Ricorso n. 95 del 10 dicembre 2008 (Regione Campania
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 dicembre 2008 , n. 95
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 dicembre 2008 (della Regione Campania)
(GU n. 3 del 21-1-2009)
Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, giusta deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2008, n. 1710, rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine del presente atto, dagli avv. Vincenzo Baroni, Rosanna Panariello e prof. Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla via Giovanni Paisiello, 55; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12. F a t t o 1. - Con l'art. 64, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state dettate disposizioni in materia di organizzazione scolastica. E' stato previsto che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, predisponga «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico» (comma 3). Il piano, che, per disposizione di rango legislativo, avrebbe dovuto essere approvato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non risulta ancora approvato, anzi nemmeno predisposto dal Ministro competente. Per l'attuazione del piano sara' necessario adottare «uno o piu' regolamenti» su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata. Il termine previsto per l'approvazione dei regolamenti e' di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge: andra' a scadere, quindi, alla fine del giugno 2009. I regolamenti comporteranno la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, ispirandosi ai criteri fissati nel comma 4 del citato art. 64. A titolo di esempio si pone in luce che i regolamenti dovranno rivedere i criteri per la formazione delle classi, rimodulare l'organizzazione didattica della scuola primaria, rivedere i parametri di determinazione degli organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. In particolare dovranno definire criteri, tempi e modalita' per il ridimensionamento della rete scolastica. 2. - Con l'art. 3, comma 1, d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, e' stato inserito nell'art. 64 citato un nuovo comma (6-bis), con il quale si pongono a carico delle regioni, e quindi anche della Regione Campania, compiti di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze regionali, da ultimare entro termini illogici, in quanto non coordinati con le scadenze, o, meglio, i tempi effettivi di adozione degli atti, necessariamente pregiudiziali, di competenza statale. In piu' il comma 6-bis prevede un sistema di esercizio del potere sostitutivo dello Stato alle regioni che stride con le disposizioni costituzionali e viola il ruolo che la Costituzione assegna alle regioni medesime. Il comma che si impugna risente chiaramente di una formulazione frettolosa. Vi si fa riferimento, ad esempio, agli «obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma», mentre nel comma considerato non esiste alcuna previsione di obiettivi di razionalizzazione. Ancora, con valore non solo formale, si stabilisce da un lato che tali obiettivi devono conseguirsi gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, e si impone dall'altro che i piani di ridimensionamento vengano ultimati «non oltre il 30 novembre di ogni anno». Pertanto tali piani dovrebbero essere approntati entro il 30 novembre 2008 se gli obiettivi devono conseguirsi per l'anno scolastico 2009/2010. Se cosi' fosse, le regioni dovrebbero elaborare i loro piani ben prima che sia conosciuto il piano programmatico statale e prima che vengano approvati i regolamenti di attuazione. Anche a prescindere da tali incongruenze, la disposizione impugnata si dimostra costituzionalmente illegittima per i seguenti M o t i v i 1. - L'art. 117 della Costituzione assegna allo Stato legislazione esclusiva per la determinazione delle «norme generali sull'istruzione» (comma 2, lett. n); inserisce tra le materie di legislazione concorrente l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionali. Queste ultime sub-materie appartengono pertanto alla legislazione esclusiva delle regioni, tranne che per le norme generali, che spettano allo Stato. Non e' certo agevole costruire un sistema coerente e chiaro delle competenze legislative rispettivamente spettanti allo Stato e alle regioni sulla base di espressioni letterali di difficile o, comunque, non univoca interpretazione. La materia e', ovviamente, l'istruzione in tutti i suoi aspetti. Allo Stato spetta dettare le norme generali e determinare per il resto soltanto i principi fondamentali. L'art. 3 d.l. 7 ottobre 2008, n. 133, introducendo il comma 6-bis nel corpo dell'art. 64 d.l. n. 112 del 2008, affida alle regioni soltanto la elaborazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tale limitazione contrasta in modo netto con l'art. 117 della Costituzione: qualsiasi «lettura» voglia darsi della ripartizione delle competenze legislative in materia di istruzione, non puo' giustificarsi che alle regioni sia affidata solo una parte dell'attuazione del piano di interventi elaborato dallo Stato, ed esse siano per giunta tenute al rispetto dei regolamenti, anch'essi elaborati dallo Stato. Ne' e' sufficiente a garantire il ruolo che la Costituzione assegna alle regioni il fatto che venga «sentita» la Conferenza Unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. L'art. 117 impone che l'obiettivo della «maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico» (art. 64, comma 3) venga perseguito riservando allo Stato soltanto la dettatura delle norme generali e dei principi fondamentali, lasciando l'attivita' pianificatoria ed attuativa per intero alle singole regioni. Ciascuna delle quali ha problemi propri, che vanno risolti con soluzioni appropriate. E' evidente che la legge statale non si limita a dettare norme generali o principi generali ma stabilisce norme, anche procedurali, di dettaglio, e rinvia ad organi dello Stato attivita' pianificatorie e regolamentari. Per rendere evidente la violazione dell'art. 117 e la lesione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle regioni va sottolineato che cio' che il comma 6-bis lascia alla competenza regionale (la elaborazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle loro competenze) e' solo una frazione delle operazioni di razionalizzazione del sistema scolastico: l'operazione di cui alla lett. f-bis) del comma 4 dell'art. 64. Ogni altra attivita' diretta al perseguimento del suddetto obiettivo viene riservata allo Stato. Questo comporta anche la violazione dell'art. 118, dato che attivita' amministrative, sia pianificatorie sia organizzative, vengono sottratte alle competenze comunali, provinciali e regionali; con immotivata disapplicazione del principio di sussidiarieta' verticale. 