Ricorso n. 92 del 10 ottobre 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 46 del 13.11.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f.
…) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, c.f. …, fax … e PEC
…, presso la quale e' domiciliato
per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Firenze, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 2 agosto 2013, n.
46, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 7
agosto 2013, n. 39, limitatamente all'art. 6, comma 2.
F a t t o
La legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, detta
disposizioni in materia di «Dibattito pubblico regionale e promozione
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e
locali».
Limitatamente all'articolo indicato in epigrafe, la legge
regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione
assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 settembre
2013, viene impugnata per i seguenti
M o t i v i
1. La legge della Regione Toscana n. 46, del 2013, prevede,
all'art. 3, la istituzione dell'Autorita' regionale per la garanzia e
la promozione della partecipazione, i cui oneri di funzionamento sono
posti a carico del bilancio regionale.
Il successivo art. 6, sotto la rubrica «Sede, strutture ed
indennita' delle Autorita'», al comma 2 dispone: «I componenti
dell'Autorita', ad eccezione del Garante di cui alla legge regionale
n. 1/2005, qualora ne sia componente, ricevono un gettone di presenza
di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo
di quattro sedute mensili».
Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi
costituzionalmente illegittima in quanto viola i principi dettati dal
legislatore statale nella materia, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
2. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, detta «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica».
L'art. 6, del richiamato testo normativo detta disposizioni per
la «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi» le quali, ai
sensi del comma 20 del medesimo articolo, non si applicano in via
diretta alle regioni per le quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Il comma 2, del richiamato art. 6, statuisce al primo capoverso
che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a
carico della finanza pubblica, nonche' la titolarita' di organi dei
predetti organi e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera».
3. La norma regionale che si censura si pone aperto contrasto con
la disposizione che si e' richiamata.
Il legislatore toscano, infatti, ha previsto la corresponsione di
un gettone di presenza in favore dei componenti dell'Autorita'
regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, ne ha
fissato la misura ed ha previsto che si possa raggiungere, a tale
titolo, un compenso mensile lordo di 1200 euro, oltre il rimborso
delle spese, disciplinato dal successivo comma 3, del medesimo art.
6.
Cosi' facendo il legislatore regionale ha contraddetto,
disapplicandolo, il principio contenuto nel primo alinea, del primo
capoverso, del comma 2, dell'art. 6, del decreto-legge n. 78/2010,
secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, degli enti che
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e'
esclusivamente onorifica e non da titolo al riconoscimento di alcun
compenso.
Principio reso ancor piu' chiaro e stringente dalle ulteriori
disposizioni contenute nella richiamata norma statale. Ed infatti, il
secondo alinea, dello stesso capoverso, precisa che la partecipazione
agli organi collegiali puo' dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese vive sostenute, sempre che cio' sia previsto dalla
normativa in vigore. Il terzo alinea, infine, fa salvi solo i gettoni
di presenza, gia' previsti dalla normativa anteriore all'entrata in
vigore del decreto-legge n. 78/2010 (con cio' implicitamente
affermando che tale forma di compenso non puo' essere introdotta
dalla normativa successiva a tale ultima data), riducendone,
tuttavia, drasticamente la misura.
4. Il contrasto della disposizione regionale che si censura con
il richiamato art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, che
costituisce, per le regioni, principio di coordinamento della finanza
pubblica, ne sostanzia la illegittimita' costituzionale.
Tale vizio appare ancora piu' evidente alla luce dei principi
enunciati da codesta Corte costituzionale proprio con riferimento
alla richiamata normativa statale.
Si fa qui riferimento, innanzitutto, alla sentenza n. 211/2012
ove e' stato affermato che il soprarichiamato comma 2, in uno con il
successivo comma 3: «.rappresenta l'espressione di un unico principio
fondamentale che persegue il contenimento delle spese di
funzionamento degli enti pubblici regionali».
Ne' puo' sottacersi quanto affermato nella stessa decisione, e
confermato nella successiva sentenza n. 218/2013, secondo cui, se e'
pur vero che le regioni possono attuare il richiamato art. 6, del
decreto-legge n. 78/2010, in modo graduato e differenziato, tuttavia
non possono accettarsi deroghe che, nella sostanza, contraddicono del
tutto lo scopo perseguito dal legislatore statale ed il principio
dallo stesso dettato.
Cosi' facendo, infatti, le disposizioni regionali sarebbero
«intrinsecamente lesive non solo dell'obiettivo di abbattimento della
spesa pubblica regionale, ma direttamente di quello, minimale, di
contenimento della stessa», di tal che «esse vanno oltre i margini di
discrezionalita' del legislatore regionale e finiscono per porsi in
contrasto con il nucleo stesso del principio statale, che mira ad una
riduzione della spesa per il personale (e per il funzionamento degli
enti pubblici regionali, n. d.a.)».
Conclusivamente, poiche' la censurata norma regionale e' in
evidente contrasto col riportato principio di coordinamento della
finanza pubblica, essa trasmoda dai limiti competenziali fissati in
detta materia alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni.
P. Q. M.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 2
agosto 2013, n. 46, della Regione Toscana.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1) estratto della determinazione del Consiglio dei ministri,
assunta nella riunione del 27 settembre 2013 e della relazione
allegata al verbale;
2) copia della legge impugnata, della Regione Toscana, n.
46/2013.
Roma, 3 ottobre 2013
L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri