Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 settembre 2011 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 46 del 2.11.2011)
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF ...  per  il
ricevimento     degli     atti,     FAX     ...     e     PEC
...),   presso   i   cui   uffici   e' legalmente domiciliato in Roma, 
via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Abruzzo  (CF  ...)  in  persona  del
Presidente della Giunta  Regionale  pro  tempore,  piazza  S.  Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100; 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011  pubblicata  sul
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 13 luglio  2011,
recante  «Riordino  delle  Istituzioni  Pubbliche  di  Assistenza   e
Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende 
    Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)», come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 1º settembre 2011. 
 
                              F a t t o 
 
    In data  13  luglio  2011  e'  stata  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la legge regionale n.  17  del
24 giugno 2011, con la quale  sono  state  poste  norme  relative  al
«Riordino delle Istituzioni Pubbliche  di  Assistenza  e  Beneficenza
(IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi  alla  Persona
(ASP)». 
    La  legge  regionale  in  esame  disciplina  il  riordino   delle
istituzioni   Pubbliche   di   Assistenza   e   Beneficenza   (IPAB),
prevedendone, secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 207 del 2001,  la
trasformazione in Aziende Pubbliche di  servizi  alla  persona  (ASP)
ovvero in soggetti aventi personalita' giuridica di  diritto  privato
senza scopo  di  lucro,  e  stabilendo  altresi'  l'estinzione  delle
istituzioni  per  le  quali  risulti  accertata  l'impossibilita'  ad
effettuare detta trasformazione. 
    Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge  regionale,
e in particolare, gli artt. 5 e 15. l'art. 6, nonche' -  sotto  altro
profilo - gli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e  7,  l'art.
15 e l'art. 11, eccedono dalle competenze regionali, violano  precise
previsioni costituzionali  e  sono  illegittimamente  invasive  delle
competenze dello Stato;  devono  pertanto  essere  impugnate  con  il
presente  atto  affinche'  ne  sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 15. 
    L'art. 5 (recante le Norme di salvaguardia), dopo aver  premesso,
al comma 1, che le  Istituzioni  sottoposte  a  riordino,  fino  alla
trasformazione in  ASP  ovvero  in  Fondazioni  o  Associazioni,  non
possono  procedere  all'ampliamento  della  dotazione  organica   ne'
all'assunzione di personale a tempo indeterminato per  posti  vacanti
in organico,  al  comma  2  dispone  una  deroga  a  tale  principio,
prevedendo che, qualora sussistano effettive esigenze connesse con il
regolare svolgimento delle attivita' statutarie,  sia  consentita  la
modifica della dotazione organica,  limitatamente  all'individuazione
di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative. 
    Analogamente, l'art. 15  (relativo  al  Personale  dell'Azienda),
dopo aver premesso, al comma 3, che le Aziende Pubbliche  di  servizi
alla persona (ASP),  una  volta  costituite,  non  possono  procedere
all'assunzione   di   personale   a    tempo    indeterminato    fino
all'approvazione  della  dotazione   organica,   dovendo   utilizzare
prioritariamente  il  personale   in   servizio   delle   Istituzioni
riordinate che hanno dato vita  all'Azienda  stessa,  stabilisce,  al
comma 4, che in sede di prima applicazione della  presente  legge  e,
comunque, fino all'approvazione del regolamento che  determinera'  le
dotazioni organiche, il principio di cui  al  comma  3  possa  essere
derogato e le eventuali carenze di personale, connesse con  effettive
esigenze  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  attivita'
statutarie, possano essere superate  mediante  specifiche  selezioni,
secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5. 
    Sia il comma 2 dell'art. 5, sia il  comma  4  dell'art.  15,  nel
prevedere la  possibilita'  di  effettuare  nuove  assunzioni,  fanno
comunque salva la compatibilita' con le disponibilita' di bilancio. 
    Cosi' disponendo le norme regionali in esame - art. 5, comma 2, e
art. 15,  comma  4  -  consentono  rispettivamente  alle  istituzioni
sottoposte a riordino  e  alle  Aziende  Pubbliche  di  servizi  alla
persona (ASP) di incrementare la dotazione organica, senza operare il
necessario raccordo con la normativa statale in materia di  spesa  di
personale  degli  enti  comunque  riconducibili  al   sistema   delle
autonomie, limitandosi a far salva, con clausola del tutto inadeguata
e insufficiente, la «compatibilita' con le disposizioni di bilancio». 
    Tali disposizioni regionali si pongono infatti in  contrasto  con
il principio fondamentale in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12  del  2008,
che  impone  specifici  limiti   e   divieti   agli   enti   comunque
riconducibili al sistema delle autonomie di procedere  ad  assunzioni
di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia   tipologia
contrattuale. 
    Ne consegue la lesione dei principi fondamentali  in  materia  dl
coordinamento della  finanza  pubblica  riservati  alla  legislazione
statale dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6. 
    L'art. 6 (che disciplina l'estinzione delle  Istituzioni  per  le
quali risulta accertata l'impossibilita' che siano trasformate in ASP
ovvero in soggetti aventi personalita' giuridica di diritto  privato)
stabilisce, al comma 3, che l'estinzione  comporta  il  trasferimento
delle situazioni giuridiche pregresse, del  personale  dipendente  di
ruolo   e   dei   patrimoni   di   tali    Istituzioni    all'Azienda
