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N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 ottobre 2009 (della Regione Molise).
(GU n. 47 del 25-11-2009)
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Ricorso della Regione Molise, in persona del legale
rappresentante, il Presidente pro tempore on. Angelo Michele Iorio,
rappresento e difeso, giusto mandato a margine del presente atto ed
in virtu' di delibera giuntale di incarico n. 1006 del 29 settembre
2009, dall'avv. Vincenzo Colalillo presso il quale elettivamente
domicilia in Roma alla via Albalonga n. 7 (studio avv. Clementino
Palmiero);
Contro: 1) Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri in carica; 2) Governo della
Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale degli artt. 25 e 26 della legge del 23 luglio 2009, n
99, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
176 del 31 luglio 2009 e recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia».
F a t t o e d i r i t t o
L'articolo 25 della legge n. 99/2009, inerente la delega al
Governo in materia nucleare, nel disciplinare la costruzione di
impianti per la produzione di elettricita' da energia nucleare e la
realizzatone di strutture per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi, ha previsto che tutte le relative opere sono soggette ad
un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La disposizione richiamata prevede la acquisizione del solo mero
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, d.l. n.
281/1997, ma non sono previsti accordi vincolanti tra Governo e
territorio. Gli enti locali sono chiamati a pronunciarsi al termine
di un procedimento al quale partecipano le amministrazioni
interessate. L'esecutivo puo', inoltre, sostituirsi a regione ed enti
locali in caso di loro disaccordo sulla localizzazione scelta per gli
impianti.
Parimenti l'art 26 della medesima legge prevede che per la
definizione della tipologia degli impianti per la produzione di
energia elettrica nucleare previo mero parere della conferenza
unificata ex art.8, d.l. n. 281/1997.
Ritiene la Regione Molise che la richiamata disposizione, nella
parte in cui esclude, le Regioni dal processo decisionale su
localizzazione degli impianti, smaltimento delle scorie radioattive e
smantellamento delle strutture non piu' in attivita', infrange non
solo il Titolo V della Costituzione (nel testo novellato di cui alla
legge costituzionale n. 3/2001), che prevede poteri concorrenti in
materia di governo del territorio (in particolare art. 117), ma anche
il principio di leale collaborazione che deve presiedere a tutti i
rapporti intercorrenti tra stato e regione (soprattutto in
riferimento alla gestione ed utilizzo del territorio).
Ed invero proprio sulla base del dettato costituzionale,
l'energia deve essere intesa come materia concorrente e quindi e' da
ritenersi indispensabile un raccordo decisionale di intesa con
regioni ed enti locali.
Le scelte di politica energetica nucleare,investendo il
territorio della regione, nel momento in cui concretizzano una legge
di sviluppo ed invadono i poteri di scelta energetica della regione,
deve essere ritenuta incostituzionale nelle ipotesi in cui (come per
la normativa legislativa in esame) non prevedono un momento
partecipativo di intesa (ed unita' decisionale) anche attraverso la
Conferenza unificata.
La Regione Molise, infatti, dal testo legislativo impugnato, si
vede lesa anche nelle proprie competenze in materia di autonomia e
tutela ambientale ed esclusa dalla gestione del proprio territorio
nel momento in cui la localizzazione su di essa di una centrale
nucleare venga assunto senza suo parere vincolante.
Ed in effetti: a) le regioni vengono escluse dall'iter
decisionale relativo alla localizzazione degli impianti, sia
nell'elaborazione dei decreti attuativi della delega, sia negli iter
autorizzativi immediatamente efficaci; b) per quanto riguarda la
costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti del ciclo della
produzione elettrica nucleare e delle opere connesse il Governo possa
procedere con la sola intesa con la Conferenza unificata. Ne consegue
che la impugnata disposizione legislativa, di cui agli artt. 25 e 26
legge n. 99/2009, si pone in contrasto con la disposizione dello art.
117 (riguardanti i poteri concorrenti in materia di produzione
dell'energia e del governo del territorio) nonche' dell'art .118 (con
i principi di leale collaborazione).
La stessa giurisprudenza della adita Corte sembra avallare le
argomentazioni di cui al presente ricorso considerato che: ha
dichiarato incostituzionali di alcune disposizioni della legge 23
agosto 2004, n. 239 (riguardante «Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia») proprio perche in contrasto ed in violazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione (sentenza n. 383/2005).
Nel richiamato precedente giurisprudenziale la Corte (in
relazione all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge n.
239/2004), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della
disposizione nella parte in cui non prevede l'intesa (vincolante e
decisionale) con le regioni e le province autonome interessate per
«l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici» da parte dello Stato, ritenendo, motivamente
«Nell'attuale situazioni infatti, come questa Corte ha piu' volte
ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo,
le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono
condizione minima e imprescindibile per la legittimita'
costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la
"chiamata in sussidiarieta'" di una funzione amministrativa in
materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che
deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di
atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili
con decisione unilaterale di una delle parti.(...)».
In maniera ancor piu' evidente l'adita Corte (sentenza della C.C.
n. 247 del 28 giugno 2006), proprio in relazione alla legge regionale
del Molise n. 22 del 27 maggio 2005 (inerente la disciplina
limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi non
prodotti nel territorio della regione), pur ribadendo la competenza
statale esclusiva sulla tutela dell'ambiente - ha stabilito che,
individuato il sito in cui collocare il deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi, al momento della sua «validazione», della
localizzazione e realizzazione del deposito, si deve dare adeguata
tutela costituzionale all'interesse territoriale della regione nel
cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata, il che rende
insufficiente il mero parere della Conferenza unificata (come
stabilito, invece, all'art. 1, comma 1 della legge n. 268/2003,
conversione in legge del d.l. n. 314/2003).
Il principio era stato gia' assunto dalla adita Corte in analoghe
pronunce riguardanti le leggi delle Regioni Basilicata, Calabria e
Sardegna (sentenza n. 62/2005).
Dai richiamati precedenti si evince che non e' costituzionalmente
legittimo, in alcun caso, si possa procedere alla localizzazione
degli impianti nucleari senza l'intesa (di ordine decisionale) con le
singole regioni.
Ne consegue l'incostituzionalita', sotto i profili indicati,
delle disposizioni di cui agli artt. 25, comma 2, lettera g) e 26
della legge n. 99/2009.
In ogni caso viola il principio di leale collaborazione e
dell'art. 118 Cost.
Nella definizione della localizzazione dello impianto nucleare la
disposizione legislativa impugnata, nell'omettere qualsiasi
coinvolgimento paritario della regione (sul cui territorio si alloca
lo impianto) - concretizza una illegittima compressione del principio
costituzionale di leale collaborazione. il quale, secondo lo
orientamento giurisprudenziale della adita Corte, «deve presiedere a
tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni» (cfr., Corte
cost. sentenza n. 31/2006).
P. Q. M.
Che ci si riserva di ulteriormente argomentare, la Regione
Molise, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 23 luglio
2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, limitatamente agli artt. 25,
secondo comma, lett. d), e 26, primo comma, in quanto lesivo delle
competenze costituzionalmente garantite alla regione ricorrente,
sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte.
Isernia-Roma, addi' 1° ottobre 2009
Avv. Vincenzo Colalillo
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