N.   92  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2009.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 ottobre 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 47 del 25-11-2009)

    Ricorso per il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, per la declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata
nel B.U.R. n. 15 del 12 agosto 2009,  recante  norme  in  materia  di
«Promozione  della  realizzazione  delle  autostrade   di   interesse
regionale,  delle  infrastrutture  ferroviarie  regionali   e   della
fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio  regionale».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa  dal  Consiglio
dei ministri del 9 ottobre 2009 come da estratto del relativo verbale
che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. 
    Con la legge n. 30 del 6 agosto 2009, che  consta  di  diciannove
articoli,  la  Regione  Liguria  ha  dettato  norme  in  merito  alla
«Promozione  della  realizzazione  delle  autostrade   di   interesse
regionale,  delle  infrastrutture  ferroviarie  regionali   e   della
fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio regionale». 
    La suddetta normativa, al fine di rendere piu' efficiente la rete
infrastrutturale del territorio  ligure,  promuove  e  disciplina  la
realizzazione delle autostrade  e  delle  infrastrutture  ferroviarie
regionali con il piu' ampio coinvolgimento delle autonomie locali. 
    La Regione  Liguria,  in  particolare,  per  la  progettazione  e
realizzazione delle citate opere infrastrutturali, prevede il ricorso
alla finanza di progetto, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.
163/2006. 
    La legge regionale in esame «Promozione della realizzazione delle
autostrade di interesse regionale, delle  infrastrutture  ferroviarie
regionali e della  fattibilita'  di  tratte  viarie  strategiche  sul
territorio   regionale»,   presenta   profili    di    illegittimita'
costituzionale. 
    Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto  il  profilo
della legittimita' costituzionale in  quanto  violano  la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e), l) e s) Cost. 
    Al riguardo, si premette che, nonostante le regioni  abbiano  una
competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  «governo   del
territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture  per  i
profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lett. s),  Cost,.  rientra  nella  potesta'  esclusiva
statale, nonche' per quanto concerne le «attivita' di progettazione»,
ex art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti). 
    Infatti, come affermato di  recente  dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 401/2007, la  progettazione,  nei  suoi  molteplici
aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e
contenuto della progettazione, di esecuzione  dei  progetti,  rientra
nella competenza esclusiva statale,  venendo  in  rilievo  la  tutela
della concorrenza, l'ordinamento civile, le  opere  dell'ingegno,  la
determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i
diritti civili e sociali, che devono essere assicurati  su  tutto  il
territorio nazionale, «in quanto i livelli della progettazione mirano
a garantire l'esecuzione a regola d'arte di opere pubbliche che  sono
destinate  ad  assicurare  i   diritti   civili   e   sociali   della
collettivita', nonche' la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni   culturali,   che   si   realizza   attraverso   una   corretta
progettazione». 
    Sono,  pertanto,  vincolanti  per  i  legislatori  regionali   le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in  materia
di ambiente» e contenente i livelli standards ed uniformi  di  tutela
ambientale, e quelle contenute nel «Codice dei  contratti  pubblici»,
in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva  statale,
di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. 
    Sulla scorta di tali argomentazioni  risultano,  in  particolare,
censurabili le disposizioni della legge regionale impugnata dall'art.
5 all'art. 9 di seguito elencate: 
        1) l'art. 5, comma 2,  prevede,  che  «per  la  realizzazione
delle infrastrutture regionali la Regione  predispone  lo  studio  di
fattibilita',   verificandone,   tra   l'altro,   la   compatibilita'
ambientale» attribuendo, con il successivo art.7, la competenza sulla
VIA alla stessa regione. 
    Cio' si pone in contrasto con la disciplina nazionale dettata dal
d.lgs n. 152/2006 s.m.i. laddove e' previsto,  all'Allegato  II  alla
Parte II (Progetti di  competenza  statale),  che  sia  di  esclusiva
competenza dello Stato l'espletamento  delle  procedure  di  VIA  per
opere relative, tra l'altro, a: 
        tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza  nonche'
aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a  1.500  metri  di
lunghezza; 
        autostrade   e    strade    riservate    alla    circolazione
automobilistica  o  tratti  di  esse,  accessibili  solo   attraverso
svincoli o intersezioni controllate e sulle quali  sono  vietati  tra
