RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 dicembre 2008 , n. 97
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 dicembre 2008 (della Regione siciliana)


(GU n. 4 del 28-1-2009) 
 
   Ricorso   della  Regione  siciliana,  in  persona  del  presidente
protempore,   rappresentato   e   difeso,   sia   congiuntamente  che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati   Michele   Arcadipane   e   Sergio   Abbate,  elettivamente
domiciliato  presso  la  sede dell'Ufficio della Regione siciliana in
Roma,  via  Marghera  n. 36,  ed  autorizzato  a proporre ricorso con
deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 21 novembre 2008.
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  protempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  3  del  decreto  legge 7 ottobre 2008,
n. 154  recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria  e  in  materia di regolazioni contabili con le autonomie»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 235 del 7
ottobre  2008 - Serie generale, e, in correlazione all'impugnato art.
3  del  d.l.  n. 154/2008,  dell'articolo  4  del  decreto  legge  1°
settembre  2008,  n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione  e  universita'»,  convertito  con  legge 30 ottobre 2008,
n. 169,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256
del  31  ottobre  2008, Serie generale, per violazione degli articoli
14,  lett.  r),  e  17,  lett.  d),  dello  Statuto regionale e delle
relative  norme  di  attuazione  in  materia  di  pubblica istruzione
adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, degli articoli 117, terzo
comma,  e 118 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale   18   ottobre   2001,   n. 3,   del   «principio   di
ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
del  «principio  di buon andamento dell'attivita' amministrativa», di
cui  all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 120 della Costituzione
e del «principio di leale collaborazione».
                              F a t t o

   Il  decreto  legge  7  ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  contenimento  della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali», all'art. 3, rubricato
«Definizione   dei   piani   di   dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche  rientranti  nelle  competenze delle regioni e degli enti
locali», dispone:
     «All'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      “6-bis.  - I piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche,  rientranti  nelle competenze delle regioni e degli enti
locali  devono  essere  in  ogni  caso  ultimati  in  tempo utile per
assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di razionalizzazione
della  rete  scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e  gli  enti  locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti  gli  atti  amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete  scolastica.  Ove  le  regioni  e gli enti locali competenti non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina un
commissario  ad  acta.  Gli  eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.».
   L'articolo   64   del   decreto  legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel
quale  la  disposizione in esame si inserisce) gia' aveva previsto la
rideterminazione  della  rete scolastica secondo parametri e principi
delineati  nel  medesimo  articolo  e  comunque  da definire mediante
regolamenti  presidenziali,  attuativi  di  un piano programmatico di
interventi    da    adottarsi    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e  sentita la Conferenza unificata
regioni-autonomie locali e previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.   Gli  stessi  regolamenti,  peraltro  vanno  anch'essi
adottati sentita la Conferenza unificata.
   Il comma 6-bis, inserito con il d.l. n. 154/2008, disponendo che i
piani  di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti
nelle  competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in
ogni  caso  ultimati  in  tempo utile per assicurare il conseguimento
degli  obiettivi  di razionalizzazione della rete scolastica previsti
dal «presente comma», gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010
e  comunque  non  oltre  il  30  novembre  di  ogni  anno,  stravolge
l'impianto   stesso  dell'art.  64  del  decreto  legge  n. 112/2008,
dovendosi  necessariamente  prescindere  -  almeno  per  la  relativa
attuazione  per  l'anno  scolastico 2009-2010, e, quindi, entro il 30
novembre  2008  -  dai  regolamenti  attuativi  e, persino, del piano
programmatico,   per   l'adozione   dei   quali   e'  assicurata  una
concertazione  in  sede  di  Conferenza  unificata ed una complessiva
ponderazione ai vari livelli istituzionali.
   Peraltro   la   disposizione  in  questione,  disponendo  altresi'
l'attivazione   delle  procedure  di  controllo  sostitutivo  di  cui
all'art.   120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  nel  caso  di
inadempimento,  con  il commissariamento della regione in caso di non
adempimento  alla diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni,
costringe  ad  operare  nei ristrettissimi tempi intercorrenti tra la
pubblicazione  del  d.l.  n. 154/2008  stesso  (7 ottobre 2008) ed il
termine   previsto  del  30  novembre  2008  (per  l'anno  scolastico
2009-2010).
   Infine  ne'  la  disposizione qui riguardata, ne' quella in cui si
inserisce  il  comma  6-bis  limitano la relativa applicabilita' alle
sole regioni ad autonomia non differenziata.
   Il  decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e universita'», convertito con legge
30  ottobre  2008,  n. 169,  all'articolo  4,  comma  1  dispone  che
«Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo
64   del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
previsti  dal  comma  4  del  medesimo  articolo  64 e' ulteriormente
previsto   che  le  istituzioni  scolastiche  della  scuola  primaria
costituiscono  classi  affidate  ad un unico insegnante e funzionanti
con  orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola».
   Il  comma  2-bis  dello stesso articolo prevede che «La disciplina
prevista  dal  presente  articolo entra in vigore a partire dall'anno
scolastico  2009/2010,  relativamente  alle  prime  classi  del ciclo
scolastico».
   Ancorche'  dall'art.  4, comma 1, che ha disposto l'affidamento ad
unico  insegnante  delle  classi delle istituzioni scolastiche, possa
derivare  un pregiudizio nelle realta' socio-economiche siciliane, va
tuttavia   osservato   che   lo  stesso  di  per  se'  non  lederebbe
autonomamente disposizioni statutarie o costituzionali, limitandosi a
stabilire  che  di tale previsione riduttiva si debba tener conto nei
regolamenti di cui all'art. 64 del d.l. n. 112/2008 bilanciando anche
le esigenze di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
   Se  l'art.  4  viene  considerato,  invece, integralmente, tenendo
conto  della  disposizione dell'art. 2-ter (introdotta dalla legge di
conversione)   e  in  correlazione  all'impugnato  art.  3  del  d.l.
n. 154/2008,  la  previsione  dell'affidamento  ad  unico  insegnante
impone  modalita'  di  esercizio  delle  competenze  regionali  sulla
programmazione  scolastica  sulla scorta di criteri e presupposti non
concertati  e  senza  alcun  raccordo  con le regioni stesse anziche'
attraverso  i regolamenti concertati in sede di Conferenza unificata,
sulla  scorta  del  piano  programmatico  di interventi, previsti dal
medesimo art. 64 d.l. n. 112/2008.
   Va, infine, considerato che, ad oggi, a ridosso del termine del 30
novembre  2008,  non risultano adottati ne' il piano programmatico di
interventi  di  cui  al  comma  3  dell'art.  64 del d.l. n. 112/2008
(convertito  con  legge  6  agosto  2008,  n. 133)  ne' i regolamenti
previsti dal comma 4 del medesimo articolo.
   Le   richiamate   disposizioni   si   palesano  costituzionalmente
illegittime  e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni
proprie  della  Regione  siciliana  quali  risultano  garantite dalla
Costituzione  e  puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate
norme di attuazione per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o

