Ricorso n. 94 del 10 ottobre 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
- Costituzione, art. 81, comma quarto.
(GU n. 47 del 20.11.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del suo
Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
dell'art. 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, recante:
«Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento
fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie,
alimenti geneticamente modificati, protezione degli animali,
commercio e inquinamento acustico» (Supplemento n. 2 al B.U. Trentino
Alto Adige n. 32/I -II del 6 agosto 2013).
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/2013, recante
«Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento
fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie,
alimenti geneticamente modificati, protezione degli animali,
commercio e inquinamento acustico» presenta profili di
incostituzionalita' ed eccede dalle competenze statutarie.
In particolare, l'art. 25, secondo cui «alla copertura degli
oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti
di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di base
15215 e 15225 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli
interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e
51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, abrogati dall'art. 24», si pone in contrasto con l'art.
81, quarto comma, della Costituzione. La copertura individuata dalla
norma in esame e' di fatti inidonea ad assicurare la copertura
finanziaria richiesta dalla disposizione costituzionale ora
richiamata, sia perche' le disposizioni abrogate con l'art. 24 della
legge in esame non prevedono autorizzazioni di spesa, sia perche' la
u.p.b. 15215 ed il capitolo 15225.15 (Spese per l'acquisto e
l'apprestamento di aree destinate ad interventi produttivi nonche'
indennizzi per la revoca delle medesime assegnazioni - L.P. n.
13/1997 da art. 44 a art. 51-ter) non presentano per l'anno 2013
alcuna disponibilita' finanziaria.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 25 della legge provinciale 19 luglio
2013, n. 10 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si producono
estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 27
settembre 2013;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari Regiovali, il
Turismo e lo Sport.
Roma, 1° ottobre 2013
L'Avvocato dello Stato: Palatiello