N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2005.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 novembre 2005 (della Regione Friuli-Venezia Giulia)

(GU n. 51 del 21-12-2005)



Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del
presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con
deliberazione della giunta regionale n. 2907 del 16 novembre 2005
(doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del
presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con
domicilio eletto in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della
regione, in piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4,
5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23
settembre 2005, per violazione:
dell'art. 4, nn. 1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, dell'art. 5,
nn. 10, 14, 16, 20 e 22, dell'art. 6, n. 3, e dell'art. 8, legge
costituzionale n. 1 del 1963;
dell'autonomia finanziaria regionale;
dell'art. 76 e dell'art. 117, comma 4 e 5, della
Costituzione, in relazione all'art. 10 legge costituzionale n. 3 del
2001, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F a t t o

La Regione Friuli-Venezia Giulia e' dotata di potesta'
legislativa primaria nella materia dell'«ordinamento degli uffici e
degli enti dipendenti dalla regione» ed in quella dell'«ordinamento
degli enti locali», ai sensi dell'art. 4, n. 1 e n. l-bis legge
costituzionale n. 1/1963. A queste materie vanno senz'altro
ricollegate, ad avviso della Regione, le norme che regolano l'accesso
dei privati alle informazioni detenute dalla Regione, dagli enti
pararegionali e dagli enti locali, dato che tali norme incidono
sull'organizzazione amministrativa di questi enti.
Ugualmente tali norme incidono, naturalmente, sul diritto di
accesso e sul diritto all'informazione dei privati, ma anche questa
materia rientra nella competenza regionale, dato che, salva la
determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni, la
disciplina dei diritti dei privati verso l'amministrazione ricade
nella competenza residuale delle regioni ordinarie ex art. 117, comma
4, Cost. e, dunque, anche nella competenza delle regioni speciali ex
art. 101, legge costituzionale n. 3/2001.
Inoltre, la Regione Friuli-Venezia Giulia e' titolare di
competenza costituzionale in materia ambientale (come risulta dalle
norme che in seguito si indicheranno), anche se cio' rileva, come si
argomentera', solo in via subordinata.
Nelle medesime materie in cui ha competenza legislativa, la
regione dispone delle corrispondenti funzioni amministrative, in
virtu' dell'art. 8 dello Statuto.
Inoltre, in tutte le materie di propria competenza la regione ha
il potere ed il dovere di dare attuazione alle fonti comunitarie.
Tale potere si e' consolidato in virtu' dell'art. 117, comma 5, Cost.
(in base al quale «le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, ... provvedono
all'attuazione e all'esecuzione... degli atti dell'Unione europea
...»).
Su tale base, dunque, la regione ha emanato la legge n. 10/2004,
recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, con la quale
essa ha introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della legge
comunitaria annuale, al fine del recepimento delle direttive
comunitarie nelle materie di competenza della regione.
Del resto, la stessa legge n. 11/2005, «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»,
stabilisce l'obbligo per regioni e province autonome di dare
tempestiva attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di
propria competenza legislativa (art. 8, comma 1) e fa riferimento a
«...leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle
regioni e dalle province autonome...» (art. 8, comma 5, lett. e).
In attuazione della l.r. n. 10/2004 ed in conformita' ai principi
di cui all'articolo 117 Cost., la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
puntualmente emanato la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, recante
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e
2003/1978/CE. (Legge comunitaria 2004). Fra le direttive recepite da
tale legge regionale e' compresa la direttiva n. 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
L'art. 13 l.r. n. 11/2005 definisce il concetto di informazione
ambientale; l'art. 14 disciplina l'accesso ad essa, stabilendo che
«il diritto di accesso all'informazione ambientale e' esercitato nei
confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali
secondo le modalita' stabilite dagli articoli 58 e seguenti della
legge regionale 7/2000». L'art. 15 regola la diffusione
dell'informazione ambientale, stabilendo che essa «deve essere resa
disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere
un'ampia, sistematica e progressiva fruibilita», e che «i soggetti di
cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per
garantire la disponibilita' e la diffusione dell'informazione
ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione
informatica o tecnologie elettroniche».
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato tale legge
regionale, anche in relazione all'attuazione della direttiva 2003/4,
asserendo che questa attiene alla materia ambientale, la quale
esulerebbe dalla competenza regionale, e sarebbe «contigua» alla
materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost.
(coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale), anch'essa di
competenza statale.
La regione si e' costituita in tale giudizio ed in quella sede,
naturalmente, saranno svolte le opportune difese: pur se si puo'
notare fin d'ora che il ricorso del governo invoca norme che
disciplinano il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni
ordinarie, anziche' le norme dello statuto speciale che ripartiscono
le competenze tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia.
All'impugnazione della l.r. n. 11/2005 fa ora seguito il d.lgs.
n. 195/2005, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale, emanato in attuazione alla
legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003).
L'art. 1, comma 5, della legge di delega stabiliva che, «in
relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato».
Invece, il d.lgs. n. 195/2005 non contiene alcuna clausola di
suppletivita' o di cedevolezza in relazione ad eventuali leggi
regionali: tale dato, unito ai motivi del ricorso proposto contro la
l.r. n. 11/2005, fa presupporre che il Governo ritenesse di agire in
una materia di competenza esclusiva statale.
Quanto al contenuto del decreto legislativo, dopo che l'art. 1 ha
indicato le Finalita', l'art. 2 fissa le Definizioni rilevanti per la
disciplina da esso dettata. In particolare, il comma 1, lett. b)
definisce «autorita' pubblica» le «amministrazioni pubbliche statali,
regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche
ambientali o eserciti responsabilita' amministrative sotto il
controllo di un organismo pubblico».
L'art. 3 regola l'Accesso all'informazione ambientale su
richiesta, disciplinando il procedimento di accesso con norme
dettagliate e puntuali, che si discostano da quelle di cui alla l.r.
n. 7/2000 («Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso», richiamato dall'art. 14,
l.r. n. 11/2005) per la previsione di raddoppio dei termini del
procedimento in caso di richieste complesse. La legislazione
regionale, dunque, garantisce una tutela piu' ampia del diritto di
accesso.
L'art. 4, comma 1, del decreto impone alle autorita' pubbliche di
istituire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, cataloghi
pubblici dell'informazione ambientale, «contenenti l'elenco delle
tipologie dell'informazione ambientale detenuta», ovvero di avvalersi
degli uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti. Il
comma 3 aggiunge che «l'autorita' pubblica informa in maniera
adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni
ambientali disciplinato dal presente decreto».
L'art. 5 prevede i casi di esclusione del diritto di accesso.
Sul punto lo Stato e' intervenuto restrittivamente nella materia
usufruendo della mera facolta' - riconosciuta dalla direttiva
n. 2003/4 - di prevedere il diniego della richiesta di accesso (cfr.
art. 4 della direttiva). Il legislatore regionale, al contrario, con
la l.r. n. 11/2005, ha ritenuto di non prevedere alcun caso di
esclusione ex lege del diritto di accesso all'informazione
ambientale, mantenendo la conformita' della nuova disciplina alla
l.r. n. 7/2000. Infatti, questa legge si differenzia dalla 1egge
n. 241/1990, in quanto essa - oltre a riconoscere il diritto di
accesso «a chiunque vi faccia richiesta» (senza che sia necessario
allegare uno specifico interesse e motivare l'istanza: art. 58) - non
prevede direttamente ne' demanda a regolamenti regionali la
definizione di casi di esclusione dell'accesso, ma affida al
responsabile del procedimento la valutazione di esigenze di
riservatezza (v. art. 64). Anche per questa parte, dunque, la legge
regionale fornisce una tutela maggiore del diritto di accesso
rispetto al d.lgs. n. 195/2005 (che, a sua volta, e' meno restrittivo
della legge n. 241/1990, dato che l'art. 3 consente l'accesso «a
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il
proprio interesse», cosi' differenziandosi dall'art. 22, legge
n. 241/1990).
La diffusione dell'informazione ambientale e' disciplinata
all'art. 8, in base al quale «l'autorita' pubblica rende disponibile
l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie
attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie
elettroniche disponibili» (comma 1); inoltre, «l'autorita' pubblica
stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale
progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente
accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche,
da aggiornare annualmente» (comma 2). Infine l'art. 8 dispone che
«entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle
banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2»
svariati dati, elencati nel comma 3.
L'art. 11 ha per oggetto gli Aspetti organizzativi e
procedimentali delle regioni e degli enti locali. Esso prevede che,
«in attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti
locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono
individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di
Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Nell'ambito di tali accordi dovrebbero essere individuati: «a) le
modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche; b) i livelli
minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'art.
5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati
personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico; c) i criteri di
riferimento per l'applicazione dell'art. 5; d) le modalita' di
produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente
decreto».
Infine, l'art. 12 stabilisce che «entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le autorita' pubbliche si
adeguano alle disposizioni del presente decreto» (comma 1); che «le
autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1
nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a
tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente» (comma 2), e che, «in ogni caso,
dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica»
(comma 3). Ma gli articoli 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. n. 195/2005, in
quanto pretendono di applicarsi nella Regione Friuli-Venezia Giulia,
sovrapponendosi alla disciplina dettata dalla legge regionale,
risultano illegittimamente lesivi delle competenze costituzionali
della regione stessa per le seguenti ragioni di

D i r i t t o

1. Illegittimita' del decreto legislativo e in particolare degli
articoli 3, 4, 5, 8 e 12 in quanto, non delimitando il proprio campo
di applicazione con una clausola di cedevolezza, ledono le
competenze, regionali in materia di organizzazione regionale e degli
enti locali ed in materia di diritto di accesso.
Come gia' accennato, il d.lgs. n. 195/2005 non contiene alcuna
clausola di suppletivita' e cedevolezza in relazione alle leggi
regionali eventualmente gia' emanate o che dovessero sopraggiungere:
tale dato, unito ai motivi del ricorso proposto contro la l.r.
n. 11/2005, fa supporre che la disciplina emanata dal Governo assuma
di intervenire in una materia di competenza esclusiva statale. Ora,
come si dira', cio' non sarebbe per quanto riguarda la ricorrente
regione a statuto speciale - neppure se fosse vero che la disciplina
vada classificata, secondo un criterio di prevalenza, alla materia
della tutela dell'ambiente: ma cosi' in ogni modo, ad avviso della
regione, non e'.
In primo luogo, infatti, non tutte le informazioni «ambientali»
hanno ad oggetto specifico l'ambiente (v. ad esempio l'art. 2, comma
1, lett. a), nn. 3, 5 e 6). In secondo luogo, l'ambiente puo' essere
l'oggetto delle informazioni di cui si vuole garantire la
conoscibilita', ma non e' l'oggetto del d.lgs. n. 195/2005.
Tale decreto attiene, come sembra evidente, da un lato, alle
materie dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione» ed a quella dell'«ordinamento degli enti locali» (materia
rientrante anch'essa nella competenza legislativa primaria ai sensi
dell'art. 4, n. 1 e n. 1-bis, Statuto), dall'altro alla disciplina
dei rapporti tra privati e pubblica l'amministrazione (in
particolare, in relazione all'accesso ed al diritto
all'informazione), anch'essa di competenza regionale salva la
determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni (che
in questo caso non puo' certo essere invocata, dato che il d.lgs.
n. 195/2005, come visto, restringe la tutela approntata dalla legge
regionale e, comunque, prevede una tutela piu' ampia rispetto a
quella garantita dalla legge n. 241/1990, come le regioni possono ben
fare ai sensi dello stesso art. 22, comma 2, di tale legge).
Tutte le norme impugnate, ovvero gli artt. 3, 4, 5, 8 e 12, con
il contenuto sopra illustrato nella parte in fatto, che si consenta
di intendere qui richiamato, non dispongono per nulla in materia
ambientale, ma si limitano a regolare i modi in cui l'amministrazione
fa accedere alle informazioni ambientali ed i casi in cui l'accesso
e' escluso: a conferma che la materia disciplinata consiste appunto
nell'accesso ai documenti e nell'organizzazione degli uffici.
Inoltre, non si potrebbe invocare neppure la competenza statale
in materia di coordinamento informativo ed informatico di cui
all'art. 117, comma 2, Cost.: tale materia non puo' certo essere
dilatata fino a comprendere tutte le modalita' di soddisfacimento del
diritto all'informazione. Codesta Corte costituzionale ha del resto
ben delimitato i confini della competenza statale, precisando che si
tratta di una competenza di tipo tecnico, volta a rendere omogenei i
dati delle diverse amministrazioni (v. sentt. n. 271/2005, n. 17/2004
e n. 31/2005, ove si chiarisce che «l'attribuzione a livello centrale
della suddetta materia si giustifica alla luce della necessita' di
assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard
omogenei, in modo da permettere la comunicabilita' tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione»).
Invece, la norma impugnata non ha affatto un contenuto tecnico e
non attiene al coordinamento di dati diversi tra le amministrazioni
ma all'accesso a determinate informazioni da parte dei privati.
Resta, pertanto, confermato che le norme impugnate ledono le
competenze costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di organizzazione regionale, degli enti pararegionali e degli
enti locali ed in materia di diritto di accesso, nella parte in cui
esse danno attuazione ad una direttiva comunitaria in modo
indiscriminato, senza escludere la propria applicazione qualora la
Regione recepisca o, come nel caso in questione, addirittura abbia
gia' recepito la direttiva, e sovrapponendosi, dunque, alla
disciplina gia' dettata dalla regione.
Le motivazioni del ricorso governativo proposto contro la l.r.
n. 11/2005 confermano la lesivita' del d.lgs. n. 195/2005, in quando
lasciano intendere un intento normativo di escludere la competenza
regionale. Ma, naturalmente, qualora codesta Corte ritenesse che,
nonostante il silenzio e in ipotesi la contraria intenzione del
decreto legislativo, debba comunque operare la clausola di
cedevolezza posta dal gia' citato art. 1, comma 5, della legge di
delega n. 306/2003 (secondo il quale «i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in
vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato») le suesposte ragioni di doglianza