   Violazione  degli  articoli  14,  lett.  r), e 17, lett. d), dello
Statuto  regionale e delle relative norme di attuazione in materia di
pubblica  istruzione, adottate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, e/o
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  118  della  Costituzione  in
relazione  all'art.  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
   Le  disposizioni  dello  Statuto della Regione siciliana assegnano
alla  competenza  esclusiva  della  stessa la materia dell'istruzione
elementare  (art.  14,  lett. r) ed a quella concorrente l'istruzione
media  e  universitaria  (art.  17,  lett.  d),  mentre  le  norme di
attuazione  statutaria  in materia di istruzione, adottate con d.P.R.
14  maggio  1985,  n. 246,  attribuiscano  alla  regione  le funzioni
amministrative   esercitate   dagli  organi  statali  in  materia  di
istruzione  (art.  1), anche se riservano allo Stato (art. 4), alcune
funzioni  e determinazioni, tra cui l'ordinamento degli studi e degli
esami,  i  programmi  didattici,  lo stato giuridico ed economico del
personale della scuola.
   L'art.  6  delle predette norme di attuazione, pur riservando allo
Stato  «Le  variazioni degli organici del personale statale anche nei
casi  in  cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove
scuole  o  istituti  di  ogni  ordine  e  grado» tuttavia prevede che
l'assetto   delle  scuole  ed  istituzioni  scolastiche  statali  sia
deliberato  «in  base  a piani predisposti dalla Regione d'intesa con
l'amministrazione statale».
   In  base  a  tale  disposizione, pertanto, anche la programmazione
della rete scolastica spetta statutariamente alla regione, in base ai
piani predisposti dalla regione stessa.
   Il  quadro  normativo  costituzionale  va  completato con riguardo
all'assetto  determinato dal riforma del Titolo V della Costituzione,
in  base  al  quale  la  materia istruzione («salva 1'autonomia delle
istituzioni  scolastiche  e  con  esclusione della istruzione e della
formazione  professionale»)  forma  oggetto  di  potesta' concorrente
(art.  117,  terzo  comma,  Cost.),  mentre  allo  Stato e' riservata
soltanto  la  potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia di «norme
generali sull'istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n).
   Sulla  scorta  di  tale nuovo (per le regioni a statuto ordinario)
assetto,  codesta Corte, con sentenza n. 13 del 2004, ha ritenuto che
«il   riparto   imposto   dall'art.  117  postula  che,  in  tema  di
programmazione  scolastica  e di gestione amministrativa del relativo
servizio,  compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E
la  distribuzione  del  personale tra le istituzioni scolastiche, che
certamente  non  e'  materia  di  norme  generali  sulla  istruzione,
riservate   alla   competenza   esclusiva   dello  Stato,  in  quanto
strettamente  connessa  alla  programmazione  della  rete scolastica,
tuttora  di  competenza  regionale,  non  puo'  essere  scorporata da
questa».
   Con  la  sentenza  n. 34  del 2005, poi, codesta Corte ha ribadito
tale  orientamento,  ritenendo  costituzionalmente compatibile con il
nuovo  assetto  costituzionale  una  legge  regionale che ha previsto
l'approvazione  in  sede  regionale  dei  criteri  per la definizione
dell'organizzazione  della  rete scolastica, ivi compresi i parametri
dimensionali delle istituzioni scolastiche.
   Sulla  scorta di tale assetto costituzionale e statutario, quindi,
se  compete  allo  Stato l'assegnazione della consistenza complessiva
degli organici del personale scolastico e la sua ripartizione su base
regionale, spetta, di contro, alla regione la autonoma programmazione
della   rete   scolastica   e   la  parametrazione  per  la  relativa
organizzazione.
   Stante  il delineato assetto di competenze, pertanto, l'art. 3 del
d.l.  n. 154/2008  appare in contrasto, sotto diversi aspetti, con le
prerogative regionali e con disposizioni di rango costituzionale.
   Stabilendo   tout  court  un  obbligo  per  tutte  le  regioni  di
(sostanzialmente)   immediato   ridimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche  per  conseguire  gli  obiettivi  dell'art.  64  del d.l.
n. 112/2008  (il  riferimento  al  «presente  comma»  deve  ritenersi
effettuato  al  «presente  articolo»,  e  determinato  da un evidente
refuso  che  verosimilmente  verra' corretto in una futura rettifica)
esso determina una lesione degli articoli 14, lett. r) e 17, lett. d)
dello  Statuto,  delle  relative  norme  di  attuazione approvate con
d.P.R.  14 maggio 1985, n. 246, e, ove non si ritenesse compiutamente
gia' assegnata alla Regione siciliana la materia della programmazione
della  rete  scolastica  in  base alle disposizioni statutarie, degli
articoli  117,  terzo  comma,  e  118,  primo comma (e segnatamente i
principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  ivi  contenuti)  della
Costituzione,   anche   in   dipendenza   dell'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
   Infatti  l'imposizione  di  un  ridimensionamento  non  secondo  i
criteri  e  principi  derivanti dagli atti previsti dall'art. 64 d.l.
n. 112/2008 (piano e regolamenti) concertati nella sede istituzionale
della  Conferenza  unificata  e,  successivamente, fatti propri dalla
regione  ma,  sostanzialmente,  con  riguardo  al  mero  criterio del
risparmio   di  spesa  per  il  bilancio  statale  (l'unico  criterio
immediatamente  applicabile  dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 e' nel
comma  6)  lede  le competenze regionali in materia di programmazione
della  rete  scolastica  regionale, peraltro gia' esercitate anche in
base   alla  vigente  legislazione  regionale  nella  materia  (legge
regionale  24  marzo 2000, n. 6), quantomeno nella prima applicazione
relativa  all'anno  scolastico 2009-2010, dal momento che la relativa
programmazione  va posta in essere nel corrente 2008 e, come statuito
nella disposizione che si impugna, entro il 30 novembre.
   Violazione   del   «principio   di   ragionevolezza»,   anche  con
riferimento  all'art.  3 della Costituzione, e del «principio di buon
andamento  dell'attivita'  amministrativa»,  di cui all'art. 97 della
Costituzione.
   Sotto   altro  profilo,  l'imposizione  di  adottare  i  piani  di
ridimensionamento  in  questione  prescindendo (quantomeno per l'anno
scolastico  2009-2010) dall'adozione degli atti (piano e regolamenti)
previsti  nel  medesimo art. 64 del d.l. n. 112/2008 (in cui il comma
6-bis   si   inserisce)  determina  una  lesione  del  «principio  di
ragionevolezza», per incoerenza della disposizione stessa (introdotta
dall'art.  3  d.l. n. 154/2008) con il sistema normativo dell'art. 64
del d.l. n. 112/2008 in cui si inserisce.
   L'articolo   64   del   decreto  legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel
quale  la  disposizione  in  esame si inserisce) prevede, infatti, la
rideterminazione  della  rete scolastica secondo parametri e principi
delineati  nel  medesimo  articolo  e  comunque  da definire mediante
regolamenti   presidenziali,   concertati   in   sede  di  Conferenza
unificata,  ed  attuativi  di  un  piano  programmatico di interventi
adottato  sentita  la Conferenza unificata regioni-autonomie locali e
previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
   Con  la  previsione introdotta dall'art. 3 d.l. n. 154/2008 (comma
6-bis)   viene   scardinato   il   sistema  previsto  dalle  restanti
disposizioni  dell'art. 64 d.l. n. 112/2008, imponendosi alle regioni
l'adozione  dei  piani di dimensionamento della rete scolastica senza
principi  di  riferimento,  quantomeno  per  l'attivita'  da porre in
essere entro il 30 novembre 2008, per l'anno scolastico 2009-2010.
   Ancora,  sotto un diverso profilo viene leso anche il principio di
buon  andamento  dell'attivita'  amministrativa,  di  cui all'art. 97
della Costituzione.
   Infatti,    l'attivita'   complessa   e   delicata,   qual'e'   il
ridimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche, soprattutto nella
prima  globale  attuazione  da  porre  in essere entro il 30 novembre
2008,   non   puo'   essere   effettuata   correttamente   nei  tempi
ristrettissimi  (che  di fatto vengono imposti dalla norma), se non a
costo di approssimazioni e sommarizzazioni che non connotano certo il
buon andamento cui ciascuna pubblica amministrazione deve tendere.
   Violazione dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione.
   L'art.   120,   comma   secondo,  della  Costituzione  prevede  la
possibilita'  del  Governo di sostituirsi alle regioni, oltre che nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali oppure di
pericolo  grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, «quando lo
richiedono   la   tutela  dell'incolumita'  giuridica  o  dell'unita'
economica  ed, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
   Trattasi di un potere straordinario, poiche' rivolto a tutelare le
