N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 dicembre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 dicembre 2003 (della Regione siciliana)
(GU n. 5 del 4-2-2004)

Ricorso della Regione siciliana, in persona del presidente pro
tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo
Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede
dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36,
autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta
regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
ottobre 2003, n. 250.

F a t t o

Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 reca «Riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
Giova premettere che con ricorso 19 marzo 2003, depositato presso
la Cancelleria di codesta ecc.ma Corte in data 26 marzo 2003
(registro ricorsi n. 30/2003), la Regione siciliana ha gia' promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, con cui il Governo e' stato delegato ad adottare
il decreto legislativo qui, a sua volta, impugnato.
I vizi di legittimita' costituzionale evidenziati nei confronti
della legge di delega non possono che riverberarsi sul decreto
legislativo n. 288 del 2003 - di essa attuativo, e le cui puntuali
previsioni rendono ancor piu' evidente le lesioni prospettate dalla
ricorrente - che pertanto appare parimenti illegittimo in relazione
al riparto di competenze legislative ed amministrative tra Stato e
regione, e viene censurato per le seguenti ragioni di

D i r i t t o

Violazione degli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e
dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione siciliana.
Appare, invero, indubbio che le norme impugnate attengono alle
materie della «ricerca scientifica» e della «tutela della salute»
attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni,
ai sensi delle vigenti norme costituzionali, e rientranti, per quanto
attiene alla tutela della salute, (con la denominazione di «igiene e
sanita' pubblica» ed «assistenza sanitaria») nella previsione di cui
all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto regionale.
In tali materie, in base alla previsione contenuta nel terzo
comma dell'art. 117 della Costituzione, «spetta alle regioni - e
dunque, in particolare, per quanto rileva ai fini del presente
giudizio, alla Regione siciliana - la potesta' legislativa, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato».
Orbene, se gia' l'impugnato art. 42 della legge n. 3/2003
conteneva, in tema di riordino della disciplina degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, norme di
dettaglio e non certo disposizioni configurabili come «principi
fondamentali», in maniera, ovviamente, ancora piu' evidente, il
d.lgs. n. 288/2003, recando la compiuta e dettagliata disciplina di
tali istituti, indebitamente restringe, se non addirittura annulla,
ogni spazio utile per l'esercizio della potesta' normativa regionale,
e viola altresi' le competenze amministrative alla regione spettanti
in conformita' al disposto dell'art. 118 della Costituzione.
Come gia' rilevato nel precedente ricorso, l'art. 42 della legge
n. 3/2003 non avrebbe dovuto delegare al Governo l'adozione delle
norme sul concreto riordino degli enti anzidetti, ma avrebbe dovuto
limitarsi all'individuazione dei soli principi costituenti limiti per
l'esercizio della concorrente potesta' legislativa riservata alle
regioni.
Vero e' che codesta ecc.ma Corte, con sentenza 1° ottobre 2003,
n. 303 ha affermato la sussistenza - in attuazione del principio di
sussidiarieta' e nel rispetto del principio di legalita' - della
competenza statale all'emanazione di norme che organizzino e regolino
funzioni amministrative attratte a livello nazionale, ed a tale
livello dunque concretamente assunte per sussidiarieta', laddove, a
seguito di una puntuale valutazione dell'interesse pubblico che sia
proporzionata, non affetta da irragionevolezza, e posta in essere nel
rispetto del principio di leale collaborazione e pertanto con un
coinvolgimento delle regioni - si dia conto e dimostrazione circa la
necessita' di assicurare una disciplina assolutamente uniforme
sull'intero territorio nazionale.
Conseguentemente, tuttavia, tale facolta', finalizzata a rendere
flessibile la ripartizione di competenze, e posta in essere in deroga
alla ordinaria distribuzione delle stesse, prefigura «un iter in cui
assumano risalto le attivita' concertative e di coordinamento
orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base
al principio di lealta', e non puo' altresi' essere esercitata senza
limiti ed in modo da vanificare l'esercizio della potesta'
legislativa regionale.
Ed invece, i 19 articoli del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288 disciplinano dettagliatamente il nuovo ordinamento degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, indebitamente,
in particolare, sottraendo alle regioni le funzioni di vigilanza e
controllo (artt. 1 e 16) che le stesse esercitano, viceversa sulle
aziende del servizio sanitario nazionale e sulle strutture sanitarie
private, ed accentrando allo Stato - anche con poca coerenza, posto
che si prevede che l'istituzione di nuovi Istituti «deve essere
coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione
interessata» - la competenza in ordine al riconoscimento e revoca
degli istituti in discorso (articoli 13 e seguenti).
E che la disciplina recata determina notevoli interferenze con
l'attivita' amministrativa propria delle regioni appare palesemente
dimostrato dalla continua serie di rinvii operati dalle disposizioni
censurate (cfr., in particolare, artt. 1, 8, 10 e 13) a funzioni
regionali in materia di assistenza, ricerca e programmazione
sanitaria.
La definizione poi degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico quali «enti a rilevanza nazionale», recata dall'art. 1,
comma 1, appare artificiosamente posta all'esclusivo fine di imputare
la relativa competenza legislativa allo Stato, facendo impropriamente
rientrare la materia di che trattasi nella fattispecie di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.
E' evidente, in buona sostanza, e come era gia' prevedibile sulla
scorta della formulazione dell'art. 42 della legge n. 3/2003, che il
legislatore nazionale - in sostanziale, assoluto ed insanabile
contrasto altresi' con i principi di carattere generale, discendenti
anche dall'art. 118 della Costituzione, che impongono un esercizio
coordinato delle funzioni, e per quanto qui rileva, di quelle
relative ai sistemi sanitari regionali - ha disatteso i limiti
imposti alla propria competenza legislativa dall'art. 117 della
Costituzione e dall'art. 17 dello statuto della Regione Siciliana.


P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale del decreto
legislativo impugnato, in quanto lesivo degli artt. 117, comma 3, e
118 della Costituzione e dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto
regionale.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si depositano con il presente atto:
1) autorizzazione a ricorrere (copia conforme della
deliberazione della giunta regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003).
Palermo, addi' 16 dicembre 2003
Avv. Giovanni Carapezza Figlia - Avv. Paolo Chiapparone

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