Ricorso n. 90 del 9 ottobre 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 ottobre 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 47 del 2015-11-25)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della
Giunta Regionale p.t., per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale
dell'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19
del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte numero 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino del sistema
di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di
Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
(Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'),
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre
2015.
F a t t o
In data 6 agosto 2015 e' stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte la legge regionale n. 19 del 3
agosto 2015, con la quale e' stato disposto il riordino del sistema
di gestione delle aree protette regionali e sono state previste nuove
norme in materia di Sacri Monti attraverso l'introduzione di
modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n.. 19 (Testo Unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita').
Detta legge regionale, e in particolare la disposizione contenuta
nell'art. 42, comma 2, della stessa, viola i principi costituzionali
di cui all'art. 81 della Carta fondamentale, ed eccede pertanto dalle
competenze regionali; la stessa, in conformita' a quanto deliberato
dal Consiglio dei ministri con delibera adottata in data 18 settembre
2015, viene pertanto impugnata con il presente atto affinche' ne sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di
D i r i t t o
1. - La Legge regionale del Piemonte n. 19/2015, nelll'ambito di
una complessa ridefinizione della tutela delle aree naturali gia'
regolamentata dal cd. Testo Unico delle aree naturali e della
biodiversita' (legge regionale n. 19/2009), contiene, al Capo I
(artt. 1-33), una serie di norme che modificano in modo sostanziale
il menzionato Testo Unico; il successivo Capo II (artt. 34-42)
stabilisce poi specifiche disposizioni in materia di Sacri Monti (che
hanno natura di Riserve speciali); infine il Capo III prevede alcune
norme finali.
Per quanto qui specificamente interessa, l'art. 42 - collocato,
come visto, a conclusione del Capo II che regola le Riserve
denominate Sacri Monti - pone le necessarie disposizioni finanziarie
per l'attuazione di quanto previsto dal detto Capo, testualmente
prevedendo che «1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali
dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario 2015 in euro
2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro
2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le
spese di gestione corrente nell'ambito dell'unione previsionale di
base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB. 2. Per
ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e
per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza,
si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB
A20022 del bilancio regionale».
Tale previsione e' in evidente contrasto con i principi
costituzionali in tema di bilancio.
2. - La lettura del bilancio regionale consente, per vero, di
individuare tra le voci di uscita, distinte per UPB, quelle relative
al governo e la tutela del territorio e dell'ambiente come
caratterizzate dalla «grande voce» A16.
In quel contesto, in particolare, la UPB richiamata nel primo
comma della norma in discorso (A16191) indica le spese per governo,
tutela del territorio, ambiente specificamente relative alle aree
naturali protette: titolo 1: spese correnti. Sotto questa voce
ricadono dunque - correttamente - gli oneri di gestione delle
menzionate riserve speciali per l'esercizio finanziario 2015, come
precisato dal comma 1 dell'art. 42 della legge in discorso, che sono
ivi ricompresi.
Passando, tuttavia, all'indicazione delle risorse finanziarie
costituenti la provvista per i medesimi oneri relativamente agli anni
2016 e 2017, nel secondo comma dell'art. 42 della legge regionale n.
19/29015 che oggi si impugna, il Legislatore regionale non precisa
alcun importo, e dispone genericamente che agli stessi si faccia
fronte «con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022
del bilancio regionale».
Dette voci riguardano entrambe la (ben diversa) fattispecie della
«promozione della cultura del turismo e dello sport: musei e
patrimonio culturale: spese correnti» (A20021) e «spese in conto
capitale» (A20022).
Orbene, la totale assenza di quantificazione degli oneri relativi
agli anni 2016 e 2017 e la stessa, sintomatica «inesatta»
collocazione degli stessi, sono evidentemente imputabili alla
incapienza della «corretta» UPB (A16191). Cio' dimostra pertanto che,
allo stato, il Legislatore regionale ha previsto nel settore della
tutela del territorio e dell'ambiente spese (non individuate) e in
ogni caso inevitabilmente prive della necessaria copertura
finanziaria.
La legge regionale che si impugna e' dunque evidentemente
violativa del disposto dell'art. 81 della Costituzione, il quale, al
comma terzo, prevede che «ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
La semplice generica indicazione di una (non congruente) UPB,
senza quantificazione dei relativi oneri che sulla stessa dovrebbero
gravare, non e' sufficiente a soddisfare il requisito fondamentale e
ineludibile della «provvista» dei mezzi indicato dalla norma della
Carta fondamentale; a tacer d'altro, anche a voler ipotizzare che
quegli oneri non siano destinati ad esaurire (o superare) la capienza
della UPB indicata, qualunque altra previsione di spesa imputata alla
medesima UPB creerebbe insormontabile incertezza sulla capienza del
bilancio e sul «riparto» delle varie spese, creando una inaccettabile
situazione di incertezza sugli importi effettivamente destinati a
fronteggiare quegli indeterminati oneri.
Conclusivamente, la norme fin qui esaminata e' costituzionalmente
illegittima, e tale dovra' essere dichiarata, con conseguente
annullamento, in quanto violativa del principio costituzionale posto
dall'art. 81 Cost., come piu' precisamente specificato
nell'esposizione che precede.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente
annullare, in parte qua e per i motivi illustrati nel presente
ricorso, l'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19
del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di
Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
(Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'),
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre
2015.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 18
settembre 2015;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento per gli Affari Regionali, le
Autonomie e lo Sport.
Con ogni salvezza.
Roma, addi' 1° ottobre 2015
L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli