N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 10-11-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12;

Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del suo
Presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge regionale 3 agosto 2004, n. 20, Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 (Diritto allo studio
universitario) modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000,
n. 58 (BUR n. 31 del 5 agosto 2004), negli articoli 3, commi 2 e 3 e
nell'art. 5, comma 2.
L'art. 3 della legge impugnata ha modificato l'art. 6 della legge
regionale n. 16 del 1992 secondo il quale «le borse di studio sono
attribuite per concorso secondo le modalita' di cui all'art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390».
La norma statale richiamata dispone che «le Regioni determinano
la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli
studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione delle
borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di
laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi
dell'art. 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c). Le Regioni possono anche trasferire i predetti
fondi alle universita', affinche' queste provvedano ad erogare le
borse di studio».
Secondo l'art. 7, comma 1, lettera c) richiamato «l'accesso ai
servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita'
degli studenti, e' regolato con procedure selettive in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita'
degli interventi».
L'art. 4, sotto la rubrica Uniformita' di trattamento, dispone
che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto nel comma 1, sono stabiliti ogni tre anni «i criteri per la
definizione del merito e delle condizioni economiche degli studenti,
nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai
fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui
alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le
condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e
dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo
familiare» (lettera a).
L'attribuzione della competenza a provvedere al Presidente del
Consiglio dei ministri mira, come e' evidente, ad assicurare quella
uniformita' di trattamento alla cui realizzazione e' rivolto l'intero
art. 4, in modo che in tutte le sedi universitarie l'erogazione delle
borse di studio intervenga secondo criteri omogenei cosicche' gli
studenti bisognosi non siano penalizzati dal luogo di loro residenza.
L'art. 6 della l.r. 16 del 1992 nel nuovo testo introdotto
dall'art. 3 della legge impugnata, dopo aver richiesto al primo comma
il possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa
nazionale, nei due commi successivi ha disposto che le borse di
studio saranno assegnate secondo i requisiti di merito fissati dalla
Giunta regionale.
E sempre, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale, e'
previsto che siano assegnate le borse di studio per gli studi
all'estero nell'art. 5, secondo comma, che ha introdotto nella legge
regionale l'art. 6-ter.
In Piemonte, pertanto, le borse di studio potranno essere
assegnate a studenti con requisiti di merito inferiori a quelli
fissati dalla normativa nazionale e viceversa.
Si potra' verificare, pertanto, che chi frequenta le universita'
piemontesi ricevano le borse di studio pur avendo requisiti di merito
inferiori di quelli che frequentano le altre universita' o che alcuni
studenti che frequentano le universita' piemontesi non avranno la
borsa di studio pur essendo piu' meritevole di studenti che
frequentano universita' diverse.
La uniformita' di trattamento, perseguita dalla legislazione
nazionale, in questo modo viene meno. La nuova normativa risulta
costituzionalmente illegittima sotto diversi profili.
In primo luogo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.
n).
Le norme generali sull'istruzione non sono definibili in
astratto, ma richiedono una verifica caso per caso.
La loro generalita' richiede che debbono trovare applicazione
uniforme su tutto il territorio nazionale poiche' le eventuali
varianti regionali potrebbero pregiudicare gli interessi perseguiti.
Questo carattere non puo' essere sicuramente negato ad una norma,
come l'art. 4 della legge n. 390 del 1991, che mira ad attuare
uniformita' di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Se si ritesse che questo obiettivo, perseguito dal legislatore,
non sia sufficiente a determinare la generalita' delle norme, si
rientrerebbe in ogni caso nel terzo comma dell'art. 117, precisamente
nella materia della istruzione.
In questo caso non dovrebbe essere messo in contestazione che
negli artt. 4 e 7 della legge n. 390 del 1991 si trovi fissato uno
dei principi fondamentali della materia, la cui violazione rende la
norma impugnata ugualmente illegittima.
E questo senza tenere conto che il sostegno finanziario agli
studenti meritevoli e bisognosi rientrerebbe in ogni caso nella
lettera m) del secondo comma dell'art. 117, poiche' e' sicuramente
essenziale la prestazione senza la quale gli studenti interessati non
potrebbero accedere alla istruzione superiore.



P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma, della legge regionale del
Piemonte n. 20 del 2004.
Roma, addi' 30 settembre 2004
Vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori

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