Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 15 settembre 2011 (del Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 45 del 26.10.2011)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (c.f. ... -  n.  fax  ...  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il ricevimento degli atti ...)  e  presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.  12,  giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  16 aprile 2010, ricorrente; contro la Regione Piemonte, in  persona  del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Torino  alla Piazza Castello, n. 165,intimata;

    Per  la  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 2, camma 7; 7, comma 1; 8, comma 2, e 26, comma 2, della  legge della Regione Piemonte dell'11 luglio 2011,  n.  10,  pubblicata  nel B.U.R. Piemonte dell'11 luglio 2011,  n.  27,  recante  «Disposizioni collegate alla legge finanziaria per  l'anno  2011»,  per  violazione (dell'art. 3; dell'art. 117, commi 1, e 2, lett. s), e dell'art. 120, primo comma, Cost.

 

                              F a t t o

 

    La Regione Piemonte ha emanato la legge regionale n. 10 del 2011, pubblicata nel B.U.R. Piemonte dell'11 luglio 2011,  n.  27,  recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011».

    L'art. 2 di tale legge regionale, rubricato «valorizzazione delle produzioni agroalimentari», prevede al comma 7 che la  Regione  -  al fine di promuovere la produzione e  la  valorizzazione  dei  prodotti agroalimentari    destinati    all'alimentazione    umana,     aventi caratteristiche qualitativamente superiori  rispetto  alle  norme  di commercializzazione o ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente, e per valorizzare i  prodotti  agroalimentari  afferenti  ai

sistemi di qualita'  comunitari  e  nazionali  prodotti  nel  proprio territorio -  istituisce  un  «Marchio  di  valorizzazione»,  il  cui regolamento ed il cui manuale d'uso dovranno essere  approvati  dalla Giunta regionale con proprio regolamento, al fine di  richiederne  la preventiva registrazione presso l'ufficio Italiano Brevetti e  Marchi

e presso l'ufficio Armonizzazione Mercato Interno (comma 7).

    Sotto la rubrica «Anticipazione sui contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del  titolo  III del regolamento (CE) 73/2009», il primo comma dell'art. 7 prevede poi che la regione puo' autorizzare l'Agenzia regionale per le erogazioni in  agricoltura  (ARPEA)  ad  erogare  anticipazioni  sui  contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del titolo III del  regolamento  (CE)  73/2009,  nel  rispetto  dei principi e delle regole di cui al regolamento (CE)  1290/2005  ed  al regolamento  (CE)  1122/2009.  La  Giunta   Regionale,   sentita   la

Commissione  consiliare  competente,  definisce  con   proprio   atto l'entita' e le modalita' dell'anticipazione (comma 2), e  l'eventuale aiuto derivante al  beneficiario  deve  considerarsi  in  regime  «de minimis», ai sensi del regolamento (CE) 1535/2007.

    Gli artt. 8 e 26 dettano norme in materia ambientale.

    In  particolare,  l'art.  8,  comma  2,  introduce  nella   legge regionale 4 settembre 1996, n. 70  (Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  l'art. 29-bis, rubricato «Interventi di contenimento straordinari», il quale prevede che la Giunta regionale definisce annualmente l'elenco  delle specie oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del  suolo  e  delle produzioni zootecniche ed agroforestali, e  per  la  prevenzione  dei rischi a persone e  cose.  Le  province  approvano  quindi  piani  di contenimento delle specie indicate nel suddetto elenco,  autorizzando alcuni cacciatori nominativamente individuati a realizzare i predetti piani (commi 2 e 3).

    L'art. 26, comma 2, introduce nell'art. 13 della legge  regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti)  il  comma 5-bis, che cosi' recita: «La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalita' con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti  una deroga al raggiungimento degli obiettivi di  raccolta  differenziata, stabilendo relativi criteri e modalita'».

    Le norme anzidette  sono  costituzionalmente  illegittime  per  i seguenti motivi di

 

                            D i r i t t o

 

1. Violazione dell'art. 117, primo  comma,  e  dell'art.  120,  primo comma, Cost.

    La disposizione  contenuta  nell'art.  2  della  legge  regionale Piemonte  n.  10  del   2011,   che   istituisce   un   «marchio   di valorizzazione» per tutelare e  promuovere  la  produzione  regionale piemontese, contrasta con le disposizioni contenute negli artt. da 40 a 42 (ex artt. da 34 a 36) del trattato di funzionamento  dell'Unione

europea, che stabiliscono  il  principio  della  libera  circolazione delle merci nel mercato interno.

    Invero, una legislazione nazionale che regoli o  applichi  misure di marcatura di origine - sia che si tratti di marchi obbligatori che di marchi volontari e' contraria agli obiettivi del mercato  interno, perche' puo' rendere piu' difficoltosa la vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando gli scambi

intracomunitari.

