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N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 settembre 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 settembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 41 del 13-10-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica con sede in Cagliari, per
l'impugnazione della legge della Regione Sardegna del 30 giugno 2010
n.13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 22
luglio 2007, recante «disciplina delle attivita' europee e di rilievo
internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla
legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12», con specifico riguardo
all'art. 23, comma 1, lett. c).
Nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8 del 3 luglio
2010 e' stata pubblicata la legge regionale 30 giugno 2010 n.13,
recante norme in tema di «disciplina delle attivita' europee e di
rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e
modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12».
In particolare, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 23
cit. «il comma dell'articolo 4 rubricato «organizzazione
dell'Ufficio», n.d.s., come modificato dall'art. 1 della legge
regionale 12 agosto 1997 n. 22 (modifiche ed integrazioni alla L.R.
n. 12 del 1996) e dall'art. 6, comma 14 della legge regionale 29
maggio 2007 n. 2 (legge finaniaria 2007), e' sostituito dal seguente:
Il contingente organico dell'ufficio di cui all'art. 1 e'
determinato come segue:
a) dirigenti n. l;
b) dipendenti categoria D n. 5,
c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4.
Il dirigente e' scelto prioritariamente fra il personale in
servizo presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione
pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con
esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni
internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della
Giunta regionale; il personale non dirigente e' individuato tra
dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o,
con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica
amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il
trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza;
per le attivita' di segreteria e di supporto operativo l'ufficio puo'
far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso
l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di
lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente
istituito per il suo funzionamento. I dipendenti sono tenuti a
prestare servizio presso la sede di Bruxelles».
La citata disposizione e' da ritenersi illegittima alla stregua
del seguente
M o t i v o
1. - Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 3
lett. a) della legge Costituzionale n. 3/1948.
L'art. 3, lett. a) dello Statuto della Regione Sardegna (Legge
cost. 3 del 1948) attribuisce la potesta' legislativa, tra l'altro,
nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del
personale». Come statuito dallo stesso art. 3 comma 1, tale potesta'
va esercitata «in armonia con la Costituzione».
Costituisce principio consolidato quello per cui lo strumento del
concorso pubblico, come mezzo ordinario e generale di reclutamento
del personale della Pubblica Amministrazione, risponde alla finalita'
di assicurare nella massima misura possibile buon andamento
l'efficacia dell'Amministrazione stessa, valori presidiati dal primo
e dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione (si vedano in
proposito le sentenze nn. 205 e 34 del 2004, la n. 1 del 1999, la 190
del 2005).
Secondo il costante orientamento assunto da codesta Corte, la
regola del reclutamento mediante concorso puo' subire deroghe solo
«in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio
di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97,
primo comma, della Costituzione) ...il cui vaglio di
costituzionalita' passa attraverso una valutazione di ragionevolezza
della scelta operata dal legislatore» (cfr. in tema di limiti di
ammissibilita' delle procedure di selezione interne, la sent. 213 del
2010 e i precedenti ivi richiamati, nonche' la sent. 89 del 2003).
E' altresi' stato precisato che «Le eccezioni a tale regola
consentite dall'art. 97 Cost., purche' disposte con legge, debbono
rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si
risolverebbe in un privilegio a favore di categorie piu' o meno ampie
di persone (sentenza n. 205 del 2006).
Perche' sia assicurata la generalita' della regola del concorso
pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va,
pertanto, delimitata in modo rigoroso» (sent. 363 del 9 novembre
2006, n. 194 del 2002).
La disposizione qui impugnata si pone in aperto contrasto con gli
uniformi principi giurisprudenziali, sopra richiamati, oltre che con
la disposizione statutaria di cui all'art. 3, lett.a) legge
n. 3/1948.
Giova a tal fine richiamare, in forma estremamente sintetica, i
caratteri che tipizzano il contratto di somministrazione di lavoro,
introdotto dal d.lgs. n. 276/2003.
Tale peculiare forma di utilizzo della prestazione di lavoro,
riservata a soggetti autorizzati secondo la rigorosa disciplina di
cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276, consiste nella fornitura
professionale di manodopera (art. 1, comma 1, lett. a) a tempo
indeterminato o determinato ed e' ammessa per ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche legate
all'ordinaria attivita' dell'impresa e dunque non necessariamente
eccezionali (art. 20, comma 4).
La normativa istitutiva non si applica «per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale» (art. 1, comma 2 d.lgs n.
276), «fatte salve le competente riconosciute alle regioni a statuto
speciale..dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie e
piu' ampie rispetto a quelle gia' attiibuite» (art. 1 cit., comma 3).
La legge regionale in esame ha previsto che il reperimento di
personale di segreteria e di supporto operativo per l'Ufficio
distaccato a' Bruxelles possa avvenire, «in mancanza di figure
professionali adeguate presso l'Amministraione regionale», mediante
contratti di somministrazione di lavoro «attivati in sede». La misura
cosi' introdotta comporta pertanto la conseguenza di aumentare le
unita' di personale addette all'Ufficio regionale, al di fuori di
ogni procedura selettiva che possa rispondere al canone
costituzionale del concorso.
Ne', peraltro, sono previste peculiari od eccezionali circostanze
cui l'utilizzo del contratto di somministrazione sia da intendersi
subordinato, non potendosi considerare tale la mancanza, presso
l'Amministrazione regionale, di «figure profissionali adeguate», vale
a dire una situazione di partenza nella quale la selezione mediante
concorso troverebbe la propria fisiologica applicazione.
Sotto un primo profilo, dunque, il buon andamento dell'attivita'
amministrativa risulta compromesso dalla possibilita', per il settore
considerato, del reclutamento mediante contratto di somministrazione
anziche' con regolare concorso,unico strumento atto a garantire la
selezione del personale piu' capace.
La disposizione in argomento si presta ad ulteriore censura in
quanto non specifica gli eventuali limiti temporali per l'utilizzo
del personale cosi' reclutato (come si e' visto, la somministrazione
puo' essere a tempo determinato come indeterminato), ponendo in tal
modo a rischio le basilari esigenze organizzative che presiedono alla
garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo il
precetto costituzionale, nell'interpretazione stabilmente adottata da
codesta Corte.
Si consideri al riguardo, a titolo meramente esemplificativo,
come la tendenziale esclusione dal settore del pubblico impiego delle
forme di lavoro temporaneo (qual e' quello fornito tramite un
contratto di somministrazione a tempo determinato), che costituisce
implicazione diretta dei precetti contenuti nell'art. 97 commi primo
e terzo, trovi una importante declinazione nell'art. 36 del d.lgs. n.
165/01, secondo cui l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e'
consentita nelle pubbliche amministrazioni solo a fronte di «esigenze
temporanee ed eccezionali».
P.Q.M.
Voglia dichiarare illegittimo l'art. 23, comma 1, lett. c) della
legge della Regione Sardegna n. 13 del 2010.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 30 luglio 2010 e della relazione allegata al verbale;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 31 agosto 2010
L'Avvocato dello Stato: Barbara Tidore
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