Ricorso n. 91 del 13 giugno 2012 (Regione Puglia)
Ricorso della regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 4 giugno 2012, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Marcello Cecchetti e Vittorio Triggiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Antonio Mordini n. 14 (pec....), come da procura speciale a margine del presente atto;
Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 61, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82 S.O., per violazione degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, 119, commi primo e secondo, della Costituzione, nonche' del principio costituzionale di leale collaborazione.
1. - Con l'approvazione dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, e' stata introdotta nell'ordinamento la seguente disposizione legislativa: «Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte
dello Stato, il Consiglio dei Ministri; ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'erario puo' nel rispetto del principio di leale collaborazione deliberare motivatamente l'atto medesimo anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico».
2. - La Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a questa Corte le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, come convertito in legge dalla legge n. 35 del 2012, perche' costituzionalmente illegittime e lesive dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alle Regioni, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione.
L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con il presente ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di
Diritto
3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, come convertito in legge, per violazione degli art. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione, nella parte in cui consente al Governo di attivare meccanismi sostitutivi dell'intesa di una o piu' regioni interessate per l'adozione di un atto amministrativo statale anche quando tale intesa sia costituzionalmente necessaria, ponendosi cosi' in contrasto con le norme costituzionali dalle quali dipende la stessa necessarieta' costituzionale dell'intesa.
3.1. - Come gia' evidenziato, la disposizione che in questa sede si impugna prevede quanto segue: «Fatta salva la competenza legislativa esclivi delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'erario puo' nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico».
La disposizione in esame mira evidentemente a rendere possibile, in determinate circostanze, l'adozione unilaterale di atti amministrativi da parte dello Stato - ed in particolare da parte del Consiglio dei ministri - anche quando la legislazione vigente preveda la necessaria acquisizione dell'intesa di una o piu' Regioni. Questa disposizione legislativa e' incostituzionale nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
3.2. - E' evidente che una norma di rango legislativo dello Stato puo' intervenire in deroga ad altre disposizioni legislative previgenti, predisponendo per l'adozione di atti amministrativi un procedimento parzialmente differente da quello previsto da queste ultime. E' altrettanto evidente, pero', che gli atti legislativi statali incontrano un limite laddove il procedimento di adozione di un atto amministrativo sia (almeno) parzialmente vincolato da norme di rango costituzionale. E cio' e' precisamente quel che accade nel
caso di numerose nonne legislative dell'ordinamento costituzionale italiano che prevedono la necessarieta' dell'intesa regionale per la adozione di un determinato atto.
In altre parole, le fattispecie in cui la legge statale prevede che per l'adozione di un atto amministrativo debba essere necessariamente acquisita l'intesa di una o piu' Regioni, sono riconducibili a due differenti ordini di ipotesi, che possono in concreto anche cumularsi: la legge puo' prevedere l'intesa in base ad una valutazione di opportunita' politica, ovvero perche' essa e' costituzionalmente necessaria.
Questa seconda evenienza, secondo la giurisprudenza costituzionale, puo' dipendere da una pluralita' di circostanze. A titolo meramente esemplificativo, si considerino quelle che di seguito si illustrano.
3.3. - Innanzi tutto, deve essere evidenziato come la necessarieta' costituzionale di una intesa con la Regione o con le Regioni interessate dall'adozione di un determinato atto amministrativo, da acquisite nell'ambito di un procedimento istituito e disciplinato da una legge statale, puo' dipendere dall'eventualita' secondo la quale quest'ultima abbia avocato, con il meccanismo della c.d. "sussidiarieta' legislativa", funzioni amministrative (e legislative) in ambiti di competenza regionale residuale o in ambiti di competenza concorrente (sentt. nn. 303 del 2003; 6 del 2004; 383 del 2005; 278 del 2010; 33, 79 e 165 del 2011).
Infatti, come e' stato ripetutamente chiarito, anche di recente, da una giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate e' «necessaria quando si debbano "operare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la
garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni"»:
cosi' si e' espressa, da ultimo, la sent. n. 139 del 2012, richiamando testualmente la sentenza n. 165 del 2011. Di quest'ultima pronuncia, in particolare, rileva il par. 8 del Considerato in dritto, laddove si legge che «questa Corte ha affermato con giurisprudenza costante, che, nei casi di attrazione in sussidiarieta' di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, e' necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, il modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n 383 del 2005 e n 6 del 2004)». Ancora, e' possibile richiamare la sent. n. 278 del 2010, secondo cui e' «oramai principio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che quest'ultima possa venire spogliata della propria capacita' di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarieta', a condizione che cio' si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione con cui poter recuperare un adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non gia' al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n 303 del 2003)»
(cosi' il par. 13 del Considerato in dritto).
3.4. - In secondo luogo, la necessarieta' di una intesa con la Regione o con le Regioni interessate puo' dipendere dalla circostanza secondo la quale la legge statale interviene in un settore materiale caratterizzato da un "intreccio" di competenze legislative, statali e regionali (sent. n. 50 del 2005). A tale intreccio, consegue l'applicazione del canone della leale collaborazione che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentt. nn. 33 del 2011, 278 del 2010, 88 del 2009 e 219 del 2005). In determinate circostanze, come ha efficacemente messo in luce la giurisprudenza di questa Corte, lo strumento "adeguato" di coinvolgimento delle Regioni non puo' che essere l'intesa. Si veda, al riguardo, la sent. n. 168 del 2008, la quale ha avuto modo di precisare quanto segue: «Nel caso
in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi.
Se una materia e' nettamente prevalente sulle altre essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale; determina anche la legittimita' del fondo con vincolo di destinazione. Se invece non vi e' una materia sicuramente prevalente riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni; a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n 211 e n 133 del 2006); strumenti che possono assumere; rispettivamente la
forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (cosi' il par. 3.2.1. del Considerato in diritto).
3.5. - In terzo luogo, la necessarieta' della previa intesa con la Regione o con le Regioni interessate puo' risultare imposta direttamente dal principio costituzionale di leale collaborazione, il quale dunque risulta chiaramente violato dalla mancata previsione legislativa dell'intesa o, come nel caso di specie, da meccanismi procedimentali che rendano la suddetta intesa - pur formalmente prevista - non piu' necessaria e sostituibile con la deliberazione unilaterale dell'atto da adottare. Al riguardo, si puo' richiamare la sentenza di questa Corte n. 27 del 2010, nella quale «pur
riconoscendosi come adeguato il livello di governo scelto dal legislatore [statale]», si ritiene necessario il pieno coinvolgimento delle Regioni nella individuazione dei criteri da adottare per la realizzazione della riduzione del fondo da destinare alle comunita' montane, esistendo, corre sostiene la Regione una connessione
indissolubile» tra la funzione statale e quelle di competenza regionale. La sent. n. 27, appena citata, ritiene costituzionalmente necessaria la previsione legislativa di una intesa con la Conferenza unificata: ma nulla toglie che, in altre circostanze, il principio di
leale collaborazione imponga, per ragioni analoghe, la necessita' che l'amministrazione procedente addivenga ad una intesa con la singola Regione o con le Regioni specificamente interessate.
3.6. - Alla luce delle considerazioni appena esposte, risulta agevole la seguente conclusione.
In tutti i casi in cui la acquisizione dell'intesa di parte regionale ai fini della adozione di un atto amministrativo statale sia costituzionalmente imposta, non puo' in alcun modo ritenersi consentita la previsione, ad opera della legislazione dello Stato., di forme di superamento in via unilaterale di tale intesa.
Espressamente in tal senso, del resto, depongono ormai numerose e significative pronunce di questa Corte. Si veda, ad es., la sent. n. 165 del 2011, secondo la quale «la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una "drastica previsione" della decisivita'
della volonta' di una sola parte, in caso di dissenso ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze" (ex plurimis, sentenze n 121 del 2010, n 24 del 2007, n 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo puo' essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (in termini del tutto analoghi, si veda anche la sent. n. 33 del 2011, part. il par. 7.1.2. del Considerato in diritto).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta chiaramente che l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui pretende di applicarsi in via generale e, dunque, anche a quei procedimenti amministrativi nel cui ambito l'intesa regionale sia costituzionalmente necessaria. Tale disposizione, infatti, contiene una "drastica previsione" della "decisivita' di una sola parte", senza invece predispone alcuno strumento procedurale al fine di spingere le parti all'accordo.
I parametri costituzionali violati dall'art. 61, comma 3, sono quelli che rendono di volta in volta obbligatoria la previsione della acquisizione dell'intesa nell'ambito del procedimento amministrativo considerato. Quindi, gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, nonche' il generale principio di leale collaborazione, ossia le disposizioni e i principi costituzionali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte citata supra ai par. 3.3, 3.4 e 3.5, impongono la necessarieta' dell'intesa con le singole Regioni di volta in volta interessate da un procedimento amministrativo statale.
3.7. - In questa sede risulta opportuna un'ultima precisazione.
La disposizione qui contestata stabilisce espressamente che viene «fatta salva la competenza legislativa eslusiva delle Regioni».
Una simile affermazione non puo' certo valere ad "evitare" la invocata declaratoria di incostituzionalita' per due diversi ordini di ragioni. Innanzi tutto, perche' non esclude che il meccanismo predisposto dall'art. 61 in questione possa applicarsi in tutti i casi - quali quelli evocati nei precedenti paragrafi - in cui lo Stato disponga di un titolo di competenza legislativa per istituire e disciplinare il procedimento amministrativo considerato, nonostante si incida (anche) in un ambito affidato alla competenza residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost. Cosi e', ad esempio, per le ipotesi di avocazione in sussidiarieta' di funzioni legislative (e
amministrative) Ex art. 118, primo comma, Cost., o ancora per i casi di intreccio di materie evocati piu' sopra.
Tuttavia, anche a voler ammettere che l'inciso sopra richiamato della disposizione legislativa impugnata possa e debba leggersi - in forza del canone di interpretazione costituzionalmente orientata - nel senso di dover ritenere esclusa la praticabilita' del meccanismo "semplificatorio" ivi prefigurato in tutti i casi in cui, altrimenti, risulterebbero violate prerogative regionali fondate sull'art. 117, quarto comma, Cost., deve considerarsi quanto segue.
Come si conta di aver reso evidente nelle pagine che precedono, le norme costituzionali idonee a fondare la necessarieta' giuridica della previsione di una intesa con la Regione o le Regioni interessate non si riducono al solo art. 117, quarto comma, Cost.
Basti pensare, al riguardo, che il meccanismo della "avocazione in sussidiarieta'", come e' noto, puo' essere utilizzato dallo Stato anche in ambiti affidati dalla Costituzione - ed in specie dall'art. 117, terzo comma - alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. In questa sede, per brevita', e' sufficiente ricordare che
proprio i due leading cases in argomento riguardavano discipline ricondotte ad ambiti di potesta' concorrente: la sent. n. 303 del 2003 concerneva il "governo del territorio", mentre la sent. n. 6 del 2004 la "produzione e distribuzione nazionale della energia". Ed e' appena il caso di precisare che anche il fenomeno dell'intreccio di
materie", come e' ovvio, puo' prendere corpo in modo tale da coinvolgere, a fianco di materie di competenza esclusiva dello Stato, materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.