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N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria 26 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 48 del 2-12-2009)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica,
per l'impugnazione della legge regionale della Calabria 17 agosto
2009, n. 28, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Calabria 17 agosto 2009, n. 15, suppl. straord. 24 agosto 2009, n. 1,
recante «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale», in relazione ai suoi articoli 13, comma 1, lett. a) e 21,
comma 2, lett. c).
La legge regionale della Calabria n. 28 del 2009 reca norme per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, che,
all'articolo 1, riconosce «quale forma di autogestione e
partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di
sviluppo economico e di crescita» cui va attribuito il ruolo di
«partner privilegiato degli enti pubblici nel perseguimento della
promozione umana e di un'adeguata integrazione socio-lavorativa degli
individui».
Le finalita' enunciate nell'art. 1 sono perseguite attraverso
l'istituzione e la disciplina di un albo regionale delle cooperative
sociali (Titolo II), la definizione delle modalita' di raccordo della
cooperazione sociale nel «sistema integrato dei servizi alla persona»
(Tit. III), l'individuazione della modalita' di affidamento dei
servizi di rilevanza sociale alle cooperative sociali e ai loro
consorzi (Tit. IV), la previsione di misure di promozione, sviluppo e
sostegno della cooperazione sociale (Tit. V), l'istituzione di organi
consultivi e di valutazione (la Commissione regionale per la
cooperazione sociale e il Comitato tecnico di gestione e valutazione
- Tit. VI).
All'art. 13, rubricato «Raccordo con le attivita' di formazione»,
la legge regionale dispone:
«1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed
attuativi in materia di formazione professionale, i competenti organi
regionali e locali prevedono strumenti atti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le
strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione
di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso
l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili
professionali nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati;
(...)».
Il successivo art. 21, intitolato «Contributi a favore di
cooperative sociali e loro consorzi», al comma 1, stabilisce che, «in
applicazione delle finalita' e dei principi» di cui alla legge, la
Regione concede annualmente contributi alle cooperative sociali e ai
loro consorzi, indirizzati alla promozione del settore e ad al
sostegno di singole iniziative.
Al comma 2, tale articolo dispone:
«In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati
a favorire:
a) - b) (...);
c) i processi di riqualificazione tecnico professionale del
personale direttamente impiegato nell'attivita' propria della
cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in
materia di profili professionali, mediante appositi progetti
formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati».
Tali norme sono illegittime per i seguenti
M o t i v i
In relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione
concorrente, delle «professioni».
Si e' visto come l'art. 13, comma 1, lett. a) della legge
regionale, nel contesto della introduzione di strumenti finalizzati a
favorire il raccordo tra le strutture formative e le cooperative
sociali, demandi agli organi regionali e locali l'individuazione, la
definizione e il sostegno di nuovi profili professionali, nell'ambito
delle attivita' di inserimento lavorativo di «soggetti svantaggiati».
Il successivo articolo 21, al comma 2, lettera c), prevede
interventi di sostegno volti a favorire, mediante appositi progetti
formativi, i processi di qualificazione tecnico-professionale del
personale impiegato nell'attivita' propria della cooperativa, «anche
in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili
professionali».
Secondo consolidata giurisprudenza, spetta sempre allo Stato,
traducendosi nell'individuazione di principi fondamentali di una
materia di legislazione concorrente, l'identificazione delle figure
professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici, senza
che rilevi che la data attivita' professionale si esplichi in un
settore che la cui disciplina sia affidata alla legislazione
regionale esclusiva (sent. n. 222 del 2008).
Tale riparto delle competenze corrisponde all'esigenza di una
disciplina uniforme delle professioni sul piano nazionale, che sia
coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario.
La potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle
«professioni» deve quindi rispettare il principio - che si configura
quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale -
secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili e i titoli abilitanti, e' riservata, per il suo
carattere necessariamente unitario, allo Stato, potendo rientrare
nella competenza delle regioni la disciplina di alcuni aspetti, che
presentino uno specifico collegamento con la realta' regionale
(sentt. n. 153 del 2006, n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e
n. 353 del 2003).
Si dimostra ineccepibile, alla luce della giurisprudenza della
Corte, la declinazione delle competenze contenuta nell'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, secondo il quale
la potesta' legislativa regionale, nella materia delle «
professioni», si esercita sulle professioni individuate e definite
dalla normativa statale.
Risulta, dunque, evidente come le due disposizioni regionali
impugnate accedano dalla competenza legislativa regionale e violino
l'art. 177, terzo comma, Cost., nel momento in cui prefigurano
un'attivita' creativa di nuove figure professionali («profili
professionali») da parte degli organi regionali o locali e promuovono
il sostegno di corsi di riqualificazione abilitanti, anche in
relazione a nuove disposizioni normative - evidentemente di matrice
regionale - in materia di profili professionali.
P. Q. M.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 13, comma 1, lett.
a) e dell'art. 21, comma 2, lett. c) della legge regionale della
Calabria 17 agosto 2009, n. 28.
Roma, addi' 16 ottobre 2009
L'Avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino
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