N.   93  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2010.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 settembre 2010 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 42 del 20-10-2010)

     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente  della  Giunta  pro  tempore,  per  la   declaratoria   di
incostituzionalita' dell'art. 4, comma 28 della legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010, pubblicata nel B.U.R.
n. 17 del 21 luglio  2010,  avente  ad  oggetto  1'«Assestamento  del
bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2010-2012  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n.  21/2007»,  in  relazione
all'art. 4 della legge  costituzionale  n.  1  del  31  gennaio  1963
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia),  nonche'  in
relazione all'art 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost. 
    L'art. 4, comma  28  della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia n. 12 del  16  luglio  2010,  che  ha  inserito  l'art.  1-bis
all'interno della legge  regionale  4  giugno  2009,  n.  11  (Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  della  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici), ha disposto  misure  straordinarie  di  accelerazione  dei
lavori pubblici  privi  di  interesse  transfrontaliero  al  fine  di
fronteggiare   la   straordinaria   situazione   di    grave    crisi
congiunturale. 
    La disciplina introdotta dalla richiamata disposizione  regionale
contrasta con la disciplina contenuta nel d.lgs. 12 aprile  2006,  n.
163 in materia di procedure di affidamento dei  lavori  pubblici,  di
criteri di aggiudicazione e di anomalie delle offerte,  di  forme  di
pubblicita', nonche' in tema di  affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura ed all'ingegneria. 
    Conseguentemente, l'art. 4 comma 28 della legge regionale  eccede
le competenze  legislative  attribuite  alla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia  dall'art.  4  dello  Statuto  speciale  di  cui  alla   legge
costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, nonche' viola la  competenza
legislativa esclusiva statale di cui  all'art.  117,  comma  secondo,
lett. e) e l) Cost. 
    Prima  di  analizzare  le  singole  censure   di   illegittimita'
costituzionale mosse all'art. 4, comma 28 della legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010, si  rende  necessaria
una breve premessa in ordine al riparto della  potesta'  legislativa,
fra stato e regioni ad autonomia speciale,  all'interno  del  settore
degli appalti pubblici, cosi' come delineata dalla giurisprudenza  di
codesta Corte (Corte cost. 3 dicembre 2008, n. 411;  Corte  cost.  19
novembre 2007, n. 401; Corte cost. 9 giugno 2010, n. 221). 
    Al  riguardo,  si  rilevi  preliminarmente  come  l'art.  4   del
richiamato Statuto attribuisca alla Regione Friuli-Venezia Giulia  la
competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici  di
interesse regionale, limitandone, tuttavia, l'esercizio  al  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica, delle norme fondamentali delle  riforme  economiche
sociali, nonche' degli obblighi internazionali dello Stato. 
    Secondo l'insegnamento di codesta Consulta (Corte cost. 9  giugno
2010, n. 221) chiamata a pronunciarsi  su  una  questione  analoga  a
quella oggetto del presente  giudizio  di  costituzionalita',  e'  lo
stesso Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia a contemplare, fra
i suddetti limiti all'esercizio della potesta' legislativa  primaria,
il rispetto dei  principi  di  tutela  della  concorrenza  a  cui  e'
informato  il  d.lgs.  n.  163/2006  costituente   attuazione   delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
    Conseguentemente, la disciplina regionale intervenuta a  regolare
il settore degli  appalti  pubblici,  avrebbe  dovuto  conformarsi  a
quella statale di recepimento della normativa  comunitaria  confluita
nell'adottato d.lgs. n. 163/2006, pena  la  violazione  dello  stesso
art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 recante  i
limiti di esercizio della potesta' legislativa primaria nelle materie
ivi contemplate. 
    Come esplicitato da  codesta  Corte  nella  richiamata  pronuncia
(Corte cost. 9 giugno 2010, n. 221), tra  i  limiti  alla  competenza
legislativa delle Regioni a Statuto speciale «vengono in rilievo,  in
primo luogo, i limiti  derivanti  dal  rispetto  dei  principi  della
tutela della  concorrenza,  strumentali  ad  assicurare  le  liberta'
comunitarie e, dunque le  disposizioni  contenute  nel  Codice  degli
appalti  pubblici,  che  costituiscono   diretta   attuazione   delle
prescrizioni poste a livello europeo. In tale ambito,  la  disciplina
regionale non puo' avere un contenuto difforme da quella prevista, in
attuazione delle norme  comunitarie,  dal  legislatore  nazionale  e,
quindi,  non  puo'  alterare  negativamente  il  livello  di   tutela
assicurato dalla normativa statale». 
    Codesta Consulta (Corte cost. 13 dicembre  2007,  n.  447;  Corte
cost. 27 febbraio 2008, n. 51; Corte cost., 3 dicembre 2008, n.  411)
ha  riconosciuto  come  la  tutela  della   concorrenza   -   materia
espressamente riservata alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato nei rapporti con le regioni ad autonomia ordinaria ex art. 117,
secondo comma, lettera e) Cost. - sia  di  competenza  esclusiva  del
legislatore statale anche nei rapporti con le  regioni  ad  autonomia
speciale. . 
    Piu' in generale, si e'  ritenuto  legittimo  l'intervento  dello
Stato in una materia attribuita dallo Statuto speciale alla  potesta'
primaria delle Regioni autonome che interferisce in tutto o in  parte
con una materia di competenza esclusiva statale  ai  sensi  dell'art.
117,  secondo  comma,  Cost.,  qualora  l'intervento  sia   volto   a
«garantire standards minimi  ed  uniformi  di  tutela  ed  introdurre
limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad  ambiti
riservati alla competenza esclusiva  dello  Stato»  (Corte  cost.  13
dicembre 2002, n. 536). 
    La materia dei lavori pubblici attribuita dallo Statuto  speciale
alla  potesta'  legislativa  primaria  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia interferisce inevitabilmente con la materia della tutela della
concorrenza, riservata  alla  potesta'  esclusiva  statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Il fine perseguito dal. legislatore statale nell'esercizio  della
sua  potesta'  esclusiva  e'  quello  di  assicurare  la  piu'  ampia
partecipazione al mercato di tutti gli operatori economici attraverso
l'adozione di uniformi procedure di evidenza  pubblica  nella  scelta
del contraente idonee a garantire il rispetto dei principi comunitari
di parita' di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. 
    Conseguentemente, secondo l'insegnamento di codesta Corte  (Corte
cost. 3 dicembre 2008, n. 411; Corte cost. 9 giugno 2010, n. 221), la
disciplina  delle  procedure  di  gara  ed,  in  particolare,   delle
procedure  di  qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti,  delle
procedure di affidamento e dei criteri  di  aggiudicazione  contenuta
nel d.lgs. n. 163/2006, afferendo alla  materia  della  tutela  della
concorrenza, e' attribuita alla potesta' legislativa esclusiva  dello
Stato, con la conseguenza che alle  Regioni  a  Statuto  speciale  e'
preclusa la facolta' di dettare una  disciplina  difforme  da  quella
prevista dal legislatore statale nel Codice dei contratti pubblici. 
    Parimenti, le  disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  n.  163/2006
concernenti la fase di conclusione ed  esecuzione  del  contratto  di
appalto si  sottraggono  alla  potesta'  legislativa  primaria  delle
Regioni  a  Statuto  speciale  siccome   ricomprese   nella   materia
dell'ordinamento  civile  di  competenza  esclusiva  del  legislatore
statale  ex  art.  117,  secondo  comma,  l),   Cost.,   in   ragione
«dell'esigenza, sottesa al principio costituzionale  di  eguaglianza,
di garantire l'uniformita'  di  trattamento,  nell'intero  territorio
nazionale, della disciplina della fase di conclusione e di esecuzione
dei  contratti  di  appalto»  (Corte  cost.  19  novembre  2007,   n.
