Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  27 febbraio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).

 

  

(GU n. 12 del 21.03.2012 ) 

 

 

 

     Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.F.  ...), in persona del Presidente  pro  tempore  della  Provincia,  Dr.  Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 13 febbraio 2012 rep.  n.  23308  (all.  1),  rogata  dal  Segretario Generale  della  Giunta  Provinciale  della  Provincia  Autonoma   di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 199 del  13  febbraio  2012  (all.  2),  dagli avv.ti proff.  Giuseppe  Franco  Ferrari  (C.F...)  e Roland  Riz  (C.F...),  e  con  questi  elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma,  Via  di  Ripetta  n. 142;

    Contro:

        il Presidente del Consiglio dei Ministri,

        il Presidente della Corte dei conti,

        il Presidente della Corte dei conti - sezioni riunite in sede di controllo,

        il Presidente della Corte dei conti -  sezione  di  controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano,

    a seguito e per l'effetto della  deliberazione  della  Corte  dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino -  Alto  Adige  - Sede di Bolzano, n. 4/2011/INPR, assunta in data  19  dicembre  2011, concernente  l'approvazione  del  programma  dei  controlli  e  delle analisi della Sezione di controllo  di  Bolzano,  e  comunicata  alla Provincia Autonoma di Bolzano con nota del Dirigente del Servizio  di Supporto alla Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige - sede  di  Bolzano  della  Corte  dei  conti,  n.  prot.  0000646  -

SCBZ-U10-P, dd. 20 dicembre 2011 (all. 3).

    Con deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano,  n.  4/2011/INPR, e' stato approvato il programma dei controlli e delle  analisi  della Sezione medesima per l'anno 2012.

    Siffatto  programma  prevede  che   la   Sezione   di   controllo territoriale provveda:

        ad  attivita'  di  verifica  del  rendiconto  generale  della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2011  e  di osservazione sulle modalita'  di  conformazione  dell'Amministrazione Provinciale alle disposizioni di legge, con analisi, in  particolare, dei profili finanziario - contabili e  patrimoniali  della  gestione, del patto di stabilita' interno,  della  programmazione  provinciale, delle opere pubbliche,  della  edilizia  abitativa  agevolata,  della spesa sanitaria e del patto per la salute, della gestione  dei  fondi comunitari, dei  controlli  interni,  della  organizzazione  e  della gestione delle risorse umane,  delle  collaborazioni  esterne,  delle societa' partecipate e degli enti funzionali;

        ad accertamenti inerenti la sana gestione  finanziaria  della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla Sezione  delle  Autonomie della Corte dei conti;

        agli  accertamenti  inerenti  la  sana  gestione  finanziaria (bilanci di previsione 2012)  dei  seguenti  Comuni  con  popolazione superiore (al 31 dicembre  2010)  a  7.000  abitanti:  Appiano  sulla strada del vino, Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro  sulla  strada del vino, Laives, Lana, Merano e Renon,  sulla  base  dei  criteri  e delle linee guida approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

    I  controlli  predetti   avranno   ad   oggetto,   fra   l'altro, l'accertamento:

        della realizzazione di piani e  programmi  adottati  in  sede normativa ed amministrativa;

        del modo un cui si  e'  svolta  l'azione  amministrativa  con riguardo ai  parametri  della  legittimita'  e  della  sana  gestione finanziaria,  valutando  i  risultati  in   termini   di   efficacia,

efficienza ed economicita', anche alla luce delle norme metodologiche di  controllo  pubblicate  dall'Organizzazione   internazione   delle Istituzioni superiori di controllo e dei criteri guida comunitari  di

attuazione delle norme di controllo;

        della  rispondenza  dell'attivita'   alle   regole   che   ne disciplinano lo svolgimento sotto l'aspetto finanziario-contabile;

        del funzionamento dei controlli interni.

    Siffatta deliberazione, comunicata  alla  Provincia  Autonoma  di Bolzano con nota del Dirigente del Servizio di Supporto alla  Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige  -  sede  di  Bolzano della Corte dei conti, n. prot.  0000646  -  SCBZ-U10-P  in  data  20 dicembre  2011,   risulta   gravemente   lesiva   delle   prerogative

costituzionali  della  ricorrente  Provincia  Autonoma  di   Bolzano, operando l'illegittima invasione delle competenze provinciali sancite dal Titolo VI dello Statuto di  autonomia,  nonche'  dalle  norme  di attuazione statutaria, in punto di  poteri  di  controllo  funzionali all'attivita' di vigilanza  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione  degli enti locali e degli altri enti ed organismi di cui all'art. 79, comma

3, St. di autonomia.

    Essa si configura, conseguentemente, illegittima per  i  seguenti motivi di

 

                               Diritto

 

1. Violazione del Titolo  VI  dello  Statuto  speciale  di  autonomia (d.P.R. n. 670/1972), in particolare dell'art. 79, comma 3,  e  delle relative norme di attuazione,  di  cui  al  d.P.R.  n.  305/1988,  in particolare dell'art. 6, comma 3-bis, e al  d.lgs.  n.  266/1992,  in particolare  dell'art.  comma  1;   violazione   del   principio   di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione.

    Attraverso  la  sottoscrizione  del  c.d.  Accordo   di   Milano, intervenuto nell'anno 2009 tra il Governo e la Provincia Autonoma  di Bolzano, e la conseguente modificazione del Titolo VI  dello  Statuto speciale, si e' venuto a delineare  un  nuovo  assetto  dei  rapporti finanziari  Stato  -  Provincia   Autonoma   di   Bolzano,   con   il riconoscimento alla Provincia stessa di una particolare autonomia.

    Il  quadro  statutario  vigente,  in  materia   finanziaria,   e' caratterizzato dal concorso della Regione e delle  Province  Autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta', nonche'  all'assolvimento  degli  obblighi  a  contenuto  finanziario

discendenti dall'Ordinamento comunitario,  dal  patto  di  stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza  pubblica stabilite dalla normativa statale.

    L'art. 79 St. prevede, infatti, che «1. La regione e le  province concorrono al conseguimento degli  obiettivi  di  perequazione  e  di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei  doveri  dagli  stessi derivanti  nonche'  all'assolvimento  degli  obblighi  di   carattere finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

        a) con l'intervenuta  soppressione  della  somma  sostitutiva dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

        b) con l'intervenuta soppressione della  somma  spettante  ai sensi dell'articolo 78;

        c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al  riequilibrio della  finanza  pubblica  mediante  l'assunzione  di  oneri  relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro complessivi;

        d) con le modalita' di coordinamento della  finanza  pubblica definite al comma 3.

    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non statali di cui all' articolo 17, comma 120,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente sezione della Corte dei conti.

    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni legislative  dello  Stato,  adeguando  la  propria  legislazione   ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5».

    Coerentemente, il quadro delle nonne di attuazione statutaria  e' stato modificato al fine di garantire l'effettivita' della  peculiare forma di autonomia riconosciuta in materia finanziaria alle  Province autonome dal nuovo Titolo VI St.

    Piu' precisamente, all'art. 6, d.P.R.  n.  305/1988,  deputato  a disciplinare  il  controllo  sulla  gestione  di   bilancio   e   del patrimonio, e' stato aggiunto il comma 3-bis, il  quale  dispone  che «in attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 79 del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  sono esercitati  rispettivamente  dalla  Provincia  di  Trento   e   dalla Provincia di Bolzano i  controlli,  anche  di  natura  collaborativa, funzionali  all'attivita'  di  vigilanza  sul  raggiungimento   degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo  successivo  sulla  sana gestione relativi agli enti locali e  agli  altri  enti  e  organismi individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli  e'  data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

    Il quadro statutario e normativo di riferimento e' dunque univoco nel riconoscere la competenza della Provincia Autonoma di  Bolzano  a esercitare funzioni di controllo e vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione da  parte,  inter alia, degli enti locali, dei propri enti e  organismi  strumentali  e delle aziende sanitarie.

    Cio' e' in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n.  266/1992,  ai  sensi  del  quale  nelle  materie  di   competenza provinciale la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative,   comprese   quelle   di   vigilanza,   di    polizia amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale  e le relative norme attuative.

    Cosi'  ricostruito  il   quadro   normativo   e   statutario   di riferimento, e' evidente che con la deliberazione di cui in  epigrafe e' stata violata la competenza provinciale in materia di vigilanza  e controllo sul rispetto degli obiettivi di finanza  pubblica  e  sulla

sana gestione degli enti ed organismi ad essa facenti capo  ai  sensi del citato art. 79,  comma  3,  St.,  attraverso  la  previsione,  in particolare, di «accertamenti interni sulla sana gestione finanziaria della Azienda sanitaria della Provincia autonoma di  Bolzano»  e  dei «comuni con popolazione superiore ai 7 mila  abitanti»  presenti  sul territorio provinciale.

    La Corte dei conti ha invaso l'ambito di competenza  provinciale, travalicando  il  limite  della  propria   potesta'   di   controllo, circoscritta alla sola rendicontazione complessiva  effettuata  dalla Provincia (C. cost., n. 228/1993), in violazione del riparto  sancito in modo chiaro ed inderogabile dalle disposizioni sopra citate:  come codesta ecc.ma Corte ha messo  in  evidenza,  i  controlli  contabili devono avvenire nel rispetto della legge statale,  ma  garantendo  la compatibilita' con l'Ordinamento statutario (C. cost., n. 171/2005).

    Quale unica deroga  all'esclusiva  competenza  provinciale  nella materia  de  qua  sono  ammesse  forme  di   controllo   «di   natura collaborativa» (art. 6, comma 3-bis, d.P.R. n. 305/1988).

    La deliberazione della Corte dei conti  di  cui  in  discorso  si muove al di fuori anche di siffatta ipotesi, avendo la Corte medesima arrogato a se' le predette  funzioni  di  controllo  e  vigilanza  su Azienda Sanitaria ed  Enti  locali,  violando,  quindi,  altresi'  il principio di leale collaborazione, che informa l'intero  sistema  dei rapporti finanziari Stato - Provincia Autonoma  di  Bolzano  dopo  la riforma del Titolo VI dello Statuto Speciale (cfr. artt. 79, comma 2, e 104 St., e art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009)

    L'irragionevolezza  di  siffatta  determinazione   e'   evidente, ponendosi  in  conflitto  con  i  principi  di  autonomia   e   leale collaborazione  che  regolano  i  predetti   rapporti   a   contenuto finanziario, e, in specie, il  riparto  di  competenza  in  punto  di vigilanza e controllo, ispirati al criterio del decentramento su  cui si regge il processo di riforma in  senso  federalista  recato  dalla legge n. 42/2009, e di cui il nuovo testo del Titolo VI dello Statuto speciale costituisce attuazione.

 

 

                               P.Q.M.

 

    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei  conti,  Sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di  Bolzano, provvedere ad accertamenti  inerenti  la  sana  gestione  finanziaria della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma  di  Bolzano  e  dei Comuni  di  Appiano  sulla  strada  del  vino,  Bolzano,  Bressanone, Brunico, Caldaro sulla strada del vino, Laives, Lana, Merano e Renon, e per l'effetto annullare l'atto impugnato nella  sua  interezza  per violazione delle norme statutarie e di attuazione  statutaria  citate in atti.

        Roma, addi' 15 febbraio 2012

 

                 avv. prof. Ferrari - avv. prof. Riz

 

 

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