Ricorso n. 93 del 15 settembre 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 settembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 45 del 26.10.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. ... - n. fax ... ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ...) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 aprile 2010, ricorrente; contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Torino alla Piazza Castello, n. 165,intimata;
Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, camma 7; 7, comma 1; 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte dell'11 luglio 2011, n. 10, pubblicata nel B.U.R. Piemonte dell'11 luglio 2011, n. 27, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011», per violazione (dell'art. 3; dell'art. 117, commi 1, e 2, lett. s), e dell'art. 120, primo comma, Cost.
F a t t o
La Regione Piemonte ha emanato la legge regionale n. 10 del 2011, pubblicata nel B.U.R. Piemonte dell'11 luglio 2011, n. 27, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011».
L'art. 2 di tale legge regionale, rubricato «valorizzazione delle produzioni agroalimentari», prevede al comma 7 che la Regione - al fine di promuovere la produzione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente, e per valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai
sistemi di qualita' comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio - istituisce un «Marchio di valorizzazione», il cui regolamento ed il cui manuale d'uso dovranno essere approvati dalla Giunta regionale con proprio regolamento, al fine di richiederne la preventiva registrazione presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi
e presso l'ufficio Armonizzazione Mercato Interno (comma 7).
Sotto la rubrica «Anticipazione sui contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del titolo III del regolamento (CE) 73/2009», il primo comma dell'art. 7 prevede poi che la regione puo' autorizzare l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del titolo III del regolamento (CE) 73/2009, nel rispetto dei principi e delle regole di cui al regolamento (CE) 1290/2005 ed al regolamento (CE) 1122/2009. La Giunta Regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entita' e le modalita' dell'anticipazione (comma 2), e l'eventuale aiuto derivante al beneficiario deve considerarsi in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (CE) 1535/2007.
Gli artt. 8 e 26 dettano norme in materia ambientale.
In particolare, l'art. 8, comma 2, introduce nella legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'art. 29-bis, rubricato «Interventi di contenimento straordinari», il quale prevede che la Giunta regionale definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, e per la prevenzione dei rischi a persone e cose. Le province approvano quindi piani di contenimento delle specie indicate nel suddetto elenco, autorizzando alcuni cacciatori nominativamente individuati a realizzare i predetti piani (commi 2 e 3).
L'art. 26, comma 2, introduce nell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) il comma 5-bis, che cosi' recita: «La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalita' con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo relativi criteri e modalita'».
Le norme anzidette sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di
D i r i t t o
1. Violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 120, primo comma, Cost.
La disposizione contenuta nell'art. 2 della legge regionale Piemonte n. 10 del 2011, che istituisce un «marchio di valorizzazione» per tutelare e promuovere la produzione regionale piemontese, contrasta con le disposizioni contenute negli artt. da 40 a 42 (ex artt. da 34 a 36) del trattato di funzionamento dell'Unione
europea, che stabiliscono il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno.
Invero, una legislazione nazionale che regoli o applichi misure di marcatura di origine - sia che si tratti di marchi obbligatori che di marchi volontari e' contraria agli obiettivi del mercato interno, perche' puo' rendere piu' difficoltosa la vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando gli scambi
intracomunitari.
A tal riguardo, con sentenza del 5 novembre 2002 (in causa C-325/00) la Corte di giustizia C.E. ha affermato che un sistema di marcatura, seppur facoltativo, nel momento in cui e' imputabile ad una autorita' pubblica, ha effetti almeno potenzialmente restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto l'uso del marchio «favorisce, o e' atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene».
Nel caso in esame, la regione ha introdotto un segno distintivo dei prodotti regionali allo specifico scopo di valorizzarne la produzione ed il commercio, a discapito dei prodotti provenienti dalle altre regioni e dagli altri Stati, cosi' ponendo un ostacolo alla libera circolazione delle merci e contravvenendo ai principi
stabiliti dal legislatore comunitario, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Nello stesso tempo, la norma viola altresi' l'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle cose tra le regioni.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.
La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale in esame, risulta in contrasto con il disposto dell'art. 29 del Reg. (CE) n. 73/2009.
Infatti, secondo il paragrafo 2 di tale norma, l'erogazione di pagamenti diretti e' prevista a partire dal 1° dicembre dell'anno della presentazione della domanda e fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ai sensi del successivo paragrafo 4 del richiamato art. 29, un eventuale anticipo dei pagamenti puo' essere effettuato solo attraverso l'adozione di apposito provvedimento comunitario, a seguito dell'esame al comitato di gestione dei pagamenti diretti.
L'anticipo puo' essere autorizzato sulla base di riconosciute condizioni eccezionali che abbiano causato agli agricoltori gravi difficolta' finanziarie.
Il paragrafo 3 dello stesso art. 29 del regolamento dispone inoltre che i pagamenti possono essere effettuati solo dopo che siano state ultimate le verifiche delle condizioni di ammissibilita' (controlli amministrativi e controlli in loco), anche ai fini della
regolarita' dell'erogazione della spesa conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1290/2005.
La norma regionale impugnata prevede la concessione di anticipazioni al di la' ed al di fuori delle condizioni tassativamente previste dalla normativa comunitaria, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
Risulta altresi' violato il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., perche' agli agricoltori piemontesi sono concesse forme di anticipazioni che non sono consentite, in identiche condizioni, agli agricoltori di altre regioni.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Parimenti illegittima e' la disposizione dell'art. 29-bis della legge regionale n. 70/1996, introdotto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale impugnata, che prevede la redazione annuale di un elenco delle specie animali che possono costituire oggetto dei piani di contenimento, e che rimette alle province la redazione dei piani di contenimento della specie, su parere dell'ISPRA ed in considerazione di generiche finalita' concernenti il «raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali», «le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico», «la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali», e «la prevenzionedei rischi a persone e cose».
Tale norma si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento, che - rientrando nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s) - non e' derogabile da parte delle regioni.
La norma censurata si riferisce ad animali selvatici predatori, per i quali e' previsto un regime di protezione rigoroso disciplinato dalla direttiva Habitat 92/43/CE, recepita nell'ordinamento interno con il d.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357.
Ai sensi dell'art. 11 del citato d.P.R., eventuali programmi di contenimento numerico delle specie ascritte all'allegato 4, possono essere autorizzati dal Ministro dell'ambiente, a seguito di parere del Ministro per le politiche agricole e dell'ISPRA, solo in assenza di soluzioni alternative. Il controllo, alla pari del prelievo in deroga, deve essere attuato valutando ogni singolo caso ed a seguito di analisi delle problematiche e dei motivi che giustificano la deroga, alla condizione che non sia pregiudicato il mantenimento, in
uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale. Inoltre, le deroghe devono perseguire le specifiche finalita' previste alle
lettere da a) ad e) del primo comma, e devono percio' tendere:
a) a proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) a prevenire danni gravi alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprieta';
c) a proteggere gli interessi della sanita' e della sicurezza pubblica;
d) a perseguire finalita' didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di specie animali e vegetali;
e) a consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari.
La norma regionale censurata non rispetta tale disciplina.
Sotto un primo profilo, essa restringe illegittimamente gli interventi di contenimento straordinario alle specie indicate nell'elenco redatto annualmente dalla regione. Sebbene si possa
riconoscere che alcune situazioni siano ricorrenti e prevedibili con largo anticipo, tale restrizione e' idonea ad impedire irrazionalmente - al di fuori delle previsioni della legge statale di riferimento - la possibilita' degli interventi che si rendessero
necessari per esigenze di carattere straordinario, riguardanti altre specie non comprese nell'elenco.
Sotto altro profilo, appare contraria alla normativa statale la determinazione di rimettere alle province la competenza a redigere i piani di contenimento, senza il prescritto parere del Ministero per le politiche agricole e sulla base di criteri generici, che non
tengono conto delle rigorose condizioni stabilite dal citato art. 11 del d.P.R. n. 357 del 1997.
In tal modo, il legislatore regionale, eccede i limiti della propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art.117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
4. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Con il comma 5-bis all'art. 13 della 1.r. 24 del 2002, introdotto dall'art. 26, comma 2, della legge in esame, il legislatore regionale dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalita' con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalita'.
Anche questa norma si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento, che afferisce alla materia dell'ambiente e costituisce percio' limite all'esercizio della potesta' legislativa della regione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Infatti, essa non e' compatibile con l'articolo 205, comma 1-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale, nel disciplinare le modalita' di deroga agli obiettivi di raccolta differenziata, prevede che - qualora non sia possibile raggiungere, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, gli obiettivi di raccolta differenziata indicati dal comma l del medesimo articolo - la richiesta di deroga deve essere avanzata dal comune interessato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale puo' autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati.
Contrariamente a quanto disposto con la norma impugnata, quindi, la regione non e' legittimata ad intervenire autonomamente in materia di deroghe al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, ma deve richiedere necessariamente l'autorizzazione ministeriale. Il legislatore regionale, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ha dunque violato l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 7; 7, comma l; 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte dell'11 luglio 2011, n. 10, pubblicata nel B.U.R. Piemonte dell'11 luglio 2011, n. 27, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria
per l'anno 2011», per violazione dell'art. 3; dell'art. 117, commi l e 2, lett. s), e dell'art. 120, comma 1, Cost.».
Unitamente all'originale notificato del presente: ricorso, si depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'8 settembre 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.
Roma, 8 settembre 2011
L'Avvocato dello Stato: De Stefano