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N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 47 del 25-11-2009) |
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege
rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del
presente atto;
Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata
nel B.U.R. n. 15 del 12 agosto 2009, recante norme in materia di
«Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse
regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della
fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio regionale».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio
dei ministri del 9 ottobre 2009 come da estratto del relativo verbale
che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.
Con la legge n. 30 del 6 agosto 2009, che consta di diciannove
articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in merito alla
«Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse
regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della
fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio regionale».
La suddetta normativa, al fine di rendere piu' efficiente la rete
infrastrutturale del territorio ligure, promuove e disciplina la
realizzazione delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie
regionali con il piu' ampio coinvolgimento delle autonomie locali.
La Regione Liguria, in particolare, per la progettazione e
realizzazione delle citate opere infrastrutturali, prevede il ricorso
alla finanza di progetto, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.
163/2006.
La legge regionale in esame «Promozione della realizzazione delle
autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie
regionali e della fattibilita' di tratte viarie strategiche sul
territorio regionale», presenta profili di illegittimita'
costituzionale.
Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto il profilo
della legittimita' costituzionale in quanto violano la competenza
legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e), l) e s) Cost.
Al riguardo, si premette che, nonostante le regioni abbiano una
competenza legislativa concorrente in materia di «governo del
territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture per i
profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lett. s), Cost,. rientra nella potesta' esclusiva
statale, nonche' per quanto concerne le «attivita' di progettazione»,
ex art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti).
Infatti, come affermato di recente dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 401/2007, la progettazione, nei suoi molteplici
aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e
contenuto della progettazione, di esecuzione dei progetti, rientra
nella competenza esclusiva statale, venendo in rilievo la tutela
della concorrenza, l'ordinamento civile, le opere dell'ingegno, la
determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il
territorio nazionale, «in quanto i livelli della progettazione mirano
a garantire l'esecuzione a regola d'arte di opere pubbliche che sono
destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della
collettivita', nonche' la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali, che si realizza attraverso una corretta
progettazione».
Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in materia
di ambiente» e contenente i livelli standards ed uniformi di tutela
ambientale, e quelle contenute nel «Codice dei contratti pubblici»,
in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale,
di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.
Sulla scorta di tali argomentazioni risultano, in particolare,
censurabili le disposizioni della legge regionale impugnata dall'art.
5 all'art. 9 di seguito elencate:
1) l'art. 5, comma 2, prevede, che «per la realizzazione
delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di
fattibilita', verificandone, tra l'altro, la compatibilita'
ambientale» attribuendo, con il successivo art.7, la competenza sulla
VIA alla stessa regione.
Cio' si pone in contrasto con la disciplina nazionale dettata dal
d.lgs n. 152/2006 s.m.i. laddove e' previsto, all'Allegato II alla
Parte II (Progetti di competenza statale), che sia di esclusiva
competenza dello Stato l'espletamento delle procedure di VIA per
opere relative, tra l'altro, a:
tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonche'
aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di
lunghezza;
autostrade e strade riservate alla circolazione
automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso
svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra
l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
strade extraurbane a quattro o piu' corsie o raddrizzamento
e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per
renderle a quattro o piu' corsie, sempre che la nuova strada o il
tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km.
Tale disposizione, inoltre, predisponendo ai commi 2 e 3 che la
regione provvede autonomamente allo studio di fattibilita', di
compatibilita' ambientale ed all'affidamento dell'incarico di
redazione del progetto preliminare con la procedura disciplinata
dallo stesso provvedimento regionale, contrasta con gli articoli
162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163/2006 che attribuiscono tali
competenze allo Stato, in quanto si tratta di profili rientranti
nella nozione di tutela dell'ambiente e della concorrenza, ex art.
117, secondo comma, lett. e), ed s), Cost.
2) L'art. 6, che disciplina la procedura per l'affidamento
del progetto preliminare attraverso la finanza di progetto, contrasta
con gli artt. 153, 154 e 155 del d.lgs. n. 163/2006 secondo i quali
le stazioni appaltanti possono provvedere all'affidamento tramite la
finanza di progetto nel rispetto della procedura disciplinata dalla
stessa disposizione statale, nonche' con l'art. 4, comma 3 del codice
dei contratti pubblici che attribuisce competenza esclusiva allo
Stato in materia di procedure di affidamento e di attivita' di
progettazione in quanto afferenti alla nozione di tutela della
concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
3) La norma contenuta nell'art. 7, che disciplina la
procedura e l'approvazione del progetto preliminare, non richiama in
alcun modo le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003,
relative alla procedura di Valutazione di incidenza nel caso di
progetti ricadenti nell'ambito dei Siti Natura 2000, ponendosi,
pertanto, anche sotto tale profilo in contrasto con la disciplina
statale e con le norme costituzionali citate.
4) L'art. 8, contenente la disciplina della concessione
avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonche'
la realizzazione e la gestione della stessa infrastruttura, contrasta
con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 che riconosce
competenza esclusiva in capo allo Stato in materia di procedure di
aggiudicazione e di affidamento in quanto aspetti riconducibili alla
nozione di tutela della concorrenza, cosi' come confermato dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale (in particolare la sent.
401/2007). Inoltre, la previsione in base alla quale la Regione puo'
definire autonomamente con il concessionario autostradale una
specifica autonoma convenzione, di cui al comma 2, da una parte puo'
introdurre distorsioni nel mercato e dall'altra determina una
violazione del principio di leale collaborazione, di cui all'art.
118, Cost., dal momento che si tratta di infrastrutture per i
collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l'interesse regionale.
5) L'art. 9, comma 2, che stabilisce quali devono essere i
contenuti del progetto definitivo, contrasta con l'art. 4, comma 3
del d.lgs n. 163/2006 che attribuisce in capo allo Stato la
competenza esclusiva in materia di stipulazione ed esecuzione dei
contratti in quanto afferenti alla materia «ordinamento civile», ex
art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come confermato di
recente da codesta ecc.ma Corte costituzionale.
Le citate norme regionali, quindi, in quanto dettano disposizioni
difformi dalla normativa nazionale di riferimento in materia di VIA,
afferente alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di
affidamenti e progettazione, afferente alla «tutela della
concorrenza», e di contratti, ricadente nell'«ordinamento
civile»,violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato di
cui all'art. 117, comma 2, lett. e), 1) e s) Cost.
P. Q. M.
Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata nel BUR n. 15 del 12
agosto 2009, recante norme in materia di «Promozione della
realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle
infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita' di tratte
viarie strategiche sul territorio regionale», con consequenziali
provvedimenti in ordine all'intera legge per violazione dell'art.
117, secondo comma, lett. e), l) e s) della Costituzione.
Roma, addi' 9 ottobre 2009
L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma
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