Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 dicembre 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 3 del 2018-01-17)

 

Ricorso ex art. 127, Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. …, fax …e PEC …, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC …, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del presidente della Provincia pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2; e 20, commi 1, 3, 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17, recante «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 42/I-II del 17 ottobre 2017, supplemento n. 3, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 11 dicembre 2017.

Con la legge provinciale n. 17 del 13 ottobre 2017 indicata in epigrafe, che consta di quarantotto articoli, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha dettato le disposizioni in materia di valutazione ambientale per piani, programmi e progetti. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi.

Occorre premettere che la legge provinciale n. 17/17 indicata in epigrafe, reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti, che spaziano dalla VAS, alla VIA, all'AIA contiene norme che eccedono dalle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale di autonomia, risultando invasive delle competenze esclusive statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, comma 2, lettere m) ed s) della Costituzione.

Con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e' stata modificata la parte II e i relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente) per adeguare la normativa nazionale alla direttiva n. 2014/52/UE.

Quest'ultima, a sua volta, ha modificato la direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l'altro, di rafforzare la qualita' della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation), rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilita' delle stesse anche in formatoelettronico (considerando n. 3 e n. 18).

Il decreto legislativo n. 104/2017 citato e' stato adottato ai sensi della legge delega n. 114 del 9 luglio 2015 che, all'art. 1, prevede il recepimento, tra le altre, della direttiva n. 2014/52/UE e, all'art. 14, detta i seguenti principi e criteri specifici che il Governo e' tenuto a seguire per il recepimento:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile.

Inoltre il decreto sostituisce l'art. 14 della legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'art. 26 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nel procedimento di VIA.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva, il recepimento doveva avvenire entro il 16 maggio 2017. Nel rispetto di tale previsione il decreto (art. 23) stabilisce che le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017.

Tra le novita' piu' significative introdotte dal citato decreto legislativo vi e' una nuova definizione di «impatti ambientali», modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio.

Le norme della legge provinciale n. 17/2017 indicate in epigrafe eccedono dalle competenze legislative statutarie di cui agli articoli 8, 9 e 10, contenuti nel capo III (che elenca le funzioni delle province) dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

1. L'art. 16, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 17/2017 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, con riferimento all'art. 19, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006 citato.

L'art. 16, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano dispone quanto segue: «L'Agenzia puo' richiedere, per una sola volta, al proponente integrazioni documentali o chiarimenti da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso il termine per la pronuncia e' sospeso fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente. Qualora, entro il termine stabilito, il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine di presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare».

Tale previsione presenta profili di contrasto con la norma interposta di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, a sua volta, ha il seguente contenuto precettivo: «L'autorita' competente puo', per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione».

In particolare, il contrasto della disposizione provinciale con quella statale e' apprezzabile sotto i seguenti profili:

a) innanzi tutto, la prima non prevede un termine temporale massimo per la richiesta di chiarimenti ed integrazioni, mentre la seconda individua tale termine in trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 della stessa;

b) in secondo luogo, il termine entro il quale il proponente puo' produrre chiarimenti o integrazioni documentali e' fissato in trenta giorni dalla norma che qui si contesta, a fronte dei 45 stabiliti dalla norma statale;

c) infine, l'art. 16, comma 3, della legge provinciale in oggetto prevede un meccanismo di sospensione «automatica» del termine, mentre l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che tale sospensione venga concessa solo a seguito di richiesta motivata del proponente.

Infine, deve essere messo in evidenza come il menzionato art. 16, comma 3, si ponga in contrasto anche con il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che «in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica». Tale possibilita' deve, invece, ritenersi esclusa in base tenore testuale della disposizione provinciale de qua.

L'evidenziata difformita' della normativa provinciale rispetto a quella statale si traduce, per le ragioni illustrate in premessa, in una lesione delle competenze legislative esclusive di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

La disciplina della VIA, del resto, e' stata considerata dalla giurisprudenza costituzionale, senza esitazione e con un indirizzo ormai consolidato, inerente alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In merito, tra le molte, si richiama la sentenza n. 186 del 2010 in cui codesta Corte sottolinea di aver «precisato piu' volte che la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la «sostenibilita' ambientale» e che «rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.» (sentenza n. 225 del 2009; e n. 117 del 2015).

La esclusivita' della competenza statale nella materia de qua, pur in presenza di talune sovrapposizioni con «ambiti materiali di spettanza regionale», determina la «prevalenza» della normativa statale, «in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale» (sentenza n. 234 del 2009)». Da cio' la conseguenza secondo la quale, «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (sentenza n. 186 del 2010).

La necessita' che, in ossequio ai principi delineati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, che le regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» nel cosiddetto «Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze n. 300 del 2013, n. 93 del 2013, n. 227 del 2011 e dalla citata n. 186 del 2010.

Nella presente fattispecie assume, pertanto, particolare importanza, da un lato, l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 104/2017, ai sensi del quale le regioni e province autonome sono chiamate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni statali; e, dall'altro, l'art. 7-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2006. Tale disposizione, infatti, prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplin(i)no con proprie leggi o regolamenti» esclusivamente «l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», e che tale potesta' normativa «e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» nello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie».

Infine, si precisa che «in ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».

I margini di autonomia riconosciuti al legislatore regionale e provinciale in materia di VIA sono, dunque, limitati a quanto appena evidenziato, nel puntuale rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato in conformita' della direttiva n. 2014/52/UE.

La giurisprudenza di costituzionale conferma inequivocabilmente la predetta ricostruzione delle rispettive competenze in materia di armonizzazione della normativa interna in materia di VIA, affermando che «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (sentenza n. 186 del 2010 citata; la necessita' costituzionale che le regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il cosiddetto «Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze n. 300 del 2013, n. 93 del 2013, n. 227 del 2011 e n. 186 del 2010 citate). Va, peraltro, precisato che tali conclusioni sono state ribadite, da una giurisprudenza ormai consolidata, anche per le regioni ad autonomia speciale e per le province autonome (sentenze n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, n. 225 e n. 234 del 2009 e n. 1 e n. 67 del 2010).

Le regioni - sia ordinarie che speciali - e le province autonome dispongono, dunque, in materia di VIA di una potesta' legislativa non dissimile da regolata dall'art. 117, comma 2, Cost., vigente prima della riforma costituzionale del 2011, ai sensi del quale «le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione». Il titolo regionale (e provinciale) per la disciplina della VIA, dunque, e' tutto nella legge statale, non in disposizioni costituzionali o statutarie.

Occorre ribadire che la normativa regionale e provinciale in materia di VIA deve rigorosamente mantenersi negli ambiti dalla legge di recepimento della normativa comunitaria, pena l'incostituzionalita' per violazione del titolo costituzionale su cui quest'ultima si fonda. In carenza, la legge regionale o provinciale espone lo Stato a responsabilita' per inosservanza degli obblighi assunti quale Stato membro dell'Unione europea.

E' appena il caso di aggiungere che ne' la legge delega per il recepimento della direttiva n. 2014/52/UE, ne' il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono stati impugnati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Alla luce del nuovo quadro normativo sopra rappresentato (pagg. 2-4), le impugnate disposizioni della legge provinciale n. 17/2017 citata eccedono al potesta' statutaria e la potesta' normativa attualmente riconosciuta alle regioni e alle province autonome dal citato art. 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato.

Con riferimento alla VIA si rappresenta che il contrasto della disciplina provinciale con il parametro statale interposto si traduce immediatamente nella lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che affida alla competenza esclusiva statale la «tutela dell'ambiente e dell' ecosistema».

2. L'art. 16, comma 4, viola l'art. 117, comma secondo, lettera s), 4 Cost., in riferimento agli articoli 5, comma 1, lettera o-ter), e 19, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

L'art. 16, comma 4, della legge provinciale n. 17/2017 dispone che «Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull'ambiente, l'Agenzia dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni».

Tale disposizione e' in contrasto con gli articoli 5, comma 1, lettera o-ter), e 19, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

La prima delle norme citate prevede, infatti, che «qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi».

Il menzionato art. 5, comma 1, lettera o-ter), invece, nel definire la nozione di «condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA» dispone che essa debba intendersi quale «prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA».

Pertanto, mentre per la norma della legge provinciale, in caso di provvedimento negativo l'Agenzia «impartisce le necessarie prescrizioni», le disposizioni nazionali prevedono che le «condizioni ambientali» possano essere associate al provvedimento solo se richieste dal proponente e siano necessarie per le specifiche finalita' di «evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi».

Il contrasto della normativa provinciale con la disposizione legislativa statale che si e' appena dimostrato, per le ragioni illustrate in premessa (pagg. 2-4) e, comunque, richiamate nel precedente motivo e qui da intendersi integralmente riportate, si traduce in una lesione delle competenze legislative esclusive di cui all'art. 117, comma 2, Cost., in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» materia in cui, come ricordato, rientra la normativa in esame secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale richiamata.

3. L'art. 17, comma 3, viola l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in riferimento agli articoli 20, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato. L'art. 17, comma 3, citato prevede che «il proponente puo' presentare all'Agenzia una bozza del progetto e dello studio di impatto ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nel progetto e nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare». La medesima disposizione precisa che, «a tale scopo il/la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del Gruppo di lavoro, che si pronuncia entro sessanta giorni».

La richiamata individuazione del termine di sessanta giorni e' in palese contrasto con l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, che, invece, prevede un termine di trenta giorni.

Il contrasto della normativa provinciale con la disposizione legislativa statale si traduce, per le ragioni illustrate in premessa (pagg. 2-4) ed esplicitate nei precedenti motivi e da intendersi integralmente richiamate, in una lesione delle competenze legislative esclusive di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

4. L'art. 18, commi 6 e 7, viola l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in riferimento agli articoli 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

Il comma 6, dell'art. 18 della legge provinciale n. 17 del 2017 citata prevede che «Il proponente puo' prendere visione delle osservazioni pervenute e replicare alle stesse entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Entro lo stesso termine il proponente puo' comunicare l'intenzione di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica. In tal caso la documentazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. I termini del procedimento si intendono sospesi dalla data della comunicazione fino alla presentazione della documentazione».

Tale disposizione appare in contrasto con l'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, il quale prevede «Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.

L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'art. 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'».

In particolare, si evidenzia:

a) che la modifica degli elaborati e della documentazione in base ad una comunicazione da parte del proponente, prevista dalla disposizione provinciale, contrasta con la norma statale, ai sensi della quale le modifiche/integrazioni alla documentazione possano essere apportate dal proponente a seguito di richiesta da parte dell'autorita' competente;

b) che la previsione della sospensione del procedimento fino alla data delle presentazione della documentazione modificata/integrativa (sempre su iniziativa del proponente) e' in contrasto con la previsione secondo la quale l'autorita' competente puo' concedere, su richiesta del proponente e per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Il successivo comma 7 dell'art. 18 citato contrasta con la sopra richiamata disposizione statale nella parte in cui prevede che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito delle modifiche del progetto, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate al progetto».

Il termine de quo e', infatti, fissato dall'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, tramite un rinvio al precedente comma 4, in trenta giorni.

Dalla difformita' della disciplina statale rispetto a quella provinciale deriva, per quanto evidenziato in premessa (pagg. 2-4), l'illegittimita' costituzionale della seconda per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

5. L'art. 18, comma 2, e l'art. 19, comma 2, violano l'art. 117, comma 2, lettere m) e s), Cost., in riferimento agli articoli 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

5.1. L'art. 18, comma 2, della legge provinciale n. 17/2017 prevede che l'Agenzia pubblichi l'avviso del deposito del progetto, il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica nel proprio sito web e comunichi l'avvenuta pubblicazione della documentazione nonche' alle autorita' con competenza ambientale nelle materie di cui all'articolo, ossia tutela delle acque, tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico, gestione dei rifiuti e tutela del suolo, tutela della natura e del paesaggio, tutela degli ambienti acquatici, gestione delle risorse idriche e vincoli idrogeologici forestali.

Tale previsione, limitando a quelle sopra richiamate la comunicazione, non mette in condizioni di partecipare al procedimento autorizzatorio unico tutte le possibili amministrazioni interessate.

Nella parte in cui non prevede che la comunicazione in questione debba avvenire a beneficio di tutte le autorita' competenti in merito alla realizzazione del progetto, la disposizione de qua si pone, quindi, in contrasto con la norma interposta di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, che, come si e' detto, prevede il provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Il contrasto della normativa provinciale con la disposizione legislativa statale che si e' sopra illustrato si traduce, per le ragioni illustrate in premessa (pagg. 2-4), in una lesione delle competenze legislative esclusive di cui all'art. 117, comma 2, Cost., in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Il menzionato art. 27-bis, inoltre, rappresenta una norma di semplificazione amministrativa adottata dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza in materia di «livelli essenziali delle prestazioni» in base all'art. 117, comma 2, lettera m), Cost., in grado di vincolare anche i legislatori regionali, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 203 del 2012).

5.2. L'art. 19, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2017 citata, prevede che: «Entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione, il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo studio di impatto ambientale ed emette un parere motivato sul suo prevedibile impatto ambientale, tenendo conto delle valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica. Il proponente e il sindaco del comune interessato hanno diritto di essere ascoltati dal Comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere puo' contenere anche indicazioni sugli interventi idonei a evitare, limitare o compensare gli impatti negativi e sulle misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto».

Tale disposizione contrasta con la norma interposta di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, il quale prevede che «Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto».

La difformita' dell'art. 19, comma 2, rispetto alla previsione statale e' evidente ove si consideri che nel primo non e' prevista la conferenza dei servizi e le relative funzioni nell'ambito del procedimento di VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14-ter della legge n. 241 del 1990, secondo quanto invece si dispone nella seconda.

La fase di valutazione da parte del «Comitato ambientale» e', infatti, destinata a concludersi con un «parere» che «puo' contenere anche indicazioni sugli interventi idonei a evitare, limitare o compensare gli impatti negativi e sulle misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto».

6. L'art. 20, commi 1, 3 e 4, viola l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in riferimento agli articoli 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

L'art. 20, commi 1 e 3, della legge provinciale n. 17 del 2017 citato prevede che «1. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilita' ambientale del progetto entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione, tenendo conto del parere del Comitato ambientale, delle osservazioni presentate o espresse nell'inchiesta pubblica. (...) 3. Il provvedimento di VIA sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie di cui all'art. 4, comma 1».

Tali disposizioni contrastano con l'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

In base alla normativa provinciale richiamata, infatti, il procedimento deve concludersi con una «pronuncia sulla compatibilita' ambientale» che costituisce il «provvedimento di VIA», il quale, a sua volta, e' destinato a sostituirsi ad ogni altro atto di assenso.

In base alla disciplina statale, invece, dovrebbe svolgersi un procedimento unico, che ha il suo fulcro nella conferenza di servizi in modalita' sincrona sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che e' destinato a concludersi in un provvedimento autorizzatorio unico che, pur comprendendo il provvedimento di VIA e dovendo essere basato sul medesimo, e' rispetto ad esso logicamente e giuridicamente distinto.

Il comma 4 dell'art. 20 della legge provinciale n. 17/2017 citato prevede che «Il rilascio della concessione edilizia o di altri titoli abilitativi alla costruzione, ove richiesti, e' subordinato all'approvazione di cui al comma 2».

Anche questa previsione e' in contrasto con il richiamato art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, in quanto dispone che il rilascio di titoli abilitativi alla costruzione (concessione edilizia o equivalente titolo) sia subordinato, e quindi successivo, al provvedimento di VIA, confermando la totale difformita' rispetto alla natura e alle funzioni del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutti titoli abilitativi contestualmente rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, delineata dal menzionato art. 27-bis, comma 7.

Dalla difformita' della disciplina statale rispetto a quella provinciale deriva, per quanto evidenziato in premessa (pagg. 2-4) e che si ha per integralmente richiamata, l'illegittimita' costituzionale della seconda per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Poiche' l'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato rappresenta, come ricordato al paragrafo precedente (5.1.), una norma volta a porre «livelli essenziali delle prestazioni» che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in base all'art. 117, comma 2, lettera m), Cost., l'illustrato contrasto di traduce anche in una violazione, da parte della disposizione provinciale, di tale parametro costituzionale.

 

P.Q.M.

Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2; e 20, commi 1, 3, 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17, recante «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti», siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1) estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione dell'11 dicembre 2017 e della relazione allegata al verbale;

2) copia della impugnata legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2017.

 

Roma, 16 dicembre 2017

Il vice avvocato generale dello Stato: Palmieri

 

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