Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 settembre 2011 (della Regione siciliana). 
 
 
(GU n. 45 del 26.10.2011) 
 
     Ricorso della Regione siciliana, in persona del  Presidente  pro
tempore,   rappresentato   e   difeso,   sia    congiuntamente    che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
Avvocati  Paolo  Chiapparrone  e  Beatrice  Fiandaca,   elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in
Roma, via Marghera n. 36,  ed  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione della Giunta regionale che si allega, 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, commi 8 e 9 e 5, commi  9,  10,  11,
12, 13 e 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 come  convertito,
con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106 recante «Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 12 luglio 2011, n.  160  -  Serie
generale, per violazione, il primo, degli artt. 36 e 43 dello Statuto
della  Regione  Siciliana,  dell'art.  2  delle  relative  Norme   di
attuazione in materia Finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, nonche' del principio di leale cooperazione, ed il secondo  per
violazione degli artt. 14, lett. f) e 20 dello Statuto della  Regione
Siciliana. 
 
                                Fatto 
 
    Il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  come  convertito,  con
modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n.  106,  recante  «Semestre
Europeo - Prime isposizioni urgenti per l'economia» reca, all'art. 2,
commi 8 e 9, disposizioni che violano le  prerogative  statutarie  di
questa Regione in materia  finanziaria  sancite  dall'art.  36  dello
Statuto della Regione siciliana nonche' dall'art.  2  delle  relative
«Norme di attuazione in Materia Finanziaria»  di  cui  al  D.P.R.  26
luglio 1965, n. 1074. dall'art. 43 dello  statuto  siciliano  nonche'
dal principio di leale cooperazione. 
    Il decreto-legge succitato reca, altresi', all'art. 5,  commi  9,
10, 11, 12, 13 e 14 disposizioni lesive degli artt. 14, lett. f) e 20
dello Statuto della  Regione  Siciliana  in  materia  di  edilizia  e
urbanistica. 
    Tanto  precisato  in  ordine   all'individuazione   delle   norme
sottoposte al vaglio di legittimita' costituzionale di Codesta Ecc.ma
Corte, si espone quanto segue. 
    A) L'art.  2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70  come
convertito, con modificazioni, con  legge  12  luglio  2011,  n.  106
disciplina  il  «Credito  d'imposta  per  nuovo  lavoro  stabile  nel
Mezzogiorno» prevede che «1. In funzione e nella prospettiva  di  una
sistematica  definizione  a  livello  europeo  della  fiscalita'   di
vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve  essere
relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la  decisione
assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si  prevedono
strumenti specifici ai  fini  della  promozione  della  produttivita'
nelle  regioni  in  ritardo  di  sviluppo,  viene,  per   cominciare,
introdotto un credito  d'imposta  per  ogni  lavoratore  assunto  nel
Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve  essere  operata
nei dodici mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il  citato
"Patto Euro plus", il funzionamento del credito di  imposta  si  basa
sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea  e  specificati
nei successivi commi. 
    2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti Commissione,  del  6  agosto  2008,  che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli  87  e  88  del  Trattato  CE,  ai  sensi
dell'art. 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro  che,  nei
dodici mesi successivi alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  aumentano  il  numero  di  lavoratori  dipendenti  a  tempo
indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea
"svantaggiati" ai sensi  del  numero  18  dell'art.  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15  del  citato  art.  2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'art. 2 del predetto Regolamento, il  credito
d'imposta e' concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi  salariali
sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.  Ai  sensi
dei numeri 18 e 19 dell'art. 2 del citato Regolamento, per lavoratori
svantaggiati si intendono lavoratori privi  di  impiego  regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma  di  scuola
media superiore o professionale, ovvero che  abbiano  superato  i  50
anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico,
ovvero occupati  in  professioni  o  settori  con  elevato  tasso  di
disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza
nazionale con caratteristiche  ivi  definite;  per  lavoratori  molto
svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno  24
mesi. 
    3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Per le assunzioni di dipendenti  con  contratto  di
lavoro a tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta  in  misura
proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a  quelle  del  contratto
nazionale. 
    4. L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
    5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
    6. Il credito  d'imposta  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
      a)  se  il  numero   complessivo   dei   dipendenti   a   tempo
indeterminato e' inferiore o pari a quello  rilevato  mediamente  nei
dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto; 
      b) se i posti di lavoro  creati  non  sono  conservati  per  un
periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole
e medie imprese; 
      c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di lavoro  dipendente  per  le  quali  siano  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
    7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori
di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di  cui
hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la  fattispecie  di  cui  alla
lettera c) del  comma  7,  e'  dovuta  la  restituzione  del  credito
maturato e  usufruito  dal  momento  in  cui  e'  stata  commessa  la
violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di
cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una
procedura concorsuale, e' considerato  credito  prededucibile.  Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere  al  recupero  delle
minori somme versate o del maggiore  credito  riportato,  comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle
relative sanzioni». 
    I successivi commi stabiliscono, per quanto rileva ai fini  della
questione  prospettata,  che  «8.   Con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il
Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome,  e
tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto  e  rispetto
al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei
fondi  strutturali   comunitari,   sono   stabiliti   i   limiti   di
finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al  comma  1
nonche' le disposizioni di attuazione dei commi precedenti  anche  al
fine  di  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  che  consentono
l'utilizzo  dei  suddetti  fondi  strutturali   comunitari   per   il
cofinanziamento del presente credito d'imposta. 
    9. Le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente  articolo
sono  individuate,  previo  consenso   della   Commissione   Europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse  nazionali  e  comunitarie  del
Fondo Sociale Europeo e  del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
destinate al  finanziamento  dei  programmi  operativi,  regionali  e
nazionali nei limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui  al  comma
precedente. Le citate risorse nazionali e  comunitarie  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate per le  suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze.   A   tal   fine,   le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano  al  Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,
gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito
di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al presente  articolo.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione  del  fondo
per le aree sottoutilizzate in modo  da  garantire  la  compensazione
degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i
saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
precedente periodo». 
    Tali commi 8 e 9 prevedono, in buona sostanza, la possibilita' di
utilizzo per la finalita' in discorso (credito d'imposta)  dei  fondi
strutturali comunitari che scaturiscono dalla ricognizione effettuata
con delibera CIPE n. 79 del 30 luglio  2010,  recante  «Ricognizione,
per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli  interventi
finanziati dal fondo per le  aree  sottoutilizzate  e  delle  risorse
liberate nell'ambito  dei  programmi  comunitari»,  pubblicata  sulla
G.U.R.I - serie generale 26  novembre  2010,  n.  277,  impugnata  da
questa Regione con ricorso depositato presso il T.A.R.  del  Lazio  e
iscritto al ruolo generale 1501 del 2011, che si deposita. 
    Con  tale  prima  deliberazione  il  Comitato   ha   operato   la
«Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello  stato  di  attuazione
degli interventi finanziati dal fondo per le aree  sottoutilizzate  e
delle  risorse  liberate  nell'ambito   dei   programmi   comunitari»
riservando ad una successiva deliberazione, provvedimento n.  1/2011,
la   definizione   degli   «Obiettivi,   criteri   e   modalita'   di
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e
attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006  e  2007-2013».
Ora, la deliberazione n. 79/2010,  stabiliva  che  le  risorse  dalla
stessa previste sarebbero state programmate secondo regole, indirizzi
e criteri da definire  e  che  sono  stati  fissati  con  l'ulteriore
deliberazione n. 1/2011 che, tra l'altro, riduce le risorse destinate
al PAR FAS 2007-2013 della Sicilia, inizialmente previste  in  4.313,
milioni di euro al minore importo di 3.684,4 milioni di euro, con una
diminuzione di 629 milioni di euro. 
    E' il caso poi di precisare che con la delibera  CIPE  n.  1/2011
(pubblicata sulla G.U.R.I - serie generale 7 aprile 2011, n.  80)  e'
stato impugnato da questa Regione, unitamente agli atti presupposti e
conseguenti, anche il PIANO PER IL SUD approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri e dal CIPE nella seduta del 26 novembre 2010  (con  delibera
non pubblicata); il detto ricorso per motivi aggiunti  al  precedente
rubricato al n. 1501/11, pure si acclude. 
    Orbene, appare evidente che l'intervento legislativo in argomento
mira a vanificare i mezzi di tutela esperiti da questa Regione in via
giurisdizionale   amministrativa   e    risulta    in    ogni    caso
costituzionalmente illegittimo. 
    B) L'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, come  convertito,  con
modificazioni, con legge 12 luglio 2011,  n.  106  recante  «Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per  l'economia»  disciplina  le
«Costruzioni private» e prevede, ai commi 9, 10, 11, 12 13 e  14  che
«9. Al  fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
edilizio   esistente   nonche'   di   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto specifiche  leggi  per  incentivare  tali  azioni  anche  con
interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 
      a) il riconoscimento di una volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
quella preesistente come misura premiale; 
      b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse; 
      c) l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione  d'uso,
purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
complementari; 
      d) le modifiche della sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
    10. Gli interventi di cui al comma 9  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
    11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
comma  si  applica  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni  d'uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
    13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre  a  quanto  previsto
nei commi precedenti, decorso il termine  di  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa  regionale,  si
applicano, altresi', le seguenti disposizioni: 
      a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'art. 14 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
compatibili o complementari; 
      b)  i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla  legislazione
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono
approvati dalla giunta comunale. 
    14. Decorso il termine di 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   le
disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 10, e al secondo periodo  del  comma  11,  sono  immediatamente
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
all'approvazione  delle  specifiche  leggi   regionali.   Fino   alla
approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva  da  riconoscere
quale  misura  premiale,  ai  sensi  del  comma  9,  lettera  a),  e'
realizzata in misura non  superiore  complessivamente  al  venti  per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
previsto». 
    Anche  le  disposizioni  surriportate  si  profilano  lesive   di
parametri statutari per i seguenti motivi. 
 
                               Diritto 
 
    A) Violazione degli artt. 36 e 43  dello  Statuto  della  Regione
siciliana nonche' dall'art. 2 delle relative «Norme di attuazione  in
Materia Finanziaria» di cui al D.P.R. 26  luglio  1965,  n.  1074.  I
commi 8 e 9 dell'art. 2 decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  come
convertito, con modificazioni, con  legge  12  luglio  2011,  n.  106
recante  «Semestre  Europeo  -   Prime   disposizioni   urgenti   per
l'economia»  prevedono  il  cofinanziamento  del   predetto   credito
d'imposta  da  parte  delle  Regioni  del  Mezzogiorno  con  i  fondi
strutturali comunitari non  impegnati  e  non  spesi  (oggetto  delle
deliberazioni CIPE impugnate e specificate nella parte  in  fatto)  e
cio' in palese violazione degli artt. 36 dello Statuto della  Regione
siciliana nonche' dall'art. 2 delle relative «Norme di attuazione  in
Materia Finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio  1965,  n.  1074.  Ed
invero,  dalle  previsioni  recate  dall'art.  36  dello  Statuto   e
dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965,  n.  1074,  emerge  la  regola
generale secondo la quale - a parte talune individuate eccezioni, tra
le quali sono da comprendere  le  nuove  entrate  tributarie  il  cui
gettito sia destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime - spettano alla  Regione
siciliana,  oltre  alle  entrate  tributarie  da  essa   direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Invero,
le disposizioni impugnate sottraggono alla Regione  Sicilia  risorse,
gia' destinate alla regione stessa in forza delle  due  deliberazioni
del CIPE nn. 79/10 e  n.  1/11,  gia'  impugnate,  che,  pur  erogate
dall'UE ed assoggettate ad una duplice finalita' (prima quella di cui
alle precedenti  delibere  e  successivamente  quella  oggetto  della
precedente impugnativa), se non utilizzate dai datori di  lavoro  per
la specifica finalita' del credito d'imposta non  vengono  restituite
al bilancio della Regione, che dispone delle relative  competenze  in
ordine alle modalita' di gestione, ma vengono incamerate dallo Stato.
Misura questa, che anche la Commissione Europea ha ritenuto esigua ai
fini del finanziamento del credito di imposta, denunziando la mancata
individuazione di risorse aggiuntive con nota 13 maggio 2011 n. CAB/D
(2011) Ares 529187 che si allega. 
    In ogni caso le disposizioni predette  violano  anche  l'art.  43
dello Statuto che disciplina la composizione e  le  competenze  della
Commissione  paritetica,  titolare  di  una  speciale   funzione   di
partecipazione al procedimento legislativo,  in  quanto,  secondo  la
formulazione del medesimo  art.  43,  esso  «determinera'  le  norme»
relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e  del  personale
dello  Stato  sia  all'attuazione   dello   statuto   stesso.   Detta
Commissione  rappresenta,  dunque,  un  essenziale  raccordo  tra  la
Regione e il legislatore statale,  funzionale  al  raggiungimento  di
specifici obiettivi fra i quali, appunto, avrebbe dovuto  annoverarsi
quello del credito d'imposta finanziato con  i  fondi  in  precedenza
destinati   a   finalita'    diverse    con    altri    provvedimenti
(amministrativi). 
    AA) Violazione del principio di leale cooperazione. 
    Infine, in subordine, si ravvisa la violazione del  principio  di
leale cooperazione, i cui  contenuti  sono  stati  individuati  dalla
giurisprudenza di Codesta Corte (sentenze n. 133 del 2002, n. 288 del
2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000), poiche' non si e' dato  corso
a nessun forma  di  partecipazione  e  consultazione  della  Regione,
titolare di competenze  proprie  in  materia  finanziaria  e  per  la
gestione dei fondi in questione. 
    Dalle  considerazioni  sopra  svolte   e   dalla   giurisprudenza
costituzionale citata, deriva che le disposizioni nazionali in esame,
prive di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle Regioni
a Statuto speciale (sentenze  29/2004,  152/2011),  sono  lesive  dei
suindicati parametri statutari. 
    B) Violazione degli articoli 14, lett. f) e art. 20 dello statuto
della Regione siciliana. 
    L'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011 (Semestre Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia) reca norme dirette ad  agevolare
interventi edilizi su costruzioni private. 
    Si premette che  l'art.  14,  lett.  0  dello  Statuto  siciliano
attribuisce  alla  ricorrente  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia urbanistica,  materia  di  ampio  contenuto  che  include  la
disciplina dell'attivita' edilizia (cfr. per l'ampia accezione  della
formulazione, Corte cost. sent. 24 gennaio 1992, n. 16). 
    Ora, il comma  12  prevede  che  i  commi  9,  10  e  11  trovino
applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale  e,
quindi, anche della Regione ricorrente che, in tale materia, ai sensi
del combinato degli artt. 14, lett. f) e  20  dello  Statuto,  svolge
funzioni amministrative proprie. 
    La clausola contenuta nello stesso comma 12 per  la  quale  dette
disposizioni si applicano «compatibilmente con le disposizioni  degli
statuti di autonomia e  con  le  relative  norme  di  attuazione»  e'
evidentemente di mero stile e non fa salve le prerogative  statutarie
della ricorrente se si considera che  il  comma  9  pone  anche  alle
Regioni e  province  autonome  un  termine  di  sessanta  giorni  per
l'adozione di norme che recepiscono i principi in materia di edilizia
nello  stesso  indicati  a)  il  riconoscimento  di  una   volumetria
aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la
delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c)
l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione  d'uso,  purche'  si
tratti di destinazioni tra loro compatibili o  complementari;  d)  le
modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica
con gli organismi edilizi esistenti) e che, lungi  dal  poter  essere
considerati  principi  di  grande  riforma,  costituiscono  norme  di
dettaglio dell'attivita' edilizia, invasive  dell'autonomia  speciale
della ricorrente. 
    Peraltro, l'applicazione alle Regioni speciali dei commi 9, 10  e
11  imporrebbe  non  soltanto  l'assegnazione  di  un   termine   per
legiferare ma anche l'applicazione immediata di  alcune  disposizioni
ex comma 14, seppure questo  faccia  riferimento  alle  sole  regioni
ordinarie. 
    Vero e' che anche nelle materie indicate nell'art.  14  st.  reg.
sic., trovano applicazione le  leggi  dello  Stato,  tanto  anteriori
quanto posteriori alla istituzione delle Regioni, fino  a  quando  la
Regione stessa non si sia avvalsa della potesta' legislativa ad  essa
attribuita ma tale «principio di prevenzione»  opera  in  riferimento
alla  materia  e  non  alle  norme  di  dettaglio  laddove  sia  gia'
intervenuta una disciplina regionale. E la Regione Siciliana ha  gia'
una   propria   ampia   e   completa    legislazione    in    materia
urbanistico-edilizia, principalmente nella l.r. 7 dicembre  1978,  n.
71 e successive m. e i.; nella l.r. 10 agosto 1985, n. 37 e in ultimo
nelle leggi regionali 23 marzo 2010, n.  6  (Norme  per  il  sostegno
dell'attivita'  edilizia  e  la   riqualificazione   del   patrimonio
edilizio). In tal caso le  disposizioni  regionali  prevalgono  sulla
legislazione  statale  anche  in  presenza  di  diverse  disposizioni
emanate dal legislatore statale (Corte Cost. (Corte  Cost.  sent.  n.
165/1973; v. anche C. Cost., sent. n. 18 del 1969). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  confida  nell'accoglimento  del  presente  ricorso  e   nella
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, commi
8 e 9 e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70 come convertito, con modificazioni, con legge  12  luglio
2011, n. 106 per violazione, il primo, degli  artt.  36  e  43  dello
Statuto della Regione Siciliana, dell'art. 2 delle relative Norme  di
attuazione in materia Finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074 nonche' del principio di leale cooperazione, ed il  secondo  per
violazione degli artt. 14, lett. f) e 20 dello Statuto della  Regione
Siciliana. 
    Si allegano: 
      deliberazione  della  Giunta  regionale  di  autorizzazione  al
ricorso; 
      ricorso al TAR Lazio avverso delibera CIPE n. 79 del 30  luglio
2010 iscritto al RG 1501/2011; 
      ricorso per motivi aggiunti al TAR Lazio,  avvero  la  delibera
CIPE n. 1/2011; lettera Commissione C.E. 13  maggio  2011,  n.  CAB/D
(2011) Ares 529187. 
        Padova, addi' 8 settembre 2011 
 
                  Avv. Chiapparrone - Avv. Fiandaca 
 

 

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