Ricorso n. 93 del 26 novembre 2008 (Regione Calabria)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 novembre 2008 , n. 93
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 (della Regione Calabria)
(GU n. 3 del 21-1-2009)
Ricorso per la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente in carica della Giunta regionale on. Agazio Loiero, giusta delibera della Giunta regionale n. 819 dell'11 novembre 2008 di autorizzazione alla proposizione del ricorso, rappresentata e difesa, come da decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo, ed in forza di procura speciale a margine del presente atto, dagli avvocati Giuseppe Naimo e Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera n. 29, sc. 9, int. 2, presso lo studio dell'avv. Aldo Casalinuovo; Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale - previa sospensione - dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con cui e' stato inserito un comma 6-bis nell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). F a t t o e d i r i t t o Nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I, n. 235 del 7 ottobre 2008 e' stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, il cui art. 3 e' cosi' testualmente formulato: «Art. 3 - Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali. 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: ''6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.''». Avverso la norma di legge statale sopra riportata la Regione Calabria, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, intende ricorrere, come in effetti con il presente atto ricorre, a codesta eccellentissima Corte costituzionale, ex art. 127, secondo comma, della Costituzione, atteso che la suddetta norma presenta profili di lesivita' in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative, finanziarie ed amministrative della Regione Calabria costituzionalmente garantite, ed interviene in maniera significativa su materia di preminente interesse regionale, affidando il ricorso ai seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del principio di leale collaborazione, nonche' dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi. 1.1) - Il comma 6-bis, inserito, dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), introduce, in particolare nel primo periodo, disposizioni relative all'attivita' di pianificazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche di competenza delle Regioni, ed afferisce, pertanto, alla materia dell'«istruzione», attribuita alla potesta' legislativa concorrente delle regioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Gia' con sentenze del 13 gennaio 2004, n. 13, e del 26 gennaio 2005, n. 34, codesta eccellentissima Corte ha avuto modo di affermare che i profili afferenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche (di cui si e' occupata piu' da vicino la seconda delle succitate pronunce) sono da ascrivere alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di «istruzione», riguardando in particolare il settore della programmazione della rete scolastica, a mente dell'art. 117, terzo comma, cost. - e non gia' alla potesta' legislativa dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in materia di «norme generali sull'istruzione» - sulla scorta della seguente motivazione: «proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998» [art. 138 del quale si dira' nel prosieguo] «e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita». Tale principio e' stato, altresi', recentemente riaffermato (seppure con riferimento al tema dei contributi alle scuole non statali, di cui all'art. 138, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 112/1998, anche nella sent. 7 marzo 2008, n. 50 (punto 6 del Considerato in diritto). 1.1.1) Il precisato comma 6-bis del novellato art. 64, d.l. n. 112/2008, nell'imporre alle regioni l'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro tempi fissati in maniera rigida e termini estremamente ravvicinati («gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno»), attua un intervento normativo che invade in maniera palese e macroscopica la sopra evidenziata potesta' legislativa concorrente recando disposizioni puntuali, incisive e di eccessivo dettaglio, tali da comportare una vera e propria sostituzione della competenza legislativa dello Stato a quella delle regioni, ed in particolare dell'odierna ricorrente. Venendo in rilievo una materia di legislazione concorrente, l'esercizio della potesta' legislativa statale avrebbe dovuto, invece, rimanere contenuto entro i limiti della predeterminazione di principi fondamentali, come dispone l'ultimo periodo del citato art. 117, terzo comma, Cost., e dell'indicazione degli obiettivi da perseguire, rimanendo riservato alla regione il concreto esercizio della potesta' legislativa, mediante l'adozione delle norme contenenti le specifiche misure dirette al raggiungimento dei fini indicati dalle disposizioni di principio. Per tale ragione, l'intervento legislativo concretizzatosi nel comma 6-bis qui impugnato si rivela affetto da illegittimita' costituzionale per violazione del ripetuto art. 117, terzo comma, Cost. E l'invasione della sfera di potesta' legislativa attribuita alla regione e' apprezzabile in maniera ancor piu' evidente ove si ponga mente alla circostanza che la contestata norma contempla un termine per l'attivita' di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, ai fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti nell'art. 64, da ultimare «non oltre il 30 novembre di ogni anno», e quindi anche entro il 30 novembre del corrente anno 2008, cioe' a distanza di meno di due mesi dalla data (7 ottobre 2008) di emanazione del d.l. n. 154/2008. 1.1.2) Giova, inoltre, evidenziare che il vulnus alle prerogative regionali afferenti alla potesta' concorrente in materia di «istruzione» non rimane su un piano meramente virtuale ed astratto, ma assume una consistenza effettiva e reale in considerazione del fatto che la Regione Calabria ha concretamente esercitato il proprio potere legislativo in materia, anche per gli aspetti che attengono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 («Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali», pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 15 del 16 agosto 2002, suppl. straord. n. 1), e particolarmente con gli articoli da 135 a 139 della stessa. Passando ad esaminare nel dettaglio le succitate norme delle 1. r. n. 34/2002: l'art. 135 individua nella Regione e negli gli Enti locali i soggetti che esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa; l'art. 137 assegna alla regione funzioni di indirizzo e coordinamento anche in tema di programmazione della rete scolastica; l'art. 138 attribuisce alla province, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni, nonche' i compiti relativi alla programmazione dell'offerta scolastica. Piu' strettamente correlato alla questione che qui rileva e', poi, l'art. 139 (rubricato: «Programmazione della rete scolastica) della 1.r. n. 34/2002, a mente del quale: il consiglio regionale formula gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali, e coordina, altresi' la programmazione dell'offerta formativa; le province, di concerto con i comuni e con le comunita' montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla regione; la regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani, puo' esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi fissati dal consiglio regionale o con le risorse finanziarie disponibili; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, adeguano i piani ai rilievi definitivi della regione, trasmettendo copia dei ripetuti piani alla regione entro quindici giorni dal loro adeguamento; le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. La disciplina legislativa regionale della Calabria, quindi, regola in maniera articolata il procedimento relativo al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, assegnando ruoli specifici e tra loro coordinati a ciascuno dei soggetti (regioni, province, comuni, comunita' montane, istituzioni scolastiche) che partecipano alla definizione della rete scolastica, e, soprattutto, fissa una sequenza cronologica scandita in maniera funzionale all'armonico esercizio delle rispettive competenze. Orbene, cio' detto, non solo l'intervento di cui al comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008, introdotto dal d.l. n. 154/2008, interferisce, sul piano generale, con il quadro legislativo regionale sopra illustrato, sovrapponendosi ad esso, con disposizioni di dettaglio, in maniera invasiva, ma, nello specifico, la rigida scansione temporale imposta dalla contestata norma di legge statale - ed in particolare il termine, eccessivamente ravvicinato, del 30 novembre 2008, fissato ai fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti nell'art. 64 - e' del tutto inconciliabile con il disegno procedimentale ed i tempi correlativamente delineati nella 1.r. n. 34/2002, finendo, in tal modo, col vanificare, ed anzi elidere completamente, un preciso atto di esercizio della potesta' legislativa concorrente, di cui e' titolare la Regione Calabria, realizzatosi nella ripetuta legge regionale. Dal che prende corpo con maggiore evidenza la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 1.2) V'e', poi, da considerare un ulteriore, ma non meno rilevante, profilo di illegittimita' costituzionale, correlato alla sopra evidenziata afferenza a materia di legislazione concorrente, che si concretizza nella violazione del principio di leale collaborazione, piu' volte valorizzato dalla giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte, in particolare con le seguenti pronunce le cui massime si riportano per mera completezza di esposizione: «quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse, il principio di ''leale collaborazione'' richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione» (C. cost., sent. 18 ottobre 2002, n. 422); «nelle ipotesi in cui vi sia una ''concorrenza di competenze'' tra Stato e regioni, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze; in tal caso - ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa - si deve ricorrere al canone della ''leale collaborazione'', che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (C. cost., sent. 8 giugno 2005, n. 219); «il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni opera in tutti i casi in cui sussista una connessione tra funzioni attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una netta separazione nell'esercizio delle competenze» (C. cost., sent. 2 marzo 2007, n. 58). Nel caso di specie, invece, con il qui contestato comma 6-bis, lo Stato, nell'interferire in maniera cosi' invasiva e pesante (per le ragioni illustrate nei punti che precedono, ai quali si rinvia) con la potesta' legislativa regionale, ha operato in maniera del tutto unilaterale senza consultare, sentire, in alcun modo coinvolgere, le autonomie regionali ne' confrontarsi con esse, neppure in sede di Conferenza Stato-regioni, ma imponendo loro in maniera diretta ed immediata di ultimare le procedure di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro termini dallo Stato stesso stabiliti. 1.3) L'imposizione, tramite il comma 6-bis dell'art. 64. d.l. n. 112/2008, del termine del 30 novembre di ciascun anno, ed in particolare con riferimento all'imminente data del 30 novembre 2008, non e', inoltre, sorretta da alcun elemento di ragionevolezza, ed anzi contrasta in maniera eclatante con il relativo canone. Si consideri, al riguardo, che il termine del 30 novembre 2008 e', all'evidenza, fissato in funzione dell'anno scolastico 2009/2010, cui, infatti, fa riferimento il comma 6-bis come ciclo a decorrere dal quale viene imposta l'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche; il termine in parola non puo', del resto, riguardare l'anno scolastico 2008/2009 (e, del resto, se cosi' non fosse, i profili di lesivita' sollevati col presente ricorso assumerebbero maggiore gravita'), essendo questo gia' iniziato al momento dell'emanazione del d.1. n. 154/2008, e non essendo ipotizzabile che un ridimensionamento delle istituzioni - con tutto cio' che esso comporta anche in termini di soppressioni o accorpamenti di classi, di cattedre, o di istituzione o accorpamento di istituti comprensivi - possa intervenire durante il corso stesso dell'anno scolastico. Cio' detto, appare del tutto priva di ragionevolezza la fissazione del termine del 30 novembre 2008 cosi' immediatamente a ridosso dell'entrata in vigore della stessa norma che lo ha posto e, d'altro canto, cosi' lontano dall'inizio (settembre 2009) dell'anno scolastico 2009/2010 in funzione del quale il termine e' destinato ad operare, senza che, peraltro, emerga, neppure in maniera approssimativa, alcuna esigenza di rendere immediatamente operante anche per il 2008 il ripetuto termine del 30 novembre, anteriore di quasi un anno, lo si ribadisce, rispetto all'inizio dell'anno scolastico cui esso e' preordinato. L'irragionevolezza della contestata norma contenuta nel comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 prende forma anche sotto il profilo dell'assenza di proporzionalita' rispetto allo scopo che si intende perseguire, atteso che appare del tutto sproporzionato imporre un termine di meno di due mesi (dalla data, 7 ottobre, di entrata in vigore del d.l. n. 154/2008 al 30 novembre 2008) a fronte di un arco temporale di quasi un anno (cioe' fino all'inizio, settembre 2009, dell'anno scolastico 2009/2010) che il legislatore aveva a disposizione per individuare una piu' confacente scadenza ai fini della compimento di una attivita' - quale la pianificazione della rete scolastica - che, anche in considerazione della pluralita' di interessi pubblici coinvolti e della, correlativamente composita, articolazione procedimentale, non puo' certo essere disimpegnata nel breve volgere di poche settimane. Non puo', poi, trascurarsi che l'illogicita' del termine in parola assume maggiore consistenza ove si osservi che non risulta essere stato emanato alcuno dei regolamenti che, a mente dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis), del d.l. n. 112/2008, conv. con modif., in legge n. 133/2008, dovrebbe definire criteri per il ridimensionamento della rete scolastica; regolamenti riguardo ai quali, peraltro, lo stesso comma 4 prevede che siano da adottare entro dodici mesi dalla data (25 giugno 2008) di entrata in vigore del citato d.l. n. 112/2008; e a fronte di cio' e' tangibile l'incongruenza dell'aver fissato gia' dal 2008 un termine al 30 novembre. Come si ribadira' nel prosieguo in punto di istanza di sospensione, e', quindi, materialmente impossibile per le regioni, ed in particolare per l'odierna ricorrente, completare le procedure di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre 2008, soprattutto in considerazione del fatto che, stante quanto sopra illustrato, nell'ambito della Regione Calabria tali procedure sono articolatamente disciplinate dalla l.r. n. 34/2002 in maniera incompatibile (anche alla luce di quanto si dira' infra al § 2.2) con il termine medesimo e con il necessario coinvolgimento sia degli enti locali - ed in particolare delle province che, anzi, hanno la diretta competenza ad approvare, di concerto con gli altri enti locali, i piani di dimensionamento - sia della regione, che ha funzioni di previo indirizzo e di verifica in ordine alla coerenza dei piani riguardo agli indirizzi stessi. E l'appena evidenziata incompatibilita' rende ancor piu' tangibile come la qui contestata norma contenuta nel novellato art. 64, comma 6-bis, d.1. n. 112/2008, non sia assistita dal canone di ragionevolezza. Ne consegue che il legislatore statale ha (non solo ha invaso la sfera della potesta' legislativa regionale, ma, nel fare cio', ha anche) trattato in modo irragionevolmente indifferenziato - «non oltre il 30 novembre di ogni anno» - situazioni non omogenee - e cioe': da un lato, il termine del 30 novembre 2008, riferito all'anno scolastico 2009/2010, a brevissima distanza dall'entrata in vigore del menzionato comma 6-bis, e, dall'altro lato, i corrispondenti termini riferiti agli anni scolastici successivi al predetto, ampiamente lontani nel tempo rispetto all'introduzione della norma stessa - operando, quindi, in spregio del generale canone di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost., cui deve necessariamente conformarsi ogni attivita' di produzione legislativa. Il predetto canone imponeva, invece, il rispetto dell'esigenza di prevedere, per quanto riguarda la scadenza piu' ravvicinata, strumentale all'anno scolastico 2009/2010, una disciplina differenziata, e cioe' un termine ragionevole che, tenendo conto della data di entrata in vigore della norma, si collocasse ad adeguata distanza di tempo da tale momento. 2) Violazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonche' dell'art. 97, primo comma, ed in particolare del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e dell'articolo 3, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi. 2.1) In virtu' del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost. e del noto, correlato, principio del parallelismo tra potesta' legislativa e funzioni amministrative, le Regioni sono titolari di queste ultime nelle materie in cui e' ad esse attribuita la prima. Si e' gia' chiarito che la materia dell'«istruzione», ed in particolare anche per quanto concerne il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientra nella potesta' legislativa, concorrente, della Regione; a siffatta potesta' corrisponde, quindi, la titolarita' delle funzioni amministrative nella predetta materia. Tali funzioni rientrano nella previsione dell'art. 118, primo comma, Cost. Per quanto riguarda la Regione Calabria, le funzioni amministrative nella materia de qua sono, inoltre, disciplinate nel dettaglio nelle norme della l.r. n. 34/2002 sopra passate in rassegna (l.r. che, del resto, costituisce esplicazione della potesta' legislativa in parola). Detta 1.r. assegna, in particolare, alla Regione Calabria funzioni essenzialmente programmatorie, e precisamente di indirizzo ai fini dell'approvazione, di diretta competenza delle province, dei piani di dimensionamento, e di verifica in ordine alla coerenza dei piani agli indirizzi stessi. Non si trascuri, poi, che le funzioni amministrative di cui si discute erano gia' state attribuite alle regioni sin dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. In particolare, con l'art. 138 (di cui si e' fatto cenno in precedenza quando si e' parlato della definizione dell'ambito di competenza legislativa regionale concorrente in materia di «istruzione») sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative relative a: «a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); …»; in forza dell'art. 139, inoltre, «sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; …». Si osservi, altresi', che le gia' ricordate norme della l.r. n. 34/2002 trovano piena corrispondenza negli appena menzionati articoli 138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998. 2.2) Cosi' definito l'ambito normativo relativo alle funzioni amministrative in materia di «istruzione», con particolare riferimento al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e' evidente che le disposizioni introdotte con il precisato comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 rappresentano una grave invasione della sfera di autonomia amministrativa della Regione Calabria (oltre che degli enti locali coinvolti nelle procedure di dimensionamento) in quanto impongono adempimenti ed attivita' amministrative, afferenti alle funzioni di competenza della regione, sulla base di modalita' e, in particolare, scansioni temporali che, per le ragioni gia' illustrate in precedenza, non sono conciliabili con la disciplina della l.r. n. 34/2002. In altre parole, e per rimanere al termine di prossima scadenza, la Regione Calabria (e non si dimentichino gli Enti locali), per ultimare i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre 2008 - termine non previsto dalla l.r. n. 34/2002, ne' riconducibile alle norme in essa contenute ne' ad alcuna altra norma - dovrebbe esercitare le proprie funzioni amministrative prescindendo dalla disciplina recata dalla l.r. medesima. Si consideri, al riguardo, in via esemplificativa, che l'art. 139, 1.r. n. 34/2002 assegna alla regione sessanta giorni per esprimere rilievi in merito alla coerenza, dei piani di dimensionamento approvati dalle province, rispetto gli indirizzi fissati dal Consiglio regionale, e assegna alle province un termine di trenta giorni per controdedurre a tali rilievi o per adeguare i piani ai rilievi stessi, nonche' un termine di quindici giorni per trasmettere alla regione i piani in conseguenza del loro adeguamento ai rilievi da questa sollevati. Il termine del 30 novembre 2008 imposto, a decorrere dal 7 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 154/2008), dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008, comprime, per come e' di palmare evidenza, l'ampia e strutturata scansione temporale delineata dalla l.r. n. 34/2002 in relazione ai singoli segmenti procedimentali in cui si articola la pianificazione delle rete scolastica; costringe, quindi, la Regione Calabria ad un esercizio delle proprie funzioni amministrative in maniera difforme rispetto a quella regolata dalla legge regionale di cui si e' dotata nell'ambito della propria potesta' legislativa; impone, in definitiva, specifiche modalita' di esercizio delle funzioni amministrative della regione ledendo, in tal modo, la sfera di autonomia amministrativa della regione stessa. Senza trascurare, infine, che la qui denunciata norma di legge statale viola apertamente anche le competenze amministrative degli enti locali, ed in particolare le competenze loro attribuite dalle surrichiamate disposizioni della l.r. n. 34/2002. In tutto cio' si concretizza una palese violazione dell'art. 118, primo comma, cost. da parte del gia' precisato comma 6-bis che forma oggetto del presente ricorso. 2.3) Si profila, altresi', una chiara violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'art. 97, primo comma, Cost., in considerazione del fatto che il ripetuto comma 6-bis - alterando le regole relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed imponendo un termine che, alla luce di quanto si e' in precedenza osservato, imprime, quanto meno in relazione al termine del 30 novembre 2008, una accelerazione improvvisa, sproporzionata e del tutto irragionevole (atteso che essa, in realta', non ha ragione di esistere) - interferisce negativamente sul sereno ed ordinato svolgimento delle funzioni stesse e sulla adeguata e bilanciata ponderazione, con la dovuta attenzione, dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella sede procedimentale in cui si esplicano le ripetute funzioni, interessi pubblici che, giova evidenziare, sono rispettivamente affidati alla cura dei diversi Enti territoriali (regione, province, comuni, comunita' montane) e dei soggetti scolastici interessati, aventi tutti un preciso ruolo nella definizione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche. 2.4) Per concludere sul punto, non puo' sfuggire che i rilievi sopra formulati in punto di inosservanza del principio di ragionevolezza si attagliano anche ai profili appena trattati in ordine alla violazione dei parametri costituzionali afferenti alle funzioni amministrative. Ed infatti, non sussiste alcun ragionevole motivo che possa consentire la sottoposizione della regione al termine fissato dal contestato comma 6-bis, e, in particolare, non e' ragionevole, ne' proporzionato allo scopo, imporre anche per il 2008 lo stesso termine, del 30 novembre, indicato nel medesimo comma in relazione agli anni scolastici successivi al 2009/2010. Si richiama, al riguardo, quanto gia' Osservato al § 1.3. 3) Violazione degli articoli 119, comma 1 e 2, e 81, terzo comma, della Costituzione. 3.1) Si e' sin qui parlato, in particolare, del primo periodo del comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 come novellato dal d.l. n. 154/2008. Nel medesimo comma, dopo il secondo e terzo periodo, che contemplano e disciplinano un intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di presunta inerzia delle regioni, con nomina di un commissario ad acta (e di tale intervento ci si occupera' nel successivo motivo di ricorso), v'e' un quarto periodo, a mente del quale «Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.». 3.2) Tale ultimo periodo, nel porre a carico delle regioni degli oneri economici ben determinati, viola l'art. 119 cost. invadendo l'autonomia finanziaria e contabile regionale. Si osservi, a tale proposito, che la norma in esame non si limita a dichiarare che gli oneri relativi all'eventuale intervento sostitutivo non gravano sullo Stato, ma si spinge fino a statuire una specifica imposizione finanziaria a carico delle regioni. 3.3) Sotto altro aspetto, non potendo gravare sulle Regioni gli oneri finanziari in parola, il precisato ultimo periodo del comma 6-bis viola l'art. 81, terzo comma, Cost., trattandosi di norma di legge che introduce nuove e maggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte. Ed anche volendo prendere in considerazione l'ipotesi che si tratti di una spesa riferibile ad un ente pubblico, la disposizione non si pone in linea con l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, a mente del quale le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci di enti del c.d. settore pubblico allargato devono contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria. 4) Violazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare del principio di leale collaborazione, nonche' dell'art. 97, comma 1, ed in particolare del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e dell'articolo 3, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi. 4.1) Come sopra accennato, il secondo e terzo periodo del comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008, introdotto dall'art. 3, d.l. n. 154/2008, prefigurano un intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di presunta inerzia delle regioni relativamente all'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro i termini fissati nel comma medesimo, con nomina di un commissario ad acta previa diffida ed in caso ulteriore inadempienza nei successivi quindici giorni. 4.2) Le precisate disposizioni del comma 6-bis, nel contemplare il suddetto intervento sostitutivo, violano l'art. 120, secondo comma, Cost. poiche' i casi in cui tale intervento viene previsto non corrispondono ad alcuno di quelli in relazione ai quali la citata norma costituzionale consente, in via del tutto eccezionale, che lo Stato si sostituisca alle regioni. Balza agli occhi, infatti, che non si configura, nell'ipotesi di inerzia delle regioni in ordine all'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, un mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. Tanto meno si potrebbe profilare, in tale ipotesi, un pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica. Ne' si presenterebbero, sempre nell'ipotesi considerata, esigenze di tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica. E neppure viene in rilievo la tutela di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche perche' l'art. 64, d.l. n. 112/2008, alla cui attuazione e' funzionale il contestato comma 6-bis, non contiene alcuna determinazione di detti livelli essenziali - determinazione, questa, che, giova ricordare, attiene ai contenuti fondamentali dei predetti diritti e, soprattutto, deve essere definita specificamente dalla legge, trattandosi di materia rimessa alla potesta' legislativa dello Stato a mente dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ed in maniera espressa, anche in ossequio al principio di legalita'. Non va, poi, trascurato che gli «atti amministrativi, organizzativi e gestionali» in ordine ai quali si dovrebbe concretizzare l'intervento sostitutivo statale di cui al ripetuto comma 6-bis afferiscono ad attivita' tutt'altro che prive di discrezionalita'; e tale discrezionalita' risulterebbe, quindi, del tutto esautorata dall'intervento statale, che dovrebbe, invece, rimanere circoscritto ad attivita' meramente vincolate. Ci troviamo, quindi, in presenza di norme di legge che autorizzano un intervento sostitutivo dello Stato sotto forma di una sorta di commissariamento che (non solo si riconnette strumentalmente ad un intervento legislativo statale che, per le ragioni illustrate nei punti che precedono, lede le sfere di autonomia legislativa, amministrativa e contabile della Regione, ma anche) si colloca al di fuori dei presupposti - del tutto eccezionali, non si dimentichi - indicati tassativamente dall'art. 120, secondo comma, Cost., con conseguente violazione dello stesso ad opera del ripetuto comma 6-bis, secondo e terzo periodo. 4.3) L'art. 120, secondo comma, Cost. viene violato non solo sotto il profilo dell'assenza dei presupposti sostanziali, ma anche sotto il profilo procedimentale, con riferimento, in particolare, al principio di leale collaborazione di cui all'ultimo periodo della medesima norma costituzionale. Quest'ultima rimette alla legge ordinaria la definizione di procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione. Com'e' noto, tali procedure sono state fissate dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il secondo periodo del comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008, pur richiamando la succitata norma della 1egge n. 131/2003, si discosta, e per aspetti non marginali, dallo schema procedurale in essa delineato. Innanzitutto, mentre la legge n. 131/2003 prevede l'assegnazione di «un congruo termine», non puo' certo definirsi «congruo» il termine, peraltro secco, di soli quindici giorni indicato nel comma 6-bis, termine che, stante quanto gia' osservato circa la complessita' delle procedure di legge regionale preordinate alla adozione di «tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica», come indicati nello stesso comma 6-bis, e circa la pluralita' degli interessi la cui ponderazione viene implicata nelle procedure suddette, non e' in alcun modo adeguato al fine di consentire la definizione di queste ultime. Inoltre, mentre l'art. 8, comma 1, legge n. 131/2003 prevede che, decorso inutilmente il termine assegnato, si procede all'intervento sostitutivo «sentito l'organo interessato», e che «alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento», nessuna partecipazione di tal genere e' contenuta nel ripetuto comma 6-bis, ne' alcuna forma di audizione o coinvolgimento dell'organo interessato o del Presidente della Giunta regionale. E' evidente che le sopra riportate previsioni della 1.r. n. 131/2003 costituiscono una chiara espressione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. e che il ripetuto comma 6-bis, nel non tenerle in alcuna considerazione, viola apertamente il predetto principio. Ne consegue che, da tale ulteriore prospettiva, viene confermato che il comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., anche per il tramite della non conformita' a quanto disposto nell'art. 8, comma 1, 1ege n. 131/2003. 4.4) La gia' chiarita incongruita' del termine di quindici giorni fa, altresi', emergere, un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale del precisato comma 6-bis per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'art. 97, primo comma, Cost., in quanto tale termine, essendo eccessivamente esiguo, non consente un adeguato e ordinato svolgimento delle funzioni amministrative in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e si rinvia, al riguardo, a quanto gia' osservato al § 2.3 in ordine al termine del 30 novembre 2008, non senza evidenziare che l'inadeguatezza del, piu' ristretto, termine dei quindici giorni si appalesa in maniera ancor piu' apprezzabile. 4.5) Infine, la violazione del principio di ragionevolezza, con riferimento all'art. 3 Cost., di cui si e' parlato ai §§ 1.3 e 2.4 prende corpo anche con riferimento al ripetuto termine di quindici giorni, essendo del tutto irragionevole la fissazione di un termine la cui eccessiva esiguita' e' gia' stata chiarita, e basta precisare, al riguardo, che, cosi' come del tutto illogico - rispetto alla vicinanza con la data di entrata in vigore del d.l. n. 154/2008 ed avuto riguardo alla lontananza temporale rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 - si presenta il termine del 30 novembre 2008 in virtu' del raffronto con l'analogo termine del 30 novembre degli anni futuri, per le stesse ragioni non trova alcuna razionale e sufficiente giustificazione lo stesso termine che, per effetto della diffida contemplata nel contestato comma 6-bis, viene ad essere aumentato di soli quindici giorni. 5) Violazione degli articoli 70, 76, 77, commi primo e secondo, e 89, primo comma, della Costituzione. 5.1) Ai molteplici profili di illegittimita' costituzionale fin qui illustrati se ne aggiungono, saldandosi ai predetti, alcuni ulteriori, qui di seguito sviluppati, che si basano sul rilievo della assoluta inesistenza di ragioni di straordinaria necessita' ed urgenza che possano legittimare l'emanazione del decreto-legge, nel caso di specie il d.l. n. 154/2008 - e precisamente l'art. 3 di questo, che ha inserito un comma 6-bis nell'art. 64, d.l. n. 112/2008 - e cioe' di quello specifico strumento del quale lo Stato si e' avvalso per mettere in atto le molteplici lesioni delle prerogative della regione odierna ricorrente gia' evidenziate nei punti che precedono con riferimento all'invasione delle sfere di competenza regionale sia legislativa, sia amministrativa, sia finanziaria. 5.2) Non ricorrono, infatti, i «casi straordinari di necessita' e d'urgenza» che l'art. 77, secondo comma, Cost. pone come condizione a che il Governo possa adottare, in via del tutto eccezionale, provvedimenti provvisori con forza di legge. Basti ricordare, al riguardo, che, sul piano generale, il precisato comma 6-bis e' funzionale a misure di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche tutt'altro che impellenti, in quanto non interessano (ne' lo potrebbero, per come si e' gia' avuto modo di osservare) l'anno scolastico in corso bensi' l'anno scolastico 2009/2010 e quelli successivi. E quanto, in particolare, al termine del 30 novembre 2008, funzionale all'anno scolastico 2009/2010, si e' gia' chiarito che non solo non e' dato ravvisare alcuna esigenza concreta ed effettiva che, in ipotesi, imponga di ultimare i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro detto termine, con cosi' largo anticipo (oltre nove mesi) rispetto all'inizio del summenzionato anno scolastico, ma, anzi, ben si sarebbe potuto, ed anzi, dovuto, fissare un termine, ragionevole, meno a ridosso dell'entrata in vigore del d.l. n. 154/2008. Il che conferma l'inesistenza di alcuna situazione di straordinaria necessita' ed urgenza che possa sorreggere la scelta dello strumento del decreto-legge. 5.2.1) Con la nota sentenza del 23 maggio 2007, n. 171, codesta eccellentissima Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per carenza dei presupposti previsti dall'art. 77, secondo comma Cost., «la norma che si connota per la sua evidente estraneita' rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui e' inserita», rilevando, tra l'altro, riguardo all'inconfigurabilita' di ragioni di straordinaria necessita' ed urgenza, che «ne' dal preambolo ne' dal contenuto degli articoli, risulta nulla che abbia attinenza» con la materia cui afferisce la norma della cui legittimita' costituzionale si discute (in quel caso si trattava di una norma relativa alle cause di incandidabilita' e di incompatibilita' concernenti la carica di sindaco, attinente alla materia elettorale e non alla materia della disciplina degli enti locali menzionata nell'epigrafe del decreto). Cio' ricordato, e' percepibile ictu oculi la completa estraneita' della materia («istruzione») cui afferiscono le norme di cui al comma 6-bis, introdotto dal d.l. n. 154/2008, rispetto alle materie implicate nel medesimo decreto-legge, che non a caso, infatti, reca il seguente titolo: «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali». Per esigenze afferenti alla spesa sanitaria e alla finanza locale, quindi, e' stato emanato il citato decreto-legge, non per esigenze riconducibili all'istruzione; e, del resto, tutti gli altri articoli di cui si compone il decreto-legge si occupano proprio di queste materie. Ed e', soprattutto, eloquente, al riguardo, il totale silenzio nel preambolo del d.l. n. 154/2008 in ordine a qualsivoglia riferimento alla materia scolastica. Nel preambolo, infatti, vengono evidenziati rilievi di straordinaria necessita' ed urgenza comportanti l'adozione di disposizioni in materia di: gestione commissariale delle regioni che non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da tutelare l'unita' economica e i livelli essenziali delle prestazioni; contabilita' degli enti locali per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti; riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese di natura corrente. Nessuna situazione di straordinaria necessita' ed urgenza viene, invece, evidenziata in relazione al ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, ne', in particolare, alla ultimazione dei relativi piani entro i termini indicati nell'art. 3 del d.l. n. 154/2008. In altri termini, proprio nel preambolo del citato decreto-legge e', in definitiva, contenuta la dimostrazione dell'inesistenza di ragioni di straordinaria necessita' ed urgenza atte a suffragare, conformemente all'art. 77, secondo comma, Cost., l'emanazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del d.l.; tanto e' vero che lo stesso preambolo non ne indica alcuna. 5.3) Correlata alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si presenta, altresi', la violazione del comma 1, del medesimo, configurandosi nella fattispecie l'emanazione, da parte del Governo, di un decreto avente valore di legge ordinaria senza delegazione delle Camere, nonche' la violazione dell'art. 70 Cost., che riserva la funzione legislativa, appunto, alle Camere, le quali, con l'evidenziata illegittima emanazione del d.l. n. 154/2008 in assenza dei presupposti costituzionalmente predeterminati, risultano esautorate delle loro prerogative. 5.4) Non e', infine, da trascurare - anche a conferma della mancata previa valutazione, nella sede ministeriale competente ratione materiae, di ipotetiche situazioni di straordinarieta', e in definitiva della loro insussistenza, oltre che della eterogeneita' delle norme di cui al comma 6-bis del d.l. n. 112/2008, introdotto con l'art. 3, d.l. n. 154/2008, rispetto all'impianto complessivo di quest'ultimo - la circostanza che il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, specificamente competente per materia proprio in relazione alle norme predette, non figura ne' tra i Ministri proponenti ne', correlativamente, tra i Ministri controfirmatari del decreto-legge n. 154/2008. E da tale rilievo si configura un ulteriore e specifico vizio in procedendo nella formazione del precisato d.l., che ne determina l'invalidita', ed un correlato profilo di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 89, primo comma, Cost., a mente del quale «Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'» - e, com'e' noto, il decreto-legge e' un atto, formalmente, del Presidente della Repubblica, il quale, infatti, come prevede l'art. 87, quinto comma, Cost., «emana i decreti aventi valore di legge». In altri termini, lo Stato si e' avvalso, per perpetrare le plurime lesioni, fin qui analiticamente disaminate, delle prerogative costituzionalmente garantite della regione odierna ricorrente, di uno strumento legislativo non solo inficiato da molteplici violazioni della Carta costituzionale, anch'esse