esigenze   unitarie  menzionate  nella  disposizione  costituzionale:
interessi  ritenuti «essenziali» per la Repubblica nel suo complesso,
e  la  cui  compromissione  potrebbe  causare  delle  vere  e proprie
«emergenze istituzionali».
   Nel  contesto in cui e' previsto (a presidio del ridimensionamento
delle  istituzioni  scolastiche) tale intervento sostitutivo pertanto
e'   ictu   oculi  al  di  fuori  delle  condizioni  stabilite  dalla
Costituzione per l'attivazione dell'intervento statale.
   Sotto  altro  aspetto,  codesta  Corte,  pur  ammettendo  che tale
intervento  possa  aver  come  destinatarie  le  regioni ad autonomia
differenziata,  circoscrive,  tuttavia, tale potere sostitutivo quale
presidio   di   fondamentali   esigenze  di  eguaglianza,  sicurezza,
legalita'  che  il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze
attribuite,  negli  artt.  117  e  118  della  Costituzione  potrebbe
lasciare  insoddisfatte  o  pregiudicare  gravemente e che «fa dunque
sistema  con le norme costituzionali di allocazione delle competenze,
assicurando  comunque,  nelle  ipotesi  patologiche, un intervento di
organi  centrali  a  tutela di interessi unitari». Pertanto il potere
sostitutivo per le maggiori competenze derivanti dagli articoli 117 e
118  della  Costituzione  potra'  trovare applicazione anche nei loro
confronti  per  l'esercizio di tali maggiori competenze, ma «riguardo
alle   competenze   gia'   disciplinate   dai   rispettivi   statuti,
continueranno  nel  frattempo  ad  operare le specifiche tipologie di
potere   sostitutivo   in   essi   (o   nelle  norme  di  attuazione)
disciplinate».
   Tuttavia,  poiche'  «il  concreto  trasferimento  alle  regioni ad
autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo
V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della
legge  n. 131  del  2003, ossia con norme di attuazione degli statuti
adottate su proposta delle commissioni paritetiche, ne segue che fino
a  quando  tali  norme  di attuazione non saranno state approvate, la
disciplina  del potere sostitutivo di cui si contesta la legittimita'
resta  nei  loro  confronti  priva  di  efficacia  e  non e' idonea a
produrre  alcuna  violazione  delle loro attribuzioni costituzionali»
(sent.  n. 236 del 2004, resa sull'impugnativa di alcune disposizioni
della legge 5 giugno 2003, n. 131).
   Pertanto  il prevedere il controllo sostitutivo nelle forme di cui
all'art.  8  della  legge  5 giugno 2003, n. 131, anche nei confronti
della  Regione  siciliana  in  materia  ascritta  alla sua competenza
statutaria,  viola  oltre  che l'art. 120 della Costituzione anche ed
ancora  lo  Statuto  regionale e le norme di attuazione in materia di
pubblica  istruzione  (d.P.R.  n. 246/1985)  che non prevedono alcuna
forma di controllo sostitutivo.
   Violazione del «principio di leale collaborazione».
   Da  quanto  sin  qui evidenziato, ovviamente leso risulta anche il
«principio   di   leale   cooperazione»,  dal  momento  che,  per  il
ridimensionamento  previsto,  si  prescinde da qualsiasi confronto ed
interlocuzione  con  la  regione,  quantomeno  nella  prima  (e  piu'
rilevante) applicazione.
   Tutte  le precedenti censure sono ovviamente estese all'articolo 4
del  decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con legge 30
ottobre 2008, n. 169.
   La  rideterminazione della rete scolastica, infatti, viene a dover
tener  conto,  nei  termini  e  tempi di cui si e' detto, anche della
circostanza  che  nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria
devono   costituirsi   classi  affidate  ad  un  unico  insegnante  e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
   Ancorche' sia previsto che tale previsione dovrebbe venir inserita
nei  regolamenti  di  cui  all'art.  64  del  d.l.  n. 112/2008,  che
dovrebbero  tenere  anche  e  comunque  in  debito conto le esigenze,
correlate   alla   domanda   delle   famiglie,   di  una  piu'  ampia
articolazione del tempo-scuola, tuttavia, sia la previsione del comma
6-bis  dell'art.  64  del d.l. n. 112/2008 (inserito con l'art. 3 del
d.l.  n. 154/2008)  sia  il  comma  2-ter del medesimo art. 4, che ne
prevede  l'entrata in vigore gia' con riferimento all'anno scolastico
2009/2010,  determinano  che  la programmazione regionale debba tener
conto  anche  di  tale  disposizione  in  assenza  di alcun principio
derivante   dai   regolamenti   attuativi   e  dalle  previsioni  del
tempo-scuola che gli stessi dovrebbero contenere.

