N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 novembre 2005.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 novembre 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana)

(GU n. 49 del 7-12-2005)



L'assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 25 ottobre
2005, ha approvato il disegno di legge n. 1053 dal titolo «Norme sui
contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 28
ottobre.
Il provvedimento legislativo, e' stato predisposto a seguito
dell'approvazione, il 12 aprile 2005, di un ordine del giorno con cui
si impegnava il Governo a concedere un contributo una tantum alla
societa' che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori in
considerazione dei continui incrementi del prezzo del carburante
nell'anno in corso, che incidono negativamente sui costi di esercizio
del servizio di trasporto.
L'iniziativa legislativa teste' approvata, che recita:
Art. 1. «Il richiamo contenuto nei contratti di affidamento
del servizio di collegamento marittimo con le isole minori alla norma
di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va
interpretato ed applicato nel senso che la revisione periodica dei
prezzi deve essere calcolata secondo le disposizioni dell'art. 6,
commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nel testo
modificato dalla predetta legge n. 724/1994) mediante istruttoria
condotta dai dirigenti responsabili con l'ausilio dell'ISTAT e delle
Camere di commercio previo accertamento da parte loro dell'incidenza
dei singoli costi eventualmente aumentati rispetto al costo
complessivo del servizio», da' adito a censure di costituzionalita'
giacche' costituisce una palese interferenza in materia di diritto
privato, materia questa attribuita dall'art. 117, lett. l) della
Costituzione alla esclusiva competenza dello Stato e che esula
dall'ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14
e 17 dello statuto speciale.
Il legislatore regionale con la soprariportata disposizione nei
fatti incide sul contenuto delle disposizioni contrattuali,
sottoscritte dalla Amministrazione regionale e dalla societa' «Ustica
Lines», aggiudicatrice dell'appalto del servizio di collegamento
marittimo con le isole minori a seguito di procedure concorsuali
pubbliche, conformi alla normativa comunitaria e nazionale,
puntualmente disciplinate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12.
Infatti l'art. 3, penultimo ed ultimo comma, di ciascuno dei
quattro contratti di appalto dei servizi di collegamento tra e verso
le isole minori della Sicilia, relativamente alle clausole
revisionali del prezzo testualmente prevede: «A far data del secondo
anno di vigenza del contratto di servizio, l'appaltatore puo'
chiedere la revisione del prezzo pattuito, giusta art. 44, punto 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il
restante periodo di validita' contrattuale, secondo l'indice del
tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', indicato dall'ISTAT.
La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui
sopra, avra' decorrenza a far data dal mese successivo alla
presentazione dell'istanza da parte dell'appaltatore».
Il legislatore regionale interviene palesemente nella autonomia
contrattuale delle parti in quanto, non solo impone l'interpretazione
delle norme contrattuali, definite secondo la volonta' dei
sottoscrittori, ma anche, ne vincola l'applicazione giungendo a
determinarne l'effetto finanziario.
Il successivo art. 2 del provvedimento legislativo, infatti,
prevede una nuova maggiore spesa per il corrente esercizio, pari a
1500 migliaia di euro, di cui e' disposta la copertura con le
disponibilita' del capitolo 478110.
E' di palmare evidenza quindi che l'intervento del legislatore
regionale interferisce nei rapporti intersoggettivi di natura privata
che fanno parte dell'ordinamento civile di competenza dello Stato,
poiche' soddisfano esigenze di unita' ed eguaglianza che possono
essere salvaguardate esclusivamente dalla normativa statale.

P. Q. M.
Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto
impugna il disegno di legge n. 1053 dal titolo «Norme sui contratti
relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori», approvato
dall'Assemblea regionale Siciliana il 25 ottobre 2005, per violazione
dell'art. 113, lett. l) della Costituzione e degli art. 14 e 17 dello
statuto speciale, in relazione ai limiti posti al legislatore
regionale in materia di ordinamento civile.
Palermo, addi' 2 novembre 2005
Il V. Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Carlo Fanara

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