Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 dicembre 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 4 del 2018-01-24)

 

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. …) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. …), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli. 13, 15 comma 4 e 23 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017 pubblicata nel BUR n. 42 del 25 ottobre 2017 recante: «Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare» giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2017.

Con la legge regionale n. 34 del 25 ottobre 2017 indicata in epigrafe, che consta di 40 articoli , recante - Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare - la Regione Friuli Venezia Giulia a statuto speciale ha dettato disposizioni «..in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale ) disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendo la riduzione della produzione e assicurando le piu' alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela di salute dei cittadini» (art. 1).

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti

Motivi

Occorre premettere che la legge regionale, recante una disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare, eccede dalle competenze riconosciute alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto speciale di autonomia (l.c. n. 1/1963), con particolare riferimento agli articoli 13, 15, comma 4, e 23 norme che si pongono in contrasto, rispettivamente, con gli articoli 13, 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006, eccedendo, pertanto, dai limiti di cui all'art. 4 (1) , comma primo, dello Statuto di autonomia, risultando invasive della competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La norma statutaria richiamata, infatti, non attribuisce alla Regione competenze in materia e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell'ambiente ed ecosistema» riservata in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato ex multis sentenze n. 34 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n 331 e n 278 del 2010 e n. 91 e n. 10 del 2009) affermandosi che «la tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che pertanto le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina delle Regioni anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza essendo ad essa consentito eventualmente di incrementare i livelli di tutela ambientale senza compromettere il punto di equilibrio di esigenze contrapposte»(sentenza n 300 del 2013).

1) L'art. 13 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione con riferimento all'art. 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 13 rubricato - procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - definisce il procedimento nel seguente modo «In attuazione dell'art 199 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e in applicazione delle disposizioni relative alle procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano considerando le indicazioni elaborate dal forum dell'economia circolare di cui all'art. 4. Il progetto di piano munito del relativo rapporto ambientale e delle sintesi non tecnica e' adottato dalla Giunta Regionale.».

Il procedimento di approvazione del Piano regionale di approvazione dei rifiuti cosi' descritto non e' coerente con le disposizioni di cui al Titolo II della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto non introduce, all'interno del procedimento, tutte le necessarie e simultanee fasi di redazione del Rapporto ambientale di valutazione di impatto strategico VAS previste dalla normativa statale e comunitaria in materia.

In particolare, sebbene nella legge in esame si faccia esplicito richiamo alle diposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006, la norma in esame regola il procedimento di adozione del Piano escludendo la fase di valutazione e di consultazione preliminare, come prevista dall' art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale «Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale».

Tale mancata previsione determina che nella fase istruttoria preliminare all'adozione del provvedimento non venga predisposto un documento di Piano (in versione preliminare) e del corrispondente Rapporto preliminare di VAS; in conseguenza di cio' non vengono effettuate le necessarie consultazioni di scoping.

La fattispecie, introducendo una modifica procedurale nell'adozione del Piano e' analoga ad altra gia' esaminata da Codesta Corte nella sentenza n. 210 del 2016. Nella predetta sentenza, nell'esaminare la legittimita' costituzionale di una norma regionale che sopprimeva nel procedimento di adozione del piano per le attivita' estrattive il riferimento alla necessita' che il progetto di Piano regionale delle debba essere corredato dal rapporto ambientale come previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 codesta Corte ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla normativa regionale si pongano in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in relazione all'art. 13 decreto legislativo n. 152/2006 affermando «In particolare, l'esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto di Piano. Integra una inequivoca violazione della prescrizione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.» (punto 4.2 dei considerata in diritto).

Con riferimento all'adozione del Piano regionale di adozione dei rifiuti, qui in esame, il contrasto della norma regionale con il parametro statale interposto si traduce immediatamente nella lesione dell'art 117, secondo comma, lettera s), Cost. che affida alla competenza esclusiva statale la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

2) L'art. 15, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 34 del 2017, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione riferimento all'art. 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 15, rubricato - criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - prevede, al comma quattro, che «Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri nei punti di captazione posti a valle delle stesse rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione».

L'insediamento di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in prossimita' di un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano, viene subordinato dalla norma in esame al solo rispetto di una distanza predefinita applicabile in modo uniforme a tutto il territorio regionale.

La norma citata non e' coerente con le disposizioni sulle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - del decreto legislativo n. 152/2006 che impongono la regolamentazione della localizzazione in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati.

L'art. 94 citato, in particolare, prevede, al comma 1, che le aree di salvaguardia, suddivise in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, debbano essere definite in maniera specifica e caso per caso, in relazione alle singole captazioni o derivazioni, sulla base delle indicazioni riportate nello stesso art. 94.

In tema e', peraltro, intervenuto anche l'Accordo tra Stato e Regioni del 12 dicembre 2002 (Linee guida per la tutela della qualita' delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche).

La prescrizione imposta dalla norma in esame sul possibile insediamento di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi rispetto alle opere di captazione che richiama un unico criterio generale meramente «geometrico» (3000 metri a monte delle captazioni), anche se in alcuni casi potrebbe essere sufficiente a garantire la sicurezza delle acque esclude una piu' articolata valutazione del sito di localizzazione che consenta di apprezzare per ogni singolo insediamento il rispetto delle norme di sicurezza. In armonia con la norma statale interposta.

Il contrasto della normativa regionale con la disposizione legislativa statale si traduce per le ragioni indicate in premessa alle pagg. 2 e 3, da intendersi qui integralmente richiamate in una lesione delle competenze legislative esclusive di cui all'art 117, comma 2, lettera s), Cost. in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

3) L'art. 23 della legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 34/2017 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione con riferimento all'art. 208, comma 13, del decreto legislativo n. 152/2006.

L'art. 22 della legge regionale in oggetto, prevede al comma 1 la «sospensione dell'autorizzazione unica» a seguito del verificarsi di alcune specifiche condizioni. In tali casi l'autorita' competente in materia di gestione dei rifiuti diffida, ai sensi del comma 2, il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine entro cui provvedere. Il comma 3 stabilisce altresi' che qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi, a quanto previsto nell'atto di diffida, entro il termine assegnato nell'atto di diffida stesso, e' ordinata la sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Il comma 4, infine, prevede che per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida.

Sulla base delle norme come riportate appare evidente il contrasto tra il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 34/17 citata, secondo il quale a seguito della non ottemperanza a quanto previsto nell'atto di diffida entro il termine assegnato nell'atto di diffida stesso, e' ordinata la sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi; e quanto invece stabilito, differentemente, dalla lettera c), comma 13, dell'art. 208, decreto legislativo n. 152/06 che prevede, in caso di non ottemperanza a quanto previsto nell'atto di diffida «la revoca» dell'autorizzazione in luogo «della sospensione».

Cio' premesso l'art. 23 - decadenza dall'autorizzazione unica - prevede procedure di intervento, da parte dell'autorita' competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, almeno in parte differenti da quanto stabilito dall'art. 208, comma 13 alle lettere b) e c), decreto legislativo n. 152/06 in materia di autorizzazione unica.

La norma statale richiamata stabilisce alla lettera b) che la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato viene prevista, contestualmente all'atto di diffida, al manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; mentre alla lettera c) la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che creino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

Dalla difformita' della disciplina statale rispetto a quella regionale deriva per quanto evidenziato in premessa (pagine 2 e 3) che qui integralmente si richiama in relazione alla competenza esclusiva statale, l'illegittimita' costituzionale della norma in rubrica per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. in relazione all'art. 208 comma 13, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(1) In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; ((1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;)) 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria, e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

 

P.Q.M.

Si conclude perche' gli articoli 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017 recante «Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare» siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Con l'originale notificato del presente ricorso si depositano:

1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 18 dicembre 2017 e della relazione allegata al verbale;

2. Copia della legge impugnata della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 20 ottobre 2017 n. 34.

 

Roma, 22 dicembre 2017

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri

L'Avvocato dello Stato: Morici

 

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