Ricorso n. 97 del 25 ottobre 2013 (Regione siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 ottobre 2013 (della Regione siciliana).
(GU n. 49 del 4.12.2013)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli
Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione
della Giunta regionale che si allega;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palmo Chigi, Piazza Colonna 370
presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con riferimento alle
seguenti disposizioni:
comma 1, alinea e lett. a) dell'art. 61, ove applicabile
ricomprendendo nell'aumento di gettito, derivante dalle misure
previste dagli articoli 5, comma 1, e 55, da utilizzare a copertura
degli oneri derivanti allo Stato per effetto delle disposizioni
indicate nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in
Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli
artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in
materia finanziaria di cui al D.P.R. 1074 del 1965 e in particolare
dell'art 2;
comma 2 dell'art. 5, ove applicabile ricomprendendo nelle
maggiori entrate come ivi previste e destinate anche la parte
relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della
Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche'
delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n.
1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2;
le suindicate norme in combinato disposto ove, per effetto
del medesimo, non risulti salvaguardata la spettanza alla Regione
delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio per effetto delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 55, sempre per
violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2;
l'art. 85, comma 1, ove applicabile ricomprendendo fino
all'anno 2024 nella quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.28, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I
e II del titolo III, anche la parte di gettito riscossa in Sicilia e
percio' spettante alla Regione a partire dal periodo successivo a
quello di cinque anni stabilito dal citato art.28, comma 2, per
violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2.
Fatto e diritto
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 20 agosto
2013, e' stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».
Detto decreto, quale risulta convertito in legge, reca, fra le
altre, disposizioni che interessano la materia delle entrate
tributarie di spettanza della Regione siciliana.
Si fa riferimento agli articoli di seguito indicati, recanti
rispettivamente:
Art. 5, comma 1, estensione della platea delle societa'
soggette alla c.d. Robin Hood tax per effetto dell'abbassamento della
base imponibile su cui applicare tale addizionale IRES, stante che le
soglie di ricavi e di reddito imponibile gia' fissate
rispettivamente, in 10 milioni di euro ed in 1 milione di euro sono
state stabilite in «un volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro
e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro». Le societa'
interessate dalla norma restano quelle che operano nel settore
petrolifero, dell'energia elettrica e del trasporto e distribuzione
del gas naturale. Da ricordare pure che per i periodi d'imposta
2011-2013 l'aliquota della Robin Hood tax, fissata a regime al 6,5%,
risulta elevata al 10,5% dall'art. 7, comma 3 del d.l. n. 138/2011;
Art. 55, interpretazione autentica della disciplina IVA
applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta nell'art.
74-ter, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cd. regime del
margine).Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 310 della
direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione europea, «l'imposta assolta sulle
cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2
dello stesso articolo,effettuate da terzi nei confronti delle agenzie
di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio
dei viaggiatori non e' rimborsabile». Sono fatti salvi i rimborsi
che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, siano
stati eventualmente effettuati e non si da' luogo alla restituzione
delle somme che, alla medesima data, siano state rimborsate alle
agenzie di viaggio e successivamente recuperate.;
Art. 61, quantificazione e copertura di oneri. Tali oneri
sono quelli derivanti da disposizioni dei titoli I e II che prevedono
nuove spese o diminuzione di entrate. Va fin d'ora notato per gli
oneri discendenti da interventi su tributi che taluni - come quello
recato dall'art. 23 in materia di imposta sostitutiva per l'attivita'
di noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto e tassa sulle
imbarcazioni e dall'art. 56 relativo all'imposta sulle transazioni
finanziarie, c.d. Tobin tax - riguardando per la parte riscossa in
Sicilia la Regione comporteranno una diminuzione di gettito anche per
tale Ente.
In particolare, il comma 1, lett. a) di detto art. 61, stabilisce
che si provvede alla copertura dei surrichiamati oneri, quanto agli
importi ivi indicati per l'anno in corso e per quelli a venire,
«mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55»; maggiori entrate
riguardanti tributi di spettanza della Regione siciliana laddove
riscossi nel suo territorio.
