Ricorso n. 97 del 9 ottobre 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 10-11-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente della giunta provinciale pro tempore per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
provinciale 27 luglio 2004, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 1 del
Bollettino ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004
e recente «Disposizioni in connessione con l'assestamento del
bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per
il triennio 2004/2006».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 17 settembre 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con la disposizione indicata la provincia autonoma di Bolzano
introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975, n. 126)
l'esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia,
previsti dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai trasferimenti di immobili
assoggettati al vincolo di bene culturale, «nel caso di trasferimento
della proprieta' in seguito a successione aziendale entro il quarto
grado di parentela ... facenti parte di un maso chiuso». Il comma 2
della medesima disposizione esclude l'obbligo di denuncia,
indistintamente per tutti i trasferimenti che riguardino tali
immobili.
La disposizione si pone in contrasto con l'art 4 dello Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, che dispone che la potesta' delle province
autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro
competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8
(ordinamento delle minime unita' culturali, anche agli effetti
dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle
comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia
svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica».
Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre
1973, n. 690, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio
storico, artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalita' e
i termini attraverso i quali lo Stato e le province autonome possono
esercitare il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli
articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
In definitiva risulta violato l'articolo 9 della Costituzione
nella parte in cui, per finalita' di conservazione dell'unita'
aziendale dei masi chiusi (ma non escluso anche per ragioni meramente
fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della
prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in
occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che
in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa
conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento
nazionale in relazione a tali beni.
Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto
di prelazione possa incidere sulla continuita' del «maso chiuso»,
tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo
procedimento amministrativo e nel successivo controllo
giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la
conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e
dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art. 3, comma 1
Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal
legislatore provinciale.
L'esclusione dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti
immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le
misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere
notificate alla parte proprietaria, rende oltretutto estremamente
difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da
parte della provincia autonoma in relazione ai beni di cui si
discute.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2004, n. 4, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 26 settembre 2004
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 10-11-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente della giunta provinciale pro tempore per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
provinciale 27 luglio 2004, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 1 del
Bollettino ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2004
e recente «Disposizioni in connessione con l'assestamento del
bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per
il triennio 2004/2006».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 17 settembre 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con la disposizione indicata la provincia autonoma di Bolzano
introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975, n. 126)
l'esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia,
previsti dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai trasferimenti di immobili
assoggettati al vincolo di bene culturale, «nel caso di trasferimento
della proprieta' in seguito a successione aziendale entro il quarto
grado di parentela ... facenti parte di un maso chiuso». Il comma 2
della medesima disposizione esclude l'obbligo di denuncia,
indistintamente per tutti i trasferimenti che riguardino tali
immobili.
La disposizione si pone in contrasto con l'art 4 dello Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, che dispone che la potesta' delle province
autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro
competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8
(ordinamento delle minime unita' culturali, anche agli effetti
dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle
comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia
svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica».
Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre
1973, n. 690, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio
storico, artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalita' e
i termini attraverso i quali lo Stato e le province autonome possono
esercitare il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli
articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
In definitiva risulta violato l'articolo 9 della Costituzione
nella parte in cui, per finalita' di conservazione dell'unita'
aziendale dei masi chiusi (ma non escluso anche per ragioni meramente
fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della
prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in
occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che
in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa
conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento
nazionale in relazione a tali beni.
Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto
di prelazione possa incidere sulla continuita' del «maso chiuso»,
tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo
procedimento amministrativo e nel successivo controllo
giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la
conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e
dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art. 3, comma 1
Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal
legislatore provinciale.
L'esclusione dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti
immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le
misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere
notificate alla parte proprietaria, rende oltretutto estremamente
difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da
parte della provincia autonoma in relazione ai beni di cui si
discute.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2004, n. 4, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 26 settembre 2004
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo