RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 novembre 2008 , n. 91
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 novembre 2008 (della Regione Toscana)

(GU n. 2 del 14-1-2009) 
 
   Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona  del Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 863
del  27 ottobre 2008, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dall'avv.  Lucia Bora e domiciliato presso lo studio
dell'avv. Pasquale Mosca, in Roma, corso d'Italia n. 102;
   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la
dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  del
decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 recante «Disposizioni urgenti per
il  contenimento  della  spesa  sanitaria e in materia di regolazioni
contabili  con  le  autonomie  locali», per violazione degli articoli
117, 118 e 120 della Costituzione.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 235  del  7  ottobre  2008 e' stato
pubblicato il decreto-legge n. 154/2008.
   L'art.  3  contiene  norme  relative alla definizione dei piani di
dimensionamento   delle   istituzioni  scolastiche  rientranti  nelle
competenze delle regioni e degli enti locali.
   Tale  norma  e'  lesiva  delle attribuzioni regionali ed e' dunque
illegittima per i seguenti motivi di
                            D i r i t t o
1) Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
   L'art. 3 inserisce un nuovo comma dopo il sesto comma dell'art. 64
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, il quale dispone:
     «6-bis.   I   piani   di   ridimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche,  rientranti  nelle competenze delle regioni e degli enti
locali,  devono  essere  in  ogni  caso  ultimati  in tempo utile per
assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di razionalizzazione
della  rete  scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura
di  cui  all'art.  8,  comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e  gli  enti  locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti  gli  atti  amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete  scolastica.  Ove  le  regioni  e gli enti locali competenti non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina un
commissario  ad  acta.  Gli  eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.».
   La  Regione Toscana ha gia' impugnato l'art. 64 della legge n. 133
del  2008,  nella  parte  in  cui  incide  nella potesta' legislativa
regionale   in  materia  di  istruzione,  con  specifico  riferimento
all'organizzazione scolastica.
   A  poche  settimane  di  distanza  dall'approvazione  della  legge
n. 133/2008  il  Governo e' di nuovo intervenuto sulla materia con la
modifica  in  esame  che,  di  certo,  non  valorizza  le  competenze
regionali.
   La  giurisprudenza costituzionale ha infatti rilevato che «1'ampio
decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge del
15  marzo  1997,  n. 59  ed attuato con il decreto legislativo del 31
marzo  1998,  n. 112,  ha  visto delegare importanti e nuove funzioni
alle regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta
formativa  integrata  tra istruzione e formazione professionale (art.
138,  comma  1, lettera a), e di programmazione della rete scolastica
(art.  138,  comma  1, lettera b). Ed e' in tale quadro che il d.P.R.
del  18  giugno  1998, n. 233, ha disposto, all'art. 3, comma 1, che:
''I  piani  di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti
dall'art.  21,  comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine
dell'attribuzione   dell'autonomia  e  personalita'  giuridica,  sono
definiti  in  conferenze  provinciali  di  organizzazione  della rete
scolastica,  nel  rispetto  degli  indirizzi  di programmazione e dei
criteri   generali,   riferiti   anche   agli   ambiti  territoriali,
preventivamente adottati dalle regioni”.
   Sicche',  proprio  alla  luce  del  fatto  che  gia'  la normativa
antecedente  alla  riforma  del  Titolo  V  prevedeva  la  competenza
regionale   in   materia   di   dimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche,  e  quindi  postulava la competenza sulla programmazione
scolastica  di  cui  all'art.  138  del d.lgs. n. 112 del 1998, e' da
escludersi  che il legislatore costituzionale del 2001 ''abbia voluto
spogliare   le   regioni  di  una  funzione  che  era  gia'  ad  esse
conferita''» (sentenza n. 13 del 2004; n. 34 del 2005).
   In attuazione della suddetta normativa statale, la Regione Toscana
ha    compiutamente    disciplinato    l'aspetto   che   qui   rileva
dell'organizzazione scolastica e del dimensionamento degli istituti.
   In  particolare,  la  legge  regionale  26  luglio  2002,  n. 32 e
successive  modificazioni ed integrazioni, ha dettato le norme per la
programmazione   della  rete  scolastica  regionale,  istituendo  tra
l'altro la conferenza zonale per l'istruzione; poi con il regolamento
attuativo  di  tale  legge,  approvato  con il d.P.G.R. 8 agosto 2003
n. 47/R,  recante  norme  per  il  diritto allo studio universitario,
successivamente  modificato  con il d.P.G.r. n. 12 del 2005, e' stato
stabilito  che  la  regione definisce i criteri per la programmazione
della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato e che
in  base  a tali criteri le province provvedono poi alla istituzione,
al  trasferimento  e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e
sezioni di qualifica del secondo ciclo; il piano provinciale contiene
anche  le  proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni
scolastiche.
   Infine con il piano di indirizzo generale integrato, approvato con
delibera  del  Consiglio  regionale  n. 93  del  20  settembre  2006,
valevole  per  il  periodo 2006-2010, la Regione Toscana ha dettato i
criteri,  nel  rispetto  dei  principi indicati nel d.P.R. n. 233 del
1998,  per  la programmazione della rete scolastica e, quindi, per il
dimensionamento e la localizzazione degli istituti scolastici.
   Il  procedimento e' complesso, coinvolge tutti gli enti locali, si
articola  in  una  serie  di passaggi procedurali che vedono entro il
mese   di   settembre   l'approvazione  degli  atti  da  parte  delle
Istituzioni   scolastiche   autonome;   entro   il  mese  di  ottobre
l'approvazione degli atti dei comuni tramite le conferenze zonali per
l'istruzione;  entro il mese di novembre l'approvazione degli atti di
competenza  provinciale e la chiusura del procedimento da parte della
regione  entro dicembre, in tempo per le operazioni di pre-iscrizione
dell'anno scolastico successivo.
   Il  sistema  ha  sempre funzionato, non vi sono stati sprechi, ne'
disfunzioni,   i   criteri  articolati  dalla  regione  hanno  sempre
rispettato, si ripete, quelli fissati dal d.P.R. n. 233/1998.
   La   norma   impugnata   impone   l'ultimazione   dei   piani   di
ridimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche  non  oltre  il 30
novembre, e cio' gia' a partire dall'anno scolastico 2009-2010.
   E'  evidente  che  tale  previsione lede le competenze legislative
regionali  in  materia  di istruzione, con particolare riferimento al
settore  della  programmazione  scolastica,  che, come chiarito dalla
giurisprudenza   costituzionale,   in   base   all'art.   117   della
Costituzione rientra nella potesta' legislativa concorrente.
   Ne' l'impugnata disposizione contiene principi in materia, perche'
detta  un  termine  secco  entro  il  quale  devono  essere  rivisti,
nell'ottica  del risparmio, i piani di dimensionamento degli istituti
scolastici:  si  tratta  quindi  di  norma  di  dettaglio  che  va  a
sostituirsi  in  modo  arbitrario  sui procedimenti gia' disciplinati
dalle  regioni.  Ne' la norma puo' ritenersi giustificata da esigenze
di  unitarieta'  che  autorizzino  lo Stato a disciplinare un aspetto
della materia in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.
2) Violazione dell'art. 120 della Costituzione.
   Come  sopra  rilevato  la  norma  impugnata dispone che in caso di
mancato  rispetto  del termine del 30 novembre, previa diffida, viene
attivato   il   potere   sostitutivo   nei  confronti  delle  regioni
inadempienti,  con  la  nomina  di  un Commissario ad acta. Viene, in
merito,  richiamata  l'applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge
n. 131 del 2003.
   L'art.  120  secondo comma della Costituzione indica i casi in cui
il Governo puo' sostituirsi alle regioni. Questo puo' avvenire:
     nel  caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria;
     nei casi di pericolosita' grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica;
     nei  casi in cui lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o
dell'unita'   economica  e  in  particolare  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
   L'approvazione  dei  piani  di  dimensionamento  delle istituzioni
scolastiche non rientra in alcuna delle suddette ipotesi e quindi non
e'  legittima la previsione del potere sostitutivo che, nella riforma
del  Titolo  V  della  Costituzione, costituisce una misura del tutto
eccezionale  in un sistema basato sull'equiordinazione degli enti che
compongono la Repubblica, secondo quanto disposto dall'art. 114 della
Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Si   conclude   affinche'  1'ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare  costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del decreto-legge
7  ottobre  2008, n. 154, per le ragioni e sotto i profili illustrati
nel presente ricorso.
   Si  deposita  la  delibera  della  Giunta  regionale n. 863 del 27
ottobre 2008.
     Firenze-Roma, addi' 13 novembre 2008
                           Avv. Luigi Bora

        

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