Quanto al maggior gettito della Robin Hood tax si evidenzia anche
che il comma 2 dell'art. 5 ne destina la parte ulteriore rispetto
alla copertura finanziaria di cui all'art. 61 alla riduzione della
componente A2 della tariffa elettrica secondo modalita' da
individuarsi con decreto ministeriale.
Art. 85, disciplina la «Copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalle disposizioni del titolo III in materia di giudici
ausiliari (Capo I) e tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
(Capo II)» ai quali, ai sensi del comma 1, si provvede «mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28,
comma 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che sono
conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed
in quello del Ministero della giustizia».
Ora senza prescindere dal tener conto della sentenza di codesta
ecc.ma Corte, n. 265/2012, che ha ritenuto non fondate le questioni
di legittimita' proposte da questa Regione relativamente alla riserva
prevista dalla legge n. 183 (Legge di stabilita' 2012), si ritiene di
dover evidenziare che l'art.28, comma 2 della suindicata legge cosi
dispone:
«Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare
il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento
ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei
rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito
costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.».
Pertanto, a fronte della clausola di riserva ivi prevista, di
certo l'articolo 85 del decreto del fare non puo' tacitamente far
confluire nel bilancio dello Stato per destinarle «fino all'anno
2024» a copertura degli «oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
Capi I e II» del titolo III le maggiorazioni del contributo unificato
disposte dal suddetto art. 28 della legge di stabilita' per il 2012.
Anche a prescindere dai dubbi che ingenera la parziale (per una
quota) modifica della specifica destinazione che originariamente ha
legittimato la riserva, per il periodo che eccede i cinque anni gia'
previsti e' palese la mancanza del requisito della novita'
dell'entrata.
Cosi' sinteticamente descritte le disposizioni che riguardano la
Regione si rappresenta che ne' le norme recate dagli artt. 5, comma
1, e 55, dalle quali deriva un maggior gettito ma neanche quelle che,
come i suindicati artt. 23 e 56, comportano invece minori entrate
tributarie, appaiono ex se' lesive delle attribuzioni regionali.
Dette disposizioni intervengono tutte sui regimi relativi a
tributi erariali che, com'e' noto, il legislatore statale e'
pienamente legittimato a modificare, diminuire o persino sopprimere,
senza che cio' comporti una violazione dell'autonomia finanziaria
regionale, purche' la riduzione non sia di entita' tale da rendere
impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno
squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa
regionale (v. Corte costituzionale, sentenza n. 97/2013 e le ivi
citate sentenze n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n.
155 del 2006, n. 138 del 1999).
E infatti, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, «le norme
statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione,
una rigida garanzia "quantitativa", cioe' la garanzia della
disponibilita' di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute
in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui
gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di
riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza
violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione,
purche' non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue
funzioni» (sentenza n. 138 del 1999).
Vero e' che le descritte variazioni di gettito, sia in
diminuzione che in aumento, attengono a tributi erariali spettanti
alla Regione ove riscossi nell'ambito del suo territorio.
Dalla compresenza di misure che riducono il gettito di sua
spettanza e di altre che lo incrementano sembra pero' che la manovra
statale considerata nel suo complesso, se interpretata conformemente
ai principi statutari, non comporti una riduzione di risorse
disponibili alla Regione siciliana, tale da compromettere l'esercizio
delle funzioni di competenza.
E, tuttavia, analogamente a quanto rilevato circa il d.l. n.
63/2013 con il ricorso n. 91/2013, anche in ordine al provvedimento
legislativo oggi censurato si individua un motivo di contrasto con le
norme statutarie non gia' con riferimento all'intervento del
legislatore statale sui tributi propri ma quanto alla violazione del
principio di spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel
territorio della Regione di cui all'art. 2 delle norme di attuazione
statutaria di cui al d.P.R. del 1965, n. 1074.
Si paventa infatti che, ex art. 61, nella «quota parte delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55» che la
lett. a) destina a copertura degli oneri indicati nell'alinea, siano
ricompresi anche gli aumenti di gettito derivanti da tributi riscossi
in Sicilia. Il sospetto nasce dalle procedure di calcolo evidenziate
nella relazione tecnica, impiegate per la stima delle maggiori
entrate tributarie, che sembrano prendere a riferimento l'intero
territorio nazionale.
Ad ulteriormente corroborare l'allarme circa l'intenzione dello
Stato di utilizzare per intero l'aumento di gettito derivante
dall'applicazione dell'art. 5, comma 1 vi e' anche la summenzionata
previsione del successivo comma 2, che pure si impugna anche in
combinato disposto con le indicate disposizioni dell'art. 61.
Quanto poi all'altra norma di copertura finanziaria, di cui
all'art. 85, si teme che attraverso la sua introduzione lo Stato
intenda illegittimamente prorogare la riserva all'erario, delle
entrate rinvenienti da contributo unificato ex art. 28, comma 2 legge
n. 183/2011, espressamente prevista per un periodo di cinque anni. In
proposito e' appena il caso di osservare che le entrate che ci si
ostina a qualificare come «maggiori» erano tali all'epoca della loro
istituzione.
Invero il decreto-legge n. 69/2013, come convertito in legge, non
contiene alcuna previsione espressa di riserva allo Stato delle
maggiori entrate tributarie attese ne' alcun riferimento ad una
successiva separata contabilizzazione funzionale ad una specifica
destinazione. A sua volta l'art. 85 non esplicita alcuna proroga
della riserva a suo tempo operata.
Ora, pur se dette carenze potrebbero indurre ad escludere che il
legislatore abbia inteso riservarsi anche la parte di gettito
attinente a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della
Regione, la lesione che deriverebbe all'autonomia finanziaria
regionale ove le rubricate norme siano invece da leggere in tal senso
induce a formulare in via cautelativa la presente questione.
Quanto alla non implausibilita' dell'interpretazione prospettata
si consideri la mancanza di una qualunque clausola di salvaguardia o
di compatibilita' che garantisca inapplicabilita' delle disposizioni
del decreto agli enti a statuto speciale, ove contrastino con gli
statuti e le relative norme di attuazione.
Si rifletta in particolare a come l'apposita clausola sia
presente all'art. 19-bis della legge n. 138/2011, che, come detto,
all'art. 3, comma 7 , ha disposto sempre in materia dell'addizionale
IRES di che trattasi.
Diversamente risulta che, in mancanza sia di norma di riserva
espressa che di norma di salvaguardia, lo Stato incamera a se' i
proventi, riscossi in Sicilia, dell'ulteriore addizionale IRES di cui
alla legge n. 7/2009.
Infine la scelta di non posticipare la reazione regionale al
momento in cui lo Stato con atto applicativo pretenda effettivamente
di incamerare il gettito di spettanza della Regione riposa anche sul
recente precedente di codesta ecc.ma Corte che ha dichiarato
inammissibile un conflitto di attribuzione per l'acquiescenza
prestata dalla Regione siciliana alla norma di cui Patto impugnato
costituiva attuazione (sent. n. 144 del 2013).
Quanto ai parametri costituzionali che si assumono violati dalle
norme che si impugnano col presente ricorso, ove da applicare in
senso sfavorevole alla Regione, si precisa che essi sono per tutte
l'art. 36 dello Statuto nonche' le norme di attuazione in materia
finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare l'art.
2.
Inoltre con riferimento al comma 1, alinea e lett. a), dell'art.
61, al comma 2 dell'art. 5 e al loro combinato disposto si lamenta
altresi' violazione dell'art. 37 dello Statuto, stante che
l'addizionale IRES per la parte di reddito prodotto in Sicilia e'
dovuta alla Regione anche da soggetti aventi sede altrove.
Cio' in quanto l'assetto finanziario che scaturisce da dette
norme statutarie e' contraddistinto dalla regola generale secondo la
quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie
da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette,
comunque denominate ad eccezione di quelle riservate allo Stato
(entrate sui tabacchi, accise sulla produzione, lotto e lotterie a
carattere nazionale).
In base all'art. 2 delle norme di attuazione alla devoluzione
delle entrate tributarie erariali a favore della Regione fanno
eccezione le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato,
specificate nelle leggi medesime (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del
1965).
Al riguardo pero', ove sulla scorta della giurisprudenza di
codesta ecc.ma Corte si tenga «conto che la riserva allo Stato di
nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio
rispetto al principio di attribuzione alla Regione siciliana» (cfr.
sent. n. 348/2000), risulta in primo luogo necessario che l'eccezione
al principio generale sia espressamente disposta.
In ogni caso, anche a ritenere, ingiustificatamente ad avviso di
questa difesa, che una volonta' dello Stato in tal senso possa
manifestarsi con la mera quantificazione del gettito del quale si
dispone l'utilizzo difettano comunque le condizioni che devono tutte
sussistere per l'operativita' della riserva.
Secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale
che ne ha ripetutamente, e anche di recente (sentt. nn. 97/2013 e
142/2012) precisato necessita' e caratteri si tratta de: a) la natura
tributaria dell'entrata; b) la novita' di tale entrata; c) la
destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime».
Oltre a quanto gia' osservato riguardo all'art. 85 anche con
riferimento ai proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 55
sembra difettare il carattere di nuova entrata tributaria stante che
le maggiori entrate ipotizzate non originano ne' da tributi nuovi ne'
da aumento di aliquote di tributi esistenti.
Si consideri pure che nel senso oggi sancito dalla norma
interpretativa poteva gia' in precedenza operarsi (se non addirittura
lo si doveva a fronte dei pronunciamenti comunitari) tanto che
risulta anche arduo distinguere tra i rimborsi IVA da non ammettere
quelli che avrebbero comunque avuto identica sorte.
Anche relativamente alle risorse derivanti dalla superiore norma
di interpretazione autentica pertanto «riguardando essa somme gia'
dovute in base alla precedente normativa fiscale» consegue quindi che
«non si verifica alcuna "novita' del provento"» (cfr. C. cost. sent.
n. 241/2012).
Quanto alla specifica destinazione a finalita' contingenti o
continuative la stessa non e' in alcun modo ravvisabile nell'art. 61
che oltre a non prevedere espressamente la riserva allo Stato della
parte di tributi riscossa in Sicilia non consente nemmeno di
ricollegare le relative somme ad uno tra i molteplici interventi da
finanziare. Si consideri inoltre che la copertura delle minori
entrate tributarie derivanti dagli artt. 11, 23 e 56 e' comunque una
finalita' indistinta.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale respinta ogni avversa
istanza, eccezione e difesa,
Ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.l. 21
giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
con riferimento alle seguenti disposizioni:
comma 1, alinea e lett. a) dell'art. 61, ove applicabile
ricomprendendo nell'aumento di gettito, derivante dalle misure
previste dagli articoli 5, comma 1, e 55, da utilizzare a copertura
degli oneri derivanti allo Stato per effetto delle disposizioni
indicate nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in
Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli
artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in
materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in
particolare dell'art 2;
comma 2 dell'art. 5, ove applicabile ricomprendendo nelle
maggiori entrate come ivi previste e destinate anche la parte
relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della
Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche'
delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n.
1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2;
le suindicate norme in combinato disposto ove, per effetto
del medesimo, non risulti salvaguardata la spettanza alla Regione
delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio per effetto delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 55, sempre per
violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2;
l'art. 85, comma 1, ove applicabile ricomprendendo fino
all'anno 2024 nella quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I
e II del titolo III, anche la parte di gettito riscossa in Sicilia e
percio' spettante alla Regione a partire dal periodo successivo a
quello di cinque anni stabilito dal citato art. 28, comma 2, per
violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle norme di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2.
Si allegano:
1. delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere;
2. relazione tecnica.
Palermo - Roma, 16 ottobre 2013
Avv. Fiandaca - avv. Valli