Ricorso n. 92 del 25 novembre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2008 , n. 92
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 novembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 3 del 21-1-2009)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, occorrendo, dell'art. 97 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, recante «Disposizioni per la formazione e l'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009» (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 16 settembre 2008). 1. - Con la legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008) la Provincia autonoma di Trento ha novellato la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica. 2. - La materia oggetto della legge si interseca con quella disciplinata, sul piano nazionale, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni, nonche' con quella oggetto, in ambito comunitario, di numerose direttive, di recente raccolta nella direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, direttive in attuazione delle quali e' stato emanato il predetto codice. Quest'ultimo, in relazione alle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome nella materia da esso disciplinata, prevede espressamente (art. 4, comma 5), che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione». Come codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di rilevare (sent. n. 401 del 23 novembre 2007), per la Provincia autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo prefigurato dal d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, nel dettare, tra l'altro, «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali», dispone (art. 2) che «la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atti legislativi dello Stato». Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) attribuisce, a sua volta, alle province autonome, nelle quali tale regione si articola, la potesta' di emanare norme legislative, in numerose materie, tra le quali vengono in rilievo, ai fini del presente ricorso: tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3, St.); urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, St.); opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche (art. 8, n. 13, St.); viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (ari 8, n. 17, St.). Si tratta, in sostanza, di competenza legislativa in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, indicata sia in termini generali, sia precisandola per talune tipologie di opere e attivita'. Lo stesso Statuto (art. 8, comma 1), precisa che la potesta' suddetta deve essere esercitata «entro i limiti indicati dall'art. 4»: quest'ultimo fa, a sua volta, riferimento, tra l'altro, alla Costituzione, ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, agli obblighi internazionali, alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 3. - Con riferimento ai suddetti limiti la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di evidenziare, in relazione a materia analoga a quella oggetto del presente ricorso ed alla Provincia autonoma di Trento, che tra gli stessi rientra anche quello di prestare puntuale osservanza al diritto comunitario, precisando che «le direttive comunitarie … fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformita' della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all'ordinamento comunitario, in base agli arti 117, primo comma, e 11 della Costituzione, quest'ultimo inteso quale principio fondamentale» (sent. 18 luglio 2007, n. 269). Sotto tale profilo, diverse disposizioni della l.p. n. 10/2008, sono in contrasto con le direttive sui pubblici appalti, e dunque con l'art. 4 dello Statuto speciale, non rispettando l'obbligo di dare puntuale esecuzione al diritto comunitario. 4. - Ancora, con riferimento all'ambito delle riforme economico-sociali, codesta Corte ha stabilito che, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, «il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi ai rispetto delle regioni speciali» (sentt. nn. 51/2006 e 447/2006). A tale riguardo e' innegabile che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006, al pari di quelle inserite nella previgente legge n. 109/1994, rechino, oltre a principi generali dell'ordinamento giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale (sul punto v. sent. n. 447/2006 cit.), come tali vincolanti per il legislatore provinciale. Sotto questo profilo viene, ad esempio, in rilievo la scelta del legislatore statale sottesa a molte disposizioni del codice dei contratti pubblici, volta a dare alla concorrenza una tutela rafforzata e maggiore rispetto allo stesso diritto comunitario, mediante: un minor numero di ipotesi di procedura negoziata; il divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di lavori; l'estensione dei principi del Trattato CE ai contratti di sponsorizzazione; la tassativita' dei casi di utilizzo dell'accordo quadro per gli appalti di lavori; una maggiore apertura alla concorrenza nelle procedure ristrette. Anche tali scelte di fondo operate dal legislatore nazionale sono state sconfessate dalle disposizioni della 1. provinciale citata. 5. - A completamento del quadro dei limiti costituzionali all'esercizio della potesta' legislativa della provincia autonoma devono, infine, essere ricordati alcuni ambiti appartenenti alla competenza legislativa esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'ari 117, secondo comma della Costituzione, quali quelli relativi alla tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali e della giustizia amministrativa, cosi' come definiti in relazione ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dalle pronunce di codesta ecc.ma Corte, ed in particolare dalla sent. n. 401/2007 resa in relazione all'impugnazione del d.lgs. n. 163/2006. A tale riguardo deve, innanzi tutto, ricordarsi, che la giurisprudenza di codesta Corte ha piu' volte statuito (sentt. nn. 536/2002 e 447/2006) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo Statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'ari 117, secondo comma, della Costituzione, alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale possa incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standard minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome. D'altra parte occorre considerare che i suddetti ambiti materiali non rientrano tra quelli attribuiti dallo statuto speciale alla competenza legislativa regionale o provinciale e che, stante il ruolo unificante e di armonizzazione che compete alla legislazione statale a garanzia dell'unita' nazionale, sarebbe ben strano che il legislatore statale possa legiferare a tutela della concorrenza, e in materia di ordinamento civile e giustizia (materie peraltro sempre piu' permeate dal diritto comunitario) solo nel rapporto con le regioni ordinarie, e non anche in quello con le regioni ad autonomia speciale (e province autonome) che, al pari di quelle ordinarie, non hanno in siffatte materie alcuna competenza legislativa. Siffatta impostazione trova conferma nei precedenti della giurisprudenza di codesta Corte, dai quali si desume che le materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile» spettano al legislatore statale anche nel rapporto con la competenza legislativa di regioni a statuto speciale e province autonome (cfr., oltre ai precedenti gia' citati, sentt. un. 443/2007, 1/2008, 51/2008, 326/2008). 6. - Nel precisare i suddetti ambiti materiali con riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, codesta Corte (sent. n. 401/2007 cit.) ha evidenziato, in particolare, che la materia «tutela della concorrenza»: 1) ha «ambito» coincidente con la nozione comunitaria, inclusiva sia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, sia di interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali, e dunque si definisce come concorrenza «per» il mercato (che impone la scelta del contraente con procedure di gara) e concorrenza «nel» mercato (attraverso la liberalizzazione dei mercati); 2) ha natura «trasversale», non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui piu' diversi oggetti; 3) consente al legislatore statale di dettare sia norme di principio che norme analitiche, ma rispettando «i limiti interni» costituiti dai canoni di ragionevolezza e proporzionalita' delle singole disposizioni rispetto alla finalita' perseguita. La Corte ha poi ritenuto che rientrassero nell'intervento normativo di competenza del legislatore statale astrattamente riconducibile a tale ambito la procedura di evidenza pubblica finalizzata alla scelta del contraente e la vigilanza sul mercato dei contratti pubblici, sia sopra che sotto soglia comunitaria, e, segnatamente: le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa, ed esclusi, in particolare i criteri di scelta e di nomina delle commissioni di gara; i criteri di aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere all'attivita' di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza; i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti; il subappalto, precisando poi i singoli istituti disciplinati dal codice dei contratti pubblici, ascrivibili in dettaglio alla suddetta materia. Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre precisato che, con riguardo all'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione, e' riconducibile alla materia costituzionale «ordinamento civile» la fase di stipulazione e di esecuzione del contratto, in cui la pubblica amministrazione agisce in posizione paritaria con l'altro contraente, nell'esercizio non di poteri amministrativi ma di autonomia negoziale. 7. - Sulla base di queste enunciazioni codesta Corte ha riconosciuto la legittimita' costituzionale dell'ari 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui qualifica come afferenti la competenza legislativa esclusiva del legislatore statale gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici in esso considerati. Nella citata sentenza, la Corte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso la suddetta disposizione, per difetto di interesse, nella considerazione della «clausola di salvaguardia» contenuta nel successivo art. 4, comma 5 dello stesso codice (che fa riferimento all'obbligo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di adeguare la propria legislazione alle disposizioni del codice «secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione»). Proprio in base al disposto di quest'ultima norma e nel contesto normativo emergente dalle norme della Costituzione e dello Statuto speciale (e delle relative norme di attuazione), le disposizioni della stessa legge provinciale si pongono in contrasto anche con l'enunciazione delle materie di competenza del legislatore statale contenuta nel citato art. 4, comma 3, del codice dei contratti, in quanto la stessa esprime in modo riassuntivo ed esplicativo principi desumibili dal suddetto contesto, come interpretato dalla giurisprudenza di codesta Corte. 8. - Sulla base delle considerazioni di carattere generale che precedono, nonche' ad altre specifiche concernenti le singole disposizioni della legge, con ricorso notificato il 4 ottobre 2008, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose norme della l.p. n. 10/2008, e, tra queste, gli articoli 2, 4, 29, 36, 39, 42, 53, 55 da 59 a 72, nonche' gli articoli 111 e 112, comma 2, per violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche' dell'art. 8, comma 1, in relazione all'art. 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni). 9. - Con specifico riferimento all'art. 2 della l.p. n. 10/2008 nel ricorso in questione si e' inoltre rilevato che tale norma: «introduce l'art. 1-bis, l.p. n. 2 6/1993, che detta i principi dell'attivita' contrattuale, ricalcando il comma 1 dell'art. 2, codice n. 163/2006. La norma e' in contrasto con l'art. 4, comma 3, anche in relazione al comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, perche' spetta allo Stato dettare i principi generali della materia. Inoltre, la riproduzione dei soli principi recati dall'art. 2, comma 1, codice n. 163/2006, induce all'interpretazione secondo cui non si applicano gli altri principi dettati nei commi 2, 3, e 4, codice n. 163/2006, laddove la legislazione provinciale non puo' sottrarsi a tali principi». 10. - L'art. 4 della l.p. e' stato impugnato anche sulla scorta delle seguenti considerazioni: «sostituisce l'art. 2, l.p. n. 26/1993. Esso e' incostituzionale in relazione al comma 2, che fa riferimento ai soggetti privati che affidano lavori pubblici di importo superiore a tre milioni di euro, finanziati dalla provincia in misura superiore al 50%, assoggettandoli agli obblighi delle stazioni appaltanti pubbliche. Il codice n. 163/2006 fissa la diversa e inferiore soglia di un milione di euro, cosi' assicurando una maggiore tutela della concorrenza. La norma provinciale invade, pertanto, la materia «tutela della concorrenza»: avrebbe dovuto limitarsi a richiamare la regola statale». 11. - L'art. 29 della l.p. n. 10/2008 e' stato impugnato anche sulla base delle seguenti considerazioni: «introduce l'art. 27-bis nella l.p. n. 26/1993, relativo alla pubblicita' dei bandi di gara. L'articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della concorrenza. Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza». 12. - L'art. 36 della l.p. n. 10/2008 e' stato impugnato anche sulla base delle seguenti considerazioni: «introduce l'art. 33-bis, nella l.p. n. 26/1993, e disciplina il dialogo competitivo, che costituisce una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale». 13. - Gli articoli 29 e 42 della suddetta legge provinciale sono stati impugnati anche sulla scorta delle seguenti considerazioni: «Disciplinano i soggetti ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione, istituti che, secondo la Corte costituzionale, rientrano nella tutela della concorrenza e sono percio' riservati allo Stato. Sono pertanto interamente incostituzionali». 14. - Con specifico riferimento all'art. 53 della l.p. n. 10/2008, nel ricorso predetto si e', altresi', rilevato che esso, sostituendo l'art. 46-ter, l.p. n. 26/1993, e recando la disciplina economica del rapporto contrattuale, inserisce alla fase di esecuzione del contratto e dunque all'ordinamento civile ed e', pertanto, interamente incostituzionale. 15. - L'art. 55 della suddetta legge provinciale e' stato impugnato anche sulla base delle seguenti considerazioni: «sostituisce 1'art. 49, l.p. n. 26/1993, e reca la disciplina della concessione di lavori pubblici. Si tratta della definizione e descrizione di uno dei tipi contrattuali in materia di lavori pubblici, si ricade pertanto nella materia tutela della concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale». 16. - Con riferimento agli articoli da 59 a 72, nel ricorso predetto si e' evidenziato che, nell'introdurre il nuovo capo VII-bis nella l.p. n. 26/1993, avente ad oggetto la disciplina della finanza di progetto, la l.p. n. 10/2008 riscrive interamente l'istituto in questione, intervenendo nelle materie della tutela della concorrenza (con riguardo alle ipotesi in cui e' ammesso il ricorso a tale istituto, nonche' con riguardo alle procedure di affidamento, alla disciplina dei requisiti soggettivi, delle societa' di progetto, delle garanzie, della risoluzione e del recesso) e dell'ordinamento civile (con riguardo alla disciplina delle societa' di progetto, dell'emissione di garanzie, della risoluzione e del recesso), riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale nei termini chiariti dalla giurisprudenza di codesta Corte. 17. - Per quanto concerne l'art. 111, l.p. n. 10/2008, che demanda ad un regolamento provinciale le norme di attuazione, nel ricorso si e' fatta valere la sua incostituzionalita' anche nella misura in cui demanda ad un regolamento provinciale le norme attuative in materie riservate alla competenza legislativa statale esclusiva. In tali materie, infatti, la competenza regolamentare spetta allo Stato, secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 163/2006. 18. - L'incostituzionalita' dell'art. 112, comma 2, e' stata, invece, dedotta in quanto la norma, consentendo un'ultrattivita' della disposizione abrogata dal precedente comma, cioe' l'art. 9 della l.p. n. 6/1999 che disponeva una maggiorazione del 10% dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli di intensita' previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non ancora definite, determina una violazione del rispetto del vincolo comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello Statuto in combinato disposto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione. 19. - Con l'art. 29, comma 2, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, recante «Disposizioni per la formazione e l'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009” (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 16 settembre 2008), la provincia autonoma ha inserito nell'art. 111 l.p. n. 10/2008 i seguenti commi: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati introdotta da questa legge, puo' essere applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni gia' prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite con gli atti di gara. 1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 sono inoltre immediatamente applicabili i commi 4 e 5 dell'art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito da questa legge.» 20. - A sua volta l'art. 29 comma 3, della l.p. n. 16/2008 stabilisce quanto segue: «Al comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole: ''alla data di entrata in vigore di questa legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 20 dicembre 2008''». 21. - Con il presente ricorso, giusta deliberazione assunta in data 13 novembre 2008 dal Consiglio dei ministri, viene impugnato dinanzi a codesta Corte anche l'art. 29, commi 2 e 3, della legge provinciale n. 16/2008 indicata in epigrafe, per i seguenti M o t i v i Art. 29, comma 2, illegittimita' derivata dall'illegittimita' degli articoli 2, 4, 29, 36, 39, 42, 53, 55 e da 59 a 72 della legge provinciale n. 10/2008 (per violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche' dell'art. 8, comma 1, in relazione all'art. 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni). Autonoma violazione delle suddette norme della Costituzione e dello Statuto di autonomia. 22. - La norma in questione rende immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, nonche' l'art. 46-ter, commi 4 e 5 della stessa legge provinciale, tutti introdotti dalle disposizioni della l.p. n. 10/2008 indicate nell'intestazione del presente motivo di ricorso. Ne consegue l'illegittimita' derivata della norma in questione per tutti i motivi in base ai quali le norme della l.p. n. 10/2008, introduttive o modificative delle disposizioni in essa menzionate, sono state censurate dinanzi a codesta Corte col precedente ricorso, motivi sopra riportati in narrativa, da intendersi integralmente riproposti nel presente ricorso. Inoltre il comma 1-bis, inserito dall'articolo oggi censurato, e' autonomamente illegittimo in quanto eccede dalla competenza statutaria della Provincia autonoma, di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto di autonomia, disciplinando ambiti e materie coperte dalla legislazione esclusiva statale quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile. Al riguardo si osserva che, nonostante la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17, del d.P.R. n. 670/1972, recante lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse provinciale, tale potesta' deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 8, comma i dello Statuto, tra i quali il rispetto delle normative di riforma economico-sociale. Cio' e' stato confermato da codesta Corte costituzionale nelle sentenze n. 51/2006 e n. 447/2006 ove e' disposto che «il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle regioni speciali». In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice degli appalti, il d.lgs. n. 163/2006, possono considerarsi espressione di riforma economico-sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore provinciale. Analoghe considerazioni valgono per la disposizione di cui al comma 1-ter della legge in esame, il quale dispone l'immediata applicabilita' dei commi 4 e 5 dell'art. 46 ter l.p. n. 26/1993, sostituito dall'art. 53 della l.p. n. l0/2008, gia' oggetto, come si e' detto, di censura per la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto detta una disciplina economica del rapporto contrattuale. Art. 29, comma 3, illegittimita' derivata dall'illegittimita' dell'art. 112 della legge provinciale n. 10/2008 (per violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche' dell'art. 8, comma 1, in relazione all'art. 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni e integrazioni). Autonoma violazione delle suddette norme della Costituzione e dello statuto di autonomia. 23. - Il comma 3 dell'art. 29, sostituisce le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti «alla data del 20 dicembre 2008», all'art. 112, comma 2 della l.p. n. 10/2008, gia' oggetto di censura con il ricorso a suo tempo proposto avverso la l.p. n. 10/2008. Ne consegue l'illegittimita' derivata della norma in questione per i motivi in base ai quali l'art. 112 della l.p. n. 10/2008 e' gia' stato censurato dinanzi a codesta Corte col precedente ricorso, motivi sopra riportati in narrativa, da intendersi integralmente riproposti nel presente ricorso. Inoltre la modifica inserita dall'art. 29, comma 3, della l.p. oggi impugnata non incide sugli aspetti sostanziali della disposizione ma, consentendo un'ultrattivita' della disposizione abrogata dal precedente comma (cioe' l'art. 9 della l.p. n. 6/1999 che disponeva una maggiorazione del 10% dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli di intensita' previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non ancora definite) risulta essere autonomamente lesiva della normativa comunitaria di riferimento e di conseguenza viola l'art. 8, comma 1 dello statuto che impone al Legislatore provinciale il rispetto del diritto comunitario in combinato disposto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione.
P. Q. M. Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, recante «Disposizioni per la formazione e l'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009» (pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3 8/I-II del 16 settembre 2008). Roma, addi' 15 novembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo