Ricorso n. 93 del 30 dicembre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 5 del 2015-02-04)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente
pro tempore perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' della Legge
Regionale della Regione Veneto n. 30 del 22 ottobre 2014 pubblicata
sul BUR n. 103 del 28 ottobre 2014 recante: «Modifica della Legge
regionale 6 settembre 1991 n. 24 «Norme in materia di opere
concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt»
Motivi
Con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30, recante «Modifica
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di
opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» la
Regione Veneto ha dettato disposizioni in materia linee e impianti
elettrici.
La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, che
sostituisce il comma 6, dell'articolo 2, della legge regionale 6
settembre 1991, n. 24 («Norme in materia di opere concernenti linee e
impianti elettrici sino a 150.000 volt») presenta profili di
incostituzionalita'.
Ed invero, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 2,
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 stabilisce che: «6. Non
sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee
esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le
trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo,
gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le
sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non
comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente
approvato ne' incremento della potenza gia' autorizzata e non
ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione
tecnica e relativo collaudo.»
La nuova disposizione regionale inserisce, quindi, nella
previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt, una esenzione dall'autorizzazione, oltre che per
interventi di manutenzione o sostituzione di componenti, anche per
tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri.
La norma regionale non specifica se nella fattispecie «linee e
impianti elettrici sino a 150.000 volt» siano inclusi anche gli
elettrodotti facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN).
Vanno, conseguentemente, distinte due diverse ipotesi:
1. ove la Legge regionale denunciata includa gli elettrodotti
facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) si evidenzia
che l'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29/8/2003 n. 239,
stabilisce che la competenza a rilasciare l'autorizzazione e'
dell'autorita' nazionale e non di quella regionale, e prevede inoltre
(comma 4-quinquies,) l'esenzione dall'autorizzazione per alcune
fattispecie di interventi sostitutivi e di manutenzione degli
elettrodotti «consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi
di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche», senza estendere tale esenzione alle varianti di
tracciato degli stessi;
2. se, invece, la norma regionale in esame si riferisce
unicamente agli elettrodotti non facenti parte della RTN, essa,
comunque, viola la normativa ambientale.
In particolare, per cio' che concerne la Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), le linee (elettrodotti) non facenti parte della
Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con potenza superiore a 100.000
volt rientrano nei progetti di competenza regionale da assoggettare
a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA, a seconda della
lunghezza del tracciato (rispettivamente > 10 km e > di 3 km), ai
sensi dell'Allegato III, lettera z), e dell'Allegato IV, punto 7,
lettera z), alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme
in materia ambientale).
Inoltre, per quanto qui di interesse, ai sensi della lettera ag)
dell'Allegato III e ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV
alla Parte II del citato decreto legislativo n. 152/2006, le
modifiche o estensioni dei progetti sopra citati sono soggetti
rispettivamente a VIA, se conformi a eventuali limiti stabiliti
oppure, nel caso in cui non rientrassero in tali limiti, a verifica
di assoggettabilita' a VIA qualora la loro realizzazione possa
potenzialmente produrre effetti negativi sull'ambiente.
Ne consegue che le variazioni di tracciato, seppur di scarsa
entita' (inferiori a 500 metri), non possono essere aprioristicamente
escluse da qualsiasi forma di valutazione ambientale, in quanto lo
specifico contesto localizzativo oggetto della variante di tracciato
puo' determinare situazioni di incompatibilita' con la tutela
ambientale [ad es.: siti di importanza comunitaria (SIC) e zone
speciali di conservazione (ZSC)].
Di contro, le disposizioni regionali, che qui si denunciano,
dispongono una generalizzata deroga all'obbligo di autorizzazione per
le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri a condizione che
«tali interventi non ricadano in zone soggette a tutela dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni», senza tuttavia prevedere la
necessaria norma di salvaguardia della normativa in materia di VIA,
operando cosi' una indebita restrizione del campo di applicazione
della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Pertanto, l'art. 1 della legge regionale n. 30/2014, dettando
disposizioni difformi rispetto alla normativa statale vigente in
materia, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s), della
Costituzione.
P.T.M.
Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara'
depositata nei termini copia conforme della determinazione del 12
dicembre 2014 del Consiglio dei Ministri con allegata relazione.
Roma, 18 dicembre 2014
L'avvocato dello Stato: Bucalo