RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 novembre 2008 , n. 93
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 novembre 2008 (della Regione Calabria)

(GU n. 3 del 21-1-2009) 
 
   Ricorso   per   la   Regione   Calabria,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore  il  Presidente  in  carica della Giunta
regionale  on.  Agazio Loiero, giusta delibera della Giunta regionale
n. 819  dell'11 novembre 2008 di autorizzazione alla proposizione del
ricorso,  rappresentata  e  difesa,  come  da  decreto  del dirigente
dell'Avvocatura  regionale  di  assegnazione  del  relativo  incarico
difensivo,  ed  in  forza  di procura speciale a margine del presente
atto,   dagli   avvocati   Giuseppe   Naimo   e   Mariano   Calogero,
dell'Avvocatura  regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via
G.  Nicotera  n. 29,  sc.  9, int. 2, presso lo studio dell'avv. Aldo
Casalinuovo;
   Contro:   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale - previa sospensione -
dell'art.  3  del  decreto-legge  7  ottobre 2008, n. 154, con cui e'
stato  inserito  un  comma  6-bis  nell'art.  64 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n. 112  (convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133).
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   Nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I, n. 235 del 7 ottobre 2008
e'  stato  pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, il cui
art. 3 e' cosi' testualmente formulato:
   «Art.   3   -  Definizione  dei  piani  di  dimensionamento  delle
istituzioni  scolastiche  rientranti nelle competenze delle regioni e
degli enti locali.
   1.  All'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
   ''6-bis.   I   piani   di   ridimensionamento   delle  istituzioni
scolastiche,  rientranti  nelle competenze delle regioni e degli enti
locali,  devono  essere  in  ogni  caso  ultimati  in tempo utile per
assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di razionalizzazione
della  rete  scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e  gli  enti  locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti  gli  atti  amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete  scolastica.  Ove  le  regioni  e gli enti locali competenti non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina un
commissario  ad  acta.  Gli  eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.''».
   Avverso  la  norma  di  legge  statale  sopra riportata la Regione
Calabria,  come  in  epigrafe  rappresentata,  difesa  e domiciliata,
intende  ricorrere,  come  in effetti con il presente atto ricorre, a
codesta  eccellentissima  Corte  costituzionale, ex art. 127, secondo
comma,  della  Costituzione,  atteso  che  la suddetta norma presenta
profili  di  lesivita'  in  pregiudizio  della  sfera di attribuzioni
legislative,  finanziarie  ed  amministrative  della Regione Calabria
costituzionalmente  garantite, ed interviene in maniera significativa
su materia di preminente interesse regionale, affidando il ricorso ai
seguenti
                             M o t i v i
1) Violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del
principio  di  leale  collaborazione,  nonche'  dell'articolo 3 della
Costituzione, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza
delle leggi.
   1.1)  -  Il comma 6-bis, inserito, dall'art. 3 del decreto-legge 7
ottobre  2008,  n. 154,  nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n. 112  (convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,   n. 133),   introduce,   in  particolare  nel  primo  periodo,
disposizioni    relative    all'attivita'   di   pianificazione   del
dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche  di competenza delle
Regioni,  ed  afferisce,  pertanto,  alla  materia dell'«istruzione»,
attribuita   alla  potesta'  legislativa  concorrente  delle  regioni
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
   Gia'  con  sentenze  del  13 gennaio 2004, n. 13, e del 26 gennaio
2005, n. 34, codesta eccellentissima Corte ha avuto modo di affermare
che   i   profili  afferenti  al  dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche  (di  cui  si e' occupata piu' da vicino la seconda delle
succitate  pronunce)  sono  da  ascrivere alla competenza legislativa
regionale  concorrente  in  materia  di  «istruzione», riguardando in
particolare  il settore della programmazione della rete scolastica, a
mente  dell'art.  117,  terzo comma, cost. - e non gia' alla potesta'
legislativa  dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
n),  Cost.,  in  materia  di «norme generali sull'istruzione» - sulla
scorta  della  seguente motivazione: «proprio alla luce del fatto che
gia'  la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la
competenza  regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche,  e  quindi  postulava la competenza sulla programmazione
scolastica  di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998» [art. 138
del   quale  si  dira'  nel  prosieguo]  «e'  da  escludersi  che  il
legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni
di una funzione che era gia' ad esse conferita».
   Tale   principio  e'  stato,  altresi',  recentemente  riaffermato
(seppure  con  riferimento  al  tema  dei  contributi alle scuole non
statali,   di   cui   all'art.  138,  comma  1,  lettera  e),  d.lgs.
n. 112/1998,  anche  nella  sent.  7  marzo  2008, n. 50 (punto 6 del
Considerato in diritto).
   1.1.1)  Il  precisato  comma  6-bis  del  novellato  art. 64, d.l.
n. 112/2008,  nell'imporre  alle  regioni  l'ultimazione dei piani di
ridimensionamento  delle  istituzioni scolastiche entro tempi fissati
in  maniera  rigida  e  termini  estremamente  ravvicinati  («gia'  a
decorrere  dall'anno  scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30
novembre  di ogni anno»), attua un intervento normativo che invade in
maniera   palese   e   macroscopica  la  sopra  evidenziata  potesta'
legislativa  concorrente recando disposizioni puntuali, incisive e di
eccessivo   dettaglio,   tali   da  comportare  una  vera  e  propria
sostituzione  della competenza legislativa dello Stato a quella delle
regioni, ed in particolare dell'odierna ricorrente.
   Venendo  in  rilievo  una  materia  di  legislazione  concorrente,
l'esercizio   della  potesta'  legislativa  statale  avrebbe  dovuto,
invece,  rimanere contenuto entro i limiti della predeterminazione di
principi  fondamentali, come dispone l'ultimo periodo del citato art.
117,  terzo  comma,  Cost.,  e  dell'indicazione  degli  obiettivi da
perseguire,  rimanendo  riservato  alla regione il concreto esercizio
della   potesta'   legislativa,   mediante   l'adozione  delle  norme
contenenti  le  specifiche  misure dirette al raggiungimento dei fini
indicati dalle disposizioni di principio.
   Per  tale  ragione,  l'intervento  legislativo concretizzatosi nel
comma  6-bis  qui  impugnato  si  rivela  affetto  da  illegittimita'
costituzionale  per  violazione  del  ripetuto art. 117, terzo comma,
Cost.
   E  l'invasione della sfera di potesta' legislativa attribuita alla
regione  e'  apprezzabile in maniera ancor piu' evidente ove si ponga
mente  alla  circostanza che la contestata norma contempla un termine
per  l'attivita'  di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche,
ai  fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della
rete  scolastica  previsti nell'art. 64, da ultimare «non oltre il 30
novembre  di  ogni  anno»,  e  quindi  anche entro il 30 novembre del
corrente  anno  2008, cioe' a distanza di meno di due mesi dalla data
(7 ottobre 2008) di emanazione del d.l. n. 154/2008.
   1.1.2)  Giova, inoltre, evidenziare che il vulnus alle prerogative
regionali   afferenti   alla   potesta'  concorrente  in  materia  di
«istruzione»  non  rimane su un piano meramente virtuale ed astratto,
ma  assume  una  consistenza  effettiva e reale in considerazione del
fatto  che la Regione Calabria ha concretamente esercitato il proprio
potere legislativo in materia, anche per gli aspetti che attengono al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con la legge regionale
12  agosto  2002,  n. 34  («Riordino  delle  funzioni  amministrative
regionali  e  locali»,  pubblicata  sul  B.U.R. Calabria n. 15 del 16
agosto  2002,  suppl.  straord.  n. 1),  e  particolarmente  con  gli
articoli da 135 a 139 della stessa.
   Passando ad esaminare nel dettaglio le succitate norme delle 1. r.
n. 34/2002:
   l'art.  135  individua  nella  Regione  e  negli gli Enti locali i
soggetti  che  esercitano  le  funzioni  di  programmazione a livello
territoriale dell'offerta formativa;
   l'art.   137   assegna   alla  regione  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento anche in tema di programmazione della rete scolastica;
   l'art.  138  attribuisce alla province, nel quadro degli indirizzi
regionali,  il  coordinamento delle funzioni che competono ai comuni,
nonche'   i   compiti   relativi   alla  programmazione  dell'offerta
scolastica.
   Piu' strettamente correlato alla questione che qui rileva e', poi,
l'art.  139  (rubricato: «Programmazione della rete scolastica) della
1.r. n. 34/2002, a mente del quale:
   il    consiglio   regionale   formula   gli   indirizzi   per   la
predisposizione  dei  piani provinciali e l'organizzazione della rete
scolastica,  sulla  base  dei  criteri  e  dei parametri nazionali, e
coordina, altresi' la programmazione dell'offerta formativa;
   le  province,  di concerto con i comuni e con le comunita' montane
eventualmente  interessate,  assicurando il coinvolgimento di tutti i
soggetti  scolastici  interessati,  redigono  ed approvano i piani di
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla regione;
   la  regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani, puo'
esprimere  rilievi  in  merito  alla  loro coerenza con gli indirizzi
fissati   dal  consiglio  regionale  o  con  le  risorse  finanziarie
disponibili;
   le  province  possono  controdedurre  a  tali rilievi entro trenta
giorni  dal  loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora
non  abbiano  controdedotto  entro  detto  termine  ed, in ogni caso,
adeguano  i  piani  ai rilievi definitivi della regione, trasmettendo
copia  dei ripetuti piani alla regione entro quindici giorni dal loro
adeguamento;
   le  province  ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze,
provvedono  alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di
scuole   in   attuazione   degli   indirizzi  e  degli  strumenti  di
programmazione,  assicurando  il  coinvolgimento  di tutti i soggetti
scolastici interessati.
   La disciplina legislativa regionale della Calabria, quindi, regola
in  maniera  articolata  il  procedimento relativo al dimensionamento
delle  istituzioni scolastiche, assegnando ruoli specifici e tra loro
coordinati  a  ciascuno  dei  soggetti  (regioni,  province,  comuni,
comunita'  montane,  istituzioni  scolastiche)  che  partecipano alla
definizione della rete scolastica, e, soprattutto, fissa una sequenza
cronologica  scandita  in  maniera  funzionale all'armonico esercizio
delle rispettive competenze.
   Orbene,  cio'  detto,  non solo l'intervento di cui al comma 6-bis
dell'art.  64,  d.l.  n. 112/2008,  introdotto  dal d.l. n. 154/2008,
interferisce, sul piano generale, con il quadro legislativo regionale
sopra  illustrato,  sovrapponendosi  ad  esso,  con  disposizioni  di
dettaglio,  in  maniera  invasiva,  ma,  nello  specifico,  la rigida
scansione temporale imposta dalla contestata norma di legge statale -
ed  in  particolare  il  termine,  eccessivamente ravvicinato, del 30
novembre  2008,  fissato ai fini del conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione  della  rete  scolastica previsti nell'art. 64 - e'
del  tutto  inconciliabile  con  il disegno procedimentale ed i tempi
correlativamente  delineati  nella  1.r.  n. 34/2002, finendo, in tal
modo,  col vanificare, ed anzi elidere completamente, un preciso atto
di  esercizio  della  potesta'  legislativa  concorrente,  di  cui e'
titolare  la  Regione  Calabria,  realizzatosi  nella  ripetuta legge
regionale.
   Dal che prende corpo con maggiore evidenza la violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost.
   1.2)   V'e',  poi,  da  considerare  un  ulteriore,  ma  non  meno
rilevante,  profilo  di illegittimita' costituzionale, correlato alla
sopra  evidenziata  afferenza  a materia di legislazione concorrente,
che   si   concretizza   nella  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione,   piu'  volte  valorizzato  dalla  giurisprudenza  di
codesta   eccellentissima  Corte,  in  particolare  con  le  seguenti
pronunce  le  cui  massime  si  riportano  per  mera  completezza  di
esposizione:
   «quando  si  abbia  a  che  fare  con competenze necessariamente e
inestricabilmente  connesse, il principio di ''leale collaborazione''
richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze
costituzionalmente  rilevanti  possano  trovare rappresentazione» (C.
cost., sent. 18 ottobre 2002, n. 422);
   «nelle ipotesi in cui vi sia una ''concorrenza di competenze'' tra
Stato  e  regioni,  la  Costituzione  non  prevede  espressamente  un
criterio  di  composizione  delle interferenze; in tal caso - ove non
possa  ravvisarsi  la  sicura  prevalenza  di  un complesso normativo
rispetto  ad  altri,  che  renda  dominante  la  relativa  competenza
legislativa   -   si   deve   ricorrere   al   canone  della  ''leale
collaborazione'',  che  impone  alla  legge  statale  di  predisporre
adeguati  strumenti  di  coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia
delle loro competenze» (C. cost., sent. 8 giugno 2005, n. 219);
   «il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni opera in
tutti  i casi in cui sussista una connessione tra funzioni attribuite
a  diversi  livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia
possibile  una netta separazione nell'esercizio delle competenze» (C.
cost., sent. 2 marzo 2007, n. 58).
   Nel  caso di specie, invece, con il qui contestato comma 6-bis, lo
Stato,  nell'interferire  in maniera cosi' invasiva e pesante (per le
ragioni  illustrate  nei punti che precedono, ai quali si rinvia) con
la  potesta'  legislativa  regionale, ha operato in maniera del tutto
unilaterale  senza consultare, sentire, in alcun modo coinvolgere, le
autonomie  regionali  ne'  confrontarsi  con esse, neppure in sede di
Conferenza  Stato-regioni,  ma  imponendo  loro in maniera diretta ed
immediata   di  ultimare  le  procedure  di  ridimensionamento  delle
istituzioni scolastiche entro termini dallo Stato stesso stabiliti.
   1.3)  L'imposizione,  tramite  il  comma  6-bis dell'art. 64. d.l.
n. 112/2008,  del  termine  del  30  novembre  di ciascun anno, ed in
particolare  con riferimento all'imminente data del 30 novembre 2008,
non  e',  inoltre,  sorretta  da alcun elemento di ragionevolezza, ed
anzi contrasta in maniera eclatante con il relativo canone.
   Si consideri, al riguardo, che il termine del 30 novembre 2008 e',
all'evidenza,  fissato  in  funzione  dell'anno scolastico 2009/2010,
cui,  infatti,  fa  riferimento il comma 6-bis come ciclo a decorrere
dal  quale viene imposta l'ultimazione dei piani di ridimensionamento
delle  istituzioni  scolastiche;  il  termine in parola non puo', del
resto, riguardare l'anno scolastico 2008/2009 (e, del resto, se cosi'
non  fosse,  i  profili  di  lesivita' sollevati col presente ricorso
assumerebbero  maggiore  gravita'),  essendo  questo gia' iniziato al
momento   dell'emanazione   del   d.1.  n. 154/2008,  e  non  essendo
ipotizzabile  che  un ridimensionamento delle istituzioni - con tutto
cio'   che   esso   comporta  anche  in  termini  di  soppressioni  o
accorpamenti  di classi, di cattedre, o di istituzione o accorpamento
di  istituti  comprensivi - possa intervenire durante il corso stesso
dell'anno scolastico.
   Cio' detto, appare del tutto priva di ragionevolezza la fissazione
del  termine  del  30  novembre  2008  cosi' immediatamente a ridosso
dell'entrata  in vigore della stessa norma che lo ha posto e, d'altro
canto,   cosi'   lontano   dall'inizio   (settembre  2009)  dell'anno
scolastico 2009/2010 in funzione del quale il termine e' destinato ad
operare,   senza   che,   peraltro,   emerga,   neppure   in  maniera
approssimativa,  alcuna  esigenza  di rendere immediatamente operante
anche  per  il 2008 il ripetuto termine del 30 novembre, anteriore di
quasi  un  anno,  lo  si  ribadisce,  rispetto  all'inizio  dell'anno
scolastico cui esso e' preordinato.
   L'irragionevolezza  della  contestata  norma  contenuta  nel comma
6-bis  dell'art.  64,  d.l.  n. 112/2008  prende forma anche sotto il
profilo  dell'assenza  di proporzionalita' rispetto allo scopo che si
intende  perseguire,  atteso  che  appare  del  tutto  sproporzionato
imporre  un  termine  di  meno di due mesi (dalla data, 7 ottobre, di
entrata  in vigore del d.l. n. 154/2008 al 30 novembre 2008) a fronte
di  un  arco  temporale  di  quasi  un  anno  (cioe' fino all'inizio,
settembre  2009,  dell'anno  scolastico 2009/2010) che il legislatore
aveva  a disposizione per individuare una piu' confacente scadenza ai
fini  della  compimento  di  una  attivita' - quale la pianificazione
della rete scolastica - che, anche in considerazione della pluralita'
di  interessi pubblici coinvolti e della, correlativamente composita,
articolazione  procedimentale, non puo' certo essere disimpegnata nel
breve volgere di poche settimane.
   Non puo', poi, trascurarsi che l'illogicita' del termine in parola
assume  maggiore  consistenza  ove  si osservi che non risulta essere
stato emanato alcuno dei regolamenti che, a mente dell'art. 64, comma
4,  lettera  f-bis), del d.l. n. 112/2008, conv. con modif., in legge
n. 133/2008, dovrebbe definire criteri per il ridimensionamento della
rete  scolastica;  regolamenti riguardo ai quali, peraltro, lo stesso
comma  4  prevede  che siano da adottare entro dodici mesi dalla data
(25  giugno 2008) di entrata in vigore del citato d.l. n. 112/2008; e
a  fronte  di cio' e' tangibile l'incongruenza dell'aver fissato gia'
dal 2008 un termine al 30 novembre.
   Come   si   ribadira'   nel  prosieguo  in  punto  di  istanza  di
sospensione, e', quindi, materialmente impossibile per le regioni, ed
in  particolare  per l'odierna ricorrente, completare le procedure di
ridimensionamento  delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre
2008,  soprattutto  in  considerazione  del  fatto che, stante quanto
sopra  illustrato,  nell'ambito della Regione Calabria tali procedure
sono  articolatamente  disciplinate  dalla l.r. n. 34/2002 in maniera
incompatibile  (anche  alla  luce  di quanto si dira' infra al §
2.2)  con  il termine medesimo e con il necessario coinvolgimento sia
degli enti locali - ed in particolare delle province che, anzi, hanno
la  diretta  competenza  ad approvare, di concerto con gli altri enti
locali,  i  piani  di  dimensionamento  -  sia  della regione, che ha
funzioni  di  previo  indirizzo e di verifica in ordine alla coerenza
dei piani riguardo agli indirizzi stessi.
   E l'appena evidenziata incompatibilita' rende ancor piu' tangibile
come  la  qui contestata norma contenuta nel novellato art. 64, comma
6-bis,   d.1.   n. 112/2008,   non   sia   assistita  dal  canone  di
ragionevolezza.
   Ne  consegue  che il legislatore statale ha (non solo ha invaso la
sfera  della  potesta'  legislativa  regionale, ma, nel fare cio', ha
anche)  trattato  in  modo  irragionevolmente  indifferenziato - «non
oltre  il  30  novembre  di  ogni anno» - situazioni non omogenee - e
cioe': da un lato, il termine del 30 novembre 2008, riferito all'anno
scolastico  2009/2010,  a  brevissima distanza dall'entrata in vigore
del  menzionato  comma  6-bis,  e,  dall'altro lato, i corrispondenti
termini   riferiti  agli  anni  scolastici  successivi  al  predetto,
ampiamente  lontani  nel  tempo rispetto all'introduzione della norma
stessa  -  operando,  quindi,  in  spregio  del  generale  canone  di
ragionevolezza  espresso  dall'art. 3 Cost., cui deve necessariamente
conformarsi ogni attivita' di produzione legislativa.
   Il  predetto canone imponeva, invece, il rispetto dell'esigenza di
prevedere,   per   quanto  riguarda  la  scadenza  piu'  ravvicinata,
strumentale    all'anno    scolastico   2009/2010,   una   disciplina
differenziata,  e  cioe'  un  termine  ragionevole che, tenendo conto
della  data  di  entrata  in  vigore  della  norma,  si collocasse ad
adeguata distanza di tempo da tale momento.
2)  Violazione  dell'articolo  118,  primo comma, della Costituzione,
nonche' dell'art. 97, primo comma, ed in particolare del principio di
buon  andamento della pubblica amministrazione, e dell'articolo 3, ed
in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi.
   2.1)  In virtu' del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost.
e  del  noto,  correlato,  principio  del  parallelismo  tra potesta'
legislativa  e  funzioni  amministrative, le Regioni sono titolari di
queste ultime nelle materie in cui e' ad esse attribuita la prima.
   Si  e'  gia'  chiarito  che  la  materia  dell'«istruzione», ed in
particolare  anche  per  quanto  concerne  il  dimensionamento  delle
istituzioni   scolastiche,   rientra   nella   potesta'  legislativa,
concorrente,  della Regione; a siffatta potesta' corrisponde, quindi,
la titolarita' delle funzioni amministrative nella predetta materia.
   Tali  funzioni  rientrano  nella  previsione  dell'art. 118, primo
comma, Cost.
   Per   quanto   riguarda   la   Regione   Calabria,   le   funzioni
amministrative  nella  materia de qua sono, inoltre, disciplinate nel
dettaglio nelle norme della l.r. n. 34/2002 sopra passate in rassegna
(l.r.   che,  del  resto,  costituisce  esplicazione  della  potesta'
legislativa  in  parola).  Detta  1.r.  assegna, in particolare, alla
Regione    Calabria   funzioni   essenzialmente   programmatorie,   e
precisamente  di  indirizzo  ai  fini  dell'approvazione,  di diretta
competenza  delle  province,  dei  piani  di  dimensionamento,  e  di
verifica in ordine alla coerenza dei piani agli indirizzi stessi.
   Non  si  trascuri,  poi,  che le funzioni amministrative di cui si
discute  erano  gia'  state attribuite alle regioni sin dal d.lgs. 31
marzo 1998, n. 112.
   In  particolare,  con  l'art.  138  (di  cui  si e' fatto cenno in
precedenza  quando  si  e'  parlato  della definizione dell'ambito di
competenza   legislativa   regionale   concorrente   in   materia  di
«istruzione»)   sono   state   delegate   alle  regioni  le  funzioni
amministrative   relative   a:  «a)  la  programmazione  dell'offerta
formativa  integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la
programmazione,  sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita'
di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei
piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione
di  cui  alla lettera a); …»; in forza dell'art. 139, inoltre,
«sono   attribuiti   alle   province,   in  relazione  all'istruzione
secondaria  superiore,  e  ai  comuni,  in relazione agli altri gradi
inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le  funzioni  concernenti:  a)
l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole
in  attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei
piani  di  organizzazione  della  rete delle istituzioni scolastiche;
…».
   Si  osservi,  altresi',  che  le  gia'  ricordate norme della l.r.
n. 34/2002  trovano  piena  corrispondenza  negli  appena  menzionati
articoli 138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998.
   2.2)  Cosi'  definito  l'ambito  normativo  relativo alle funzioni
amministrative   in   materia   di   «istruzione»,   con  particolare
riferimento  al  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche, e'
evidente  che le disposizioni introdotte con il precisato comma 6-bis
dell'art.  64,  d.l.  n. 112/2008  rappresentano  una grave invasione
della sfera di autonomia amministrativa della Regione Calabria (oltre
che  degli  enti locali coinvolti nelle procedure di dimensionamento)
in   quanto   impongono   adempimenti  ed  attivita'  amministrative,
afferenti  alle  funzioni  di competenza della regione, sulla base di
modalita'  e, in particolare, scansioni temporali che, per le ragioni
gia'   illustrate   in  precedenza,  non  sono  conciliabili  con  la
disciplina della l.r. n. 34/2002.
   In  altre  parole, e per rimanere al termine di prossima scadenza,
la  Regione  Calabria  (e  non  si dimentichino gli Enti locali), per
ultimare  i  piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche
entro  il  30  novembre  2008  -  termine  non  previsto  dalla  l.r.
n. 34/2002,  ne'  riconducibile  alle  norme in essa contenute ne' ad
alcuna   altra  norma  -  dovrebbe  esercitare  le  proprie  funzioni
amministrative   prescindendo  dalla  disciplina  recata  dalla  l.r.
medesima.
   Si consideri, al riguardo, in via esemplificativa, che l'art. 139,
1.r.  n. 34/2002  assegna  alla regione sessanta giorni per esprimere
rilievi  in  merito  alla  coerenza,  dei  piani  di  dimensionamento
approvati   dalle   province,  rispetto  gli  indirizzi  fissati  dal
Consiglio  regionale,  e  assegna  alle province un termine di trenta
giorni  per  controdedurre  a  tali rilievi o per adeguare i piani ai
rilievi stessi, nonche' un termine di quindici giorni per trasmettere
alla  regione  i piani in conseguenza del loro adeguamento ai rilievi
da questa sollevati.
   Il termine del 30 novembre 2008 imposto, a decorrere dal 7 ottobre
2008  (data  di  entrata  in  vigore del d.l. n. 154/2008), dal comma
6-bis  dell'art.  64,  d.l.  n. 112/2008,  comprime,  per  come e' di
palmare evidenza, l'ampia e strutturata scansione temporale delineata
dalla l.r. n. 34/2002 in relazione ai singoli segmenti procedimentali
in   cui   si  articola  la  pianificazione  delle  rete  scolastica;
costringe,  quindi, la Regione Calabria ad un esercizio delle proprie
funzioni   amministrative  in  maniera  difforme  rispetto  a  quella
regolata  dalla legge regionale di cui si e' dotata nell'ambito della
propria  potesta'  legislativa;  impone,  in  definitiva,  specifiche
modalita'  di  esercizio  delle funzioni amministrative della regione
ledendo,  in  tal  modo,  la  sfera di autonomia amministrativa della
regione stessa.
   Senza  trascurare,  infine,  che  la qui denunciata norma di legge
statale  viola  apertamente  anche le competenze amministrative degli
enti  locali,  ed  in particolare le competenze loro attribuite dalle
surrichiamate disposizioni della l.r. n. 34/2002.
   In  tutto cio' si concretizza una palese violazione dell'art. 118,
primo  comma, cost. da parte del gia' precisato comma 6-bis che forma
oggetto del presente ricorso.
   2.3)  Si profila, altresi', una chiara violazione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'art. 97,
primo comma, Cost., in considerazione del fatto che il ripetuto comma
6-bis  - alterando le regole relative all'espletamento delle funzioni
amministrative   in  materia  di  dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche ed imponendo un termine che, alla luce di quanto si e' in
precedenza  osservato,  imprime,  quanto meno in relazione al termine
del  30 novembre 2008, una accelerazione improvvisa, sproporzionata e
del  tutto irragionevole (atteso che essa, in realta', non ha ragione
di  esistere)  -  interferisce  negativamente  sul sereno ed ordinato
svolgimento  delle  funzioni  stesse  e  sulla  adeguata e bilanciata
ponderazione,  con  la  dovuta  attenzione,  dei molteplici interessi
pubblici  coinvolti  nella sede procedimentale in cui si esplicano le
ripetute  funzioni,  interessi  pubblici che, giova evidenziare, sono
rispettivamente  affidati  alla  cura  dei  diversi Enti territoriali
(regione,   province,  comuni,  comunita'  montane)  e  dei  soggetti
scolastici   interessati,   aventi   tutti  un  preciso  ruolo  nella
definizione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
   2.4)  Per  concludere  sul  punto, non puo' sfuggire che i rilievi
sopra   formulati   in   punto   di  inosservanza  del  principio  di
ragionevolezza  si  attagliano  anche  ai  profili appena trattati in
ordine  alla  violazione  dei parametri costituzionali afferenti alle
funzioni amministrative.
   Ed  infatti,  non  sussiste  alcun  ragionevole  motivo  che possa
consentire  la  sottoposizione  della  regione al termine fissato dal
contestato  comma  6-bis,  e, in particolare, non e' ragionevole, ne'
proporzionato  allo  scopo,  imporre  anche  per  il  2008  lo stesso
termine,  del  30  novembre, indicato nel medesimo comma in relazione
agli anni scolastici successivi al 2009/2010.
   Si richiama, al riguardo, quanto gia' Osservato al § 1.3.
3)  Violazione  degli  articoli  119, comma 1 e 2, e 81, terzo comma,
della Costituzione.
   3.1)  Si e' sin qui parlato, in particolare, del primo periodo del
comma  6-bis  dell'art.  64, d.l. n. 112/2008 come novellato dal d.l.
n. 154/2008.
   Nel   medesimo  comma,  dopo  il  secondo  e  terzo  periodo,  che
contemplano  e  disciplinano un intervento sostitutivo da parte dello
Stato  in  caso  di  presunta inerzia delle regioni, con nomina di un
commissario  ad  acta  (e  di  tale  intervento  ci  si occupera' nel
successivo  motivo  di  ricorso), v'e' un quarto periodo, a mente del
quale  «Gli  eventuali  oneri  derivanti da tale nomina sono a carico
delle regioni e degli enti locali.».
   3.2)  Tale  ultimo periodo, nel porre a carico delle regioni degli
oneri  economici  ben  determinati,  viola l'art. 119 cost. invadendo
l'autonomia finanziaria e contabile regionale.
   Si  osservi, a tale proposito, che la norma in esame non si limita
a   dichiarare   che  gli  oneri  relativi  all'eventuale  intervento
sostitutivo non gravano sullo Stato, ma si spinge fino a statuire una
specifica imposizione finanziaria a carico delle regioni.
   3.3)  Sotto  altro  aspetto, non potendo gravare sulle Regioni gli
oneri  finanziari  in  parola,  il precisato ultimo periodo del comma
6-bis  viola  l'art.  81, terzo comma, Cost., trattandosi di norma di
legge che introduce nuove e maggiori spese senza indicare i mezzi per
farvi  fronte.  Ed anche volendo prendere in considerazione l'ipotesi
che  si  tratti  di  una  spesa  riferibile  ad  un ente pubblico, la
disposizione  non si pone in linea con l'art. 27 della legge 5 agosto
1978,  n. 468,  a  mente  del  quale  le leggi che comportano oneri a
carico dei bilanci di enti del c.d. settore pubblico allargato devono
contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
   4)    Violazione   dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
Costituzione,    ed   in   particolare   del   principio   di   leale
collaborazione,  nonche' dell'art. 97, comma 1, ed in particolare del
principio   di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  e
dell'articolo   3,   ed   in   particolare  del  generale  canone  di
ragionevolezza delle leggi.
   4.1)  Come  sopra  accennato, il secondo e terzo periodo del comma
6-bis  dell'art.  64,  d.l. n. 112/2008, introdotto dall'art. 3, d.l.
n. 154/2008,  prefigurano  un  intervento  sostitutivo da parte dello
Stato  in  caso  di  presunta  inerzia  delle  regioni  relativamente
all'ultimazione  dei  piani  di  ridimensionamento  delle istituzioni
scolastiche entro i termini fissati nel comma medesimo, con nomina di
un   commissario   ad  acta  previa  diffida  ed  in  caso  ulteriore
inadempienza nei successivi quindici giorni.
   4.2) Le precisate disposizioni del comma 6-bis, nel contemplare il
suddetto  intervento  sostitutivo, violano l'art. 120, secondo comma,
Cost.  poiche'  i  casi  in  cui  tale  intervento viene previsto non
corrispondono  ad  alcuno  di  quelli in relazione ai quali la citata
norma  costituzionale  consente, in via del tutto eccezionale, che lo
Stato si sostituisca alle regioni.
   Balza  agli  occhi, infatti, che non si configura, nell'ipotesi di
inerzia   delle  regioni  in  ordine  all'ultimazione  dei  piani  di
ridimensionamento  delle istituzioni scolastiche, un mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.
   Tanto  meno  si  potrebbe  profilare, in tale ipotesi, un pericolo
grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica.
   Ne'  si presenterebbero, sempre nell'ipotesi considerata, esigenze
di tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica.
   E  neppure  viene in rilievo la tutela di livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti  su tutto il territorio nazionale, anche perche' l'art. 64,
d.l.  n. 112/2008,  alla  cui  attuazione e' funzionale il contestato
comma  6-bis,  non  contiene  alcuna  determinazione di detti livelli
essenziali - determinazione, questa, che, giova ricordare, attiene ai
contenuti  fondamentali  dei  predetti  diritti  e, soprattutto, deve
essere  definita  specificamente  dalla legge, trattandosi di materia
rimessa  alla potesta' legislativa dello Stato a mente dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera  m), Cost., ed in maniera espressa, anche in
ossequio al principio di legalita'.
   Non   va,   poi,   trascurato   che   gli   «atti  amministrativi,
organizzativi   e   gestionali»   in  ordine  ai  quali  si  dovrebbe
concretizzare  l'intervento  sostitutivo  statale  di cui al ripetuto
comma   6-bis  afferiscono  ad  attivita'  tutt'altro  che  prive  di
discrezionalita';  e  tale discrezionalita' risulterebbe, quindi, del
tutto  esautorata  dall'intervento  statale,  che  dovrebbe,  invece,
rimanere circoscritto ad attivita' meramente vincolate.
   Ci troviamo, quindi, in presenza di norme di legge che autorizzano
un  intervento  sostitutivo  dello  Stato sotto forma di una sorta di
commissariamento  che  (non  solo si riconnette strumentalmente ad un
intervento  legislativo  statale  che,  per le ragioni illustrate nei
punti   che  precedono,  lede  le  sfere  di  autonomia  legislativa,
amministrativa  e contabile della Regione, ma anche) si colloca al di
fuori  dei  presupposti  - del tutto eccezionali, non si dimentichi -
indicati  tassativamente  dall'art.  120,  secondo  comma, Cost., con
conseguente  violazione  dello  stesso  ad  opera  del ripetuto comma
6-bis, secondo e terzo periodo.
   4.3) L'art. 120, secondo comma, Cost. viene violato non solo sotto
il  profilo  dell'assenza dei presupposti sostanziali, ma anche sotto
il  profilo  procedimentale,  con  riferimento,  in  particolare,  al
principio  di  leale  collaborazione  di cui all'ultimo periodo della
medesima norma costituzionale.
   Quest'ultima  rimette  alla  legge  ordinaria  la  definizione  di
procedure  atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di leale collaborazione.
   Com'e'  noto, tali procedure sono state fissate dall'art. 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
   Il secondo periodo del comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008,
pur  richiamando  la  succitata  norma  della  1egge  n. 131/2003, si
discosta,  e  per  aspetti non marginali, dallo schema procedurale in
essa delineato.
   Innanzitutto,  mentre  la legge n. 131/2003 prevede l'assegnazione
di  «un  congruo  termine»,  non  puo'  certo  definirsi «congruo» il
termine,  peraltro  secco, di soli quindici giorni indicato nel comma
6-bis,   termine   che,   stante   quanto  gia'  osservato  circa  la
complessita'  delle  procedure  di  legge  regionale preordinate alla
adozione   di   «tutti   gli  atti  amministrativi,  organizzativi  e
gestionali  idonei  a  garantire  il conseguimento degli obiettivi di
ridimensionamento  della rete scolastica», come indicati nello stesso
comma   6-bis,   e   circa  la  pluralita'  degli  interessi  la  cui
ponderazione  viene  implicata  nelle  procedure  suddette, non e' in
alcun  modo  adeguato  al fine di consentire la definizione di queste
ultime.
   Inoltre,  mentre l'art. 8, comma 1, legge n. 131/2003 prevede che,
decorso  inutilmente  il termine assegnato, si procede all'intervento
sostitutivo  «sentito l'organo interessato», e che «alla riunione del
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della  regione  interessata al provvedimento», nessuna partecipazione
di tal genere e' contenuta nel ripetuto comma 6-bis, ne' alcuna forma
di   audizione   o   coinvolgimento  dell'organo  interessato  o  del
Presidente della Giunta regionale. E' evidente che le sopra riportate
previsioni   della   1.r.   n. 131/2003   costituiscono   una  chiara
espressione  del  principio  di  leale collaborazione di cui all'art.
120,  secondo  comma,  Cost.  e  che il ripetuto comma 6-bis, nel non
tenerle  in  alcuna  considerazione,  viola  apertamente  il predetto
principio.
   Ne  consegue  che, da tale ulteriore prospettiva, viene confermato
che    il   comma   6-bis   dell'art.   64,   d.l.   n. 112/2008   e'
costituzionalmente  illegittimo per violazione dell'art. 120, secondo
comma,  Cost.,  anche  per  il tramite della non conformita' a quanto
disposto nell'art. 8, comma 1, 1ege n. 131/2003.
   4.4)  La gia' chiarita incongruita' del termine di quindici giorni
fa,  altresi',  emergere,  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'
costituzionale del precisato comma 6-bis per violazione del principio
di  buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'art.
97,   primo   comma,   Cost.,   in   quanto   tale  termine,  essendo
eccessivamente   esiguo,   non   consente   un  adeguato  e  ordinato
svolgimento    delle    funzioni   amministrative   in   materia   di
dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  e  si  rinvia,  al
riguardo,  a quanto gia' osservato al § 2.3 in ordine al termine
del  30 novembre 2008, non senza evidenziare che l'inadeguatezza del,
piu'  ristretto,  termine  dei quindici giorni si appalesa in maniera
ancor piu' apprezzabile.
   4.5)  Infine,  la  violazione del principio di ragionevolezza, con
riferimento  all'art.  3  Cost., di cui si e' parlato ai §§
1.3  e  2.4 prende corpo anche con riferimento al ripetuto termine di
quindici  giorni, essendo del tutto irragionevole la fissazione di un
termine  la  cui  eccessiva esiguita' e' gia' stata chiarita, e basta
precisare, al riguardo, che, cosi' come del tutto illogico - rispetto
alla  vicinanza con la data di entrata in vigore del d.l. n. 154/2008
ed  avuto  riguardo  alla  lontananza  temporale  rispetto all'inizio
dell'anno  scolastico  2009/2010  -  si  presenta  il  termine del 30
novembre  2008  in  virtu' del raffronto con l'analogo termine del 30
novembre  degli  anni  futuri, per le stesse ragioni non trova alcuna
razionale  e  sufficiente  giustificazione lo stesso termine che, per
effetto  della  diffida contemplata nel contestato comma 6-bis, viene
ad essere aumentato di soli quindici giorni.
5) Violazione degli articoli 70, 76, 77, commi primo e secondo, e 89,
primo comma, della Costituzione.
   5.1)  Ai  molteplici  profili di illegittimita' costituzionale fin
qui  illustrati  se  ne  aggiungono,  saldandosi  ai predetti, alcuni
ulteriori, qui di seguito sviluppati, che si basano sul rilievo della
assoluta  inesistenza  di  ragioni  di  straordinaria  necessita'  ed
urgenza  che  possano legittimare l'emanazione del decreto-legge, nel
caso  di  specie  il  d.l.  n. 154/2008  - e precisamente l'art. 3 di
questo, che ha inserito un comma 6-bis nell'art. 64, d.l. n. 112/2008
-  e  cioe'  di  quello  specifico strumento del quale lo Stato si e'
avvalso  per  mettere in atto le molteplici lesioni delle prerogative
della  regione  odierna  ricorrente  gia'  evidenziate  nei punti che
precedono  con  riferimento  all'invasione  delle sfere di competenza
regionale sia legislativa, sia amministrativa, sia finanziaria.
   5.2)  Non ricorrono, infatti, i «casi straordinari di necessita' e
d'urgenza» che l'art. 77, secondo comma, Cost. pone come condizione a
che  il  Governo  possa  adottare,  in  via  del  tutto  eccezionale,
provvedimenti provvisori con forza di legge.
   Basti   ricordare,  al  riguardo,  che,  sul  piano  generale,  il
precisato  comma  6-bis  e'  funzionale a misure di ridimensionamento
delle  istituzioni  scolastiche  tutt'altro che impellenti, in quanto
non interessano (ne' lo potrebbero, per come si e' gia' avuto modo di
osservare)  l'anno  scolastico  in  corso  bensi'  l'anno  scolastico
2009/2010 e quelli successivi.
   E  quanto,  in  particolare,  al  termine  del  30  novembre 2008,
funzionale all'anno scolastico 2009/2010, si e' gia' chiarito che non
solo non e' dato ravvisare alcuna esigenza concreta ed effettiva che,
in  ipotesi,  imponga  di ultimare i piani di ridimensionamento delle
istituzioni scolastiche entro detto termine, con cosi' largo anticipo
(oltre   nove   mesi)  rispetto  all'inizio  del  summenzionato  anno
scolastico, ma, anzi, ben si sarebbe potuto, ed anzi, dovuto, fissare
un  termine,  ragionevole,  meno a ridosso dell'entrata in vigore del
d.l. n. 154/2008.
   Il   che   conferma   l'inesistenza   di   alcuna   situazione  di
straordinaria  necessita'  ed  urgenza che possa sorreggere la scelta
dello strumento del decreto-legge.
   5.2.1)  Con  la  nota sentenza del 23 maggio 2007, n. 171, codesta
eccellentissima  Corte  ha dichiarato costituzionalmente illegittima,
per  carenza  dei  presupposti  previsti  dall'art. 77, secondo comma
Cost.,  «la  norma  che  si  connota  per la sua evidente estraneita'
rispetto  alla  materia  disciplinata  dalle  altre  disposizioni del
decreto-legge  in  cui e' inserita», rilevando, tra l'altro, riguardo
all'inconfigurabilita'  di  ragioni  di  straordinaria  necessita' ed
urgenza,  che  «ne'  dal  preambolo ne' dal contenuto degli articoli,
risulta  nulla  che  abbia attinenza» con la materia cui afferisce la
norma  della cui legittimita' costituzionale si discute (in quel caso
si trattava di una norma relativa alle cause di incandidabilita' e di
incompatibilita'  concernenti  la  carica  di sindaco, attinente alla
materia  elettorale  e  non  alla materia della disciplina degli enti
locali menzionata nell'epigrafe del decreto).
   Cio'  ricordato, e' percepibile ictu oculi la completa estraneita'
della materia («istruzione») cui afferiscono le norme di cui al comma
6-bis,   introdotto  dal  d.l.  n. 154/2008,  rispetto  alle  materie
implicate  nel  medesimo decreto-legge, che non a caso, infatti, reca
il  seguente  titolo: «Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa  sanitaria  e  in  materia  di  regolazioni  contabili  con  le
autonomie locali».
   Per esigenze afferenti alla spesa sanitaria e alla finanza locale,
quindi,  e'  stato  emanato il citato decreto-legge, non per esigenze
riconducibili  all'istruzione; e, del resto, tutti gli altri articoli
di  cui  si  compone  il  decreto-legge si occupano proprio di queste
materie.
   Ed e', soprattutto, eloquente, al riguardo, il totale silenzio nel
preambolo  del  d.l. n. 154/2008 in ordine a qualsivoglia riferimento
alla materia scolastica.
   Nel   preambolo,   infatti,   vengono   evidenziati   rilievi   di
straordinaria   necessita'   ed  urgenza  comportanti  l'adozione  di
disposizioni in materia di:
     gestione  commissariale  delle  regioni  che  non rispettino gli
adempimenti  previsti  dai  piani di rientro dai deficit sanitari, al
fine     di    assicurare    il    risanamento,    il    riequilibrio
economico-finanziario  e  la  riorganizzazione  del sistema sanitario
regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da
tutelare l'unita' economica e i livelli essenziali delle prestazioni;
     contabilita'   degli  enti  locali  per  consentire  l'ordinaria
gestione  contabile  in considerazione della scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti;
     riprogrammazione  delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30
settembre  2008,  per  consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle
risorse  medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa
delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese
di natura corrente.
   Nessuna  situazione  di straordinaria necessita' ed urgenza viene,
invece,   evidenziata   in   relazione   al  ridimensionamento  delle
istituzioni  scolastiche,  ne',  in particolare, alla ultimazione dei
relativi  piani  entro  i  termini  indicati  nell'art.  3  del  d.l.
n. 154/2008.
   In  altri  termini, proprio nel preambolo del citato decreto-legge
e',  in  definitiva,  contenuta  la dimostrazione dell'inesistenza di
ragioni  di  straordinaria  necessita'  ed urgenza atte a suffragare,
conformemente  all'art.  77, secondo comma, Cost., l'emanazione delle
disposizioni  contenute  nell'art.  3  del d.l.; tanto e' vero che lo
stesso preambolo non ne indica alcuna.
   5.3) Correlata alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.,
si  presenta,  altresi',  la  violazione  del  comma 1, del medesimo,
configurandosi  nella fattispecie l'emanazione, da parte del Governo,
di  un  decreto  avente  valore  di legge ordinaria senza delegazione
delle  Camere,  nonche' la violazione dell'art. 70 Cost., che riserva
la   funzione  legislativa,  appunto,  alle  Camere,  le  quali,  con
l'evidenziata  illegittima emanazione del d.l. n. 154/2008 in assenza
dei    presupposti   costituzionalmente   predeterminati,   risultano
esautorate delle loro prerogative.
   5.4)  Non  e',  infine,  da  trascurare  -  anche a conferma della
mancata   previa  valutazione,  nella  sede  ministeriale  competente
ratione  materiae, di ipotetiche situazioni di straordinarieta', e in
definitiva  della  loro  insussistenza, oltre che della eterogeneita'
delle  norme  di  cui al comma 6-bis del d.l. n. 112/2008, introdotto
con  l'art. 3, d.l. n. 154/2008, rispetto all'impianto complessivo di
quest'ultimo  -  la  circostanza  che  il  Ministro  dell'istruzione,
universita'  e ricerca, specificamente competente per materia proprio
in  relazione  alle  norme  predette,  non  figura ne' tra i Ministri
proponenti  ne', correlativamente, tra i Ministri controfirmatari del
decreto-legge n. 154/2008.
   E  da  tale rilievo si configura un ulteriore e specifico vizio in
procedendo  nella  formazione  del  precisato  d.l., che ne determina
l'invalidita',    ed   un   correlato   profilo   di   illegittimita'
costituzionale  per  violazione  dell'art.  89, primo comma, Cost., a
mente  del  quale  «Nessun  atto  del  Presidente della Repubblica e'
valido  se  non  e'  controfirmato  dai  ministri  proponenti, che ne
assumono la responsabilita'» - e, com'e' noto, il decreto-legge e' un
atto,   formalmente,  del  Presidente  della  Repubblica,  il  quale,
infatti,  come  prevede  l'art.  87,  quinto  comma,  Cost., «emana i
decreti aventi valore di legge».