verrebbero meno.
Nel caso, invece, l'interpretazione «adeguatrice» o
costituzionalmente conforme non risulti possibile, le norme impugnate
risulterebbero anche viziate da eccesso di delega, per contrasto,
appunto, con l'art. 1, comma 5, legge n. 306/2003, vizio denunciabile
in questa sede in quanto esso incide direttamente sulle competenze
regionali di cui sopra.
2. - In subordine: illegittimita' delle norme impugnate per
lesione delle competenze in materia di ambiente.
Qualora, contro cio' che alla Regione sembra evidente, si
accedesse all'impostazione del ricorso statale proposto contro la
l.r. n. 11/2005 e si ritenesse, quindi, che l'accesso
all'informazione ambientale ricade nella materia «ambiente», non
percio' verrebbe meno l'illegittimita' delle norme impugnate, per le
stesse ragioni sopra invocate.
Infatti, la Regione Friuli-Venezia Giulia e' titolare di
competenza costituzionale anche nella materia ambientale, come
risulta dalle numerose disposizioni che attribuiscono poteri in
materie intrecciate con quella dell'ambiente (v. l'art. 4, nn. 2, 3,
6, 9, 12 e 13, l'art. 5, nn. 10, 14, 16, 20 e 22, e l'art. 6, n. 3).
Tale ambito di competenza non e' affatto intaccata dall'art. 117,
comma 2, Cost., che assegna la tutela dell'ambiente alla competenza
esclusiva statale, dato tale competenza esclusiva non puo' valere nei
confronti delle regioni speciali, alle quali la legge cost. n. 3/2001
si applica solo la' dove prevede forme di autonomia piu' favorevoli.
Comunque, e' ben noto che, in base alla giurisprudenza
costituzionale, l'ambito esclusivo della competenza statale in
materia di «tutela dell'ambiente» va individuato soltanto nella
fissazione di standard uniformi di tutela (si vedano, ad es., le
sentt. n. 407/2002 e n. 214/2005).
Dunque, anche qualora si volessero ricondurre le norme impugnate
alla «tutela dell'ambiente», resterebbe vero che esse danno
attuazione ad una direttiva comunitaria, in materia di sicura
competenza regionale in forza dello statuto speciale (e per quanto
detto di competenza anche delle regioni ordinarie, in quanto
stabiliscano livelli ulteriori di tutela), senza clausola di
suppletivita' e di cedevolezza e, pertanto, sarebbero ugualmente
illegittime per le ragioni e nella misura esposte nel punto 1.
3. - Specifica illegittimita' dell'art. 12, comma 2 e 3, per
lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
Come accennato, l'art. 12 del d.lgs. n. 195/2005 stabilisce, al
comma 2, che «le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di
cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed
utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente»; al comma 3 si aggiunge che, «in
ogni caso, dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica».
Dunque, non solo lo Stato recepisce una direttiva comunitaria
senza curarsi della preesistenza dileggi regionali e imponendo alle
amministrazioni regionali diversi comportamenti, ma prescrive che
l'attuazione delle proprie norme avvenga «a costo zero».
Pare chiaro che l'art. 12, comma 2 e 3, oltre ad essere affetto
dai vizi sopra esposti (in quanto disconosce la competenza regionale
e si sovrappone alle norme regionali gia' emanate), viola l'autonomia
finanziaria regionale di cui agli artt. 48 ss. dello Statuto, in
quanto impone ad essa un vincolo molto puntuale, che esula dai poteri
statali di coordinamento della finanza pubblica. Su tale questione
codesta Corte costituzionale si e' pronunciata piu' volte: sia
sufficiente richiamare le sentt. n. 36 e n. 390 del 2004 e la sent.
n. 417 del 2005, nella quale si ribadisce che «la previsione da parte
della legge statale di limiti all'entita' di una singola voce di
spesa non puo' essere considerata un principio fondamentale in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, perche' pone un precetto specifico e puntuale
sull'entita' della spesa e si risolve percio' "in una indebita
invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata
alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge
statale puo' prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio,
contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli
strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"
(sent. n. 390 del 2004)».
Ne risulta un'ulteriore, specifica ragione di illegittimita'
dell'art. 12, comma 2 e 3, che si aggiunge ai motivi esposti nel
punto 1.

P. Q. M.
Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare
l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull `accesso del
pubblico all'informazione ambientale, ed in particolare degli
articoli 3, 4, 5, 8 e 12, in quanto il campo di applicazione di tali
articoli non e' delimitato da una clausola di cedevolezza che faccia
salve le leggi regionali emanate, per i motivi e nella misura sopra
esposti
Padova, addi' 18 dicembre 2005
Prof. avv.: Falcon



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