Ricorso n. 92 del 23 dicembre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 4 del 2015-01-28)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria
n. 22 del 7 ottobre 2014 pubblicata sul BURC n. 51 del 16 ottobre
2014, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18
luglio 2008 n. 24 e s.m.i.
La legge della Regione Calabria n. 22 del 7 ottobre 2014, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
e s.m.i.» dispone:
Art. 1 (sostitutivo dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del
18 luglio 2008) (Cessione dell'autorizzazione sanitaria e
dell'accreditamento).
1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di
una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di
trasferimento, in qualsiasi forma, della proprieta' della struttura
(ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo
d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto
o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o
accreditato, previo decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla
base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti interessate
alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' attestante la permanenza del possesso dei requisiti
autorizzativi e di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale
1° settembre 2009, n. 13, nonche' dalla documentazione attestante i
requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso.
2. L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere
sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio del
decreto di voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso al
Settore competente in materia di autorizzazione sanitaria e
accreditamento della Regione Calabria, in copia autenticata da
notaio, L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione
sospensiva e' comunque inefficace nei confronti della Regione
Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
3. La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attivita'
autorizzate e/o accreditate ovvero uno o piu' moduli o tipologie di
attivita' o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare
alcun titolo alla continuazione delle medesime attivita' oggetto di
cessione. In ogni caso, l'accreditamento non puo' essere ceduto
separatamente dalla corrispondente autorizzazione sanitaria
all'esercizio.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il
Dirigente Generale del Dipartimento competente al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento, previa
verifica delle condizioni di cui al precedente comma e della
sussistenza dei soli requisiti soggettivi del subentrante, adotta
provvedimento di voltura nella stessa forma del provvedimento con cui
e' rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento
oggetto di cessione.
5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi
hanno facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita', nel rispetto
dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal
decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi
l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi
l'attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o
dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a semplice
comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia:
a) la fusione di piu' soggetti autorizzati e/o accreditati;
b) la trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto
giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o
accreditata:
c) il mutamento della compagine sociale del soggetto
giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o
accreditata;
d) il mutamento della ragione sociale e/o denominazione del
soggetto autorizzato e/o accreditato.
7. La Regione puo' disporre in ogni tempo opportuni controlli,
anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti
soggettivi dei subentrati nel soggetto giuridico titolare di
autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento oggetto
di cessione.
8. Le Aziende sanitarie che hanno in essere contratti di
prestazioni con le strutture accreditate oggetto di cessione della
proprieta' sono tenute alla voltura dello stesso contratto a favore
del nuovo soggetto accreditato.
9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanita'
della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4
del presente articolo, in regime ordinario rientranti nella
competenza della Dipartimento regionale «Tutela della salute e
politiche sanitarie», sono eseguite dal Commissario ad acta della
sanita'.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti in itinere e non ancora definiti con provvedimento
espresso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati
dell'istanza di cui al comma 1, contenente la precisazione che
l'istanza stessa e' presentata in relazione al procedimento gia'
pendente e allegazione di copia della precedente istanza.
11. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente
articolo s'intendono automaticamente adeguate.».
Art. 2. Alla legge regionale 18 luglio 2008 n. 24, dopo
l'articolo 9 e' aggiunto il seguente articolo 9-bis:
«Art. 9 bis (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio). - 1.
L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi:
a) esercizio di un'attivita' sanitaria o sociosanitaria
diversa da quella autorizzata;
b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
c) rinuncia del soggetto autorizzato;
d) mancato inizio dell'attivita' entro il termine di sei mesi
dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola
volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.
2. L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i
delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o
per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del
1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. o per
un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei
predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 320, 640 comma 2, 640-bis del Codice penale;
c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con
decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 m aggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un
delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attivita'
sanitaria e sociosanitaria disciplinata dalla presente legge;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai
pubblici uffici, ovvero l'incapacita' di contrarre con la pubblica
amministrazione.
3. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel
caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti,
titolari di quote superiori al 15 per cento, legali rappresentanti
della societa' e/o amministratori.».
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge n. 22 del 7 ottobre
2014 sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto
i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo -
giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 (che
per estratto autentico si produce) ai sensi dell'art.127 Cost. la
impugna con il presente ricorso per i seguenti
Motivi
Violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione.
Gli articoli 1 e 2 della legge n. 22/2014 violano le disposizioni
in rubrica.
Occorre premettere che la Regione Calabria, per la quale si e'
verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da
generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 17
dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia
e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo
sanitario, che individua gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
La Regione Calabria, peraltro, non ha realizzato gli obiettivi
previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui
all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi
legislativi in materia, e' stata quindi commissariata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in
attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei
termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Nella seduta del 30 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri ha
deliberato pertanto la nomina del Commissario ad acta per la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore
sanitario della Regione Calabria, individuandolo nella persona del
Presidente della Regione pro tempore.
Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010,
il Commissario ad acta ha approvato Programmi operativi con i quali
ha dato prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009.
A seguito delle dimissioni del Presidente della Regione del 29
aprile 2014, il Consiglio dei ministri, con delibera del 19 settembre
2014, ha conferito, ai sensi dell'art. 2, comma 84-bis, della legge
n. 191/2009, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro al Generale Luciano Pezzi, fino all'insediamento del
nuovo Presidente della Regione.
Tale delibera attribuisce in particolare, alla lettera b), al
nuovo Commissario ad acta i contenuti del mandato commissariale gia'
affidato al Presidente pro tempore con delibera del 30 luglio 2010,
tra i quali era ricompresa «l'attuazione della normativa statale in
materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale, mediante
adeguamento della vigente normativa regionale».
Cio' premesso, come si e' ricordato, l'art. l della legge
regionale n. 22/2014 sostituisce l'articolo 9 della legge regionale
n. 24/2008 (recante «Norme in materia di autorizzazione,
accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private») e disciplina la
cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento; l'art.
2 della legge regionale n. 22/2014 che introduce l'art. 9-bis nella
predetta legge regionale n. 24/2008, disciplina la decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio di un'attivita' sanitaria o
socio-sanitaria.
Entrambe le disposizioni degli artt. 1 e 2 incidono sul regime
delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture
sanitarie, e dispongono interventi in materia di organizzazione
sanitaria che incidono sugli interventi ricompresi nel menzionato
Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui
all'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il presidente della
regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze.
Gli articoli 1 e 2 si pongono quindi in contrasto con le
previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso,
realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale.
In particolare gli articoli 9 e 9-bis della Regionale n. 24/2008
(come introdotti dagli artt. 1 e 2 sopra menzionati della legge n.
22/2014) si sovrappongono alle determinazioni e agli interventi
riguardanti autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture
sanitarie contenuti nel «Programma 5» del Piano di rientro, e
interferiscono con le attribuzioni commissariali di cui alla lett.
a), punto 9, del mandato commissariale del 2010, citato nella
premessa, che assegnano al Commissario ad acta «l'attuazione della
normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamento
istituzionale, mediante adeguamento della vigente normativa
regionale».
Al riguardo va segnalato che il commissario ad acta, con proprio
decreto n. 65 del 17 ottobre 2014 (pubblicato sul BURC n. 51 del 16
ottobre 2014) ha invitato il Consiglio regionale a provvedere, entro
60 giorni dalla pubblicazione del proprio decreto, all'abrogazione
della legge regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n.
191 del 2009.
Entrambi gli articoli 1 e 2, consentendo cessioni, all'occorrenza
anche automatiche, degli accreditamenti e indicando tassativamente i
casi di decadenza dall'autorizzazione, incidono sulla spesa sanitaria
regionale, e si pongono in contrasto con i principi di coordinamento
della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost.
Le disposizioni regionali in esame, poiche' modificano la
disciplina in materia sanitaria in costanza di Piano di rientro dal
disavanzo sanitario, e quindi di stretta competenza del Commissario
ad acta, sono incostituzionali pertanto sotto un duplice profilo:
a) interferiscono con le funzioni commissariali di cui alla
lett. a), punto 9, del mandato commissariale del 2010, e violano
quindi l'art. 120, secondo comma, Cost. Come stabilito dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 110/2014, la giurisprudenza «ha piu'
volte affermato che l'operato del commissario ad acta, incaricato
dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario
previamente concordato tra lo Stato e la Regione, sopraggiunge
all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali,
essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta
dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato
- con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e',
nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela
dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale
(art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la
conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario,
ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del
Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza
degli organi regionali». La giurisprudenza della Corte costituzionale
al riguardo e' costante ed univoca (sul punto sentenze nn. 2/2010,
78/2011, 131/2012, 18/2013, 28/2013 e 79/2013).
La Corte costituzionale inoltre, con sentenza n. 79/2013, ha
ulteriormente precisato che anche «la mera potenziale situazione di
interferenza con le funzioni commissariali e' idonea - a prescindere
dalla ravvisabilita' di un diretto contrasto con i poteri del
commissario - ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo
comma, Cost.».
b) Le stesse disposizioni regionali, inoltre, prevedendo
interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal
Piano di rientro, e in particolare dal «Programma 5» del Piano,
riguardante le autorizzazioni e gli accreditamenti, contrastano con i
principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica
sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del
2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel
relativo Piano «sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di
rientro».
Le disposizioni violano in tal modo l'art. 117, terzo comma
Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica.
La Corte costituzionale, con la ricordata sentenza n. 79/2013, ha
ribadito al riguardo che «"l'autonomia legislativa concorrente delle
Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare
nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare
limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del
contenimento della spesa", peraltro in un "quadro di esplicita
condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di
contenere i disavanzi del settore sanitario" (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale puo'
"legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per
assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva,
in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari" (sentenze n. 91 del 2012,
n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)».
In tale contesto, la Corte ha gia' piu' volte riconosciuto
all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, inteso come
parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto al
contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione
di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (ex
plurimis: sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123
del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, analogamente
all'art. 1, comma 769, lettera b), della legge n. 269 del 2006, ha,
infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti,
«gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della
spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione
di speciali contributi finanziari dello Stato» (sentenza n. 79 del
2013).
Gli artt. 1 e 2 contrastano, infine, sotto altro profilo, con i
principi di coordinamento della finanza pubblica, in violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Infatti la nuova disciplina della decadenza dall'autorizzazione
sanitaria, prevista dall'art. 2, e' idonea ad incidere potenzialmente
sulla spesa sanitaria regionale, nella misura in cui i provvedimenti
di decadenza sono ordinati, anche, a garantire la corretta gestione
della spesa stessa da parte dei soggetti autorizzati: la previsione
tassativa dei casi di decadenza operata da detto articolo potrebbe,
infatti, essere intesa nel senso di impedire all'amministrazione
regionale di disporre la decadenza in casi diversi, direttamente
originati da cattiva gestione delle risorse finanziarie imputabile ai
soggetti autorizzati.
Considerazioni analoghe riguardano l'art. 1 in quanto,
autorizzare nei casi ivi considerati le cessioni degli accreditamenti
(e, soprattutto comma 6, prevedere casi di cessione automatica per i
quali non e' necessaria l'autorizzazione) attenua il controllo sulla
spesa sanitaria regionale in riferimento alla selezione dei soggetti
ammessi, in quanto accreditati, ad incidere su di essa.
Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere g) e l) della
Costituzione.
L'art. 1 della legge n. 22/2014, come si e' detto, sostituisce
l'art. 9 della legge n. 24/2008, e dispone, al comma 9 (del nuovo
art. 9) che «fino alla scadenza della gestione commissariale della
Regione, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, riguardanti le
condizioni e le procedure per la cessione dell'autorizzazione e
dell'accreditamento, sono eseguite dal Commissario ad acta».
Tale disposizione nell'attribuire specifiche funzioni al
Commissario ad acta, il quale e' organo statale, viola l'articolo
117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che riserva la materia
dell'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
Come e' noto, infatti, il commissario straordinario (ad acta)
nell'ordinamento giuridico e' nominato dal Governo italiano per far
fronte ad incarichi urgenti e straordinari.
La figura e' disciplinata dalla legislazione statale (anche sugli
enti locali) e in particolare nel caso in esame dalla legge n.
191/2009 art. 2, comma 84-bis, la quale prevede i poteri del
commissario ad acta per il caso di dimissioni o di impedimento del
Presidente della Regione: il Consiglio dei ministri nomina un
commissario ad acta, (al quale spettano i poteri indicati nel terzo e
quarto periodo dell'art. 2, comma 83 della legge cit.) fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento.
I poteri del commissario ad acta sono disciplinati dalla legge
statale,in quanto organo statale, e a tali poteri, stabiliti dalla
normativa statale, non possono essere aggiunti altri compiti (nel
caso in esame le competenze del Dipartimento regionale "Tutela della
salute e politiche sanitarie) ad opera della legislazione regionale.
L'art. 1 legge regionale n. 22/2014 configura inoltre una
fattispecie speciale, prettamente civilistica, di cessione di
azienda, in quanto disciplina la cessione dell'autorizzazione
sanitaria e dell' accreditamento, disciplinandone
condizioni,contenuti ed effetti nei commi 1, 2, 3; la norma regionale
struttura la cessione in modo atipico, in deroga alle norme generali
del codice civile relative a tale istituto che e' disciplinato dagli
artt. 2555 c.c. e segg., contenute in particolare negli artt. 2556 e
2558 cod. civ., e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lett. l).
Inoltre e tra l'altro va rilevato che in base all'art. 2256 c.c.
il trasferimento dell'azienda e' disposto infatti con forma scritta
(atto pubblico o scrittura privata autenticata), mentre l'art. 1
legge regionale n. 22/2014 ne prevede la cessione in qualsiasi forma
e lo sottopone alla obbligatoria condizione sospensiva del decreto di
voltura rilasciato dalla Regione, quindi in deroga alla disciplina
tipizzata dal codice civile.
L'art. 1 in esame dispone il subentro nell'intero complesso delle
attivita' o in piu' moduli senza alcuna specificazione e deroga in
tal modo alle disposizioni del codice civile in particolare all'art
2258 c.c. che dispone il subentro dell'acquirente dell'azienda nei
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non
abbiano carattere personale.
P.T.M.
Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Regione Calabria n.
22/2014.
Si produce per estratto copia conforme della delibera del
Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 completa di relazione.
Roma, 15 dicembre 2014
L'Avvocato dello Stato: Aiello