Ricorso n. 92 del 24 novembre 2005 (Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 novembre 2005 (del V. Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana)
(GU n. 49 del 7-12-2005)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 10 novembre
2005 ha approvato il disegno di legge n. 77l-774 dal titolo
«Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di
appalti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 14 novembre
2005.
Il provvedimento legislativo introduce i necessari adeguamenti
alla sopravvenuta legislazione statale e apporta modifiche ed
integrazioni alla vigente normativa regionale sugli appalti di cui
una da' adito a censure di costituzionalita'.
L'art. l, quarto comma della lett. b) prevede che «rimangono
esclusi dal conteggio gli onorari relativi ad ogni altro incarico di
consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni, ancorche' affidato allo stesso progettista e/o
direttore dei lavori».
Siffatta norma poiche' esclude le cennate prestazioni
professionali dal computo dell'importo stimato a base di gara, appare
costituire un'elusione della vigente normativa comunitaria in tema di
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle
disposizioni sul calcolo del valore degli appalti e potrebbe dare
origine ad una procedura di infrazione da parte della Commissione
europea a carico dello Stato italiano.
L'applicazione della norma in questione, invero, comporterebbe
l'esclusione di una non indifferente cifra, derivante dal compenso
dovuto usualmente al progettista e al direttore dei lavori per le
attivita' di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, dalla
quantificazione dell'importo complessivo delle prestazioni da
affidare, con l'inevitabile conseguenza di ridurre tale importo,
determinando cosi' una indiretta violazione delle direttive
comunitarie 92/50 e 2004/18.
Le cennate direttive infatti rispettivamente agli articoli 7 e 9,
recepiti in ambito statale dagli articoli 1 e 4 del d.lgs.
n. 157/1995 e dall'art. 17, commi 10 e 11 della legge n. 109/1994,
che disciplinano le modalita' di calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, vi includono gli onorari, le commissioni e le altre
forme di remunerazione da pagare al progettista senza esclusione
alcuna.
La disposizione in questione appare altresi' censurabile sotto il
profilo del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione giacche'
indirettamente elevando la soglia entro la quale le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento di incarichi su base
fiduciaria preclude il ricorso a forme di selezioni pubbliche che
assicurano piu' di ogni altra procedura un ottimale scelta del
professionista a garanzia del buon andamento dell'imparzialita' della
pubblica amministrazione.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, comma
4, lett. b) del disegno di legge n. 771 -774 dal titolo «Modifiche ed
integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti»,
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005, per
violazione degli artt. 97 e 11 della Costituzione in relazione al
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive
comunitarie nn. 92/50 e 2004/18.
Palermo, 19 novembre 2005
Il Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Carlo Fanara
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 novembre 2005 (del V. Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana)
(GU n. 49 del 7-12-2005)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 10 novembre
2005 ha approvato il disegno di legge n. 77l-774 dal titolo
«Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di
appalti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 14 novembre
2005.
Il provvedimento legislativo introduce i necessari adeguamenti
alla sopravvenuta legislazione statale e apporta modifiche ed
integrazioni alla vigente normativa regionale sugli appalti di cui
una da' adito a censure di costituzionalita'.
L'art. l, quarto comma della lett. b) prevede che «rimangono
esclusi dal conteggio gli onorari relativi ad ogni altro incarico di
consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni, ancorche' affidato allo stesso progettista e/o
direttore dei lavori».
Siffatta norma poiche' esclude le cennate prestazioni
professionali dal computo dell'importo stimato a base di gara, appare
costituire un'elusione della vigente normativa comunitaria in tema di
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e delle
disposizioni sul calcolo del valore degli appalti e potrebbe dare
origine ad una procedura di infrazione da parte della Commissione
europea a carico dello Stato italiano.
L'applicazione della norma in questione, invero, comporterebbe
l'esclusione di una non indifferente cifra, derivante dal compenso
dovuto usualmente al progettista e al direttore dei lavori per le
attivita' di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, dalla
quantificazione dell'importo complessivo delle prestazioni da
affidare, con l'inevitabile conseguenza di ridurre tale importo,
determinando cosi' una indiretta violazione delle direttive
comunitarie 92/50 e 2004/18.
Le cennate direttive infatti rispettivamente agli articoli 7 e 9,
recepiti in ambito statale dagli articoli 1 e 4 del d.lgs.
n. 157/1995 e dall'art. 17, commi 10 e 11 della legge n. 109/1994,
che disciplinano le modalita' di calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, vi includono gli onorari, le commissioni e le altre
forme di remunerazione da pagare al progettista senza esclusione
alcuna.
La disposizione in questione appare altresi' censurabile sotto il
profilo del mancato rispetto dell'art. 97 della Costituzione giacche'
indirettamente elevando la soglia entro la quale le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento di incarichi su base
fiduciaria preclude il ricorso a forme di selezioni pubbliche che
assicurano piu' di ogni altra procedura un ottimale scelta del
professionista a garanzia del buon andamento dell'imparzialita' della
pubblica amministrazione.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, comma
4, lett. b) del disegno di legge n. 771 -774 dal titolo «Modifiche ed
integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti»,
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005, per
violazione degli artt. 97 e 11 della Costituzione in relazione al
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive
comunitarie nn. 92/50 e 2004/18.
Palermo, 19 novembre 2005
Il Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Carlo Fanara