Ricorso n. 95 del 13 dicembre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 Dicembre 2005 - 13 Dicembre 2005 , n. 95
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 dicembre 2005 (dal Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 1 del 4-1-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;
Contro la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente per la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge
regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (B.U.R. n. 31 dell'11 ottobre 2005),
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.
Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le
unioni di comuni e comunita' montane), nell'art. 3.
L'art. 3, lett. a) dello suo statuto attribuisce alla Regione
Sardegna la potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi della regione», potesta' che deve
essere esercitata in armonia con i principi dell'ordinamento dello
Stato.
Tra questi vanno sicuramente compresi i principi desumibili
dall'ordinamento costituzionale.
L'art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione assegna
allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di ordine
pubblico e sicurezza. Di tali materie codesta Corte ha dato
ripetutamente la nozione nel senso che vi rientrano solo gli
interventi «finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento
dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002).
Come si ripete, non dovrebbe essere posto in dubbio che siano
questi, soprattutto perche' di rango costituzionale, principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato ai sensi della norma
statutaria.
L'art. 3 della legge regionale richiama l'art. 142 del d.lgs.
n. 267 del 2002 che prevede la rimozione degli organi degli enti
locali «quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di leggi o per gravi motivi di ordine
pubblico».
In questi casi e' prevista la competenza del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su
proposta dell'Assessore degli enti locali.
Che la tutela della Costituzione competa allo Stato si desume da
principi, sui quali non e' il caso di soffermarsi, e trova conferma
nell'art. 127 Cost. che, mentre consente l'impugnativa delle leggi
statali da parte di una Regione solo quando ritenga che leda la sua
sfera di competenza, prevede che lo Stato possa impugnare la legge
regionale in ogni caso in cui la Regione sconfini della sua
competenza, fissata dalla Costituzione.
La illegittimita' costituzionale della norma impugnata trova
conferma anche sotto altro profilo.
Quando lo statuto regionale e' entrato in vigore, la competenza
legislativa della Regione Sardegna, prevista nell'art. 3, lett. a),
sicuramente non si estendeva allo scioglimento degli organi degli
enti locali per ragioni di ordine pubblico.
Secondo i principi generali dell'ordinamento, tenendo conto delle
competenze legislative che l'art. 117 Cost. assegnava alle regioni,
la tutela dell'ordine pubblico competeva allo Stato in via esclusiva.
Se oggi la regione dovesse rivendicare la potesta' legislativa in
materia ai sensi dell'art. l0 della legge costituzionale n. 3 del
2001, si dovrebbe attenere alla nozione di ordine pubblico, come
definito da codesta Corte pronunciandosi sull'art. 117, lett. h).
L'art. 3 della legge regionale impugnata e', pertanto,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, richiamando
l'art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002, non esclude la violazione
della Costituzione ed i gravi motivi di ordine pubblico.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2005
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo nei limiti indicati.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri 24 novembre 2005, con l'allegato.
Roma, addi' 28 novembre 2005
Il Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori