Ricorso n. 91 del 20 novembre 2008 (Regione Toscana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 novembre 2008 , n. 91
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 novembre 2008 (della Regione Toscana)
(GU n. 2 del 14-1-2009)
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 27 ottobre 2008, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Mosca, in Roma, corso d'Italia n. 102; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», per violazione degli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008 e' stato pubblicato il decreto-legge n. 154/2008. L'art. 3 contiene norme relative alla definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali. Tale norma e' lesiva delle attribuzioni regionali ed e' dunque illegittima per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. L'art. 3 inserisce un nuovo comma dopo il sesto comma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale dispone: «6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.». La Regione Toscana ha gia' impugnato l'art. 64 della legge n. 133 del 2008, nella parte in cui incide nella potesta' legislativa regionale in materia di istruzione, con specifico riferimento all'organizzazione scolastica. A poche settimane di distanza dall'approvazione della legge n. 133/2008 il Governo e' di nuovo intervenuto sulla materia con la modifica in esame che, di certo, non valorizza le competenze regionali. La giurisprudenza costituzionale ha infatti rilevato che «1'ampio decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare importanti e nuove funzioni alle regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera a), e di programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera b). Ed e' in tale quadro che il d.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, all'art. 3, comma 1, che: ''I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni”. Sicche', proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 ''abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita''» (sentenza n. 13 del 2004; n. 34 del 2005). In attuazione della suddetta normativa statale, la Regione Toscana ha compiutamente disciplinato l'aspetto che qui rileva dell'organizzazione scolastica e del dimensionamento degli istituti. In particolare, la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato le norme per la programmazione della rete scolastica regionale, istituendo tra l'altro la conferenza zonale per l'istruzione; poi con il regolamento attuativo di tale legge, approvato con il d.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R, recante norme per il diritto allo studio universitario, successivamente modificato con il d.P.G.r. n. 12 del 2005, e' stato stabilito che la regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato e che in base a tali criteri le province provvedono poi alla istituzione, al trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo; il piano provinciale contiene anche le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Infine con il piano di indirizzo generale integrato, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93 del 20 settembre 2006, valevole per il periodo 2006-2010, la Regione Toscana ha dettato i criteri, nel rispetto dei principi indicati nel d.P.R. n. 233 del 1998, per la programmazione della rete scolastica e, quindi, per il dimensionamento e la localizzazione degli istituti scolastici. Il procedimento e' complesso, coinvolge tutti gli enti locali, si articola in una serie di passaggi procedurali che vedono entro il mese di settembre l'approvazione degli atti da parte delle Istituzioni scolastiche autonome; entro il mese di ottobre l'approvazione degli atti dei comuni tramite le conferenze zonali per l'istruzione; entro il mese di novembre l'approvazione degli atti di competenza provinciale e la chiusura del procedimento da parte della regione entro dicembre, in tempo per le operazioni di pre-iscrizione dell'anno scolastico successivo. Il sistema ha sempre funzionato, non vi sono stati sprechi, ne' disfunzioni, i criteri articolati dalla regione hanno sempre rispettato, si ripete, quelli fissati dal d.P.R. n. 233/1998. La norma impugnata impone l'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche non oltre il 30 novembre, e cio' gia' a partire dall'anno scolastico 2009-2010. E' evidente che tale previsione lede le competenze legislative regionali in materia di istruzione, con particolare riferimento al settore della programmazione scolastica, che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 117 della Costituzione rientra nella potesta' legislativa concorrente. Ne' l'impugnata disposizione contiene principi in materia, perche' detta un termine secco entro il quale devono essere rivisti, nell'ottica del risparmio, i piani di dimensionamento degli istituti scolastici: si tratta quindi di norma di dettaglio che va a sostituirsi in modo arbitrario sui procedimenti gia' disciplinati dalle regioni. Ne' la norma puo' ritenersi giustificata da esigenze di unitarieta' che autorizzino lo Stato a disciplinare un aspetto della materia in attuazione dell'art. 118 della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 120 della Costituzione. Come sopra rilevato la norma impugnata dispone che in caso di mancato rispetto del termine del 30 novembre, previa diffida, viene attivato il potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti, con la nomina di un Commissario ad acta. Viene, in merito, richiamata l'applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. L'art. 120 secondo comma della Costituzione indica i casi in cui il Governo puo' sostituirsi alle regioni. Questo puo' avvenire: nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; nei casi di pericolosita' grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica; nei casi in cui lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'approvazione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche non rientra in alcuna delle suddette ipotesi e quindi non e' legittima la previsione del potere sostitutivo che, nella riforma del Titolo V della Costituzione, costituisce una misura del tutto eccezionale in un sistema basato sull'equiordinazione degli enti che compongono la Repubblica, secondo quanto disposto dall'art. 114 della Costituzione.
P. Q. M. Si conclude affinche' 1'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, per le ragioni e sotto i profili illustrati nel presente ricorso. Si deposita la delibera della Giunta regionale n. 863 del 27 ottobre 2008. Firenze-Roma, addi' 13 novembre 2008 Avv. Luigi Bora