RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2008 , n. 98
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  18  dicembre  2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)


(GU n. 4 del 28-1-2009) 
 
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta
pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli
4,  comma  4;  5,  comma 7, 19 comma 2 e 20 della legge della Regione
Puglia  n. 25  del 9 ottobre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 162 del 9
ottobre   2008,   avente   ad   oggetto   la  «Norme  in  materia  di
autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio di linee di impianti
elettrici  con  tensione  non superiore a 150.000 volt», in relazione
all'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s). Cost.
   1. - La  legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008 detta
la  disciplina  della  costruzione  ed esercizio di linee di impianti
elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.
   L'art.   4,   comma   4,   prevede   che  «Non  sono  soggetti  ad
autorizzazione   ne'   a  denuncia  gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione dei
componenti  degli  stessi e le varianti di tracciato concordate con i
proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.».
   Tale  disposizione  contiene anzitutto un evidente vizio logico in
quanto  comprende  in una fattispecie di manutenzione ordinaria anche
l'ipotesi  della  variazione  del  percorso  di  un elettrodotto che,
invece,   implicando   una  modificazione  progettuale,  quanto  meno
costituisce un intervento di manutenzione straordinaria.
   Per   effetto   di  tale  errore  di  impostazione  la  richiamata
disposizione,   esonerando  qualunque  variante  di  tracciato  dalla
preventiva  autorizzazione  o denuncia, anche a prescindere dalla sua
oggettiva  ampiezza, contrasta inequivocabilmente con la normativa di
derivazione   comunitaria   in  materia  di  Valutazione  di  impatto
ambientale.
   Come  noto,  la  valutazione  di impatto ambientale costituisce il
provvedimento  conclusivo  della  procedura  di VIA, introdotta dalla
Direttiva  Comunitaria  85/337/CEE  (Direttiva  del  Consiglio del 27
giugno  1985,  «Valutazione  dell'impatto  ambientale  di determinati
progetti   pubblici  e  privati»)  quale  strumento  fondamentale  di
politica ambientale.
   La VIA e' stata disciplinata nel nostro ordinamento con la legge 8
luglio  1986,  n. 349,  istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ed e'
stata successivamente regolamentata con i d.P.C.m. del 10 agosto 1988
(il  quale  disciplinava  le pronunce di compatibilita' ambientale di
cui   alla   legge   n. 349/1986,  individuando  come  oggetto  della
valutazione  i  progetti  di  massima  delle opere sottoposte a VIA a
livello  nazionale  e  recependo le indicazioni della Dir. 85/337/CEE
sulla  stesura  dello Studio di impatto ambientale) e del 27 dicembre
1988  (contenente  le norme tecniche per la redazione dello Studio di
Impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita'),
oltre  che  con  il  d.P.R.  12  aprile  1996  (costituente l'atto di
indirizzo  e  coordinamento alle regioni relativamente ai criteri per
l'applicazione   della  procedura  di  VIA  per  i  progetti  inclusi
nell'All. II della Dir. 85/337/CEE).
   Successivamente  sono intervenute in materia le Direttive 96/61/CE
(che,  modificando  la Dir. 85/337/CEE, ha introdotto sia il concetto
di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da
attivita'   industriali  -  IPPC  -  sia  l'Autorizzazione  Integrata
Ambientale  -  AIA  -  al  fine  di conseguire un livello adeguato di
protezione  dell'ambiente nel suo complesso), 97/11/CE (Direttiva del
Consiglio   concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di
determinati  progetti  pubblici  e  privati)  e  2003/35/CE  (che  ha
rafforzato  la partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni
piani   in  materia  ambientale,  migliorando  le  indicazioni  delle
Direttive   85/337/CEE   e   96/61/CE   relative   alle  disposizioni
sull'accesso  alla  giustizia  e  contribuendo  all'attuazione  degli
obblighi derivanti dalla Convenzione di Århus del 25 giugno 1998).
   In  Italia,  in seguito alla delega conferita al Governo con legge
n. 308/2004  per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione  in  materia  ambientale,  e'  stato emanato il d.lgs. 3
aprile  2006,  n. 152 (T.U. dell'Ambiente), poi modificato dal d.lgs.
16 gennaio 2008, n. 4.
   La  competenza  in materia di VIA e' ripartita tra Stato e regioni
secondo  un criterio organizzativo che fa riferimento agli elenchi di
opere  allegati  alle  direttive  comunitarie.  La disciplina statale
detta  i  principi (cfr. Parte III del d.lgs. n. 152/2006), mentre le
Regioni sono legittimate a legiferare nel dettaglio, nel rispetto dei
principi indicati dallo Stato e dall'ordinamento comunitario.
   La  procedura  di  VIA  e'  strutturata  sul principio dell'azione
preventiva, in base al quale la migliore politica ecologica possibile
deve  prevenire  gli  effetti  negativi  legati alla realizzazione di
progetti,  prima  ancora di combatterli. La realizzazione di numerose
opere,  pertanto,  viene  condizionata  alla  loro compatibilita' con
l'ecosistema,  nell'ambito  di  un  processo decisionale politico che
prevede la partecipazione della popolazione dei territori interessati
e  che  si  prefigge  l'obiettivo di coniugare l'uso efficiente delle
risorse  con  il  rispetto  delle condizioni di stabilita' ambientale
(c.d. sviluppo sostenibile).
   Il  d.lgs.  n. 152/2006  distingue  il procedimento autorizzatorio
principale  da  quello  per  il  rilascio della VIA. Mentre il primo,
infatti, si svolge in conferenza di servizi; il secondo e' articolato
in    distinte    fasi,    prevedendo   all'inizio   lo   svolgimento
dell'istruttoria  e la redazione del parere conclusivo da parte della
commissione  per  la  valutazione  di  impatto  ambientale e, infine,
l'emanazione  del decreto di VIA da parte del Ministro dell'ambiente,
di  concerto con il Ministro per il beni e le attivita' culturali. In
tal  senso,  il procedimento di VIA e' delineato come un procedimento
permissivo   autonomo,  il  cui  provvedimento  finale  ha  carattere
endoprocedimentale (l'assenza o la formulazione negativa del medesimo
inibiscono   l'ulteriore   corso   del   procedimento  autorizzatorio
principale),  obbligatorio,  vincolante  e  sostitutivo di ogni altro
provvedimento in materia di tutela dell'ambiente.
   L'Allegato  I  della  Direttiva  85/337/CEE  nel  punto  20 impone
l'obbligo  della  VIA  per  gli  elettrodotti  aerei con un voltaggio
superiore  a  220 KV o superiore e di lunghezza superiore a 15 Km. Il
punto  22  del  medesimo  allegato estende poi detto obbligo ad «ogni
modifica  od  estensione dei progetti elencati nel presente allegato,
ove  la  modifica  o  l'estensione  di  per  se'  sono  conformi agli
eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato».
   L'effettuazione  della  VIA  e'  invece  subordinata  dall'art. 4,
paragrafo  2  della direttiva citata ad una valutazione caso per caso
oppure alla fissazione di soglie da parte degli Stati membri per «Gli
impianti  per  ...  il  trasporto di energia elettrica mediante linee
aeree» (All. II alla direttiva, punto 3, lett. b).
   Alle  medesime regole devono essere sottoposte anche le «Modifiche
o estensioni di progetti di cui all'allegato I o II gia' autorizzati,
realizzati  o  in  fase  di  realizzazione che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente» (All. II direttiva, punto 13).
   Per  effetto  delle  modifiche  apportate  dal d.lgs. n. 4/2008 al
codice  ambientale,  l'effettuazione  della  VIA  e' ora subordinata,
anziche'  alla  determinazione  di soglie, allo svolgimento di un sub
procedimento  preventivo  volto  alla verifica dell'assoggettabilita'
dell'opera realizzanda alla VIA medesima.
   Siffatto  procedimento,  che  costituisce  diretta  attuazione del
menzionato  art.  4,  paragrafo  2, lett. b) della direttiva, risulta
disciplinato dall'art. 20 del codice ambientale.
   Il  comma  1,  lett.  b)  di  tale  ultima disposizione estende la
verifica  di  assoggettabilita'  ai  progetti «inerenti modifiche dei
progetti  elencati  negli allegati II che comportino effetti negativi
apprezzabili  per  l'ambiente,  nonche'  quelli  di  cui  allegato IV
secondo  le  modalita'  stabilite  dalle Regioni e Province autonome,
tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.».
   Nell'All.  IV  al  codice  ambientale  punto  7  lett. z) figurano
appunto  gli  «Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione superiore a 100 KV e con tracciato superiore a
3 Km; ».
   Nel medesimo All. IV al punto 8 lett. t) si fa inoltre riferimento
alle  «modifiche  o  estensioni  di  progetti  di  cui all'All. III o
all'All.  IV gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente».
   La  normativa  statale  e'  quindi  speculare  rispetto  a  quella
comunitaria   laddove  presuppone  sempre  e  comunque  un  controllo
dell'Autorita'  pubblica  su  determinati progetti di opere o di loro
modificazione ai fini della loro sottoposizione a VIA.
   Le  richiamate  disposizioni  statali di riferimento costituiscono
inoltre  espressione di standard di tutela ambientale e devono essere
rispettate uniformemente su tutto il territorio nazionale.
   L'art.  4,  comma  4,  della  l.r. impugnata nel presente giudizio
collide  con  il  combinato  disposto  della  disposizioni richiamate
poiche'  esclude qualunque variante di tracciato dall'autorizzazione,
e  quindi  dalla  VIA  e  cio'  a  prescindere  ovviamente  dalla sua
oggettiva estensione e ricaduta sulle matrici ambientali potendosi in
astratto  toccare,  in  assenza  di  una  soglia minima fissata dallo
strumento normativo regionale, anche il limite di 15 Km.
   Dall'insieme delle disposizioni richiamate emerge in modo evidente
che  l'art.  4,  comma  4  della l.r.  n. 25/2008  viola la normativa
comunitaria richiamata ed in particolare gli artt. 10, 11 e 117 comma
1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost.
   Le norme che disciplinano la procedura di VIA sono infatti poste a
presidio  della  tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema, sicche' la
loro  elusione  vulnera  i  valori  tutelati  e  costituisce  sia una
violazione  dei principi del diritto comunitario, sia del criterio di
riparto della potesta' legislativa tra Stato e regioni.
   Inoltre  nella materia della produzione, trasporto e distribuzione
di  energia,  che  rientra nella potesta' legislativa concorrente, le
regioni devono sempre attenersi al rispetto dei principi fondamentali
nei  quali  rientrano  anche  quelli  derivanti  dal  recepimento del
diritto comunitario.
   Occorre  infine  osservare  che secondo l'indirizzo interpretativo
seguito  da codesto Giudice delle Leggi «la disciplina ambientale che
scaturisce  dall'esercizio  di  una competenza esclusiva dello Stato,
investendo  l'ambiente  nel  suo complesso e quindi anche in ciascuna
sua  parte,  viene a funzionare come un limite alla disciplina che le
regioni  e  le  province  autonome  dettano  in altre materie di loro
competenza,  per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare
o  peggiorare  il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato»
(C.  Cost.  14 novembre 2007, n. 378; 14 marzo 2008, n. 62; 18 giugno
2008, n. 214; 27 giugno 2008, n. 232).
   2. - Anche l'art. 5, comma 7 della l.r. n. 25/2008 contrasta con i
principi contenuti nell'art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs n. 152/2006 in
quanto   prevede   che   l'avviso   di   deposito  della  domanda  di
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti
elettrici  sia pubblicata solo sul sito web della Regione e non anche
a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
   Per  di  piu' la richiamata disposizione regionale non include tra
le  informazioni  che devono essere contenute nell'avviso al pubblico
«una  breve  descrizione  del  progetto  e dei suoi possibili impatti
ambientali»  come  invece  disposto  dall'art.  24 comma 3 del codice
dell'ambiente.
   La  citata  norma regionale indica inoltre in soli quindici giorni
il  termine  per  il deposito e la consultazione degli atti e di soli
trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni o
opposizioni  da parte di titolari di interessi pubblici o privati, in
totale  difformita'  rispetto  al  termine  unico  di sessanta giorni
stabilito dall'art. 24, comma 4 del codice ambientale.
   I   termini   previsti   dalla   normativa   regionale  comprimono
eccessivamente   l'esercizio   del   diritto   dei   cittadini   alla
partecipazione  alle  procedure  decisionali,  facendo venire meno le
garanzie  che  in  proposito  l'art.  6,  paragrafi  2,  3  e 4 della
direttiva 85/337/CEE impongono agli Stati membri di assicurare.
   Conseguentemente  anche l'art. 5, comma 7 della l.r. n. 25/2008 si
pone  in contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s)
e comma 2 Cost.
   3.  - L'art.  19,  comma  2 della l.r. n. 25/2008 attribuisce alle
province  il  compito  di  sottoporre  a controllo i dati relativi ai
valori  di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche
comunicandoli successivamente all'ARPA Puglia.
   Tale  norma  contrasta con l'art. 14 della legge n. 36/2001 «Legge
quadro    sull'esposizione    a   campi   elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici»  laddove  si  attribuiscono invece le competenze in
materia  di  controllo  e  di  vigilanza sanitaria ed ambientale alle
amministrazioni  comunali  e provinciali che le esercitano tramite le
Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA
e APPA).
   Spetta dunque a dette Agenzie l'attivita' di controllo nel settore
sopra indicato sia per quanto riguarda gli impianti esistenti sia per
quanto concerne quelli realizzandi.
   Gli  esiti  dei  controlli sono poi inoltrati alle amministrazioni
competenti    per    gli    eventuali   provvedimenti   interdittivi,
autorizzatori etc.
   La  norma  regionale  che  si censura si pone quindi in violazione
dell'art.  117,  comma  3  Cost.  nella misura in cui, sovvertendo le
regole  di  riparto  della  competenza  in materia di controlli delle
emissioni   magnetiche,  elettriche  od  elettromagnetiche,  viola  i
principi  fondamentali  della  materia  posti con la richiamata legge
quadro.
   4.  - Anche  l'art.  20,  comma  2 della l.r. n. 25/2008 merita di
essere censurato nella parte in cui prevede che, per gli elettrodotti
aventi  tensione inferiore a 150.000 V, gia' in esercizio prima della
data  di  entrata  in  vigore  della predetta legge regionale e per i
quali non sia stata gia' rilasciata l'autorizzazione alla costruzione
ed  all'esercizio,  entro due anni dall'entrata in vigore della legge
regionale,  la  pubblicazione  sul  sito  informatico  della  regione
equivalga all'autorizzazione.
   In  proposito  e'  opportuno  precisare  che  gli  elettrodotti in
questione  sono  quelli  costruiti e posti in esercizio sulla base di
una peculiare procedura d'urgenza disciplinata dall'art. l13 del r.d.
11   dicembre   1933,   n. 1775   che   sfocio'   nel   rilascio   di
un'autorizzazione provvisoria.
   Per   ottenere   la   richiamata   autorizzazione  provvisoria  il
richiedente  doveva  obbligarsi,  con congrua cauzione da depositarsi
presso  la Cassa Depositi e Prestiti, ad adempiere alle condizioni ed
alle  prescrizioni stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva
o a demolire le opere in caso di diniego di detta autorizzazione.
   Tale regime si applica anche alle opere realizzate successivamente
alla  data  del  3  luglio  1988 di entrata in vigore della direttiva
comunitaria   85/335/CEE   e   che,   per  essere  state  autorizzate
provvisoriamente, non sono mai state assoggettate a procedure di VIA.
   Alla  stregua  di  quanto precede si desume chiaramente che l'art.
20,  comma  2  della  l.r.  n. 25/2008  sottrae  per sempre un numero
indeterminato  di  impianti  di trasporto dell'energia elettrica alla
valutazione  d'impatto ambientale o comunque alla preventiva verifica
di  assoggettabilita'  di  cui  al  richiamato  art.  20  del  codice
ambientale.
   Anche  in  questo  caso  e  per le considerazioni che precedono si
ritiene  che  detta ultima disposizione si ponga in contrasto con gli
artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost.

        
      
                               P. Q. M.

   Si   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte   voglia   dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 4, comma 4; 5, comma 7,
19  comma 2 e 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre
2008,  pubblicata  nel  B.U.R.  n. 162  del 9 ottobre 2008, avente ad
oggetto  la  «Norme  in materia di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a
150.  000  volt»,  in  relazione  agli articoli 10, 11 e 117 comma 1,
lett. a) ed s) e comma 2 Cost..
   Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
     1)  estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  28
novembre 2008;
     2) copia della Legge regionale impugnata.
      Roma, addi' 11 dicembre 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello

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