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N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 settembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 44 del 3-11-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Calabria, in persona
del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della
legge della Regione Calabria del 13 luglio 2010, n. 16, pubblicata
sul B.U.R. del 20 luglio 2010, n. 13, recante «Definizione del
sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre
2010, per le seguenti motivazioni.
La legge regionale, indicata in epigrafe, definisce il sistema di
finanziamento della Stazione Unica Appaltante, che e' l'Autorita'
regionale che ha il compito di svolgere l'attivita' di preparazione,
indizione ed aggiudicazione delle gare, concernenti, tra l'altro,
acquisizioni di servizi e forniture a favore del servizio sanitario
regionale.
La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale con
riferimento all'art. 1.
Al proposito, appare opportuno premettere che la regione
Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di
disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio
economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un
accordo con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e
delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo
sanitario, che individua gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Cio' premesso, l'articolo 1 della legge regionale n. 16/10,
prevedendo genericamente che «per tutto il periodo di attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario il sistema di finanziamento
della Stazione Unica Appaltante, per consentire le attivita' di
preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti
acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio
sanitario regionale» sia definito dalla Giunta regionale, anche in
deroga alla misura dell'1 dei singoli provvedimenti di gara
(stabilita dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26 del
2007), stabilisce impegni di spesa che non sono in linea con gli
obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall'Accordo contenente
il Piano.
Tale disposizione regionale, infatti, introduce una modifica del
sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante con
riferimento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio
sanitario regionale e non stabilisce ne' i criteri che la Giunta
dovra' seguire nella definizione del finanziamento ne' le condizioni
che possano permettere la deroga al menzionato art. 10 della legge
regionale n. 26 del 2007; cosi' disponendo, la norma contrasta,
all'evidenza, con quanto disposto nel menzionato Piano di rientro.
Piu' in particolare, la norma impugnata contrasta con la
previsione di cui al punto 10 del documento integrativo di detto
Piano, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre
2009, n. 845, secondo la quale la Giunta regionale, con propria
delibera «entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di
finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova
forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il
funzionamento della Stazione stessa».
La disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale in
epigrafe, venendo meno agli specifici vincoli, strumentali al
conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario,
contenuti nel piano di rientro, si pone in contrasto con i principi
fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria di cui
all'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007) e all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009
(legge finanziaria 2010), secondo il quale «Gli interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del
piano di rientro».
In definitiva, la disposizione regionale (analogamente ad altre
norme regionali ritenute incostituzionali da codesta Corte con la
sentenza n. 149 del 2010) viola i principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo
comma, Cost.
Invero, come chiarito, anche di recente, da codesta Corte, spetta
al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato
della spesa sanitaria (cfr. sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare
un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i
cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura piu'
ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria
con la limitatezza delle disponibilita' finanziarie che e' possibile
ad essa destinare (cfr. sentenza n. 94 del 2009).
P.Q.M.
Si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della
Regione Calabria del 13 luglio 2010, n. 16, pubblicata sul B.U.R. del
20 luglio 2010, n. 13, recante «Definizione del sistema di
finanziamento della Stazione Unica Appaltante».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei ministri del 17 settembre 2010, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 18 settembre 2010
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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