l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; 
        strade extraurbane a quattro o piu' corsie  o  raddrizzamento
e/o allargamento di strade esistenti a  due  corsie  al  massimo  per
renderle a quattro o piu' corsie, sempre che la  nuova  strada  o  il
tratto di  strada  raddrizzato  e/o  allargato  abbia  una  lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km. 
    Tale disposizione, inoltre, predisponendo ai commi 2 e 3  che  la
regione  provvede  autonomamente  allo  studio  di  fattibilita',  di
compatibilita'  ambientale  ed   all'affidamento   dell'incarico   di
redazione del progetto  preliminare  con  la  procedura  disciplinata
dallo stesso provvedimento  regionale,  contrasta  con  gli  articoli
162, 165  e  183  del  d.lgs.  n.  163/2006  che  attribuiscono  tali
competenze allo Stato, in quanto  si  tratta  di  profili  rientranti
nella nozione di tutela dell'ambiente e della  concorrenza,  ex  art.
117, secondo comma, lett. e), ed s), Cost. 
        2) L'art. 6, che disciplina la  procedura  per  l'affidamento
del progetto preliminare attraverso la finanza di progetto, contrasta
con gli artt. 153, 154 e 155 del d.lgs. n. 163/2006 secondo  i  quali
le stazioni appaltanti possono provvedere all'affidamento tramite  la
finanza di progetto nel rispetto della procedura  disciplinata  dalla
stessa disposizione statale, nonche' con l'art. 4, comma 3 del codice
dei contratti pubblici  che  attribuisce  competenza  esclusiva  allo
Stato in materia di  procedure  di  affidamento  e  di  attivita'  di
progettazione in  quanto  afferenti  alla  nozione  di  tutela  della
concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
        3)  La  norma  contenuta  nell'art.  7,  che  disciplina   la
procedura e l'approvazione del progetto preliminare, non richiama  in
alcun modo le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE,  recepita
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997,  come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  n.  120/2003,
relative alla procedura di  Valutazione  di  incidenza  nel  caso  di
progetti ricadenti  nell'ambito  dei  Siti  Natura  2000,  ponendosi,
pertanto, anche sotto tale profilo in  contrasto  con  la  disciplina
statale e con le norme costituzionali citate. 
        4) L'art.  8,  contenente  la  disciplina  della  concessione
avente per oggetto la progettazione definitiva ed  esecutiva  nonche'
la realizzazione e la gestione della stessa infrastruttura, contrasta
con  l'art.  4,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  163/2006  che  riconosce
competenza esclusiva in capo allo Stato in materia  di  procedure  di
aggiudicazione e di affidamento in quanto aspetti riconducibili  alla
nozione di tutela della  concorrenza,  cosi'  come  confermato  dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale (in  particolare  la  sent.
401/2007). Inoltre, la previsione in base alla quale la Regione  puo'
definire  autonomamente  con  il  concessionario   autostradale   una
specifica autonoma convenzione, di cui al comma 2, da una parte  puo'
introdurre  distorsioni  nel  mercato  e  dall'altra  determina   una
violazione del principio di leale  collaborazione,  di  cui  all'art.
118, Cost., dal  momento  che  si  tratta  di  infrastrutture  per  i
collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l'interesse regionale. 
        5) L'art. 9, comma 2, che stabilisce quali  devono  essere  i
contenuti del progetto definitivo, contrasta con l'art.  4,  comma  3
del  d.lgs  n.  163/2006  che  attribuisce  in  capo  allo  Stato  la
competenza esclusiva in materia di  stipulazione  ed  esecuzione  dei
contratti in quanto afferenti alla materia «ordinamento  civile»,  ex
art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  come  confermato  di
recente da codesta ecc.ma Corte costituzionale. 
    Le citate norme regionali, quindi, in quanto dettano disposizioni
difformi dalla normativa nazionale di riferimento in materia di  VIA,
afferente  alla  «tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema»,   di
affidamenti   e   progettazione,   afferente   alla   «tutela   della
concorrenza»,   e   di   contratti,    ricadente    nell'«ordinamento
civile»,violano la competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  di
cui all'art. 117, comma 2, lett. e), 1) e s) Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che, ai sensi dell'art.  127  della  Costituzione,  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione
Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata nel  BUR  n.  15  del  12
agosto  2009,  recante  norme  in  materia   di   «Promozione   della
realizzazione  delle  autostrade  di   interesse   regionale,   delle
infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita'  di  tratte
viarie strategiche  sul  territorio  regionale»,  con  consequenziali
provvedimenti in ordine all'intera  legge  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lett. e), l) e s) della Costituzione. 
        Roma, addi' 9 ottobre 2009 
 
             L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma 
 

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