Ricorso n. 95 del 5 ottobre 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 42 del 27-10-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Regione Toscana, in persona del suo presidente della giunta;
avverso gli artt. 37, commi 2 e 3, e 49, comma 1 lettera d, della
legge regionale 27 luglio 2004, n. 38, intitolata «Norme per la
disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque
minerali, di sorgente e termali», pubblicata nel Boll. Uff. n. 29 del
4 agosto 2004.
La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 settembre
2004 (si depositera' estratto del relativo verbale).
Nel quadro delle iniziative per unificare le indicazioni
metrologiche (e quindi le unita' di misura) in ambito europeo, anche
con riguardo all'ingresso della Gran Bretagna nella CEE, dopo la
direttiva n. 71/316/CEE del Consiglio, sono state adottate la
direttiva n. 75/106 CEE del Consiglio intitolata «riavvicinamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati», e la
direttiva n. 75/107/CEE del Consiglio, intitolata «riavvicinamento
delle legislazioni... relative alle bottiglie impiegate come
recipienti-misura». Queste due ultime direttive, del dicembre 1974,
sono state recepite con il decreto-legge 3 luglio 1976, convertito,
nella legge 19 agosto 1976, n. 614. Il titolo I di tale decreto-legge
concerne gli imballaggi preconfezionati, ed il successivo titolo II
le bottiglie recipienti-misure. Gli artt. 2, 5 e 6 del decreto-legge
fanno parte del titolo I, e quindi si collegano alla direttiva
n. 75/106/CEE. L'art. 2 del decreto-legge utilizza la parola (e la
nozione di) «volume» e, ai commi terzo e quarto distingue tra «volume
nominale del contenitore» («volume di liquido che l'imballaggio si
ritiene debba contenere») e «volume effettivo del contenitore»
(«volume di liquido che esso effettivamente contiene... alla
temperatura di 20 gradi centigradi»). Il successivo art. 5 pone (in
conformita' con l'allegato I, punto 1 alla direttiva n. 75/106/CEE)
limiti alle tolleranze consentite, tra l'altro disponendo che «il
volume effettivo non deve essere inferiore in media al volume
nominale». L'art. 6 del citato decreto-legge, intitolato «indicazioni
metrologiche» prevede l'iscrizione del volume nominale espresso
utilizzando come unita' di misura il litro, il centilitro e il
millilitro, e vieta iscrizioni metrologiche diverse da quelle
previste.
La legge regionale toscana menzionata - che concerne soltanto le
acque minerali, di sorgente e termali - all'art. 37, commi 2 e 3,
utilizza invece la espressione «capacita' nominale» e la intende
«definita alla temperatura di 20 gradi centigradi». Senonche',
a) la parola «capacita» e' utilizzata dalla direttiva
n. 75/107/CEE e conseguentemente nel titolo II del citato
decreto-legge con riguardo alle «bottiglie recipiente-misure CEE»; e
b) il riferimento alla temperatura concerne il volume
effettivo, e non il volume nominale.
Questi scostamenti, secondo gli operatori del settore, possono
ingenerare confusione nei consumatori; mentre il secondo
«considerando» della direttiva n. 75/106/CEE recita «per informare
correttamente i consumatori e' opportuno indicare il modo secondo il
quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le
indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido. ..».
Per quanto precede, l'art. 37, commi 2 e 3, in esame contrasta
con l'art. 117, primo comma Cost. ed invade le competenze legislative
esclusive dello Stato in materia di «pesi, misure» e di «tutela della
concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettere R ed E Cost.). Le
differenze di linguaggio e di nozioni dianzi segnalate possono
sottrarre qualche operatore economico al dovere di rispettare le
regole poste per una corretta competizione e per la protezione dei
consumatori, e quindi favorirlo consentendogli ingiusti vantaggi.
Comunque, la disciplina delle indicazioni metrologiche deve essere
compresa nella anzidetta materia «pesi, misure»: le regole in materia
hanno effettivita' se sono applicate dalla generalita'; e sarebbe
inutile prescrivere pesi e misure unificati e comuni, se fosse poi
consentito a singoli operatori non osservare le correlate indicazioni
metrologiche unificate e comuni.
Le considerazioni che precedono valgono anche per l'art. 49 della
legge in esame, che prevede l'emanazione di «norme regolamentari di
attuazione» per disciplinare «specificamente» anche «le capacita'
nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse». Anzitutto si
osserva che le tolleranze sono, come accennato, definite dalla
direttiva n. 75/106/CEE prima ancora che dalla legislazione statale.
Comunque la disposizione teste' riportata recata dall'art. 49 comma 1
lettera d) contrasta con i gia' indicati parametri costituzionali; e
la regione non puo' produrre norme regolamentari in materia riservata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e per di piu'
norme regolamentari incompatibili con l'ordinamento comunitario.
Si confida che la regione emendi sollecitamente la legge di che
trattasi, senza necessita' di una sentenza della Corte.
P. Q. M.
Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale delle disposizioni sottoposte a giudizio, con ogni
consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 30 settembre 2004
Il Vice Avvocato generale: Franco Favara