Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 ottobre 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) .
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

(GU n. 47 del 20.11.2013)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Provincia Autonoma di  Bolzano  -  Alto  Adige  in  persona  del  suo
Presidente per la dichiarazione della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10,  recante:
«Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio, foreste, aree per insediamenti  produttivi,  miglioramento
fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie,
alimenti  geneticamente   modificati,   protezione   degli   animali,
commercio e inquinamento acustico» (Supplemento n. 2 al B.U. Trentino
Alto Adige n. 32/I -II del 6 agosto 2013).
    La legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/2013,  recante
«Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio, foreste, aree per insediamenti  produttivi,  miglioramento
fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie,
alimenti  geneticamente   modificati,   protezione   degli   animali,
commercio   e   inquinamento   acustico»    presenta    profili    di
incostituzionalita' ed eccede dalle competenze statutarie.
    In particolare, l'art. 25,  secondo  cui  «alla  copertura  degli
oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti
di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di  base
15215 e 15225 a carico dell'esercizio  2013  e  autorizzati  per  gli
interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51  e
51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n.  13,  e  successive
modifiche, abrogati dall'art. 24», si pone in  contrasto  con  l'art.
81, quarto comma, della Costituzione. La copertura individuata  dalla
norma in esame e'  di  fatti  inidonea  ad  assicurare  la  copertura
finanziaria   richiesta   dalla   disposizione   costituzionale   ora
richiamata, sia perche' le disposizioni abrogate con l'art. 24  della
legge in esame non prevedono autorizzazioni di spesa, sia perche'  la
u.p.b.  15215  ed  il  capitolo  15225.15  (Spese  per  l'acquisto  e
l'apprestamento di aree destinate ad  interventi  produttivi  nonche'
indennizzi per la  revoca  delle  medesime  assegnazioni  -  L.P.  n.
13/1997 da art. 44 a art. 51-ter)  non  presentano  per  l'anno  2013
alcuna disponibilita' finanziaria.
 
                              P. Q. M.
 
    Si conclude perche' l'art. 25 della legge provinciale  19  luglio
2013, n. 10 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    Si producono
        estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  27
settembre 2013;
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari Regiovali, il
Turismo e lo Sport.
 
          Roma, 1° ottobre 2013
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello

 

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