dettagliatamente evidenziate, ma, in particolare, di uno strumento specificamente ed espressamente invalido a mente dell'art. 89, primo comma, della Costituzione. Istanza di sospensione Il fumus boni juris del ricorso, cui la presente istanza di sospensione accede, emerge nettamente dalle suesposte argomentazioni. Sussistono, inoltre, nella fattispecie i presupposti di natura cautelare indicati nell'art. 35, 1egge n. 87/1953. Emerge, in particolare, il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, atteso che, per come ampiamente chiarito nell'esposizione dei motivi di ricorso, la complessita' delle procedure, disciplinate dalla 1.r. n. 34/2002, dirette alla definizione dei piani di dimensionamento scolastico, e la molteplicita' dei soggetti e degli interessi pubblici coinvolti, impedisce di procedere a tale definizione entro il termine del 30 novembre 2008 imposto dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008. In mancanza della definizione dei piani suddetti si verrebbe a configurare, nell'intento del legislatore statale, una situazione di inadempienza a carico della regione - senza che, peraltro, cio' possa essere addebitato alla stessa - costituente il presupposto per l'intervento sostitutivo da parte dello Stato prefigurato dal medesimo comma 6-bis. Nella scongiurata ipotesi di attuazione dell'intervento sostitutivo la lesione delle competenze regionali diffusamente descritta nel ricorso verrebbe ad assumere la concreta consistenza di un pregiudizio all'interesse pubblico, poiche' risulterebbero stravolti sia i rispettivi ambiti delle competenze legislative dello Stato e della Regione sia l'ordinato e sereno svolgimento delle attivita' procedimentali finalizzate al ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, con il ragionevolmente prevedibile rischio di una non adeguata ponderazione dei vari interessi pubblici implicati nelle procedure medesime - considerata, al riguardo, anche la eccessiva esiguita' dei termini imposti dal ripetuto comma 6-bis, con riferimento sia al termine del 30 novembre 2008 sia al termine di quindici giorni di cui alla diffida nel medesimo comma contemplata - e di una, conseguente, altrettanto inadeguata cura degli interessi predetti. Siffatti termini, inoltre, appaiono congegnati proprio allo scopo di preludere inevitabilmente al suddetto intervento sostitutivo, il che renderebbe ancora piu' grave e tangibile l'invasione dello Stato nella sfera di competenza della regione. E tale pregiudizio, nella deprecabile ipotesi in cui dovesse concretizzarsi nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale, sarebbe connotato dal carattere dell'irreparabilita', venendosi a consolidare, per effetto del prefigurato intervento sostitutivo, una situazione non piu' reversibile rimanendo la regione privata della possibilita' di intervenire in quanto a cio' inibita, appunto, dall'attivazione e dal compimento del detto intervento sostitutivo. Il pericolo che si verifichi il paventato pregiudizio costituisce, infine, un pericolo imminente, in quanto, come piu' volte ricordato, i termini fissati dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 sono particolarmente ristretti, e praticamente impossibili da rispettare. Quanto al pregiudizio all'ordinamento giuridico della Repubblica, esso e' insito nella stessa invasione - illegittima, irragionevole, unilaterale - dell'autonomia regionale ad opera dello Stato, con grave vulnerazione del quadro costituzionale del riparto delle competenze legislative tra Stato e regione. Il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini emerge, infine, dalla considerazione che qualora dovesse essere portato a compimento il disegno insito nel precisato comma 6-bis, l'esecuzione di tale norma, la cui patente illegittimita' costituzionale e' stata ampiamente dimostrata ed e' destinata, con ragionevole certezza, ad essere dichiarata da codesta eccellentissima Corte, andrebbe ad incidere negativamente su diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, e precisamente sul diritto all'istruzione di cui all'art. 34 Cost., la cui fruizione risulterebbe gravemente compromessa. Si chiede, pertanto, che, a mente dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, venga integralmente sospesa l'esecuzione del comma 6-bis dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), inserito dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ovvero, in via subordinata, che venga sospesa l'esecuzione della precisata norma nella parte in cui fissa il termine per l'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche anche al 30 novembre del corrente anno 2008, e nella parte in cui prevede un intervento sostitutivo dello Stato anche in relazione a siffatto termine.
P. Q. M. Voglia codesta eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, e, preliminarmente, della suestesa istanza di sospensione, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con cui e' stato inserito un comma 6-bis nell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per violazione degli articoli della Costituzione 117, terzo comma; 118, primo comma; 119, primo e secondo comma; 120, secondo comma; 3; 97, primo comma; 70; 76; 77, primo e secondo comma; 81, terzo comma; 89, primo comma; nonche' per violazione del principio di leale e fattiva collaborazione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e del generale canone di ragionevolezza delle leggi. Si depositeranno, insieme al presente ricorso, la deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso medesimo, nonche' il decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo. Catanzaro-Roma, addi' 11 novembre 2008 Avv. Mariano Calogero - Avv. Giuseppe Naimo