2. - Nella elaborazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche le regioni devono attenersi ai criteri stabiliti con i regolamenti previsti dal comma 4 dell'art. 64. Va rammentato che l'art. 117 attribuisce allo Stato la potesta' regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva. Poiche' nella materia dell'istruzione la potesta' legislativa esclusiva dello Stato e' limitata alle «norme generali», e' del tutto inconcepibile che, in siffatta materia, lo Stato possa adottare regolamenti. Questi non sono infatti idonei a «sostenere» norme generali, intese queste come norme fondamentali. In ogni caso i regolamenti previsti dal comma 4 dell'art. 64 non riguardano soltanto norme generali, ma attengono a profili pianificatori, organizzativi ed operativi, per i quali la Costituzione affida la potesta' regolamentare alle regioni e agli enti locali. 3. - Dai criteri indicati nel comma 4 dell'art. 64 si ricava chiaramente che i piani di ridimensionamento regionali dovranno comportare la chiusura o l'accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni. La Regione Campania ha una estesa area montana, dove vi sono moltissimi Comuni non solo piccoli ma anche disagiati. Anche se lo stesso comma 4, alla lett. f-ter) considera la possibilita' di adottare misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti, tale disagio, anche se ridotto, e' destinato a rimanere. Gli studenti potranno essere costretti a recarsi in comuni diversi da quelli di residenza, anche per frequentare classi della scuola primaria. Ne' e' dato per certo che tali misure saranno adottate dallo Stato e dovranno ricadere sulle regioni e sugli enti locali. Tutto cio' non puo' non influire sul diritto allo studio, sicuramente riconosciuto come diritto fondamentale dell'individuo. Viene pertanto violato l'art. 2 della Costituzione, nonche' il diritto dei genitori di istruire (e far istruire) i figli, di cui al successivo art. 30, primo comma. 4. - Come si e' esposto in fatto, la disposizione impugnata stabilisce che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche devono essere ultimati «in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno». Si puo' pensare che i piani di ridimensionamento per il 2009/2010 debbano essere ultimati, non certo entro il 30 novembre 2008 (come pure potrebbe pensarsi stando alla lettera della disposizione), ma comunque «in tempo utile», ossia con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2009/2010. Tuttavia questo termine e' condizionato dall'approvazione sia del piano programmatico di interventi, di cui al comma 3 dell'art. 64 citato, sia dall'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, previsti dal successivo comma 4. Posto che tali regolamenti devono essere adottati entro la fine di giugno del 2009, non sembra logico che la regione abbia a disposizione soltanto due mesi (luglio e agosto 2009) per elaborare il suo piano. Anzi il congruo anticipo puo' ridurre drasticamente tale lasso di tempo. Sotto questo profilo la disposizione e' illogica e viola ancora una volta l'art. 117 della Costituzione oltre al principio di leale collaborazione. 5. - In secondo luogo la disposizione impugnata disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ove la regione risulti inadempiente, ossia non elabori il suo piano «in tempo utile» o comunque entro il 30 novembre di ogni anno. 6. - La previsione nella specie del potere sostitutivo contrasta con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dato che non sussistono i presupposti indicati dalla norma costituzionale perche' il Governo possa sostituirsi alla regione. Nel caso in esame non si ha infatti ne' mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, ne' e' ipotizzabile pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica. Non si puo' nemmeno ritenere che vi siano pressanti esigenze di tutela dell'unita' giuridica (soddisfatte comunque dalle «norme generali» emanate dallo Stato) ne' di unita' economica, ne' ancora dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali. Trattandosi di piani di ridimensionamento, la loro mancata adozione e' in tesi rispettosa dei livelli minimi (o essenziali) ditali prestazioni. 7. - Inoltre, nonostante il richiamo all'art. 8, comma 1, della legge 15 giugno 2003, n. 131, la disposizione impugnata disciplina interamente il modo di esercizio del potere governativo di sostituzione della regione, ove questa sia inadempiente. La disciplina specifica e' difforme dalla disciplina generale e viola il ruolo e l'autonomia della regione. In primo luogo, al posto della semplice «assegnazione» alla regione di un «congruo termine», prevede una diffida formale, con indicazione di un termine (15 giorni), che non puo' considerarsi congruo, considerando il modus operandi di enti dalla complessita' della regione ricorrente. In secondo luogo, mentre l'art. 8 citato prescrive al Consiglio dei ministri di sentire l'organo regionale interessato, prima di adottare i provvedimenti necessari, ossia prima di esercitare il potere sostitutivo, la disposizione impugnata salta del tutto questo adempimento, che e' l'unico che risponde al principio di leale collaborazione, espressamente richiamato dall'art. 120 della Costituzione. La regione, quindi, non ha modo di far conoscere le sue ragioni, anche in relazione all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel procedimento statale di sostituzione. Anche sotto questo aspetto la disposizione impugnata viola l'autonomia regionale e, in modo specifico, l'art. 120 della Costituzione. Si rammenta, a questo proposito, che la regione ha pari dignita' costituzionale dello Stato, ai sensi dell'art. 114, primo comma, della Costituzione: entrambi sono enti costitutivi della Repubblica. 8. - Da ultimo si rileva la violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dato che la disposizione impugnata e' stata adottata con decreto-legge, senza che sussistano, e che siano state enunciate e dimostrate, le straordinarie esigenze di necessita' e urgenza.
P. Q. M. Con riserva di produrre ulteriori memorie, voglia codesta Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e adottare i provvedimenti consequenziali. Napoli-Roma, addi' novembre 2008 Avv. Rosanna Panariello - Avv. Vincenzo Baroni - Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca