N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2005.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 novembre 2005 (del V. Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana)

(GU n. 50 del 14-12-2005)



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 9 novembre
2005, ha approvato il disegno di legge n. 988 dal titolo
«Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e
sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, l'11
novembre 2005.
Il provvedimento legislativo teste' approvato contiene una
puntuale disciplina in materia di concessione dei beni del demanio
marittimo e sull'esercizio delle relative funzioni amministrative
resasi necessaria, secondo quanto esposto nella relazione
illustrativa che precede il testo elaborato dalle competenti
commissioni permanenti dell'A.R.S., dalla previsione dell'art. 6
della legge n. 172/2003 che ha sancito la definitiva cessazione del
c.d. «avvalimento funzionale» delle autorita' marittime statali da
parte dell'ammistrazione regionale e il conseguente passaggio della
gestione degli stessi nella competenza della Regione Siciliana.
Delle norme introdotte una, quella contenuta nella lettera e)
dell'art. 1, che di seguito integralmente si trascrive, da' adito a
rilievi per violazioni degli artt. 9, 3 e 97 della Costituzione e
degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale in relazione ai limiti
posti al legislatore regionale in materia penale.
«Art. 1. Esercizio di attivita' nei beni demaniali marittimi. -
1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere
rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita'
portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative
ad attivita' sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande,
cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche
multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in
genere, nonche' l'esercizio di attivita' di porto a secco, cantieri
nautici che possono svolgere le attivita' correlate alla nautica ed
al diporto, comprese le attivita' di commercio di beni, servizi e
pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel
settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle
attrezzature nautiche e marittime;
e) mantenimento di porzioni di strutture in regola sotto il
profilo urbanistico, compatibilmente con le esigenze di cui alle
precedenti categorie di utilizzazione;
f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a
secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.»
Tale disposizione consentirebbe nella sostanza la sanatoria di
immobili realizzati abusivamente sul demanio marittimo purche' questi
costituiscano porzioni di strutture in regola sotto il profilo
urbanistico, di cui non e' possibile in alcun modo la
regolarizzazione stante l'esplicito divieto di condono edilizio ai
sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003,
convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Tale norma ritenuta, peraltro, legittima da codesta ecc. Corte
con sentenza n. 70 del 2005, infatti espressamente esclude
dall'ambito di applicazione della sanatoria le opere realizzate sul
demanio marittimo, lacuale e fluviale nella precipua considerazione
della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
L'applicazione della disposizione oggetto di gravame potrebbe
avere in Sicilia effetti dirompenti sull'equilibrio del territorio
giacche' potrebbero essere mantenuti illegittimamente centinaia di
manufatti realizzati sulle coste per uso turistico, balneare,
sportivo o ricreativo su porzioni di demanio marittimo in violazione
delle vigenti disposizioni, la cui edificazione era preclusa dal
vincolo di inedificabilita' assoluta sulla fascia costiera posto a
tutela del paesaggio nonche' per un corretto assetto idrogeologico.
La norma appare altresi' in contrasto con l'art. 9 della
Costituzione che tutela il paesaggio nazionale, tutela che si
identifica nell'interesse alla conservazione della ricchezza estetica
dell'intero territorio italiano, di cui e' parte fondamentale il
litorale marino. Bellezza naturale questa che verrebbe gravemente
compromessa dal mantenimento di strutture realizzate abusivamente su
parte del demanio marittimo in palese contrasto con il preminente
interesse pubblico della tutela del paesaggio e dell' ambiente.
La lettera e) del primo comma dell'art. 1 appare, inoltre,
censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio di eguaglianza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione
in quanto introduce una nuova fattispecie per la concessione del
demanio marittimo, non contemplata dalla legislazione (art. 1
decreto-legge n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993) creando al
contempo una ingiustificata disparita' di trattamento sia con i
cittadini del rimanente territorio nazionale sia con gli altri
siciliani che avendo realizzato illegittimamente un immobile in
terreni esenti da vincoli o di minore qualita' ambientale rispetto
alle coste demaniali soggiacciono invece alla pena della demolizione.

P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara, Vice
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, primo
comma lett. e) del disegno di legge n. 988 dal titolo «Disposizioni
sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio
diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 9
novembre 2005, per violazione degli artt. 3, 9 e 97 della
Costituzione e degli art. 14 e 17 dello statuto speciale, in
relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia penale.
Palermo, addi' 16 novembre 2005
Il Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto
Carlo Fanara



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