Ricorso n. 97 del 12 dicembre 2008 (Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 dicembre 2008 , n. 97
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 dicembre 2008 (della Regione siciliana)
(GU n. 4 del 28-1-2009)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del presidente protempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Sergio Abbate, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 21 novembre 2008. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri protempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 7 ottobre 2008 - Serie generale, e, in correlazione all'impugnato art. 3 del d.l. n. 154/2008, dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», convertito con legge 30 ottobre 2008, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 31 ottobre 2008, Serie generale, per violazione degli articoli 14, lett. r), e 17, lett. d), dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, degli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del «principio di ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del «principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa», di cui all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 120 della Costituzione e del «principio di leale collaborazione». F a t t o Il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», all'art. 3, rubricato «Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali», dispone: «All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: “6-bis. - I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.». L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel quale la disposizione in esame si inserisce) gia' aveva previsto la rideterminazione della rete scolastica secondo parametri e principi delineati nel medesimo articolo e comunque da definire mediante regolamenti presidenziali, attuativi di un piano programmatico di interventi da adottarsi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza unificata regioni-autonomie locali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Gli stessi regolamenti, peraltro vanno anch'essi adottati sentita la Conferenza unificata. Il comma 6-bis, inserito con il d.l. n. 154/2008, disponendo che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal «presente comma», gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno, stravolge l'impianto stesso dell'art. 64 del decreto legge n. 112/2008, dovendosi necessariamente prescindere - almeno per la relativa attuazione per l'anno scolastico 2009-2010, e, quindi, entro il 30 novembre 2008 - dai regolamenti attuativi e, persino, del piano programmatico, per l'adozione dei quali e' assicurata una concertazione in sede di Conferenza unificata ed una complessiva ponderazione ai vari livelli istituzionali. Peraltro la disposizione in questione, disponendo altresi' l'attivazione delle procedure di controllo sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, nel caso di inadempimento, con il commissariamento della regione in caso di non adempimento alla diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, costringe ad operare nei ristrettissimi tempi intercorrenti tra la pubblicazione del d.l. n. 154/2008 stesso (7 ottobre 2008) ed il termine previsto del 30 novembre 2008 (per l'anno scolastico 2009-2010). Infine ne' la disposizione qui riguardata, ne' quella in cui si inserisce il comma 6-bis limitano la relativa applicabilita' alle sole regioni ad autonomia non differenziata. Il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», convertito con legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 4, comma 1 dispone che «Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola». Il comma 2-bis dello stesso articolo prevede che «La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico». Ancorche' dall'art. 4, comma 1, che ha disposto l'affidamento ad unico insegnante delle classi delle istituzioni scolastiche, possa derivare un pregiudizio nelle realta' socio-economiche siciliane, va tuttavia osservato che lo stesso di per se' non lederebbe autonomamente disposizioni statutarie o costituzionali, limitandosi a stabilire che di tale previsione riduttiva si debba tener conto nei regolamenti di cui all'art. 64 del d.l. n. 112/2008 bilanciando anche le esigenze di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. Se l'art. 4 viene considerato, invece, integralmente, tenendo conto della disposizione dell'art. 2-ter (introdotta dalla legge di conversione) e in correlazione all'impugnato art. 3 del d.l. n. 154/2008, la previsione dell'affidamento ad unico insegnante impone modalita' di esercizio delle competenze regionali sulla programmazione scolastica sulla scorta di criteri e presupposti non concertati e senza alcun raccordo con le regioni stesse anziche' attraverso i regolamenti concertati in sede di Conferenza unificata, sulla scorta del piano programmatico di interventi, previsti dal medesimo art. 64 d.l. n. 112/2008. Va, infine, considerato che, ad oggi, a ridosso del termine del 30 novembre 2008, non risultano adottati ne' il piano programmatico di interventi di cui al comma 3 dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) ne' i regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo. Le richiamate disposizioni si palesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni proprie della Regione siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione e puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate norme di attuazione per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 14, lett. r), e 17, lett. d), dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione, adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, e/o degli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le disposizioni dello Statuto della Regione siciliana assegnano alla competenza esclusiva della stessa la materia dell'istruzione elementare (art. 14, lett. r) ed a quella concorrente l'istruzione media e universitaria (art. 17, lett. d), mentre le norme di attuazione statutaria in materia di istruzione, adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, attribuiscano alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali in materia di istruzione (art. 1), anche se riservano allo Stato (art. 4), alcune funzioni e determinazioni, tra cui l'ordinamento degli studi e degli esami, i programmi didattici, lo stato giuridico ed economico del personale della scuola. L'art. 6 delle predette norme di attuazione, pur riservando allo Stato «Le variazioni degli organici del personale statale anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado» tuttavia prevede che l'assetto delle scuole ed istituzioni scolastiche statali sia deliberato «in base a piani predisposti dalla Regione d'intesa con l'amministrazione statale». In base a tale disposizione, pertanto, anche la programmazione della rete scolastica spetta statutariamente alla regione, in base ai piani predisposti dalla regione stessa. Il quadro normativo costituzionale va completato con riguardo all'assetto determinato dal riforma del Titolo V della Costituzione, in base al quale la materia istruzione («salva 1'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale») forma oggetto di potesta' concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato e' riservata soltanto la potesta' legislativa esclusiva in materia di «norme generali sull'istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n). Sulla scorta di tale nuovo (per le regioni a statuto ordinario) assetto, codesta Corte, con sentenza n. 13 del 2004, ha ritenuto che «il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non e' materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non puo' essere scorporata da questa». Con la sentenza n. 34 del 2005, poi, codesta Corte ha ribadito tale orientamento, ritenendo costituzionalmente compatibile con il nuovo assetto costituzionale una legge regionale che ha previsto l'approvazione in sede regionale dei criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche. Sulla scorta di tale assetto costituzionale e statutario, quindi, se compete allo Stato l'assegnazione della consistenza complessiva degli organici del personale scolastico e la sua ripartizione su base regionale, spetta, di contro, alla regione la autonoma programmazione della rete scolastica e la parametrazione per la relativa organizzazione. Stante il delineato assetto di competenze, pertanto, l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 appare in contrasto, sotto diversi aspetti, con le prerogative regionali e con disposizioni di rango costituzionale. Stabilendo tout court un obbligo per tutte le regioni di (sostanzialmente) immediato ridimensionamento delle istituzioni scolastiche per conseguire gli obiettivi dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 (il riferimento al «presente comma» deve ritenersi effettuato al «presente articolo», e determinato da un evidente refuso che verosimilmente verra' corretto in una futura rettifica) esso determina una lesione degli articoli 14, lett. r) e 17, lett. d) dello Statuto, delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, e, ove non si ritenesse compiutamente gia' assegnata alla Regione siciliana la materia della programmazione della rete scolastica in base alle disposizioni statutarie, degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma (e segnatamente i principi di sussidiarieta' ed adeguatezza ivi contenuti) della Costituzione, anche in dipendenza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti l'imposizione di un ridimensionamento non secondo i criteri e principi derivanti dagli atti previsti dall'art. 64 d.l. n. 112/2008 (piano e regolamenti) concertati nella sede istituzionale della Conferenza unificata e, successivamente, fatti propri dalla regione ma, sostanzialmente, con riguardo al mero criterio del risparmio di spesa per il bilancio statale (l'unico criterio immediatamente applicabile dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 e' nel comma 6) lede le competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica regionale, peraltro gia' esercitate anche in base alla vigente legislazione regionale nella materia (legge regionale 24 marzo 2000, n. 6), quantomeno nella prima applicazione relativa all'anno scolastico 2009-2010, dal momento che la relativa programmazione va posta in essere nel corrente 2008 e, come statuito nella disposizione che si impugna, entro il 30 novembre. Violazione del «principio di ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, e del «principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa», di cui all'art. 97 della Costituzione. Sotto altro profilo, l'imposizione di adottare i piani di ridimensionamento in questione prescindendo (quantomeno per l'anno scolastico 2009-2010) dall'adozione degli atti (piano e regolamenti) previsti nel medesimo art. 64 del d.l. n. 112/2008 (in cui il comma 6-bis si inserisce) determina una lesione del «principio di ragionevolezza», per incoerenza della disposizione stessa (introdotta dall'art. 3 d.l. n. 154/2008) con il sistema normativo dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 in cui si inserisce. L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel quale la disposizione in esame si inserisce) prevede, infatti, la rideterminazione della rete scolastica secondo parametri e principi delineati nel medesimo articolo e comunque da definire mediante regolamenti presidenziali, concertati in sede di Conferenza unificata, ed attuativi di un piano programmatico di interventi adottato sentita la Conferenza unificata regioni-autonomie locali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con la previsione introdotta dall'art. 3 d.l. n. 154/2008 (comma 6-bis) viene scardinato il sistema previsto dalle restanti disposizioni dell'art. 64 d.l. n. 112/2008, imponendosi alle regioni l'adozione