RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2008 , n. 92
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  25  novembre  2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 3 del 21-1-2009) 
 
   Ricorso  ai  sensi dell'art. 127 della Costituzione e, occorrendo,
dell'art.  97  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige
(d.P.R.   31   agosto  1972,  n. 670  e  successive  modificazioni  e
integrazioni)  del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui  uffici  domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
contro  la  Provincia  autonoma  di Trento, in persona del Presidente
della  Provincia  in  carica  per  la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 29, commi 2 e 3, della legge provinciale 12
settembre  2008,  n. 16,  recante  «Disposizioni  per la formazione e
l'assestamento  del  bilancio  annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e
per  la  formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
della  Provincia  autonoma  di Trento - legge finanziaria provinciale
2009» (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 16 settembre 2008).
   1.  -  Con  la legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (pubblicata
nel  Supplemento  n. 2  al  B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige  n. 32/I-II  del 5 agosto 2008) la Provincia autonoma di Trento
ha  novellato  la  legge  provinciale  10  settembre  1993, n. 26, in
materia  di  lavori  pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6,  in materia di sostegno dell'economia, e la legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica.
   2.  -  La  materia  oggetto  della  legge  si interseca con quella
disciplinata,  sul piano nazionale, dal decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163,  recante  codice  dei  contratti  pubblici, relativi a
lavori,  servizi  e forniture, e successive modifiche e integrazioni,
nonche'  con  quella  oggetto,  in  ambito  comunitario,  di numerose
direttive,  di  recente  raccolta  nella  direttiva 2004/17/CE del 31
marzo  2004  del  Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le
procedure  di  appalto  degli  enti  erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e
del   Consiglio,   relativa   al  coordinamento  delle  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi,  direttive  in  attuazione  delle  quali e' stato emanato il
predetto codice.
   Quest'ultimo,  in  relazione alle competenze legislative di Stato,
regioni  e  province  autonome  nella  materia  da esso disciplinata,
prevede  espressamente  (art.  4, comma 5), che «Le regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano adeguano la
propria  legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti
e  nelle  relative norme di attuazione». Come codesta ecc.ma Corte ha
gia'  avuto modo di rilevare (sent. n. 401 del 23 novembre 2007), per
la Provincia autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo
prefigurato  dal  d.lgs.  n. 266 del 1992, il quale, nel dettare, tra
l'altro,   «Norme   di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  concernente  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e  leggi  regionali e provinciali», dispone (art. 2) che «la
legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi
e  norme  costituenti  limiti  indicati  dagli  articoli  4 e 5 dello
statuto speciale e recati da atti legislativi dello Stato».
   Lo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) attribuisce,
a  sua  volta,  alle  province  autonome, nelle quali tale regione si
articola,  la  potesta'  di  emanare  norme  legislative, in numerose
materie,  tra  le  quali  vengono  in  rilievo,  ai fini del presente
ricorso:
     tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico,  artistico e
popolare (art. 8, n. 3, St.);
     urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, St.);
     opere   di  prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per  calamita'
pubbliche (art. 8, n. 13, St.);
     viabilita',   acquedotti   e   lavori   pubblici   di  interesse
provinciale (ari 8, n. 17, St.).
   Si  tratta,  in  sostanza, di competenza legislativa in materia di
lavori  pubblici  di  interesse  provinciale, indicata sia in termini
generali, sia precisandola per talune tipologie di opere e attivita'.
   Lo  stesso  Statuto  (art.  8,  comma  1), precisa che la potesta'
suddetta  deve  essere  esercitata «entro i limiti indicati dall'art.
4»:  quest'ultimo  fa,  a  sua  volta, riferimento, tra l'altro, alla
Costituzione,    ai   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica,  agli  obblighi  internazionali,  alle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica.
   3.  -  Con  riferimento  ai  suddetti  limiti la giurisprudenza di
codesta  ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di evidenziare, in relazione
a  materia  analoga  a  quella  oggetto  del presente ricorso ed alla
Provincia autonoma di Trento, che tra gli stessi rientra anche quello
di  prestare  puntuale  osservanza al diritto comunitario, precisando
che  «le  direttive  comunitarie … fungono da norme interposte
atte  ad  integrare  il  parametro  per la valutazione di conformita'
della  normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della
Provincia  autonoma  di  Trento) all'ordinamento comunitario, in base
agli  arti  117,  primo  comma, e 11 della Costituzione, quest'ultimo
inteso quale principio fondamentale» (sent. 18 luglio 2007, n. 269).
   Sotto  tale  profilo,  diverse disposizioni della l.p. n. 10/2008,
sono in contrasto con le direttive sui pubblici appalti, e dunque con
l'art.  4  dello  Statuto speciale, non rispettando l'obbligo di dare
puntuale esecuzione al diritto comunitario.
   4.   -   Ancora,   con   riferimento   all'ambito   delle  riforme
economico-sociali,  codesta  Corte  ha  stabilito  che, anche dopo la
riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione, «il legislatore statale
conserva  quindi  il  potere  di  vincolare  la  potesta' legislativa
primaria  delle regioni speciali e delle province autonome attraverso
l'emanazione  di  leggi qualificabili come riforme economico-sociali,
con  la  conseguenza  che  le norme fondamentali contenute negli atti
legislativi  statali  emanati  in tali materie potranno continuare ad
imporsi  ai  rispetto  delle  regioni speciali» (sentt. nn. 51/2006 e
447/2006).
   A  tale  riguardo  e' innegabile che le disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 163/2006, al pari di quelle inserite nella previgente legge
n. 109/1994,  rechino,  oltre  a  principi  generali dell'ordinamento
giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale (sul punto
v.  sent.  n. 447/2006 cit.), come tali vincolanti per il legislatore
provinciale.
   Sotto  questo  profilo viene, ad esempio, in rilievo la scelta del
legislatore  statale  sottesa  a  molte  disposizioni  del codice dei
contratti   pubblici,  volta  a  dare  alla  concorrenza  una  tutela
rafforzata  e  maggiore  rispetto  allo  stesso  diritto comunitario,
mediante:  un  minor  numero  di  ipotesi  di procedura negoziata; il
divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di
lavori;  l'estensione  dei  principi  del Trattato CE ai contratti di
sponsorizzazione;  la  tassativita' dei casi di utilizzo dell'accordo
quadro  per  gli  appalti  di  lavori;  una  maggiore  apertura  alla
concorrenza nelle procedure ristrette.
   Anche  tali scelte di fondo operate dal legislatore nazionale sono
state sconfessate dalle disposizioni della 1. provinciale citata.
   5.   -  A  completamento  del  quadro  dei  limiti  costituzionali
all'esercizio  della  potesta'  legislativa  della provincia autonoma
devono,  infine,  essere  ricordati  alcuni  ambiti appartenenti alla
competenza  legislativa  esclusiva  del  legislatore statale ai sensi
dell'ari 117, secondo comma della Costituzione, quali quelli relativi
alla   tutela   della  concorrenza,  dell'ordinamento  civile,  della
giurisdizione   e   delle   norme   processuali   e  della  giustizia
amministrativa,   cosi'  come  definiti  in  relazione  ai  contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, dalle pronunce di
codesta  ecc.ma Corte, ed in particolare dalla sent. n. 401/2007 resa
in relazione all'impugnazione del d.lgs. n. 163/2006.
   A   tale   riguardo   deve,  innanzi  tutto,  ricordarsi,  che  la
giurisprudenza  di  codesta  Corte ha piu' volte statuito (sentt. nn.
536/2002  e  447/2006)  che,  nel  caso in cui una materia attribuita
dallo Statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto
speciale  o  delle province autonome interferisca in tutto o in parte
con  un  ambito spettante ai sensi dell'ari 117, secondo comma, della
Costituzione,   alla   potesta'  legislativa  esclusiva  statale,  il
legislatore  nazionale  possa  incidere  sulla  materia di competenza
regionale  qualora l'intervento sia volto a garantire standard minimi
ed  uniformi  ed  introdurre  limiti  unificanti  che  rispondano  ad
esigenze  riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva
dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su
quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome.
   D'altra  parte occorre considerare che i suddetti ambiti materiali
non  rientrano  tra  quelli  attribuiti  dallo  statuto speciale alla
competenza legislativa regionale o provinciale e che, stante il ruolo
unificante  e di armonizzazione che compete alla legislazione statale
a   garanzia   dell'unita'  nazionale,  sarebbe  ben  strano  che  il
legislatore statale possa legiferare a tutela della concorrenza, e in
materia  di  ordinamento  civile e giustizia (materie peraltro sempre
piu'  permeate  dal  diritto  comunitario)  solo  nel rapporto con le
regioni  ordinarie, e non anche in quello con le regioni ad autonomia
speciale  (e province autonome) che, al pari di quelle ordinarie, non
hanno in siffatte materie alcuna competenza legislativa.
   Siffatta   impostazione   trova   conferma  nei  precedenti  della
giurisprudenza  di  codesta Corte, dai quali si desume che le materie
«tutela  della  concorrenza»  ed  «ordinamento  civile»  spettano  al
legislatore  statale anche nel rapporto con la competenza legislativa
di  regioni  a  statuto  speciale e province autonome (cfr., oltre ai
precedenti   gia'  citati,  sentt.  un.  443/2007,  1/2008,  51/2008,
326/2008).
   6.  - Nel precisare i suddetti ambiti materiali con riferimento ai
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, codesta Corte
(sent.  n. 401/2007  cit.)  ha  evidenziato,  in  particolare, che la
materia «tutela della concorrenza»:
     1) ha «ambito» coincidente con la nozione comunitaria, inclusiva
sia  di  interventi  di  regolazione  e  ripristino  di un equilibrio
perduto,  sia di interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso
la  creazione  delle  condizioni  per  la  instaurazione  di  assetti
concorrenziali,  e  dunque  si  definisce  come  concorrenza «per» il
mercato (che impone la scelta del contraente con procedure di gara) e
concorrenza   «nel»   mercato  (attraverso  la  liberalizzazione  dei
mercati);
     2)  ha  natura «trasversale», non presentando i caratteri di una
materia  di  estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile
sui piu' diversi oggetti;
     3)  consente  al  legislatore  statale  di  dettare sia norme di
principio  che  norme  analitiche,  ma rispettando «i limiti interni»
costituiti  dai  canoni  di  ragionevolezza  e proporzionalita' delle
singole disposizioni rispetto alla finalita' perseguita.
   La   Corte   ha  poi  ritenuto  che  rientrassero  nell'intervento
normativo   di   competenza  del  legislatore  statale  astrattamente
riconducibile  a  tale  ambito  la  procedura  di  evidenza  pubblica
finalizzata alla scelta del contraente e la vigilanza sul mercato dei
contratti  pubblici,  sia  sopra  che  sotto  soglia  comunitaria, e,
segnatamente:   le   procedure  di  qualificazione  e  selezione  dei
concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti
all'organizzazione  amministrativa,  ed  esclusi,  in  particolare  i
criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di
aggiudicazione;  i  criteri  di  aggiudicazione che devono presiedere
all'attivita'  di  progettazione  e  alla  formazione  dei  piani  di
sicurezza;  i  poteri  di  vigilanza  sul  mercato  degli appalti; il
subappalto, precisando poi i singoli istituti disciplinati dal codice
dei  contratti  pubblici,  ascrivibili  in  dettaglio  alla  suddetta
materia.
   Nella  stessa  sentenza  la  Corte  ha  inoltre precisato che, con
riguardo  all'attivita'  contrattuale della pubblica amministrazione,
e'  riconducibile alla materia costituzionale «ordinamento civile» la
fase  di  stipulazione  e  di  esecuzione  del  contratto,  in cui la
pubblica  amministrazione  agisce  in posizione paritaria con l'altro
contraente,   nell'esercizio  non  di  poteri  amministrativi  ma  di
autonomia negoziale.
   7.   -   Sulla  base  di  queste  enunciazioni  codesta  Corte  ha
riconosciuto  la legittimita' costituzionale dell'ari 4, comma 3, del
d.lgs.  n. 163/2006,  nella  parte in cui qualifica come afferenti la
competenza  legislativa esclusiva del legislatore statale gli aspetti
della disciplina dei contratti pubblici in esso considerati.
   Nella  citata  sentenza,  la  Corte  dichiarato  inammissibile  il
ricorso  proposto  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  avverso la
suddetta disposizione, per difetto di interesse, nella considerazione
della  «clausola  di  salvaguardia»  contenuta nel successivo art. 4,
comma  5  dello  stesso  codice (che fa riferimento all'obbligo delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di adeguare la
propria   legislazione  alle  disposizioni  del  codice  «secondo  le
disposizioni  contenute  negli  statuti  e  nelle  relative  norme di
attuazione»).
   Proprio  in  base al disposto di quest'ultima norma e nel contesto
normativo  emergente  dalle  norme della Costituzione e dello Statuto
speciale  (e  delle  relative  norme  di attuazione), le disposizioni
della  stessa  legge  provinciale  si  pongono in contrasto anche con
l'enunciazione  delle  materie  di competenza del legislatore statale
contenuta  nel  citato  art. 4, comma 3, del codice dei contratti, in
quanto  la stessa esprime in modo riassuntivo ed esplicativo principi
desumibili   dal   suddetto   contesto,   come   interpretato   dalla
giurisprudenza di codesta Corte.
   8.  -  Sulla  base  delle considerazioni di carattere generale che
precedono,   nonche'  ad  altre  specifiche  concernenti  le  singole
disposizioni  della  legge, con ricorso notificato il 4 ottobre 2008,
la  Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose norme
della  l.p. n. 10/2008, e, tra queste, gli articoli 2, 4, 29, 36, 39,
42,  53,  55 da 59 a 72, nonche' gli articoli 111 e 112, comma 2, per
violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e),
l)  ed  m),  della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  8, comma 1, in
relazione  all'art.  4,  dello  Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670 e successive modificazioni e
integrazioni).
   9.  -  Con  specifico riferimento all'art. 2 della l.p. n. 10/2008
nel  ricorso  in  questione  si  e'  inoltre rilevato che tale norma:
«introduce  l'art.  1-bis,  l.p.  n. 2  6/1993,  che detta i principi
dell'attivita'  contrattuale,  ricalcando  il  comma 1  dell'art.  2,
codice  n. 163/2006.  La norma e' in contrasto con l'art. 4, comma 3,
anche in relazione al comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, perche' spetta
allo  Stato  dettare  i  principi generali della materia. Inoltre, la
riproduzione  dei  soli  principi recati dall'art. 2, comma 1, codice
n. 163/2006,  induce all'interpretazione secondo cui non si applicano
gli  altri  principi dettati nei commi 2, 3, e 4, codice n. 163/2006,
laddove  la  legislazione  provinciale  non  puo'  sottrarsi  a  tali
principi».
   10.  -  L'art.  4 della l.p. e' stato impugnato anche sulla scorta
delle   seguenti   considerazioni:   «sostituisce   l'art.   2,  l.p.
n. 26/1993.  Esso e' incostituzionale in relazione al comma 2, che fa
riferimento  ai  soggetti  privati  che  affidano  lavori pubblici di
importo  superiore  a tre milioni di euro, finanziati dalla provincia
in  misura  superiore  al  50%,  assoggettandoli  agli obblighi delle
stazioni appaltanti pubbliche. Il codice n. 163/2006 fissa la diversa
e  inferiore  soglia  di  un  milione  di euro, cosi' assicurando una
maggiore  tutela  della  concorrenza.  La  norma  provinciale invade,
pertanto,  la  materia  «tutela  della  concorrenza»:  avrebbe dovuto
limitarsi a richiamare la regola statale».
   11.  -  L'art.  29  della l.p. n. 10/2008 e' stato impugnato anche
sulla  base  delle  seguenti considerazioni: «introduce l'art. 27-bis
nella  l.p.  n. 26/1993, relativo alla pubblicita' dei bandi di gara.
L'articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della
concorrenza.  Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio
nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza».
   12.  -  L'art.  36  della l.p. n. 10/2008 e' stato impugnato anche
sulla  base  delle seguenti considerazioni: «introduce l'art. 33-bis,
nella  l.p.  n. 26/1993,  e  disciplina  il  dialogo competitivo, che
costituisce  una procedura di affidamento, come tale rientrante nella
tutela  della  concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e'
incostituzionale».
   13.  -  Gli articoli 29 e 42 della suddetta legge provinciale sono
stati  impugnati  anche  sulla  scorta delle seguenti considerazioni:
«Disciplinano   i  soggetti  ammessi  alle  gare  e  i  requisiti  di
partecipazione,   istituti  che,  secondo  la  Corte  costituzionale,
rientrano  nella  tutela  della  concorrenza e sono percio' riservati
allo Stato. Sono pertanto interamente incostituzionali».
   14. - Con specifico riferimento all'art. 53 della l.p. n. 10/2008,
nel  ricorso predetto si e', altresi', rilevato che esso, sostituendo
l'art. 46-ter, l.p. n. 26/1993, e recando la disciplina economica del
rapporto   contrattuale,   inserisce  alla  fase  di  esecuzione  del
contratto   e   dunque   all'ordinamento   civile  ed  e',  pertanto,
interamente incostituzionale.
   15.  -  L'art.  55  della  suddetta  legge  provinciale  e'  stato
impugnato   anche   sulla   base   delle   seguenti   considerazioni:
«sostituisce  1'art.  49, l.p. n. 26/1993, e reca la disciplina della
concessione  di  lavori  pubblici.  Si  tratta  della  definizione  e
descrizione  di  uno  dei  tipi  contrattuali  in  materia  di lavori
pubblici,  si  ricade pertanto nella materia tutela della concorrenza
riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale».
   16.  -  Con  riferimento  agli  articoli  da  59 a 72, nel ricorso
predetto si e' evidenziato che, nell'introdurre il nuovo capo VII-bis
nella  l.p. n. 26/1993, avente ad oggetto la disciplina della finanza
di  progetto,  la  l.p. n. 10/2008 riscrive interamente l'istituto in
questione,  intervenendo nelle materie della tutela della concorrenza
(con  riguardo  alle  ipotesi  in  cui  e'  ammesso il ricorso a tale
istituto,  nonche'  con  riguardo alle procedure di affidamento, alla
disciplina  dei  requisiti  soggettivi,  delle  societa' di progetto,
delle  garanzie,  della risoluzione e del recesso) e dell'ordinamento
civile  (con  riguardo  alla  disciplina  delle societa' di progetto,
dell'emissione   di  garanzie,  della  risoluzione  e  del  recesso),
riservate  alla  competenza  esclusiva  del  legislatore  statale nei
termini chiariti dalla giurisprudenza di codesta Corte.
   17. - Per quanto concerne l'art. 111, l.p. n. 10/2008, che demanda
ad  un regolamento provinciale le norme di attuazione, nel ricorso si
e'  fatta valere la sua incostituzionalita' anche nella misura in cui
demanda  ad  un regolamento provinciale le norme attuative in materie
riservate  alla  competenza  legislativa  statale  esclusiva. In tali
materie,  infatti,  la  competenza  regolamentare  spetta allo Stato,
secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 163/2006.
   18.  -  L'incostituzionalita'  dell'art.  112,  comma 2, e' stata,
invece,  dedotta  in  quanto  la  norma, consentendo un'ultrattivita'
della  disposizione  abrogata  dal  precedente  comma, cioe' l'art. 9
della   l.p.  n. 6/1999  che  disponeva  una  maggiorazione  del  10%
dell'aiuto   all'investimento   rispetto  ai  livelli  di  intensita'
previsti  dalla  normativa comunitaria, limitatamente alle domande di
agevolazione  pendenti  non ancora definite, determina una violazione
del  rispetto  del  vincolo  comunitario,  di cui all'art. 8, comma 1
dello  Statuto  in  combinato disposto con l'art. 117, comma 1, della
Costituzione.
   19. - Con l'art. 29, comma 2, della legge provinciale 12 settembre
2008, n. 16, recante «Disposizioni per la formazione e l'assestamento
del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione
del  bilancio  annuale  2009  e pluriennale 2009-2011 della Provincia
autonoma   di  Trento -  legge  finanziaria  provinciale  2009”
(pubblicata  nel  Supplemento  n. 2  al  B.U.  della Regione autonoma
Trentino-Alto  Adige  n. 38/I-II del 16 settembre 2008), la provincia
autonoma ha inserito nell'art. 111 l.p. n. 10/2008 i seguenti commi:
     «1-bis.  In  deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina
del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione
dell'art.  50-sexies,  ivi  compresi  gli articoli da essa richiamati
introdotta   da   questa   legge,   puo'   essere   applicata   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici  a decorrere dalla data di entrata in
vigore  di  questo  comma,  anche  per gli interventi per i quali gli
strumenti di programmazione di tali amministrazioni gia' prevedono, a
tale  data,  il  ricorso  alla  finanza  di  progetto. In tal caso le
disposizioni  attuative  eventualmente  necessarie sono stabilite con
gli atti di gara.
     1-ter.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 sono inoltre
immediatamente applicabili i commi 4 e 5 dell'art. 46-ter della legge
provinciale n. 26 del 1993, come sostituito da questa legge.»
   20.  -  A  sua  volta  l'art.  29  comma  3, della l.p. n. 16/2008
stabilisce quanto segue:
   «Al  comma  2 dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del 2008
le  parole:  ''alla  data di entrata in vigore di questa legge'' sono
sostituite dalle seguenti: ''alla data del 20 dicembre 2008''».
   21.  -  Con  il  presente ricorso, giusta deliberazione assunta in
data  13  novembre  2008  dal Consiglio dei ministri, viene impugnato
dinanzi  a  codesta  Corte  anche l'art. 29, commi 2 e 3, della legge
provinciale n. 16/2008 indicata in epigrafe, per i seguenti
                             M o t i v i
Art.  29,  comma 2, illegittimita' derivata dall'illegittimita' degli
articoli  2,  4,  29,  36,  39,  42,  53, 55 e da 59 a 72 della legge
provinciale  n. 10/2008 (per violazione degli articoli 11, 117, primo
e  secondo  comma,  lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche'
dell'art. 8, comma 1, in relazione all'art. 4, dello statuto speciale
per  il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
successive  modificazioni  e integrazioni). Autonoma violazione delle
suddette norme della Costituzione e dello Statuto di autonomia.
   22.  -  La  norma in questione rende immediatamente applicabili le
disposizioni del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993,
ad  eccezione  dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli da essa
richiamati,  nonche'  l'art.  46-ter,  commi 4 e 5 della stessa legge
provinciale,   tutti   introdotti   dalle   disposizioni  della  l.p.
n. 10/2008 indicate nell'intestazione del presente motivo di ricorso.
   Ne consegue l'illegittimita' derivata della norma in questione per
tutti  i  motivi  in  base  ai  quali le norme della l.p. n. 10/2008,
introduttive  o  modificative  delle disposizioni in essa menzionate,
sono  state censurate dinanzi a codesta Corte col precedente ricorso,
motivi  sopra  riportati  in  narrativa,  da intendersi integralmente
riproposti nel presente ricorso.
   Inoltre  il comma 1-bis, inserito dall'articolo oggi censurato, e'
autonomamente   illegittimo   in   quanto   eccede  dalla  competenza
statutaria  della  Provincia  autonoma,  di  cui all'art. 8, comma 1,
dello  Statuto  di  autonomia, disciplinando ambiti e materie coperte
dalla   legislazione   esclusiva   statale   quali  la  tutela  della
concorrenza e l'ordinamento civile.
   Al  riguardo  si  osserva che, nonostante la Provincia autonoma di
Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17, del d.P.R. n. 670/1972,
recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, abbia
una  potesta'  legislativa  primaria in materia di lavori pubblici di
esclusivo interesse provinciale, tale potesta' deve essere esercitata
nel  rispetto  dei  vincoli  posti dallo stesso art. 8, comma i dello
Statuto,   tra  i  quali  il  rispetto  delle  normative  di  riforma
economico-sociale.   Cio'   e'  stato  confermato  da  codesta  Corte
costituzionale   nelle  sentenze  n. 51/2006  e  n. 447/2006  ove  e'
disposto  che  «il  legislatore  statale conserva quindi il potere di
vincolare  la  potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e
delle    province   autonome   attraverso   l'emanazione   di   leggi
qualificabili  come riforme economico-sociali, con la conseguenza che
le  norme  fondamentali  contenute  negli  atti  legislativi  statali
emanati  in  tali  materie potranno continuare ad imporsi al rispetto
delle  regioni  speciali».  In proposito, sicuramente le disposizioni
del Codice degli appalti, il d.lgs. n. 163/2006, possono considerarsi
espressione   di  riforma  economico-sociale,  che  in  quanto  tale,
vincolano il legislatore provinciale.
   Analoghe  considerazioni  valgono  per  la  disposizione di cui al
comma  1-ter  della  legge  in  esame,  il  quale dispone l'immediata
applicabilita'  dei  commi  4  e  5 dell'art. 46 ter l.p. n. 26/1993,
sostituito  dall'art. 53 della l.p. n. l0/2008, gia' oggetto, come si
e'  detto,  di  censura  per la violazione della competenza esclusiva
statale  in  materia  di  ordinamento  civile,  in  quanto  detta una
disciplina economica del rapporto contrattuale.
Art.   29,   comma  3,  illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'
dell'art.  112  della  legge  provinciale  n. 10/2008 (per violazione
degli  articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m),
della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  8,  comma  1,  in relazione
all'art.  4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui
al  d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670  e  successive  modificazioni e
integrazioni).   Autonoma   violazione  delle  suddette  norme  della
Costituzione e dello statuto di autonomia.
   23. - Il comma 3 dell'art. 29, sostituisce le parole «alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge» con le seguenti «alla data
del  20  dicembre 2008», all'art. 112, comma 2 della l.p. n. 10/2008,
gia'  oggetto  di censura con il ricorso a suo tempo proposto avverso
la l.p. n. 10/2008. Ne consegue l'illegittimita' derivata della norma
in  questione  per  i  motivi  in base ai quali l'art. 112 della l.p.
n. 10/2008  e'  gia'  stato  censurato  dinanzi  a  codesta Corte col
precedente   ricorso,   motivi   sopra  riportati  in  narrativa,  da
intendersi  integralmente riproposti nel presente ricorso. Inoltre la
modifica  inserita  dall'art.  29, comma 3, della l.p. oggi impugnata
non   incide   sugli   aspetti  sostanziali  della  disposizione  ma,
consentendo   un'ultrattivita'   della   disposizione   abrogata  dal
precedente  comma  (cioe' l'art. 9 della l.p. n. 6/1999 che disponeva
una  maggiorazione  del  10%  dell'aiuto all'investimento rispetto ai
livelli   di   intensita'   previsti   dalla  normativa  comunitaria,
limitatamente  alle  domande  di  agevolazione  pendenti  non  ancora
definite)   risulta   essere  autonomamente  lesiva  della  normativa
comunitaria  di  riferimento e di conseguenza viola l'art. 8, comma 1
dello  statuto  che impone al Legislatore provinciale il rispetto del
diritto  comunitario  in  combinato  disposto con l'art. 117, comma 1
della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Pertanto,  sulla  base  degli  esposti  motivi,  si chiede che, in
accoglimento  del  presente  ricorso,  codesta  ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  impugnate
della   legge   provinciale   12   settembre   2008,  n. 16,  recante
«Disposizioni per la formazione e l'assestamento del bilancio annuale
2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale
2009  e  pluriennale  2009-2011  della Provincia autonoma di Trento -
legge  finanziaria provinciale 2009» (pubblicata nel Supplemento n. 2
al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3 8/I-II del 16
settembre 2008).
     Roma, addi' 15 novembre 2008
              L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo

        

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