    A tal riguardo, con  sentenza  del  5  novembre  2002  (in  causa C-325/00) la Corte di giustizia C.E. ha affermato che un  sistema  di marcatura, seppur facoltativo, nel momento in cui  e'  imputabile  ad una autorita' pubblica, ha effetti almeno potenzialmente  restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra  Stati  membri,  in  quanto l'uso del marchio «favorisce, o e' atto a favorire,  lo  smercio  dei prodotti  in  questione  rispetto  ai  prodotti   che   non   possono fregiarsene».

    Nel caso in esame, la regione ha introdotto un  segno  distintivo dei prodotti  regionali  allo  specifico  scopo  di  valorizzarne  la produzione ed il commercio,  a  discapito  dei  prodotti  provenienti dalle altre regioni e dagli altri Stati, cosi'  ponendo  un  ostacolo alla libera circolazione delle merci  e  contravvenendo  ai  principi

stabiliti dal legislatore comunitario, in violazione  dell'art.  117, primo comma, della Costituzione. Nello stesso tempo, la  norma  viola altresi' l'art. 120, primo comma, della Costituzione,  che  vieta  di adottare provvedimenti che ostacolino in  qualsiasi  modo  la  libera

circolazione delle cose tra le regioni.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117, primo  comma, Cost.

    La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale in esame, risulta in contrasto con il disposto dell'art. 29 del Reg. (CE) n. 73/2009.

    Infatti, secondo il paragrafo 2 di tale  norma,  l'erogazione  di pagamenti diretti e' prevista a partire  dal    dicembre  dell'anno della presentazione della domanda  e  fino  al  30  giugno  dell'anno successivo. Ai sensi del successivo paragrafo 4 del  richiamato  art. 29, un eventuale anticipo dei pagamenti puo' essere  effettuato  solo attraverso  l'adozione  di  apposito  provvedimento  comunitario,   a seguito dell'esame al comitato di  gestione  dei  pagamenti  diretti.

L'anticipo  puo'  essere  autorizzato  sulla  base  di   riconosciute condizioni eccezionali che abbiano  causato  agli  agricoltori  gravi difficolta' finanziarie.

    Il paragrafo 3 dello  stesso  art.  29  del  regolamento  dispone inoltre che i pagamenti possono essere effettuati solo dopo che siano state  ultimate  le  verifiche  delle  condizioni  di  ammissibilita' (controlli amministrativi e controlli in loco), anche ai  fini  della

regolarita'   dell'erogazione   della   spesa   conformemente    alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1290/2005.

    La  norma  regionale  impugnata   prevede   la   concessione   di anticipazioni  al  di  la'  ed   al   di   fuori   delle   condizioni tassativamente previste dalla normativa comunitaria, ponendosi  cosi' in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.

    Risulta altresi' violato il principio  di  uguaglianza  stabilito dall'art. 3 Cost., perche' agli agricoltori piemontesi sono  concesse forme  di  anticipazioni  che  non  sono  consentite,  in   identiche condizioni, agli agricoltori di altre regioni.

3. Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  117,  secondo  comma, lett. s), Cost.

    Parimenti illegittima e' la disposizione dell'art.  29-bis  della legge regionale n. 70/1996, introdotto dall'art. 8,  comma  2,  della legge regionale impugnata, che prevede la  redazione  annuale  di  un elenco delle specie animali che possono costituire oggetto dei  piani di contenimento, e che rimette alle province la redazione  dei  piani di  contenimento  della  specie,   su   parere   dell'ISPRA   ed   in considerazione di generiche finalita' concernenti il  «raggiungimento del livello  compatibile  con  le  caratteristiche  ambientali»,  «le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico», «la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali», e  «la  prevenzionedei rischi a persone e cose».

    Tale norma si pone in  contrasto  con  la  normativa  statale  di riferimento,  che   -   rientrando   nella   materia   della   tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  prevista  dall'art.  117,  secondo comma, lett. s) - non e' derogabile da parte delle regioni.

    La norma censurata si riferisce ad animali  selvatici  predatori, per i quali e' previsto un regime di protezione rigoroso disciplinato dalla direttiva Habitat 92/43/CE, recepita  nell'ordinamento  interno con il d.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357.

    Ai sensi dell'art. 11 del citato d.P.R., eventuali  programmi  di contenimento numerico delle specie ascritte all'allegato  4,  possono essere autorizzati dal Ministro dell'ambiente, a  seguito  di  parere del Ministro per le politiche agricole e dell'ISPRA, solo in  assenza di soluzioni alternative. Il controllo, alla  pari  del  prelievo  in deroga, deve essere attuato valutando ogni singolo caso ed a  seguito di analisi delle problematiche  e  dei  motivi  che  giustificano  la deroga, alla condizione che non sia pregiudicato il mantenimento,  in

uno stato di conservazione  soddisfacente,  delle  popolazioni  della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale. Inoltre, le deroghe devono perseguire le specifiche  finalita'  previste  alle

lettere da a) ad e) del primo comma, e devono percio' tendere:

        a) a proteggere la fauna e la flora selvatiche  e  conservare gli habitat naturali;

        b) a prevenire danni gravi alle colture, all'allevamento,  ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprieta';

        c) a proteggere gli interessi della sanita' e della sicurezza pubblica;

        d)  a  perseguire  finalita'  didattiche  e  di  ricerca,  di ripopolamento e di reintroduzione di specie animali e vegetali;

        e) a consentire, in condizioni rigorosamente controllate,  su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la  detenzione  di un numero limitato di taluni esemplari.

    La norma regionale censurata non rispetta tale disciplina.

    Sotto un  primo  profilo,  essa  restringe  illegittimamente  gli interventi  di  contenimento  straordinario  alle   specie   indicate nell'elenco redatto  annualmente  dalla  regione.  Sebbene  si  possa

riconoscere che alcune situazioni siano ricorrenti e prevedibili  con largo   anticipo,   tale   restrizione   e'   idonea   ad    impedire irrazionalmente - al di fuori delle previsioni della legge statale di riferimento - la possibilita'  degli  interventi  che  si  rendessero

necessari per esigenze di carattere straordinario, riguardanti  altre specie non comprese nell'elenco.

    Sotto altro profilo, appare contraria alla normativa  statale  la determinazione di rimettere alle province la competenza a redigere  i piani di contenimento, senza il prescritto parere del  Ministero  per le politiche agricole e sulla  base  di  criteri  generici,  che  non

tengono conto delle rigorose condizioni stabilite dal citato art.  11 del d.P.R. n. 357 del 1997.

    In tal modo, il legislatore  regionale,  eccede  i  limiti  della propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello  Stato  in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

4. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art.  117,  secondo comma, lett. s), Cost.

    Con il comma 5-bis all'art. 13 della 1.r. 24 del 2002, introdotto dall'art. 26, comma 2, della legge in esame, il legislatore regionale dispone che la Giunta regionale, sentita  la  Commissione  consiliare competente, puo' consentire ai comuni montani ed ai  comuni  ad  alta marginalita' con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti  una  deroga al  raggiungimento  degli  obiettivi   di   raccolta   differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalita'.

    Anche questa norma si pone in contrasto con la disciplina statale di  riferimento,  che  afferisce   alla   materia   dell'ambiente   e costituisce percio' limite all'esercizio della  potesta'  legislativa della regione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Infatti, essa non e' compatibile con l'articolo 205, comma 1-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale, nel disciplinare le modalita' di deroga agli obiettivi di raccolta  differenziata,  prevede  che  - qualora non sia possibile raggiungere, dal punto  di  vista  tecnico, ambientale ed economico,  gli  obiettivi  di  raccolta  differenziata indicati dal comma l del medesimo articolo - la richiesta  di  deroga deve essere avanzata dal comune interessato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale  puo'  autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un  accordo  di  programma  tra Ministero, regione ed enti locali interessati.

    Contrariamente a quanto disposto con la norma impugnata,  quindi, la regione non e' legittimata ad intervenire autonomamente in materia di  deroghe   al   raggiungimento   degli   obiettivi   di   raccolta differenziata, ma deve  richiedere  necessariamente  l'autorizzazione ministeriale.  Il  legislatore   regionale,   dettando   disposizioni difformi  dalla  normativa  statale  di  riferimento  afferente  alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ha dunque violato l'art. 117,  secondo  comma, lett. s), della Costituzione.

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 7; 7, comma  l;  8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della  Regione  Piemonte  dell'11 luglio 2011, n. 10, pubblicata nel  B.U.R.  Piemonte  dell'11  luglio 2011, n. 27, recante «Disposizioni collegate alla  legge  finanziaria

per l'anno 2011», per violazione dell'art. 3; dell'art. 117, commi  l e 2, lett. s), e dell'art. 120, comma 1, Cost.».

    Unitamente all'originale notificato  del  presente:  ricorso,  si depositano:

        1) copia della legge regionale impugnata;

        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri adottata  nella  riunione   dell'8   settembre   2011,   recante   la determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata relazione illustrativa.

          Roma, 8 settembre 2011

 

                 L'Avvocato dello Stato: De Stefano

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