dei piani di dimensionamento della rete scolastica senza principi di riferimento, quantomeno per l'attivita' da porre in essere entro il 30 novembre 2008, per l'anno scolastico 2009-2010. Ancora, sotto un diverso profilo viene leso anche il principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, l'attivita' complessa e delicata, qual'e' il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, soprattutto nella prima globale attuazione da porre in essere entro il 30 novembre 2008, non puo' essere effettuata correttamente nei tempi ristrettissimi (che di fatto vengono imposti dalla norma), se non a costo di approssimazioni e sommarizzazioni che non connotano certo il buon andamento cui ciascuna pubblica amministrazione deve tendere. Violazione dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione. L'art. 120, comma secondo, della Costituzione prevede la possibilita' del Governo di sostituirsi alle regioni, oltre che nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, «quando lo richiedono la tutela dell'incolumita' giuridica o dell'unita' economica ed, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Trattasi di un potere straordinario, poiche' rivolto a tutelare le esigenze unitarie menzionate nella disposizione costituzionale: interessi ritenuti «essenziali» per la Repubblica nel suo complesso, e la cui compromissione potrebbe causare delle vere e proprie «emergenze istituzionali». Nel contesto in cui e' previsto (a presidio del ridimensionamento delle istituzioni scolastiche) tale intervento sostitutivo pertanto e' ictu oculi al di fuori delle condizioni stabilite dalla Costituzione per l'attivazione dell'intervento statale. Sotto altro aspetto, codesta Corte, pur ammettendo che tale intervento possa aver come destinatarie le regioni ad autonomia differenziata, circoscrive, tuttavia, tale potere sostitutivo quale presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalita' che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, negli artt. 117 e 118 della Costituzione potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente e che «fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari». Pertanto il potere sostitutivo per le maggiori competenze derivanti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione potra' trovare applicazione anche nei loro confronti per l'esercizio di tali maggiori competenze, ma «riguardo alle competenze gia' disciplinate dai rispettivi statuti, continueranno nel frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate». Tuttavia, poiche' «il concreto trasferimento alle regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, ne segue che fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo di cui si contesta la legittimita' resta nei loro confronti priva di efficacia e non e' idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali» (sent. n. 236 del 2004, resa sull'impugnativa di alcune disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131). Pertanto il prevedere il controllo sostitutivo nelle forme di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche nei confronti della Regione siciliana in materia ascritta alla sua competenza statutaria, viola oltre che l'art. 120 della Costituzione anche ed ancora lo Statuto regionale e le norme di attuazione in materia di pubblica istruzione (d.P.R. n. 246/1985) che non prevedono alcuna forma di controllo sostitutivo. Violazione del «principio di leale collaborazione». Da quanto sin qui evidenziato, ovviamente leso risulta anche il «principio di leale cooperazione», dal momento che, per il ridimensionamento previsto, si prescinde da qualsiasi confronto ed interlocuzione con la regione, quantomeno nella prima (e piu' rilevante) applicazione. Tutte le precedenti censure sono ovviamente estese all'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con legge 30 ottobre 2008, n. 169. La rideterminazione della rete scolastica, infatti, viene a dover tener conto, nei termini e tempi di cui si e' detto, anche della circostanza che nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria devono costituirsi classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Ancorche' sia previsto che tale previsione dovrebbe venir inserita nei regolamenti di cui all'art. 64 del d.l. n. 112/2008, che dovrebbero tenere anche e comunque in debito conto le esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola, tuttavia, sia la previsione del comma 6-bis dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 (inserito con l'art. 3 del d.l. n. 154/2008) sia il comma 2-ter del medesimo art. 4, che ne prevede l'entrata in vigore gia' con riferimento all'anno scolastico 2009/2010, determinano che la programmazione regionale debba tener conto anche di tale disposizione in assenza di alcun principio derivante dai regolamenti attuativi e dalle previsioni del tempo-scuola che gli stessi dovrebbero contenere.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 7 ottobre 2008 - Serie generale, e, in correlazione all'impugnato art. 3 del d.l. n. 154/2008, dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», convertito con legge 30 ottobre 2008, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 31 ottobre 2008 - Serie generale, per violazione degli articoli 14, lett. r), e 17, lett. d), dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, degli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del «principio di ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del «principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa», di cui all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 120 della Costituzione e del «principio di leale collaborazione». Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto copia conforme della deliberazione della giunta regionale di autorizzazione alla proposizione dell'impugnativa. Palermo, addi' 25 novembre 2008 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Sergio Abbate