Ricorso n. 90 dell'8 ottobre 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 45 del 6.11.2013)
Ricorso nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (C.F. …), in persona del Presidente del Consiglio
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
(C.F. …), Fax … e PEC
…, presso i cui Uffici domicilia ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo
Presidente pro tempore;
Avverso gli articoli 20, comma 2 e 21, commi 3 e 4 della legge
pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 6 agosto 2013, recante «Norme in
materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo,
promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio,
formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili
attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini,
amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche'
agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia
di radiodiffusione».
Con la legge indicata in epigrafe, la Provincia Autonoma di
Bolzano ha dettato «Norme in materia di artigianato, industria,
procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche,
trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici,
aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi
alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone
nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in
materia di radiodiffusione». Ritiene la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che essa presenti profili di incostituzionalita' ed ecceda
quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni
contenute nell'articolo 20, comma 2 e nell'articolo 21, commi 3 e 4,
delle quali si propone l'impugnativa ai sensi dell'art. 127, comma 1,
della Costituzione, per i motivi di seguito specificati.
1. L'articolo 20 detta norme in materia di infrastrutture delle
comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, prevedendo, al comma 2,
il quale sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge
provinciale n. 6/2002, la concessione di contributi alle emittenti
radiotelevisive nonche' ai portali informativi online «con sede
legale e redazione principale ed operativa nel territorio
provinciale».
Anche se la norma rinvia ad una successiva delibera di Giuntai
l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei
contributi, essa e' gia' di per se' lesiva del diritto dell'unione
europea, in quanto il requisito della sede legale nella Provincia di
Bolzano e' discriminatorio, finendo per avvantaggiare le emittenti ed
i portali informativi di Bolzano e provincia rispetto a quelli aventi
sede legale in altre province o negli altri Stati membri, che non
potrebbero beneficiare dei contributi se non trasferendo la propria
sede legale nella provincia di Bolzano.
Tale misura viola il principio della liberta' di stabilimento
previsto dall'articolo 49 del TFUE, che prevede il diritto di
svolgere un'attivita' autonoma, di gestire un'impresa o di costituire
una societa' in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste
da quest'ultimo per i propri cittadini. Il Trattato assicura che il
diritto di stabilimento possa essere esercitato non solo in via
primaria, ossia stabilendo o trasferendo interamente l'attivita'
economica in uno Stato membro diverso da quello di origine, ma anche
in via secondaria, ossia svolgendo l'attivita' economica nel
territorio di un altro Stato membro aprendo filiali, succursali o
sedi secondarie, continuando tuttavia a svolgere la propria attivita'
economica nel Paese di origine e senza per tale ragione dover subire
discriminazioni rispetto alle societa' del Paese di stabilimento.
Pertanto, la disposizione, ponendosi in contrasto con il diritto
dell'Unione europea, viola l'articolo 117, comma 1, della
Costituzione.
2. L'articolo 21, comma 3, prevede poi la copertura degli oneri
derivanti dall'articolo 20 della stessa legge provinciale,
riguardanti le infrastrutture delle comunicazioni con impianti
ricetrasmittenti, quantificati in un milione di euro, mediante
riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'
unita' previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla
legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche. Al
riguardo, premesso che l'u.p.b. 27203 citata, relativa al Fondo di
riserva per spese impreviste, non risulta indicata nella tabella A
richiamata, la copertura finanziaria risulta inidonea, dato che
l'utilizzo del Fondo di riserva non costituisce modalita' di
copertura finanziaria, e cio' ai sensi dell' articolo 17 della legge
n. 196/2009, che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria
delle leggi, esclude la possibilita' di ricorrere a Fondi di riserva.
Pertanto, la disposizione in esame, ponendosi in contrasto con la
normativa statale di riferimento, viola l'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione.
3. Lo stesso articolo 21 al comma 4 prevede che la spesa a carico
dei successivi esercizi finanziari sia stabilita con legge
finanziaria.
A tale riguardo si precisa che il rinvio dell'individuazione dei
mezzi di copertura ad una successive legge finanziaria e' consentito
solo per spese continuative o ricorrenti (sentenza di codesta Ece.ma
Corte costituzionale n. 26/2013), fattispecie nella quale non
rientrano gli interventi previsti nei commi l, 2 e 3 dell' articolo
21 citato.
Pertanto, anche la disposizione in esame si pone in contrasto con
l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanta comporta
nuove o maggiori spese senza indicare espressamente le risorse
necessarie per farvi fronte relativamente ad ogni esercizio
interessato.
Alla luce delle considerazioni esposte le norme provinciali
contenute nell'articolo 20, commi 2 e 21, commi 3 e 4 della legge in
epigrafe eccedono dalle competenze provinciali riconosciute dallo
Statuto speciale di autonomia, ponendosi in contrasto con i principi
dell'Unione Europea, della Costituzione italiana e con il dettato
normativo nazionale, configurando quindi la violazione dell'articolo
117 della Costituzione.
P.Q.M.
Si conclude, pertanto, per l'accoglimento del presente ricorso
con ogni conseguente statuizione.
Si depositano:
1) estratto del Bollettino Ufficiale;
2 ) estratto della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, 2 ottobre 2013
L'Avvocato dello Stato: Nunziata