificata di casi per i quali e' ammissibile il ricorso ai piani selettivi di cattura e/o abbattimento, in palese dissonanza con quanto prescritto dalla normativa statale ed in particolare dall'art. 22, comma 6 della legge n. 394/1991 che limita la possibilita' dei prelievi e/o abbattimenti esclusivamente per la superiore esigenza di ricomporre gli equilibri ecologici all'interno delle aree protette. La Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s) che ricomprende, secondo quanto acclarato da codesta ecc.ma Corte con costante giurisprudenza, anche la tutela del patrimonio faunistico (ex plurimis Corte cost. sent. n. 210/1987). Peraltro la tutela dell'ambiente, secondo consolidata giurisprudenza, antecedente e successiva alla riforma del titolo V della Costituzione (Corte cost. sent. n. 222/2003) e' un valore trasversale che interseca materie diverse, quali la sanita' ed i beni ambientali. L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito che: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». Lo Statuto speciale siciliano non prevede espressamente «la materia ambiente» per cui necessita di volta in volta verificare sotto quale aspetto la tutela ambientale sia considerata, giacche' la Regione Siciliana gode di una competenza esclusiva sotto il profilo della caccia e della tutela del paesaggio ed e' titolare di competenza concorrente sotto quello dell'igiene e della sanita'. Orbene, poiche' le disposizioni in questione non appaiono riconducibili direttamente ad alcuna delle suddette materie di competenza regionale, giacche' oggetto delle prescrizioni normative censurate e' piuttosto la tutela degli ecosistemi presenti nelle aree protette, devono necessariamente ritenersi vincolanti per il legislatore siciliano i precetti posti da quello statale a protezione e conservazione della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. Codesta ecc.ma Corte, peraltro, ha ribadito con consolidata giurisprudenza (sentenze nn. 536/2002, 226, 227 e 311/2003, 391, 392 e 393/2005) che la materia faunistica, anche quando concerne aspetti legati alla caccia, deve ricomprendersi in quella piu' ampia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Da tale assunto discende inoltre che la disciplina del controllo faunistico contenuto nell'art. 19 della legge n. 157/1992, cosi' come ribadito nella sentenza n. 392/2005 di codesta Corte, costituisce principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 della Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potesta' legislativa regionale, ed a maggior ragione l'art. 22, comma 6 della legge n. 394/1991 in materia di parchi ed aree protette. Con quest'ultima disposizione, infatti il legislatore statale si cura di garantire al massimo livello, almeno nelle zone protette, la conservazione della fauna e dell'ecosistema, ritenendo tale valore preminente rispetto a tutti gli altri, che al di fuori dei parchi possono incidere sulla sfera di tutela assicurata agli animali selvatici dalla legge n. 157/1992. Finalita' dei parchi naturali e' proprio la conservazione della fauna selvatica nel proprio habitat, per cui esclusivamente per ricomporre squilibri ecologici possono essere ammessi nelle aree protette prelievi ed abbattimenti di animali. Le norme regionali teste' approvate ove ritengono ovvero implicano come equivalenti ed alternative cause diverse dalla compromissione dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti all'interno delle aree protette, contraddicono la ratio stessa della legge istitutiva dei parchi e non assicurano il rispetto del principio posto dall'art. 9 della Costituzione. Inoltre, in quanto privilegiano attivita', quali quelle agro-silvo-pastorali, che possono essere regolamentate, limitate ed addirittura vietate all'interno delle aree protette, risultano affette da irragionevolezza, con cio' ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Le disposizioni in questione, inoltre, nell'estendere i piani di cattura e/o abbattimento alle specie domestiche inselvatichite e alle specie viventi delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta', introducono una definizione non contemplata nel vigente ordinamento, che si pone in contrasto con le norme di tutela degli animali domestici di cui alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, recepita dalla legge regionale n. 15/2000 e costituiscono una ingiustificabile deroga alla vigente disciplina in materia di polizia veterinaria di cui al d.P.R. n. 320/1954 che regolamenta puntualmente gli interventi a cura del sindaco e delle A.U.S.L. qualora dagli animali sia compromessa la sicurezza e/o la salute pubblica. L'intervento legislativo in questione costituisce inoltre palese interferenza in materia penale, esclusa dalla competenza legislativa regionale, laddove legittima comportamenti sanzionati penalmente dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, poiche' potrebbero rientrare nella nuova definizione teste' introdotta anche gli animali oggetto di tutela da parte del titolo IX-bis del libro II del codice penale. Oggetto del presente gravame e' anche l'art. 3, primo comma nella parte in cui prevede diverse destinazioni, fra cui anche la commercializzazione per la fauna abbattuta o catturata. Tale norma recita: «1. I piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento controllato - predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantita' oggetto del piano di cattura o abbattimento; le modalita' di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; le finalita' cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, ect.); le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell'ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre Amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano». La norma appare in contrasto con l'art. 1 della legge n. 157/1992 che riconosce la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato ed esula dalla competenza del legislatore regionale. Soltanto allo Stato, invero, titolare ope legis del diritto di proprieta' sulla fauna selvatica, compete regolare l'esercizio di tale diritto reale e del relativo possesso. Orbene la legge n. 157/1992 nel disciplinare l'esercizio della caccia consente a determinate condizioni l'apprensione da parte di privati (cacciatori) di alcuni esemplari facenti parte del patrimonio faunistico ma non contempla alcun altra ipotesi di utilizzo della fauna stessa. Risulta pertanto esclusa la possibilita' per il legislatore regionale di prevedere forme diverse di cessione a terzi, compresa quella della commercializzazione di un bene, la fauna selvatica, che non rientra nella propria disponibilita' giuridica. La suddetta previsione legislativa inoltre nel contemplare tra le finalita' cui destinare gli animali oggetto dei piani di cattura ed abbattimento anche la commercializzazione costituisce un'interferenza in materia penale giacche' rende lecite attivita' (vendita e detenzione di fauna selvatica) vietate dall'art. 21 della legge n. 157/1992 e sanzionate penalmente dall'art. 30 della medesima legge.
P. Q. M. Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art, 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 103 dal titolo «Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette» approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 23 ottobre 2008: l'art. 1, limitatamente agli incisi «di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta'» e «o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attivita' agro-silvo-pastorali»; l'art. 3, primo comma limitatamente all'inciso: «le finalita' cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.)»; l'art. 4, primo comma, limitatamente all'inciso «o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' in area di parco»; per violazione degli articoli 9 e 117 secondo comma, lett. s), 3 e 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 14 dello statuto speciale e per interferenza in materia penale. Palermo, addi' 30 ottobre 2008 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Di Pace