Ricorso per conflitto di attribuzioni n. 1 del 27 febbraio 2012 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 febbraio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 12 del 21.03.2012 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.F. ...), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 13 febbraio 2012 rep. n. 23308 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 199 del 13 febbraio 2012 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari (C.F...) e Roland Riz (C.F...), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;
Contro:
il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il Presidente della Corte dei conti,
il Presidente della Corte dei conti - sezioni riunite in sede di controllo,
il Presidente della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano,
a seguito e per l'effetto della deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano, n. 4/2011/INPR, assunta in data 19 dicembre 2011, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della Sezione di controllo di Bolzano, e comunicata alla Provincia Autonoma di Bolzano con nota del Dirigente del Servizio di Supporto alla Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige - sede di Bolzano della Corte dei conti, n. prot. 0000646 -
SCBZ-U10-P, dd. 20 dicembre 2011 (all. 3).
Con deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano, n. 4/2011/INPR, e' stato approvato il programma dei controlli e delle analisi della Sezione medesima per l'anno 2012.
Siffatto programma prevede che la Sezione di controllo territoriale provveda:
ad attivita' di verifica del rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2011 e di osservazione sulle modalita' di conformazione dell'Amministrazione Provinciale alle disposizioni di legge, con analisi, in particolare, dei profili finanziario - contabili e patrimoniali della gestione, del patto di stabilita' interno, della programmazione provinciale, delle opere pubbliche, della edilizia abitativa agevolata, della spesa sanitaria e del patto per la salute, della gestione dei fondi comunitari, dei controlli interni, della organizzazione e della gestione delle risorse umane, delle collaborazioni esterne, delle societa' partecipate e degli enti funzionali;
ad accertamenti inerenti la sana gestione finanziaria della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;
agli accertamenti inerenti la sana gestione finanziaria (bilanci di previsione 2012) dei seguenti Comuni con popolazione superiore (al 31 dicembre 2010) a 7.000 abitanti: Appiano sulla strada del vino, Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro sulla strada del vino, Laives, Lana, Merano e Renon, sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
I controlli predetti avranno ad oggetto, fra l'altro, l'accertamento:
della realizzazione di piani e programmi adottati in sede normativa ed amministrativa;
del modo un cui si e' svolta l'azione amministrativa con riguardo ai parametri della legittimita' e della sana gestione finanziaria, valutando i risultati in termini di efficacia,
efficienza ed economicita', anche alla luce delle norme metodologiche di controllo pubblicate dall'Organizzazione internazione delle Istituzioni superiori di controllo e dei criteri guida comunitari di
attuazione delle norme di controllo;
della rispondenza dell'attivita' alle regole che ne disciplinano lo svolgimento sotto l'aspetto finanziario-contabile;
del funzionamento dei controlli interni.
Siffatta deliberazione, comunicata alla Provincia Autonoma di Bolzano con nota del Dirigente del Servizio di Supporto alla Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige - sede di Bolzano della Corte dei conti, n. prot. 0000646 - SCBZ-U10-P in data 20 dicembre 2011, risulta gravemente lesiva delle prerogative
costituzionali della ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano, operando l'illegittima invasione delle competenze provinciali sancite dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, nonche' dalle norme di attuazione statutaria, in punto di poteri di controllo funzionali all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione degli enti locali e degli altri enti ed organismi di cui all'art. 79, comma
3, St. di autonomia.
Essa si configura, conseguentemente, illegittima per i seguenti motivi di
Diritto
1. Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670/1972), in particolare dell'art. 79, comma 3, e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 305/1988, in particolare dell'art. 6, comma 3-bis, e al d.lgs. n. 266/1992, in particolare dell'art. comma 1; violazione del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione.
Attraverso la sottoscrizione del c.d. Accordo di Milano, intervenuto nell'anno 2009 tra il Governo e la Provincia Autonoma di Bolzano, e la conseguente modificazione del Titolo VI dello Statuto speciale, si e' venuto a delineare un nuovo assetto dei rapporti finanziari Stato - Provincia Autonoma di Bolzano, con il riconoscimento alla Provincia stessa di una particolare autonomia.
Il quadro statutario vigente, in materia finanziaria, e' caratterizzato dal concorso della Regione e delle Province Autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi a contenuto finanziario
discendenti dall'Ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.
L'art. 79 St. prevede, infatti, che «1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5».
Coerentemente, il quadro delle nonne di attuazione statutaria e' stato modificato al fine di garantire l'effettivita' della peculiare forma di autonomia riconosciuta in materia finanziaria alle Province autonome dal nuovo Titolo VI St.
Piu' precisamente, all'art. 6, d.P.R. n. 305/1988, deputato a disciplinare il controllo sulla gestione di bilancio e del patrimonio, e' stato aggiunto il comma 3-bis, il quale dispone che «in attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».
Il quadro statutario e normativo di riferimento e' dunque univoco nel riconoscere la competenza della Provincia Autonoma di Bolzano a esercitare funzioni di controllo e vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione da parte, inter alia, degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali e delle aziende sanitarie.
Cio' e' in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266/1992, ai sensi del quale nelle materie di competenza provinciale la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme attuative.
Cosi' ricostruito il quadro normativo e statutario di riferimento, e' evidente che con la deliberazione di cui in epigrafe e' stata violata la competenza provinciale in materia di vigilanza e controllo sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sulla
sana gestione degli enti ed organismi ad essa facenti capo ai sensi del citato art. 79, comma 3, St., attraverso la previsione, in particolare, di «accertamenti interni sulla sana gestione finanziaria della Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano» e dei «comuni con popolazione superiore ai 7 mila abitanti» presenti sul territorio provinciale.
La Corte dei conti ha invaso l'ambito di competenza provinciale, travalicando il limite della propria potesta' di controllo, circoscritta alla sola rendicontazione complessiva effettuata dalla Provincia (C. cost., n. 228/1993), in violazione del riparto sancito in modo chiaro ed inderogabile dalle disposizioni sopra citate: come codesta ecc.ma Corte ha messo in evidenza, i controlli contabili devono avvenire nel rispetto della legge statale, ma garantendo la compatibilita' con l'Ordinamento statutario (C. cost., n. 171/2005).
Quale unica deroga all'esclusiva competenza provinciale nella materia de qua sono ammesse forme di controllo «di natura collaborativa» (art. 6, comma 3-bis, d.P.R. n. 305/1988).
La deliberazione della Corte dei conti di cui in discorso si muove al di fuori anche di siffatta ipotesi, avendo la Corte medesima arrogato a se' le predette funzioni di controllo e vigilanza su Azienda Sanitaria ed Enti locali, violando, quindi, altresi' il principio di leale collaborazione, che informa l'intero sistema dei rapporti finanziari Stato - Provincia Autonoma di Bolzano dopo la riforma del Titolo VI dello Statuto Speciale (cfr. artt. 79, comma 2, e 104 St., e art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009)
L'irragionevolezza di siffatta determinazione e' evidente, ponendosi in conflitto con i principi di autonomia e leale collaborazione che regolano i predetti rapporti a contenuto finanziario, e, in specie, il riparto di competenza in punto di vigilanza e controllo, ispirati al criterio del decentramento su cui si regge il processo di riforma in senso federalista recato dalla legge n. 42/2009, e di cui il nuovo testo del Titolo VI dello Statuto speciale costituisce attuazione.
P.Q.M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige - Sede di Bolzano, provvedere ad accertamenti inerenti la sana gestione finanziaria della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e dei Comuni di Appiano sulla strada del vino, Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro sulla strada del vino, Laives, Lana, Merano e Renon, e per l'effetto annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria citate in atti.
Roma, addi' 15 febbraio 2012
avv. prof. Ferrari - avv. prof. Riz
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Rircorso n. 181 del 30 novembre 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri) Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato incancelleria il 30 novembre 2012 (del Presidente del Consiglio deiministri).     (GU n. 3 del 16.1.2013)   Â...