N.   98  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 2006.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  20  settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 42 del 18-10-2006)

    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale della Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro  la  Regione  Lombardia  in  persona  del presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  1, lettera h) della legge regionale 14
luglio 2006, n. 12, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia primo supplemento ordinario al numero 29 del 18 luglio 2006
e  recante il titolo «Modifiche ed integrazioni della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  dell'8  settembre 2006 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    Con  la  legge  in  epigrafe  indicata  la Regione Lombardia, nel
modificare la legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, «Legge per il
governo   del  territorio»,  con  l'art. 1,  lettera  h)  sostituisce
l'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'articolo 36 della citata legge
regionale  n. 12/2005 recante la rubrica «Presupposti per il rilascio
del permesso di costruire». La novella introdotta, in conformita' con
la   normativa   nazionale   recata   dall'articolo   12  del  d.P.R.
n. 380/2001,  comporta  la  riduzione  della  misura  di salvaguardia
(recata  dallo  stesso  comma  dell'articolo 36) da cinque anni a tre
anni,  ovvero  il  mantenimento  del  termine  di  cinque  anni  solo
nell'ipotesi  in cui lo strumento urbanistico (il piano adottato) sia
stato  sottoposto  all'amministrazione competente per la approvazione
entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. Non sono
previste norme transitorie per le adozioni/approvazioni in corso.
    Per  comprendere  l'effetto avuto di mira (o comunque realizzato)
con la normativa di cui si discute e' necessario andare a vedere come
l'articolo 36 della legge regionale n. 12 del 2005 regola la materia.
    Un primo comma, recante la regola generale, e' che il permesso di
costruire  deve essere conforme agli strumenti urbanistici «vigenti».
Un  piano  regolatore  adottato  e  non  approvato, ovviamente non e'
vigente.
    Una  seconda disposizione subordina la possibilita', di dar corso
alle  costruzioni,  alla  esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria  o alla previsione, da parte del comune, della realizzazione
delle  stesse  nel  successivo  triennio, ovvero all'impegno da parte
degli  interessati  di  realizzare  le stesse in concomitanza con gli
interventi oggetto del permesso di costruire.
    Il  terzo comma dell'articolo 36 della legge n. 12/2005, affronta
invece  il  tema  della  compatibilita'  delle  opere  che si intende
realizzare  con  le disposizioni dello strumento di pianificazione in
corso  di  approvazione  e  riserva alla sola autorita' regionale (su
richiesta  dell'autorita'  comunale)  la  possibilita' di ordinare la
sospensione   degli   interventi   di   trasformazione   che  possano
compromettere  l'attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione  in
itinere.
    Il  comma  4,  a  chiusura del sistema, prevede la sospensione di
ogni  determinazione  (positiva  o  negativa)  da parte del comune in
ordine ad interventi che si pongano in contrasto con le previsioni di
un  PGT  adottato  ma  non  approvato.  Tale  sospensione  ha,  nella
legislazione nazionale e regionale carattere temporaneo, comunque non
superiore al quinquennio.
    La  modifica  del  termine di scadenza di quest'ultima «misura di
salvaguardia»,  senza  una  disposizione transitoria che disciplini i
termini  in  corso,  obbliga  il  comune,  da  un giorno all'altro, a
provvedere  in  conformita' degli strumenti vigenti e presumibilmente
in  contrasto  con le disposizioni del PGT adottato. In altri termini
la  norma  regionale  della  Lombardia  che  si censura, ancorche' si
presenti in astratto come adeguamento alla legislazione nazionale, ha
l'effetto   pratico  di  rendere  possibili  interventi  edilizi  non
conformi  al  PGT  adottato  e  di  rendere  piu' difficile la stessa
approvazione definitiva dello stesso.
    Trattasi  -  come  evidenziato  nella  relazione ministeriale che
accompagna   la   delibera   di   impugnazione   -   di   una  palese
irragionevolezza  e  di  un tentativo di fare amministrazione diretta
attraverso un provvedimento legislativo, in ispregio degli articoli 3
e 97 della Costituzione.
    L'irragionevolezza  della  disposizione regionale emerge altresi'
considerando  che,  pur in vigenza di una diversa disciplina statale,
meno  di un anno fa la Regione Lombardia ha ritenuto che la moratoria
nelle  decisioni  in  ordine  ad  interventi in contrasto con i piani
adottati  e  non approvati, potesse e dovesse durare 5 anni (art. 36,
comma 4 della legge regionale n. 12 del 2005).
    A  suo  tempo  la  deroga  rispetto alla normativa statale non fu
oggetto  di  impugnazione;  oggi  si  scopre che, attraverso il gioco
della  deroga  e della sua successiva riconduzione a regola generale,
si crea nella disciplina urbanistica regionale un buco temporale, nel
quale  essenziali  interessi  delle  collettivita' locali vengono del
tutto    sacrificati,    senza   alcuna   assunzione   di   specifica
responsabilita',  ma come semplice effetto dell'adeguamento immediato
e  non  ponderato  della  normativa  regionale alle regole suppletive
fissate  nella  legislazione statale. Se fosse possibile censurare un
atto   legislativo  come  se  fosse  un  atto  amministrativo  ci  si
troverebbe  inequivocabilmente  di  fronte  ad  un caso di eccesso di
potere legislativo.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1, lettera h) della legge regionale n. 12 del 14 luglio
2006  nella  parte  in  cui  non  prevede  una disciplina relativa ai
procedimenti  di  approvazione in corso e si confida che, prima della
discussione  del  ricorso,  la Regione Lombardia faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
        Roma, addi' 12 settembre 2006
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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