territorialmente  competente  e,  fino  alla  costituzione  di  detta
Azienda, al Comune  o  ai  Comuni  nei  quali  risultano  ubicate  le
strutture  attraverso  le  quali  gli  Enti   perseguivano   i   fini
istituzionali. 
    Lo stesso art. 6 prevede inoltre,  al  comma  4,  che  fino  alla
costituzione delle Aziende, il personale dipendente  di  ruolo  delle
Istituzioni  estinte  e'  temporaneamente  assegnato,  in   posizione
soprannumeraria  rispetto  alla   dotazione   organica,   al   Comune
affidatario delle procedure di estinzione, e, al comma 5, che, con il
provvedimento di estinzione, tutti gli  adempimenti  di  ricognizione
delle situazioni giuridiche in essere, ivi compresi  quelli  relativi
al personale, sono affidati, in qualita' di  organo  liquidatore,  al
Sindaco pro tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta. 
    Il medesimo art. 6 prevede, inoltre, al comma 6, il trasferimento
ai rispettivi Comuni,  con  obbligo  di  conferimento  al  patrimonio
indisponibile   dell'Azienda   territorialmente   competente,   delle
strutture   destinate   ad   attivita'    socio    assistenziali    e
socio-educative appartenenti  ad  istituzioni  intraregionali  aventi
sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate,  in  regime
di   convenzione,   con   impiego   di   fondi   pubblici   derivanti
dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 
    Il comma 7 regolamenta infine il procedimento attraverso il quale
i  Comuni  acquisiscono  al  loro  patrimonio  le   strutture   delle
Istituzioni in parola. 
    Tali  disposizioni  regionali,  nell'attribuire  ai   Comuni   le
attivita' aggiuntive sopra descritte, riguardanti l'estinzione  delle
istituzioni, assegnano, seppure temporaneamente, a detti enti  locali
nuove  strutture  e  nuovo  personale  senza  operare  il  necessario
raccordo con la normativa statale in materia di  spesa  di  personale
degli enti riconducibili al sistema delle autonomie. 
    Esse pertanto, analogamente  a  quanto  Osservato  con  il  primo
motivo, si pongono in contrasto  con  il  principio  fondamentale  in
materia di contenimento della spesa pubblica espresso  dall'art.  76,
comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008, che  impone  specifici  limiti  e
divieti agli enti comunque riconducibili al sistema  delle  autonomie
di procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia tipologia contrattuale. 
    Ne consegue la lesione dei principi fondamentali  in  materia  di
coordinamento della  finanza  pubblica  riservati  alla  legislazione
statale dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
3) Illegittimita' costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi
3, 4, 5, 6 e 7, e 15, commi 3 e 4. 
    Gli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e 15, commi  3
e 4,  nel  prevedere  genericamente  il  trasferimento  di  tutto  il
personale delle IPAB alle ASP e, fino  alla  costituzione  di  queste
ultime, ai Comuni, senza  specificare  i  requisiti  e  le  modalita'
dell'originaria assunzione di detto personale, conferiscono ai Comuni
e alle ASP anche personale non  selezionato  con  pubblico  concorso,
violando in tal modo il principio di cui  all'art.  97,  terzo  comma
Cost. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11. 
    L'art.  11,  riguardante  il  Presidente  e   il   Consiglio   di
amministrazione dell'Azienda, prevede, al comma 8, che al  Presidente
dell'Azienda competa un'indennita' determinata in misura  percentuale
sull'indennita' base spettante ai Direttori  generali  delle  Aziende
USL dell'Abruzzo, e, al comma 9, che a ciascuno  dei  componenti  del
Consiglio di amministrazione spetti un'indennita'  pari  al  sessanta
per cento dl quella spettante al Presidente dell'Azienda. 
    Tali  disposizioni  regionali,  nel   determinare   il   compenso
spettante ai soggetti sopra indicati, contrastano con il principio di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6, comma 2,  del
dal.  n.  78  del  2010  (convertito  in  legge  n.  112  del  2010),
riguardante la riduzione del  costi  degli  apparati  amministrativi,
secondo il quale «la partecipazione agli organi collegiali, anche  di
amministrazione, degli  enti,  che  comunque  ricevono  contributi  a
carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi  dei
predetti enti e' onorifica; essa puo'  dar  luogo  esclusivamente  al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa  vigente;
qualora siano gia'  previsti,  i  gettoni  di  presenza  non  possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione  di
quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale
e gli atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli  organismi
pubblici interessati sono nulli». 
    Da tale contrasto consegue la  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma Cost. 
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi dell1art.127 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 5 e  15,  l'art.
6, nonche' - sotto altro profilo - gli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi
3, 4, 5„ 6 e 7, l'art. 15  e  l'art.  11,della  legge  della  Regione
Abruzzo 17 del 24 giugno 2011  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Abruzzo n. 43 del 13  luglio  2011,  recante  «Riordino
delle Istituzioni Pubbliche di  Assistenza  e  Beneficenza  (IPAB)  e
disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi  alla  Persona  (ASP)»,
come da delibera del Consiglio dei  ministri  in  data    settembre
2011. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  
settembre 2011; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento degli Affari Regionali. 
      
          Roma, 7 settembre 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Rago 
 

 

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