N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 dicembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 3 del 21-1-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del
1° ottobre 2003 e recante «Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2003 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la regione Toscana ha
inteso disciplinare la tassa automobilistica con riferimento alle
modalita' di pagamento, alle riduzioni ed esenzioni e a tutti i
molteplici aspetti connessi a tale tributo.
Come hanno messo in evidenza le decisioni della Corte
costituzionale n. 296/2003 e n. 297/2003, e da ultimo la sentenza
n. 311 del 2003, «il legislatore statale, pur attribuendo alle
regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad
un limitato potere di variazione dell'importo originariamente
stabilito, nonche' l'attivita' amministrativa relativa alla
riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino
ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della
disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa
automobilistica non puo' oggi definirsi come "tributo proprio della
regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione,
dal momento che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni,
ma non "istituita" dalle regioni.
Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente
legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra
nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di
tributi erariali...».
Pertanto, la legge regionale impugnata, che modifica la
legislazione statale in relazione a quasi tutti gli aspetti
sostanziali e procedurali della tassa automobilistica, incide su
profili che attengono alla certezza del rapporto tra cittadino e
amministrazione finanziaria e viola la competenza esclusiva dello
Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione.
In particolare l'art. 3 comma 1 lett. d) ed il correlato art. 6
della legge regionale prevedono l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche regionali dei veicoli, di proprieta' delle
organizzazioni di volontariato, utilizzati a fini istituzionali,
mentre l'art. 17 lett. f) del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 prevede
l'esenzione per gli autoveicoli esclusivamente destinati da
associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure
mediche o chirurgiche quando siano muniti di apposita licenza. Tali
disposizioni regionali invadono la competenza statale di cui
all'art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione e creano una
ingiustificata disparita' di trattamento dei cittadini in posizioni
analoghe.


P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003 n. 49 e delle
relative disposizioni in contrasto con l'ordinamento nazionale, e si
confida che, prima della discussione del ricorso, la regione faccia
autonomamente cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 22 novembre 2003
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

Menu

Contenuti