Ricorso n. 93 del 13 ottobre 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 ottobre 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 48 del 2015-12-02)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f.
…, n. fax … ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti …, presso i cui uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della
Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di
Lombardia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della
legge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata
«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con
gli articoli 117, secondo comma, lett. 1, 117 secondo comma, lettere
e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in
materia dl produzione, trasporto e distribuzione di energia e di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione e 120 della Costituzione;
e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa
assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015.
Fatto
1. La legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22,
intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali», e' composta di undici
articoli contenenti modifiche di leggi regionali inerenti diverse
materie.
In particolare, l'art. 5 della legge regionale in esame,
intitolato «Disposizioni finanziarie», comma 12, dispone «Le
disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015)) in funzione delle quali al personale non
dirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari di posizione
organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' per la
realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015,
puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo
complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti
dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, si applicano,
per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispetto
della disciplina del pareggio di bilancio, cosi' come prevista dai
commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014».
Al riguardo, anche se il successivo comma 13 individua apposita
copertura finanziaria, la disposizione suddetta contrasta con la
vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e
contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti
pubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato.
L'art. 8 della legge regionale in esame e' intitolato
«Disposizioni non finanziarie»; il comma 13 di tale articolo apporta
modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche).
In particolare, la lett. s) di tale comma 13 dispone «il comma 4
dell'articolo 53-bis e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta
regionale, al fine di garantire la continuita' della produzione
elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la
ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le
procedure di gara, puo' consentire, per le sole concessioni in
scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario
uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti
di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente
necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui
all'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999»; la lett. u) dello stesso
comma 13 dispone «dopo il comma 6 dell'articolo 53-bis e' aggiunto il
seguente : '6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e
interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale puo'
stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei
proventi di cui al comma 5, criteri, modalita' e forme di
compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla
concessione».
Di conseguenza, l'articolo 8, comma 13, lettere s) ed u), della
legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla
normativa statale di riferimento afferente alla materia della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e alla materia della tutela della
concorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva
si pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativa
europea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117, primo
e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i
principi fondamentali in materia dl produzione, trasporto e
distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono
illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015, sono impugnate per i
seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge
regionale n. 22 del 2015 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
l) della Costituzione e della vigente disciplina normativa statale,
d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento
economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego e'
privatizzato.
La norma e' illegittima perche' contrasta con la vigente
disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale
in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui
rapporto di impiego e' privatizzato.
Si pone, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza
esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di
diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti
collettivi.
«Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui
rapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dalla
contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra
nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di
ordinamento civile» (tra le tante, Corte cost. n. 36 del 2013).
A tale ambito materiale va ricondotta la disposizione in esame
che estende al personale della Regione Lombardia la disposizione
normativa statale di cui al comma 532, secondo e terzo periodo,
dell'art. 1 della legge n. 190/2014, applicabile al solo personale
del Comune di Milano, in base alla quale si deroga ai limiti di
lavoro straordinario previsti dall'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie
locali.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. s della
legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primo
comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di
energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.
L'art. 8, comma 13, lett. s), che sostituisce il comma 4
dell'art. 53-bis della legge reg. n. 26 del 2003, prevede che la
Giunta possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza», la
prosecuzione temporanea da parte del concessionario uscente, non
oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande
derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario
al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12
del d.lgs. n. 79/1999. Cio' al fine di garantire la continuita' della
produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per
effettuare la ricognizione delle opere di cui all'art. 25 del regio
decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e per espletare le procedure di
gara.
La norma regionale e' sostanzialmente analoga a quella che
sostituisce (v. art. 6. lett. c) legge reg. n. 35 del 2014) e che e'
stata gia' impugnata presso la Corte costituzionale (ricorso n. 30
del 3 marzo 2015) per contrasto con la normativa di competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' con i principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di
energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'udienza
presso la Corte costituzionale e' fissata per il 19 aprile 2016.
La normativa statale di riferimento, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 79
del 1999 s.m.i., pone quale principio informatore generale della
materia - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo
concorrente in materia di energia, devono attenersi - l'obbligo di
svolgere gare ad evidenza pubblica.
La legge regionale e', pertanto, incostituzionale per violazione
dell'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce allo Stato la potesta'
di determinare i principi fondamentali in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di energia, nella parte in cui
attribuisce ad un organo regionale la potesta' discrezionale di far
proseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originaria
scadenza.
Essa viola, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia
di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., atteso
che la prosecuzione di concessioni in essere e' suscettibile di
alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il
d.lgs. n. 79 del 1999 (si vedano, tra le altre, Corte cost., sent. n.
114 del 2012, n. 339 del 2011), il quale costituisce a sua volta
attuazione di norme comunitarie e, in particolare, della direttiva
96/92/CE, cio' che implica che le previsioni contenute nella legge
impugnata finiscano per integrare anche una violazione del primo
comma dell'art. 117 Cost. il quale, come e' noto, impone alle Regioni
di esercitare la potesta' legislativa anche nel rispetto dei vincoli
comunitari.
L'attribuzione alla Giunta regionale del potere discrezionale di
consentire o meno la prosecuzione temporanea degli impianti (rectius
della concessione) contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n.79/1999, che
prevede viceversa il diritto del concessionario alla continuazione
dell'attivita' di impresa, diritto non condizionato dal potere
discrezionale amministrativo della Giunta in quanto gia' disciplinato
della legge statale (art. 12, comma 8-bis. d.lgs. n. 79/1999).
Inoltre, tale prosecuzione e garantita dall'art. 37, comma 4, del
decreto-legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) sia al
soggetto le cui concessioni sono scadute alla data dell'entrata in
vigore dello stesso art. 37, che al concessionario uscente di quelle
in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017.
La legge regionale invece esclude le concessioni scadute, in
contrasto con i principi di uguaglianza e di applicazione uniforme
del diritto sul territorio nazionale.
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u della
legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primo
comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di
energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.
Si ripropongono poi, relativamente all'articolo 8, comma 13,
lett. u) che inserisce il comma 6 bis, dell'art. 53 bis della l.r.
26/2003, i rilievi formulati a suo tempo per l'articolo 6, comma 1,
lettere f), della l.r. n. 35/2014, che introduceva il comma 5 bis
dell'art 53 bis (ora soppresso dello stesso articolo 8, comma 5,
lettera b) della legge n. 22/2015) e ripresi nel ricorso
costituzionale in ordine alla previsione di' un canone aggiuntivo ai
canoni (e sovracanoni) esistenti, dovuto per il periodo di
prolungamento della concessione.
La disposizione, infatti, prevede ora (v. art. 53-bis, comma 6-
bis), in alternativa a detto canone, misure di compensazione
finalizzate allo sviluppo del territorio interessato ed alternative
alla corresponsione del canone aggiuntivo.
Il comma contrasta con il citato comma 8-bis dell'art. 12 del
d.lgs. n. 79/1999 che prevede la prosecuzione della concessione in
capo all'uscente «alle stesse condizioni stabilite dalla normativa e
dal disciplinare di concessioni vigenti».
Il legislatore statale, infatti, ha dettato una disciplina
uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di concessioni
idroelettriche, prevista dall'art. 12, comma 8-bis, del cit. d.lgs.
n. 79 del 1999 che dispone: «Qualora alla data di scadenza di una
concessione non sia ancora concluso il procedimento per
l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente
proseguira' la gestione della derivazione, fino al subentro
dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite
dalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti».
L'imposizione del suddetto canone, pertanto, contraddice in
maniera illegittima il principio, di derivazione comunitaria, della
libera concorrenza, in quanto incide negativamente sui gestori
operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre
Regioni.
Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e'
intervenuto su tale materia disponendo: «Al fine di assicurare
un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di
generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori
economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti
i criteri generali per la determinazione, secondo principi di
economicita' e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori
massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico» (art. 37,
comma 7, d.l. n. 83 del 2012).
La disposizione in esame contrasta quindi anche con l'art. 37 del
decreto-legge n. 83/2012, che prevede che il potere di determinazione
del canone massimo della concessione idroelettrica sia rimesso allo
Stato, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione con
le regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni, e fissato secondo
principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza.
Codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito al
cit. art. 37, ha evidenziato che tali disposizioni «mirano ad
agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia
secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le
relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica
delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8),
nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali
norme - al pari di quelle che disciplinano "l'espletamento della gara
ad evidenza pubblica" per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o
revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia
"tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato (art.
117, secondo comma, lettera e) Cost.)» (in senso conforme si veda
anche Corte cost., sent. n. 64 del 2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che
l'articolo 8, comma 13, sia in contrasto con la normativa europea e
la normativa di competenza esclusiva dello Stato, in materia di
tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in
violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s)
della Costituzione, nonche' con i principi fondamentali in materia di
produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117,
comma 3, della Costituzione.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra
rappresentato e difeso, chiede che codesta ecc.ma Corte
costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della
legge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata
«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con
gli articoli 117, secondo comma, lett. l), 117 secondo comma, lettere
e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in
materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione e 120 della Costituzione.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del
5 ottobre 2015;
2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n.
22/2015.
Roma, 8 ottobre 2015
L'Avvocato dello Stato: Mangia