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N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 agosto 2010 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana).
(GU n. 40 del 6-10-2010)
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L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 5 agosto 2010,
ha approvato il disegno di legge n. 336 - 338 dal titolo «Interventi
per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del
randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 2010.
Nel corpo del suddetto provvedimento legislativo, a seguito
dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo, e' stato inserito
l'articolo 5, attinente a misure di sostegno in favore dei comuni in
crisi finanziaria, che da' adito a censura di costituzionalita' per
violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.
L'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
modificato dalla norma censurata teste' approvata, prevede
l'erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio
regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie
locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di ordine
pubblico e/o situazioni di emergenza comprese quelle relative alla
gestione integrata dei rifiuti.
Le anticipazioni ioni concesse devono essere recuperate in base
ad un dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con
decreto del Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in
favore degli enti locali, sulla base delle risorse attribuite agli
stessi ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, o con eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi.
In base alla suddetta disposizione legislativa sono stati erogati
nel 2009, secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione
regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/1969, euro
261.555.249,55 a circa 160 amministrazioni locali, (per talune di
esse in piu' occasioni e per significativi importi) ed iscritte
apposite voci di entrata (cap. 4207) e di spese (cap. 215212) nel
bilancio della regione.
Orbene, con la norma censurata, il legislatore interviene
disponendo che il termine per il rimborso delle anticipazioni gia'
erogate e/o da erogarsi sia determinato in 10 anni, omettendo non
solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti,
ma anche l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi
pertanto in evidente contrasto con il precetto posto dall'art. 81, 4°
comma della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte ha infatti piu' volte precisato che «il
legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (ex multis sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che
«la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la
spesa che si intende effettuare, in esercizi futuri» (sentenza n. 141
del 2010).
Nella sentenza n. 213 del 2008, inoltre, codesta Corte ha
ribadito che il principio posto dall'art. 81, 4° comma della
Costituzione e' vincolante anche per le regioni a statuto speciale ed
ha specificato che «l'obbligo di copertura deve essere osservato con
puntualita' rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un
esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra
entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri gia'
gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 1 del 1966) chiarendo
altresi' che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo».
Ed invero ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo
costo che non puo' essere compensato con la mera restituzione della
somma anticipata, considerando l'operazione finanziaria una mera
partita di giro che non necessita di copertura, in quanto trova
compensazione tra i capitoli di entrata e di spesa del bilancio
regionale.
Codesta Corte, infatti, nella sentenza n. 54 del 1983, ha
puntualizzato che «per aversi una partita di giro in senso proprio
l'ente regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso
momento e per identico ammontare» mentre cio' non accade
evidentemente nella fattispecie in esame in quanto la restituzione
delle somme anticipate in un anno finanziario e' dilazionata in
numero diverso (dieci) di esercizi rispetto a quello originariamente
determinato al momento della concessione dell'anticipazione.
Inoltre l'imputazione al capitolo di entrata dei proventi del
recupero e' soltanto la soluzione contabile imposta dallo stesso
meccanismo dell'anticipazione che non comporta l'idonea copertura
della spesa richiesta dall'art. 81 della Costituzione.
Orbene, la via prescelta dal legislatore regionale in quanto
implica «la necessaria scissione tra la fase dell'anticipazione e
quella del recupero» (sentenza n. 54 del 1983) - scissione resa ancor
piu' evidente dalla prevista dilazione per il rimborso - offende
l'invocato precetto costituzionale nonostante le cautele disposte
dall'art. 11 della L. R. n. 6/2009 per garantire il rientro delle
risorse anticipate.
Poiche' «l'anticipazione costituisce pur sempre un nuovo onere a
carico del bilancio regionale, la relativa copertura va reperita ai
sensi dell'art. 81, ultimo comma Cost., attraverso i mezzi consueti:
cioe' con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di
non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio
di previsione.» (sentenze n. 54 del 1983, n. 13 del 1987 e n. 213 del
2008).
Determinante e' altresi' la considerazione svolta da codesta
Corte nella sentenza n. 30 del 1959, secondo cui non si puo' assumere
che mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta
«copertura», cioe' dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore
spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non
implichi nessun onere o nessun maggior onere. La mancanza o la
esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal
contenuto della stessa che, nel caso in esame, in base alle
argomentazioni svolte comporta invece un innegabile nuovo, maggiore
costo per l'amministrazione regionale suscettibile di alterare gli
equilibri ed i saldi finanziari per il corrente esercizio nonche' per
quelli futuri in assenza di una apposita, idonea manovra correttiva.
P.Q.M.
Impugna l'articolo 5 del disegno di, legge n. 336 - 338 dal
titolo «Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per
la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in
crisi finanziaria», approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 5
agosto 2010 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della
Costituzione.
Roma, addi' 9 agosto 2010
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Lepri Gallerano
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