   In  altri  termini,  lo  Stato  si  e'  avvalso, per perpetrare le
plurime lesioni, fin qui analiticamente disaminate, delle prerogative
costituzionalmente garantite della regione odierna ricorrente, di uno
strumento  legislativo  non  solo  inficiato da molteplici violazioni
della  Carta  costituzionale, anch'esse dettagliatamente evidenziate,
ma,  in particolare, di uno strumento specificamente ed espressamente
invalido a mente dell'art. 89, primo comma, della Costituzione.
                       Istanza di sospensione
   Il  fumus  boni  juris  del  ricorso,  cui  la presente istanza di
sospensione accede, emerge nettamente dalle suesposte argomentazioni.
   Sussistono,  inoltre,  nella  fattispecie  i presupposti di natura
cautelare indicati nell'art. 35, 1egge n. 87/1953.
   Emerge,  in particolare, il rischio di un irreparabile pregiudizio
all'interesse  pubblico,  atteso  che,  per  come ampiamente chiarito
nell'esposizione   dei  motivi  di  ricorso,  la  complessita'  delle
procedure,   disciplinate   dalla   1.r.   n. 34/2002,  dirette  alla
definizione   dei   piani   di   dimensionamento   scolastico,  e  la
molteplicita'  dei  soggetti  e  degli  interessi pubblici coinvolti,
impedisce  di  procedere  a  tale definizione entro il termine del 30
novembre 2008 imposto dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008.
   In  mancanza  della  definizione  dei piani suddetti si verrebbe a
configurare,  nell'intento del legislatore statale, una situazione di
inadempienza a carico della regione - senza che, peraltro, cio' possa
essere  addebitato  alla  stessa -  costituente  il  presupposto  per
l'intervento   sostitutivo  da  parte  dello  Stato  prefigurato  dal
medesimo comma 6-bis.
   Nella    scongiurata   ipotesi   di   attuazione   dell'intervento
sostitutivo   la  lesione  delle  competenze  regionali  diffusamente
descritta nel ricorso verrebbe ad assumere la concreta consistenza di
un   pregiudizio   all'interesse   pubblico,  poiche'  risulterebbero
stravolti  sia i rispettivi ambiti delle competenze legislative dello
Stato  e  della  Regione  sia  l'ordinato  e sereno svolgimento delle
attivita'   procedimentali  finalizzate  al  ridimensionamento  delle
istituzioni  scolastiche,  con il ragionevolmente prevedibile rischio
di   una  non  adeguata  ponderazione  dei  vari  interessi  pubblici
implicati  nelle procedure medesime - considerata, al riguardo, anche
la  eccessiva esiguita' dei termini imposti dal ripetuto comma 6-bis,
con riferimento sia al termine del 30 novembre 2008 sia al termine di
quindici  giorni di cui alla diffida nel medesimo comma contemplata -
e  di  una,  conseguente, altrettanto inadeguata cura degli interessi
predetti.
   Siffatti  termini, inoltre, appaiono congegnati proprio allo scopo
di  preludere  inevitabilmente al suddetto intervento sostitutivo, il
che  renderebbe ancora piu' grave e tangibile l'invasione dello Stato
nella sfera di competenza della regione.
   E  tale  pregiudizio,  nella  deprecabile  ipotesi  in cui dovesse
concretizzarsi    nelle    more    del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale, sarebbe connotato dal carattere dell'irreparabilita',
venendosi  a  consolidare,  per  effetto  del  prefigurato intervento
sostitutivo, una situazione non piu' reversibile rimanendo la regione
privata  della  possibilita' di intervenire in quanto a cio' inibita,
appunto,  dall'attivazione  e  dal  compimento  del  detto intervento
sostitutivo.
   Il pericolo che si verifichi il paventato pregiudizio costituisce,
infine,  un pericolo imminente, in quanto, come piu' volte ricordato,
i termini fissati dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 sono
particolarmente ristretti, e praticamente impossibili da rispettare.
   Quanto  al pregiudizio all'ordinamento giuridico della Repubblica,
esso  e'  insito nella stessa invasione - illegittima, irragionevole,
unilaterale  -  dell'autonomia  regionale  ad  opera dello Stato, con
grave  vulnerazione  del  quadro  costituzionale  del  riparto  delle
competenze legislative tra Stato e regione.
   Il  rischio  di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti
dei  cittadini  emerge,  infine,  dalla  considerazione  che  qualora
dovesse  essere  portato a compimento il disegno insito nel precisato
comma   6-bis,   l'esecuzione   di   tale   norma,   la  cui  patente
illegittimita'  costituzionale  e'  stata ampiamente dimostrata ed e'
destinata,  con ragionevole certezza, ad essere dichiarata da codesta
eccellentissima  Corte, andrebbe ad incidere negativamente su diritti
costituzionalmente   garantiti  dei  cittadini,  e  precisamente  sul
diritto  all'istruzione  di  cui  all'art. 34 Cost., la cui fruizione
risulterebbe gravemente compromessa.
   Si  chiede,  pertanto,  che,  a  mente dell'art. 35 della legge 11
marzo  1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge
5  giugno  2003, n. 131, venga integralmente sospesa l'esecuzione del
comma  6-bis  dell'art.  64  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
inserito  dall'art.  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154,
ovvero,  in  via  subordinata,  che  venga sospesa l'esecuzione della
precisata norma nella parte in cui fissa il termine per l'ultimazione
dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche anche al
30  novembre  del corrente anno 2008, e nella parte in cui prevede un
intervento  sostitutivo  dello  Stato  anche  in relazione a siffatto
termine.

        
      
                              P. Q. M.
   Voglia    codesta   eccellentissima   Corte   costituzionale,   in
accoglimento del presente ricorso, e, preliminarmente, della suestesa
istanza  di  sospensione,  dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art.  3  del  decreto-legge  7  ottobre 2008, n. 154, con cui e'
stato  inserito  un  comma  6-bis  nell'art.  64 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n. 112  (convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
agosto   2008,   n. 133),   per   violazione   degli  articoli  della
Costituzione 117, terzo comma; 118, primo comma; 119, primo e secondo
comma;  120,  secondo  comma; 3; 97, primo comma; 70; 76; 77, primo e
secondo  comma;  81,  terzo  comma;  89,  primo  comma;  nonche'  per
violazione  del  principio  di  leale  e fattiva collaborazione e del
principio  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione, e del
generale canone di ragionevolezza delle leggi.
   Si  depositeranno,  insieme  al presente ricorso, la deliberazione
della  Giunta  regionale  di  autorizzazione  alla  proposizione  del
ricorso  medesimo,  nonche'  il decreto del dirigente dell'Avvocatura
regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo.
     Catanzaro-Roma, addi' 11 novembre 2008
             Avv. Mariano Calogero - Avv. Giuseppe Naimo

        

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