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N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 agosto 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 40 del 4-10-2006) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;
Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo
presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge regionale 8 giugno n. 16, Disposizioni di adeguamento
normativo per il funzionamento delle strutture e per la
razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, negli articoli 1,
commi 20 e 22, e 2, commi 7, 8 e 9 (B.U.R. n. 35 del 21 giugno 2006).
Art. 1.20.
Il comma, nel sostituire il comma 4 dell'art. 8 della l.r.
n. 17/2001, ha disposto che «ai dipendenti con mansioni di autista in
servizio presso la giunta regionale e il consiglio regionale e'
corrisposta una indennita' omnicomprensiva in sostituzione degli
istituti relativi allo straordinario, reperibilita', rischio e
turnazione».
La norma va ricondotta alla tutela del lavoro, assegnata alla
legislazione concorrente regionale.
L'art. 45, d.lgs. n. 165/2001, che al primo comma dispone che «il
trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi», costituisce un principio fondamentale in
quanto definisce nell'impiego pubblico i rapporti tra rappresentanze
sindacali ed enti, datori di lavoro. La disciplina, pertanto, non
puo' che essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
L'interpretazione dell'art. 45 e' nel senso che con il contratto
collettivo, insieme all'ammontare delle voci che costituiscono il
trattamento economico complessivo, vanno anche determinate le singole
voci componenti.
In altri tenni, non puo' la legge attribuire direttamente certe
indennita', rimettendo eventualmente alla contrattazione collettiva
la determinazione dell'ammontare.
In questo senso si e' gia' espressa codesta Corte, da ultimo con
sentenza n. 308 del 2006, nella quale si trova chiarito che gia'
dalla legge n. 421 del 1992 puo' trarsi il principio della
regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico
dei dipendenti pubblici, principio che ha trovato la sua conferma nel
d.lgs. n. 165/2001.
La norma regionale ha violato il principio fissato dalla legge
statale.
La illegittimita' della norma regionale risulta evidente anche da
un diverso punto di vista.
Dopo aver attribuito l'indennita' non ha previsto il procedimento
per la sua determinazione, alla quale, pertanto, non potra'
provvedere che una legge successiva.
In questo senso depone anche la nuova formulazione della norma.
Nella stesura precedente dell'art. 8 il comma 4 prevedeva che
l'indennita' sarebbe stata stabilita «in relazione alla normativa
vigente», dando cosi' per presupposta l'osservanza anche dei principi
fondamentali in materia.
Se si confrontano le due norme, si verifica che questa e' stata
la modifica di maggiore rilievo. Le altre hanno comportato una
migliore formulazione, senza innovazioni sostanziali.
«Ad ogni autista» e' stato sostituito «ai dipendenti con mansioni
di autista presso la giunta regionale e il consiglio» (gli unici
organi che ne hanno); e' stato poi eliminato l'inciso «da
corrispondere in rate mensili», eliminazione che non portera'
innovazioni sostanziali perche' le indennita' per straordinario,
reperibilita', rischio e turnazione non potranno essere corrisposte
che mensilmente.
Che la determinazione dell'indennita' non sia rimessa alla
contrattazione collettiva (o che possa non esservi rimessa, il che e'
lo stesso dal punto di vista costituzionale), e' confermato
dall'ultima parte del comma 4, dove e' prevista la rideterminazione a
cadenza biennale «previa concertazione sindacale». L'intervento
sindacale e', dunque, previsto solo per le modifiche successive ma
non per la prima determinazione dell'indennita'.
Art. 1.22.
La norma ha soppresso l'inciso «in possesso dei requisiti per
l'accesso alla categoria D» nel comma 3 dell'art. 6 della l.r.
n. 18/2001.
Codesta Corte si e' gia' pronunciata sulla legittimita'
costituzionale della l.r. n. 2004, Interpretazione autentica della
l.r. n. 18/2001, concernente: Consiglio regionale dell'Abruzzo,
autonomia e organizzazione.
In quell'occasione ha rilevato che «la norma di interpretazione
autentica, sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale,
consente di conferire la responsabilita' delle segreterie non solo al
personale interno di categoria «D», ma anche a chi e' in possesso dei
requisiti per l'accesso a tale categoria....., in conformita', del
resto, alla ratio della disposizione interpretata, che gia'
contemplava la possibilita' di ricoprire quell'incarico, prevista
stipulazione di un contratto a tempo determinato, per l'estraneo
all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere
a detta categoria».
Questo dato normativo e' stato ritenuto decisivo per ritenere
costituzionalmente legittima la norma esaminata, come conferma il
«Pertanto» con il quale inizia la parte conclusiva della sentenza.
Una volta che l'inciso e' stato eliminato, e che quei requisiti
non sono piu' richiesti per l'assunzione a tempo determinato, la
violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione, e quindi la violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione viene a risultare evidente.
Art. 2, commi 7, 8 e 9.
L'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006) «per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, ha previsto la rideterminazione, con una riduzione del 10
delle indennita', gettoni di presenza, e di tutte le utilita',
comunque denominate, spettanti, tra gli altri, ai consiglieri
regionali.
La norma, come e' evidente, e' rivolta ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita', la cui funzione non e' il caso di
richiamare.
Comunque si voglia formulare la questione, non dovrebbe essere in
dubbio che violi un principio fondamentale in materia di
coordinamento della finanza pubblica, una norma regionale che, di
fronte ad una legge nazionale che pone il principio della riduzione
di certe spese correnti, aumenti proprio quelle spese senza prevedere
una entrata o altra forma compensativa.
Come noto, se la riduzione del deficit di bilancio deve essere
perseguita anche, se non soprattutto, sul versante della spesa, e'
sulle spese correnti che si deve intervenire per realizzare benefici
strutturali.
Una norma regionale, che aumenta proprio quelle voci di spesa
sulle quali la norma fondamentale dello Stato invita ad intervenire,
e' in palese violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzionale.
P. Q. M.
Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri 4 agosto 2006.
Roma, addi' 8 agosto 2006.
Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara
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