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N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 47 del 25-11-2009)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della giunta
regionale in carica con sede in Campobasso per la declaratoria di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 3, comma
1, della legge della Regione Molise del 27 agosto 2009, n. 22,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del giorno 14
agosto 2009, recante «nuova disciplina degli insediamenti degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel
territorio della Regione Molise», per contrasto con l'articolo 117,
terzo comma, nonche' con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, a
seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del
giorno 9 ottobre 2009.
1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14
agosto 2009, risulta pubblicata la legge regionale 7 agosto 2009, n.
22, recante «nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Molise».
Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo 3,
comma 1, dispone testualmente che «fermo restando quanto previsto
all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita' di
generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzate dai
comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate
stabilite dalle linee guida-regionali».
2. - In ordine alla denunciata illegittimita' costituzionale del
riportato articolo 3, comma 1, si osserva che tale previsione
configura un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello
stabilito dall'articolo 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo 29
dicembre 2001/77/CE relativa alla produzione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'. L'articolo 12, comma 3, infatti, stabilisce
testualmente che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e dalle provincie
delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte
della competente autorita' marittima.».
Il successivo comma 5, a sua volta, prevede che
«all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c) per i quali non e' previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di
capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di
inizio attivita'».
Pertanto, accertato che l'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003
affida rispettivamente alle regioni o alla provincia delegata il
rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola
denuncia di inizio attivita' (DIA) gli impianti stessi unicamente
quando la loro capacita' di generazione sia inferiore alle soglie
individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo, risulta
chiaro che detto assetto di competenze, nel rispetto dell'articolo
118 della Costituzione, risponde all'esigenza di attribuire alle
regioni o alle province le funzioni amministrative relative agli
impianti di grandi dimensioni, allo scopo di assicurarne l'esercizio
unitario sul territorio nazionale, riservando ai comuni soltanto la
competenza relativa agli impianti di piu' piccole dimensioni, per i
quali tale esigenza non si pone e per i quali e' sufficiente la
presentazione della DIA.
L'impugnata norma regionale, nel fissare una soglia di potenza
diversa da quanto previsto dalla citata tabella A, viola pertanto
l'assetto di competenze deciso conformemente all'art. 118 cost. e
viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai
principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia. Infatti, come gia' esposto, ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003 «maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia di inizio attivita'» sono stabilite con decreto
interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata.
Non appare quindi legittima una norma regionale che, al di fuori
del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di
potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le
diverse tipologie di fonte rinnovabile.
P. Q. M.
Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare
illegittimo e quindi annullare l'articolo 3, comma 1, della legge
della Regione Molise n. 22 del 7 agosto 2009.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 9 ottobre 2009 e della relazione allegata al verbale;
2) copia della impugnata legge regionale n. 22/2008.
Roma, addi' 9 ottobre 2009
L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena
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