Ricorso n. 97 del 23 dicembre 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 dicembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 5 del 4-2-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12, Roma;
Nei confronti della regione Emilia-Romagna, in persona del
presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della
legittimita' costituzionale della legge regionale 20 ottobre 2003,
n. 20, recante: «Nuove norme per la valorizzazione del servizio
civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38» pubblicata nel supplemento
straordinario del bollettino ufficiale della regione n. 156 del
21 ottobre 2003 giusta delibera del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2003, con riguardo agli artt. 12, 22, comma5; 5, comma 4:
Con la legge in epigrafe la regione Emilia-Romagna ha abrogato la
precedente legge 28 dicembre 1999, n. 38, e dettato norme per lo
sviluppo del servizio civile nel territorio regionale. A tal fine la
regione ha istituito il servizio civile regionale conformandosi alle
risoluzioni dell'Organizzazione della Nazioni Unite e del Parlamento
europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi
civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.
La legge si ispira al principio di sostenere e sviluppare il
servizio civile, favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli
anziani, sostenere le necessarie azioni di orientamento,
programmazione e formazione, promuovere il senso di appartenenza alla
comunita' regionale, nazionale, europea ed internazionale attraverso
lo sviluppo dei progetti del servizio volontariato, valorizzare il
diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli
eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e
della solidarieta'. Si propone come obiettivi di costituire e
valorizzare il servizio civile regionale, garantire l'accesso al
servizio regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso di
religione, di ceto, di residenza o di cittadinanza, di costituire un
sistema di monitoraggio regionale, di integrare gli interventi di
servizio civile nell'attuzione della legislazione regionale di
settore per le materie connesse con quelle previste dalla legge, di
promuovere ed incentivare nuovi progetti quali corpi civili di pace e
forme alternative e non violente di intervento in situazione di crisi
e di conflitto.
Per il raggiungimento dei detti obiettivi la legge ha individuato
adeguati strumenti oltre ad esercitare funzioni di programmazione,
indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale,
avvalendosi delle attivita' propositive e consultive della Consulta
regionale per il servizio civile.
Nel quadro di tale pur apprezzabile impianto la regione ha
tuttavia ecceduto dalle proprie competenze, in violazione della
normativa costituzionale, eppertanto il Governo promuove la questione
di legittimita' costituzionale della normativa in epigrafe per i
seguenti
M o t i v i
1. - L'art. 12 della legge viola l'art. 117, secondo comma,
lettera d), della Costituzione.
L'art. 12 della legge attribuisce alla regione la competenza a
trasmettere agli uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini
italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di
eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione
generale. Tale disposizione esula, all'evidenza, dalla competenza
legislativa regionale, in quanto incide nella materia della «difesa»
riservata alla competenza esclusiva statale, come previsto dalla
norma costituzionale in epigrafe.
2. - Gli artt. 5, comma 4 e 22, comma 5 della legge violano
l'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
L'art. 22, comma 5, della legge nella parte in cui prevede che la
scelta dell'obiezione di coscienza continui ad essere tutelata
dall'art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di
sospensione costituzionale della leva, esula dalla competenza
regionale.
Infatti il richiamo operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12
comporta che, anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio di
leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o
mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile,
qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla
protezione civile o alla croce rossa.
In tal modo la regione, dettando disposizioni riguardandi gli
obiettori di coscienza, travalica la propria competenza, incidendo
nella materia «difesa e sicurezza dello Stato» che costituisce gelosa
prerogativa statale alla luce della norma costituzionale in epigrafe.
Analoghe argomentazioni valgono anche per l'art. 5, quarto comma, che
demanda ai comuni la tutela della obiezione di coscienza «secondo le
modalita' di cui all'art. 12 anche nel periodo di sospensione
dell'obbligo costituzionale di leva».
P. Q. M.
Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare la
illegittimita' costituzionale della legge regionale impugnata nei
termini sopra precisati.
Si esibiranno copia della legge ed estratto della deliberazione
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2003.
Roma, addi' 15 dicembre 2003
Il Vice Avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza