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N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 47 del 25-11-2009)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione Lombardia, in persona del suo Presidente per la declaratoria
della illegittimita' costituzionale della legge regionale 6 agosto
2009, n. 19, recante: «Approvazione del piano di cattura dei richiami
vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge
regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei
richiami vivi)».
F a t t o e d i r i t t o
Con la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2009 e' stato approvato
il piano di cattura dei richiami vivi, riportato all'Allegato A, per
la stagione venatoria 2009/2010, ai sensi della legge regionale 5
febbraio 2007, n. 3 (legge quadro sulla cattura di richiami vivi).
Detta legge, che si compone di un unico articolo, presenta i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale.
Innanzitutto la potesta' in concreto esercitata in materia di
autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura delle
specie indicate nell'Allegato A della legge in esame, autorizzazione
che l'art. 4, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconosce
alle regioni, risulta esercitata in assenza dei presupposti e delle
condizioni poste dalla normativa comunitaria in materia di protezione
della fauna selvatica che subordina (art. 9 della dir. 409/79/CEE) la
possibilita' di autorizzare in deroga la cattura di determinate
specie di uccelli in piccole quantita' alla comprovata assenza di
altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente
controllate e all'impiego di modalita' selettive in modo che le
catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano
strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo
venatorio.
Sotto tale profilo si configura la violazione del vincolo
comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., non avendo la
Regione Lombardia rispettato le misure dettate dalla direttiva sopra
citata (come del resto confermato dal parere negativo dell'ISPRA del
9 giugno 2009).
Ma l'intervento regionale si pone in contrasto anche con i
principi stabiliti dal legislatore statale con la richiamata legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», il cui art. 4, pur
rimettendo alla competenza regionale l'autorizzazione alla
approvazione del piano di cattura dei richiami vivi (comma 3) implica
che detta potesta' sia esercitata non solo nel rispetto del diritto
comunitario, come sopra rilevato, ma anche dei principi stabiliti dal
legislatore statale con la predetta normativa, che richiede
espressamente il parere favorevole dell'ISPRA, e con la legge quadro
regionale in materia di cattura dei richiami vivi, l.r. n. 5/2007,
della quale la legge all'esame e' attuazione.
La disposizione statale sopra richiamata costituisce
indubbiamente una misura minima di tutela e, quindi. inderogabile per
il legislatore regionale; il suo mancato rispetto, dunque, fa venir
meno quegli standards minimi e uniformi di tutela della fauna,
risultando in tal modo violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.
Come chiarito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte
costituzionale, infatti, l'art. 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione, esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite a
interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri
ambientali (Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536; id. 22 dicembre
2006, n. 441).
P. Q. M.
Si conclude perche' la legge regionale impugnata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 2
ottobre 2009;
relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per
i rapporti con le regioni.
Roma, addi' 8 ottobre 2009
L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo
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