401/2007). 
    Conseguentemente,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con   la
disposizione della cui legittimita' di controverte, ha legiferato  in
ambiti  espressamente  ricondotti,  dalla  richiamata   costante   ed
uniforme giurisprudenza  di  codesta  Consulta,  alla  materia  della
«tutela della concorrenza» ed alla materia dell'«ordinamento  civile»
espressamente riservate alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato ex art. 117, secondo comma, e), l) Cost., cosi',  eccedendo  le
proprie competenze. 
    L'illegittimita'   costituzionale   dell'impugnata   disposizione
regionale si palesa, altresi', sotto il profilo del mancato  rispetto
delle  norme   fondamentali   delle   riforme   economiche   sociali,
costituenti ulteriore limite alla potesta' legislativa primaria della
Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dello Statuto speciale. 
    Secondo  l'insegnamento  di  codesta  Consulta,   la   disciplina
contenuta nel d.lgs. n. 163/2006 e' suscettibile di esser qualificata
in termini di normativa fondamentale  di  riforma  economico-sociale,
siccome rispondente «ad un interesse  unitario,  afferendo  a  scelte
legislative  di  carattere  generale  che  implicano  valutazioni   e
riflessi finanziari che non tollerano  discipline  differenziate  nel
territorio» (Corte cost. 13 dicembre 2006, n. 447/2006; Corte cost. 9
giugno 2010, n. 221). 
    Conseguentemente,  la  disciplina  contenuta   nel   Codice   dei
contratti pubblici, in quanto espressione di  norme  fondamentali  di
riforme economico-sociali, vincola la potesta'  legislativa  primaria
della Regione Friuli-Venezia Giulia,  precludendone  la  facolta'  di
legiferare in senso difforme. 
    Tutto cio' premesso, si procede all'analisi delle singole censure
di incostituzionalita'. 
    1) L'art. 1-bis, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11, introdotto dall'art. 4, comma 28 della legge regionale n. 12  del
16 luglio 2010, dispone che, al fine di fronteggiare la straordinaria
situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011,  i
lavori, di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al  netto  di
IVA non presentino interesse transfrontaliero. Il successivo comma  2
prevede che i lavori di valore pari  o  inferiore  all'importo  di  1
milione di euro  al  netto  di  IVA  e,  conseguentemente,  privi  di
interesse transfrontaliero, vengano affidati, a cura del responsabile
unico  del  procedimento,  mediante  ricerca  di  mercato   volta   a
individuare  gli  operatori  economici  in  possesso  dei   necessari
requisiti di qualificazione. L'invito diretto e'  rivolto  ad  almeno
quindici soggetti,  ove  esistano  in  tale  numero  soggetti  idonei
secondo criteri di  rotazione,  ed  il  termine  di  ricezione  delle
offerte non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di  invio
della lettera di invito. 
    Tali disposizioni contrastano  con  gli  articoli  56  (Procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara) ,  57  (Procedura
negoziata senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara),  70
(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di  ricezione
delle offerte) e 122, commi 6, 7 e 7- bis (Disciplina specifica per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia) del Codice  dei  contratti
pubblici  in  tema  di  procedure  di  affidamento,  eccedendo  dalle
competenze statutarie e violando la competenza legislativa  esclusiva
statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l). 
    Secondo l'insegnamento di codesta Corte (Corte cost.  3  dicembre
2008, n. 411), le procedure di  affidamento  dei  contratti,  siccome
finalizzate a garantire la competitivita' e  la  libera  circolazione
degli  operatori  economici  all'interno  del  mercato   comunitario,
afferiscono alla materia di «tutela della concorrenza» di  competenza
esclusiva statale. 
    Si consideri, altresi', che la disciplina del d.l.gs. n. 163/2006
derogata dalla normativa regionale si configura quale espressione  di
norme fondamentali di riforme economico-sociali, ovvero  come  limite
alla  potesta'  legislativa  primaria  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia. 
    Conseguentemente,  la  disposizione  regionale  impugnata  incide
illegittimamente su materie riservate alla competenza del legislatore
statale. 
    2) L'art. 1-bis, comma 3, della  legge  regionale  del  4  giugno
2009, n. 11, prevede che i lavori privi di  interesse  transnazionale
ai sensi del comma 2 siano affidati preferibilmente con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; possono essere affidati
con il criterio del prezzo piu' basso ove ritenuto motivatamente piu'
adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio  del
prezzo piu' basso si dara' corso, in ogni caso, all'applicazione  del
sistema di esclusione automatica delle offerte anomale. 
    Tale comma contrasta con gli articoli 81 (Criteri per  la  scelta
dell'offerta migliore), nonche' con l'art. 122, comma  9  (Disciplina
specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del Codice
dei  contratti  pubblici  in  tema  di   scelta   del   criterio   di
aggiudicazione e di anomalie delle offerte. 
    Se e' vero, infatti, che la stazione appaltante  possa  prevedere
nel bando  l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, tale facolta' di esclusione automatica non e'  esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
    La disposizione  impugnata,  pertanto,  eccede  dalle  competenze
statutarie della Regione e viola la competenza esclusiva  statale  di
cui  all'articolo  117,  secondo  comma,  lett.  e)  ed   l)   attesa
l'afferenza dei criteri di aggiudicazione  dei  lavori  alla  materia
«tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale  e  tenuto
conto  del  carattere   di   «normativa   fondamentale   di   riforme
economico-sociale»  della  disciplina  codicistica  (Corte  cost.   3
dicembre 2008, n. 411). 
    3) Il comma 4 dell'art. 1-bis della legge regionale del 4  giugno
2009, n. 11, nel disporre che «gli affidamenti  di  lavori  privi  di
interesse transfrontaliero vanno pubblicati all'Albo  della  stazione
appaltante e comunicati all'Osservatorio  regionale»,  contrasta  con
l'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n.  163/2006  in  tema  di
pubblicita' della procedura di affidamento, con  conseguente  lesione
della competenza esclusiva statale di cui all'articolo  117,  secondo
comma, lett. e) ed l). 
    Si  palesa  illegittima  l'introduzione,  ad   opera   di   leggi
regionali, di forme di pubblicita' attenuata  degli  affidamenti,  in
ragione dell'afferenza dell'ambito de quo alla materia «tutela  della
concorrenza», riservata alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato (Corte cost. 3 dicembre 2008, n. 411). 
    4) Il comma 5 dell'art. 1-bis della legge regionale del 4  giugno
2009, nel disporre che «i servizi di ingegneria e di architettura  di
importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono  affidati
dalla stazione appaltante  sulla  base  di  una  procedura  selettiva
mediante curricula tra  tre  soggetti  individuati  dal  responsabile
unico del procedimento secondo criteri di professionalita', rotazione
e imparzialita'», contrasta con l'articolo 91, comma  2,  del  Codice
dei contratti pubblici, in tema di affidamento dei servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria  ledendo  la  competenza  esclusiva
statale di cui all'articolo 117,  secondo  comma,  lett.  e)  ed  l),
siccome ambito afferente  alla  materia  «tutela  della  concorrenza»
(Corte cost. 3 dicembre 2008, n. 411). 
    Per tali motivi si ritiene che le disposizioni censurate  debbano
essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  4,  comma  28  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 6 luglio 2010, pubblicata nel  B.U.R.
n. 17 del 21 luglio  2010,  avente  ad  oggetto  l'«Assestamento  del
bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2010-2012  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n.  21  dicembre  2007»,  in
relazione all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del  31  gennaio
1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  nonche'
in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e) e l) Cost. 
        Roma, addi' 16 settembre 2010 
 
               L'Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello 
 

Menu

Contenuti