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N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 42 del 18-10-2006) |
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale della Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Lombardia in persona del presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, lettera h) della legge regionale 14
luglio 2006, n. 12, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia primo supplemento ordinario al numero 29 del 18 luglio 2006
e recante il titolo «Modifiche ed integrazioni della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 settembre 2006 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con la legge in epigrafe indicata la Regione Lombardia, nel
modificare la legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, «Legge per il
governo del territorio», con l'art. 1, lettera h) sostituisce
l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 36 della citata legge
regionale n. 12/2005 recante la rubrica «Presupposti per il rilascio
del permesso di costruire». La novella introdotta, in conformita' con
la normativa nazionale recata dall'articolo 12 del d.P.R.
n. 380/2001, comporta la riduzione della misura di salvaguardia
(recata dallo stesso comma dell'articolo 36) da cinque anni a tre
anni, ovvero il mantenimento del termine di cinque anni solo
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico (il piano adottato) sia
stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione
entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. Non sono
previste norme transitorie per le adozioni/approvazioni in corso.
Per comprendere l'effetto avuto di mira (o comunque realizzato)
con la normativa di cui si discute e' necessario andare a vedere come
l'articolo 36 della legge regionale n. 12 del 2005 regola la materia.
Un primo comma, recante la regola generale, e' che il permesso di
costruire deve essere conforme agli strumenti urbanistici «vigenti».
Un piano regolatore adottato e non approvato, ovviamente non e'
vigente.
Una seconda disposizione subordina la possibilita', di dar corso
alle costruzioni, alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione, da parte del comune, della realizzazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno da parte
degli interessati di realizzare le stesse in concomitanza con gli
interventi oggetto del permesso di costruire.
Il terzo comma dell'articolo 36 della legge n. 12/2005, affronta
invece il tema della compatibilita' delle opere che si intende
realizzare con le disposizioni dello strumento di pianificazione in
corso di approvazione e riserva alla sola autorita' regionale (su
richiesta dell'autorita' comunale) la possibilita' di ordinare la
sospensione degli interventi di trasformazione che possano
compromettere l'attuazione degli strumenti di pianificazione in
itinere.
Il comma 4, a chiusura del sistema, prevede la sospensione di
ogni determinazione (positiva o negativa) da parte del comune in
ordine ad interventi che si pongano in contrasto con le previsioni di
un PGT adottato ma non approvato. Tale sospensione ha, nella
legislazione nazionale e regionale carattere temporaneo, comunque non
superiore al quinquennio.
La modifica del termine di scadenza di quest'ultima «misura di
salvaguardia», senza una disposizione transitoria che disciplini i
termini in corso, obbliga il comune, da un giorno all'altro, a
provvedere in conformita' degli strumenti vigenti e presumibilmente
in contrasto con le disposizioni del PGT adottato. In altri termini
la norma regionale della Lombardia che si censura, ancorche' si
presenti in astratto come adeguamento alla legislazione nazionale, ha
l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non
conformi al PGT adottato e di rendere piu' difficile la stessa
approvazione definitiva dello stesso.
Trattasi - come evidenziato nella relazione ministeriale che
accompagna la delibera di impugnazione - di una palese
irragionevolezza e di un tentativo di fare amministrazione diretta
attraverso un provvedimento legislativo, in ispregio degli articoli 3
e 97 della Costituzione.
L'irragionevolezza della disposizione regionale emerge altresi'
considerando che, pur in vigenza di una diversa disciplina statale,
meno di un anno fa la Regione Lombardia ha ritenuto che la moratoria
nelle decisioni in ordine ad interventi in contrasto con i piani
adottati e non approvati, potesse e dovesse durare 5 anni (art. 36,
comma 4 della legge regionale n. 12 del 2005).
A suo tempo la deroga rispetto alla normativa statale non fu
oggetto di impugnazione; oggi si scopre che, attraverso il gioco
della deroga e della sua successiva riconduzione a regola generale,
si crea nella disciplina urbanistica regionale un buco temporale, nel
quale essenziali interessi delle collettivita' locali vengono del
tutto sacrificati, senza alcuna assunzione di specifica
responsabilita', ma come semplice effetto dell'adeguamento immediato
e non ponderato della normativa regionale alle regole suppletive
fissate nella legislazione statale. Se fosse possibile censurare un
atto legislativo come se fosse un atto amministrativo ci si
troverebbe inequivocabilmente di fronte ad un caso di eccesso di
potere legislativo.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1, lettera h) della legge regionale n. 12 del 14 luglio
2006 nella parte in cui non prevede una disciplina relativa ai
procedimenti di approvazione in corso e si confida che, prima della
discussione del ricorso, la Regione Lombardia faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 12 settembre 2006
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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