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N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 settembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 43 del 27-10-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del
presente atto;
Contro la Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta
pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
della legge della regione Abruzzo n. 24 del 14 luglio 2010,
pubblicata sul BUR Abruzzo n. 47 del 21 luglio 2010, recante
«Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo». La presentazione
del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri del
17 settembre 2010, come da estratto del relativo verbale, depositato
unitamente alla relazione del Ministro proponente.
La legge regionale e' censurabile relativamente alla disposizione
contenuta nell'art. 5.
La citata norma regionale prevede genericamente, «al fine di
consentire l'ordinata conclusione dei rogetti in itinere», la
possibilita', per i dirigenti regionali, di prorogare i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di
entrata in vigore della legge regionale, confermando tutti contratti
di collaborazione ad enti ed organismi regionali, non solamente
quelli correlati all'attivita' aeroportuale, materia della disciplina
normativa.
Tale generica previsione, che peraltro non indica alcun termine,
oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui
agli articoli 3 e 97 Cost., consente un generalizzato meccanismo di
proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il
rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
165/2001, per il conferimento di tali incarichi. Si evidenzia quindi
un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato
regolabili dal Codice civile (cio' in quanto le disposizioni del
d.lgs. n. 165/2001 rappresentano principi ai quali il legislatore
regionale deve fare riferimento).
La norma regionale, inoltre, considerata la sua genericita',
viola le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28, del d.l. n.
78/2010,come convertito in legge n. 122/2010, secondo le quali il
ricorso a personale con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa puo' avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere
dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009».
Poiche' detta disposizione costituisce principio generale al
quale sono tenute ad adeguarsi le regioni e le province autonome ai
fini del coordinamento della finanza pubblica, materia affidata,
dall'art. 117, terzo comma Cost, alla competenza regionale di tipo
concorrente, la norma regionale contrasta altresi' con il citato
art.117, comma terzo, Cost.
P. Q. M.
Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia
dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale della legge
della regione Abruzzo n. 24 del 14 luglio 2010, pubblicata sul BUR
Abruzzo n. 47 del 21 luglio 2010, recante «Interventi a sostegno
dell'Aeroporto d'Abruzzo», con consequenziali provvedimenti in ordine
alla legge, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), e 3,
della Costituzione.
Roma, addi' 17 settembre 2010
L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma
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