        
      
                              P. Q. M.

   Voglia  codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso,  dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3
del  decreto  legge  7  ottobre  2008,  n. 154  recante «Disposizioni
urgenti  per  il  contenimento  della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni  contabili  con  le  autonomie  locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 7 ottobre 2008 - Serie
generale,   e,   in   correlazione  all'impugnato  art.  3  del  d.l.
n. 154/2008,  dell'articolo  4  del  decreto legge 1° settembre 2008,
n. 137,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia di istruzione e
universita'»,   convertito   con   legge  30  ottobre  2008,  n. 169,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 256 del 31
ottobre  2008 -  Serie  generale,  per  violazione degli articoli 14,
lett.  r),  e  17, lett. d), dello Statuto regionale e delle relative
norme  di  attuazione  in materia di pubblica istruzione adottate con
d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, degli articoli 117, terzo comma, e 118
della   Costituzione   in   relazione   all'art.   10   della   legge
costituzionale   18   ottobre   2001,   n. 3,   del   «principio   di
ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
del  «principio  di buon andamento dell'attivita' amministrativa», di
cui  all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 120 della Costituzione
e del «principio di leale collaborazione».
   Con riserva di ulteriori deduzioni.
   Si   deposita   con   il   presente   atto  copia  conforme  della
deliberazione   della   giunta   regionale   di  autorizzazione  alla
proposizione dell'impugnativa.
     Palermo, addi' 25 novembre 2008
            Avv. Michele Arcadipane - Avv. Sergio Abbate

        

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