Ricorso n. 95 del 14 ottobre 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 48 del 27.11.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n.
…), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Sardegna (codice fiscale
n. …) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, Cagliari cap.
09123.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli
artt. 2 e 5, della legge Regione Sardegna n. 17 del 26 luglio 2013,
pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 35 del 1° agosto 2013, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore
sociale» cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei
Ministeri in data 20 settembre 2013.
FATTO
La legge della regione Sardegna n. 17 del 2013, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore
sociale», presenta i seguenti profili d'illegittimita'
costituzionale, per contrasto con l'art. 81 Cost, in quanto privi di
copertura finanziaria e contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost.
DIRITTO
1) L'articolo 2, che dispone interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali, prevede, al comma 1, che «Al fine di
consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali
anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato
del lavoro, e' autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di
apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad
anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennita' di
mobilita' maturate e concesse» e, al comma 2, che «Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in
€ 30.000.000 per l'anno 2013».
Detto art. 2, che autorizza l'Amministrazione regionale ad
anticipare agli aventi diritto il trattamento di cassa integrazione e
le indennita' di mobilita', anche tramite apposita convenzione con il
competente istituto previdenziale, non essendo limitata all'esercizio
finanziario 2013, determina oneri a carico del bilancio regionale per
gli anni successivi al 2013 privi di idonea copertura, in contrasto
con l'articolo dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
2) L'art. 5, al comma 1, stabilisce che «Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi
? 43.500.000 e fanno carico alle UPB indicate nel comma 2. Agli
stessi oneri si fa fronte: a) quanto a ? 12.000.000, mediante le
risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per
gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con
legge di bilancio; b) quanto a ? 31.500.000 con le variazioni di cui
al comma 2».
Tale disposizione, che prevede la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione della legge in esame mediante l'utilizzo di
stanziamenti gia' autorizzati in bilancio, e' incostituzionale,
atteso che a fronte di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 della legge in esame non
risultano ne' riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa ne'
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.
Inoltre, per gli anni successivi al 2015 la copertura degli oneri
relativi all'art. 1 e' rinviata a «legge di bilancio», in contrasto
con l'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui,
appunto, «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche
sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere
stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai
relativi bilanci, annuali e pluriennali».
Ne consegue la violazione del principio di copertura finanziaria
di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.
In particolare, e' appena il caso di considerare che la
giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato il principio
che il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del
2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la
copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la
spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le piu'
recenti, si vedano le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).
La Corte, inoltre, ha anche precisato - relativamente a
fattispecie analoga a quella in esame - che l'indicazione della
copertura, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. «e' richiesta
anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme
gia' iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che
abbia capienza per l'aumento di spesa, o perche' possano essere
fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze
degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte, sentenza
n. 30 del 1959).
Per quanto concerne gli oneri pluriennali - cio' che avviene nel
caso di specie - la Corte ha chiarito che sussiste un obbligo
rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali (sentenze n. 272
del 2011, ed ancora n. 100 del 2010, n. 213 del 2008).
Inoltre, l'indicazione della copertura e' richiesta anche quando
alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia'
iscritte nel bilancio (n. 272 del 2011 cit., n. 115 del 2012 e n. 192
del 2012).
Del resto, la rigorosa applicazione dell'art. 117 3° comma Cost,
richiede certamente un inasprimento della dimostrazione della
dimostrazione di copertura della spesa, in vista della esigenza -
particolarmente avvertita in questo momento - da parte dello Stato di
garantire il pareggio di bilancio, gia' operante a livello europeo e
formalmente recepito nel nuovo testo degli artt. 81 e 97 Cost.
Ora, nella legge regionale impugnata,
a) per quanto concerne l'art. 2, non si prevede alcun ulteriore
stanziamento di fondi, pur richiedendosi un impegno finanziario anche
per anni successivi al 2013
b) per quanto concerne l'art. 5, si impegnano fondi per gli
anni 2013 fino al 2015 e, per quanto concerne gli anni successivi al
2013, si subordina la realizzazione alla «legge di bilancio», senza
contestualmente modificare le previsioni di spesa oggi stabilite, ne'
si prevede alcuno storno di spese gia' previste, ne' limitazioni di
altro tipo.
Dunque, non esistendo alcuna copertura per far fronte agli oneri
finanziari derivanti dallo stesso, le disposizioni impugnate violano
l'art. 81, quarto comma e l'art. 117, 3° comma Cost..
Per i motivi esposti si ritiene che sussistano i presupposti per
l'impugnativa delle disposizioni indicate dinanzi alla Corte
Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati gli artt. 2 e 5, della
Legge Regione Sardegna n. 17 del 26 luglio 2013, pubblicata nel
B.U.R. Sardegna n. 35 del 1° agosto 2013, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale»,
cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministeri
in data 20 settembre 2013.
Roma 24 settembre 2013.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 20
settembre 2013;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento degli Affari Regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 24 settembre 2013
Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago